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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5184/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9360/2023
TRA
, nato a [...] in data [...] e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] in data [...], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.to Riccardo Coscetta, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come in atti
Ricorrenti
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, gli istanti in epigrafe proponevano, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore della figlia minore, , rappresentando che l' dopo averla sottoposta a Persona_1 CP_1
1 visita di revisione, l'aveva valutata non invalida civile, con conseguente revoca della prestazione in precedenza riconosciuta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , confermava la Persona_2
valutazione espressa in sede amministrativa, ritenendo la minore non invalida.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.04.2024, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o.
(n. 9360/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente motivatamente e dettagliatamente prospettato una erronea valutazione delle condizioni di salute della minore, evidenziando la gravità delle patologie in questione.
Sennonché il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott.
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, Persona_3 basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di 2 esprimere le seguenti considerazioni medico-legali e conclusioni: “Dallo studio della documentazione medica agli atti, in uno con la visita medica, si rileva che la minore è affetta da piede equino vero bilaterale in esiti di diplegia spastica in terapia abilitativa
(fisioterapia) e scoliosi sinistro-convessa, candidata ad intervento chirurgico di allungamento percutaneo del tendine di Achille bilaterale. Tale condizione rende la minore in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di Pt_1
frequenza, così come riconosciuto dalla commissione medica di prima istanza, in CP_1
quanto presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età legate, in particolar modo alla gestione del piede equino bilaterale. Difatti per tale patologia, la minore pratica costanti controlli specialistici e pratica terapia abilitativa, nello specifico fisioterapia, a cadenza bisettimanale presso centro convenzionato.
Pertanto, la minore ha diritto all'indennità di cui alla legge 289/90- Persona_1
indennità di frequenza. In merito alla retrodatazione, sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, reputo che predetti requisiti vadano retrodatati a partire dalla data della revoca, epoca in cui la minore era già affetta dalla minorazione riportata in diagnosi. Si consiglia revisione di giudizio a febbraio 2027”.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono, ad avviso di questo giudice, chiare, analitiche ed esaustive, e pertanto si intende integralmente farle proprie, ritenendole senza alcun dubbio condivisibili sia ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, sia per la decorrenza della prestazione medesima.
È, invece, inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dei ratei di indennità, atteso che l'oggetto del procedimento di a.t.p. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione (principio, del resto, confermato di recente dalla
Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 9876/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' CP_1
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del
27.03.2023, con indicazione per revisione al febbraio 2027;
b) Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione;
c) Liquida le spese di C.T.U. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5184/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9360/2023
TRA
, nato a [...] in data [...] e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] in data [...], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.to Riccardo Coscetta, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come in atti
Ricorrenti
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, gli istanti in epigrafe proponevano, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore della figlia minore, , rappresentando che l' dopo averla sottoposta a Persona_1 CP_1
1 visita di revisione, l'aveva valutata non invalida civile, con conseguente revoca della prestazione in precedenza riconosciuta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , confermava la Persona_2
valutazione espressa in sede amministrativa, ritenendo la minore non invalida.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.04.2024, proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o.
(n. 9360/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente motivatamente e dettagliatamente prospettato una erronea valutazione delle condizioni di salute della minore, evidenziando la gravità delle patologie in questione.
Sennonché il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott.
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, Persona_3 basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di 2 esprimere le seguenti considerazioni medico-legali e conclusioni: “Dallo studio della documentazione medica agli atti, in uno con la visita medica, si rileva che la minore è affetta da piede equino vero bilaterale in esiti di diplegia spastica in terapia abilitativa
(fisioterapia) e scoliosi sinistro-convessa, candidata ad intervento chirurgico di allungamento percutaneo del tendine di Achille bilaterale. Tale condizione rende la minore in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di Pt_1
frequenza, così come riconosciuto dalla commissione medica di prima istanza, in CP_1
quanto presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età legate, in particolar modo alla gestione del piede equino bilaterale. Difatti per tale patologia, la minore pratica costanti controlli specialistici e pratica terapia abilitativa, nello specifico fisioterapia, a cadenza bisettimanale presso centro convenzionato.
Pertanto, la minore ha diritto all'indennità di cui alla legge 289/90- Persona_1
indennità di frequenza. In merito alla retrodatazione, sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo nonché della visita medica effettuata, reputo che predetti requisiti vadano retrodatati a partire dalla data della revoca, epoca in cui la minore era già affetta dalla minorazione riportata in diagnosi. Si consiglia revisione di giudizio a febbraio 2027”.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono, ad avviso di questo giudice, chiare, analitiche ed esaustive, e pertanto si intende integralmente farle proprie, ritenendole senza alcun dubbio condivisibili sia ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, sia per la decorrenza della prestazione medesima.
È, invece, inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dei ratei di indennità, atteso che l'oggetto del procedimento di a.t.p. e della conseguente opposizione è da identificarsi esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione (principio, del resto, confermato di recente dalla
Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 9876/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' CP_1
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del
27.03.2023, con indicazione per revisione al febbraio 2027;
b) Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione;
c) Liquida le spese di C.T.U. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 18.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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