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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4937/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Montedoro, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Rosa Colangelo,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 12.4.2022 ha opposto il decreto di rilascio Parte_1
n. 21/2021 rep. int. emesso il 24.2.2022 da , notificato il 14.3.2022, Controparte_1 relativamente all'immobile sito in BA alla via Partipilo n. 24, concessogli in locazione secondo la disciplina di cui all'art. 18 D.L. 152/1991, conv. dalla L. 203/1991, recante disposizioni per un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato, appunto,
a concedere in locazione o in godimento alloggi ai dipendenti delle amministrazioni dello
Stato per la lotta alla criminalità organizzata.
Il ricorrente ha chiesto - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto - anche tramite pronuncia incidentale che dichiari la illegittimità e contraddittorietà del
Pag. 1 a 9 contegno della P.A. resistente nel procedimento amministrativo avente ad oggetto il programma di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente medesimo a mantenere il godimento dell'immobile occupato ed assegnatogli e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo, privo di efficacia e comunque di effetti il decreto di rilascio impugnato.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, appartenente alle forze dell'ordine in servizio a BA è risultato assegnatario nel
2012 e conduttore di alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata gestito dall'
[...]
, sito in BA alla Via Partipilo 24, realizzato e concesso in locazione Controparte_1 secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991;
- il ricorrente è attualmente in servizio in Abruzzo ma è ancora nel godimento dell'alloggio ad egli assegnato;
- lo stesso aspirava ed aspira all'acquisto dell'alloggio concessogli in locazione usufruendo dei programmi di alienazione di volta in volta adottati dalla Regione e proposti dall' in virtù di norme speciali emanate per la dismissione Controparte_1 del patrimonio immobiliare pubblico;
infatti l'art. 3 comma 1 ter D.L. 28/03/2014 n. 47, conv. in L. 23/05/2014 n. 80 dispone che: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 Dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla L 203/1991, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato nel punto 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”; sulla scorta di tale contesto normativo il ricorrente indirizzava all'Arca, alla Regione Puglia e al Ministero delle Infrastrutture Economiche, varie note
(18/02/2015 28/10/2015 e 11/02/2016), contenenti proposte di acquisto senza ricevere alcun positivo riscontro;
l'Arca tuttavia rispondeva nel seguente modo: “l'immobile di cui all'oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto dispone l'art. 3 co 1 ter L 80/2015 si comunica che la richiesta non può essere accolta”;
- pertanto, allo stato, non è dato sapere quale sia ma soprattutto se vi sia un programma di alienazione degli immobili interessati da parte dell' Controparte_2
della Regione Puglia;
a tal proposito è opportuno sottolineare che l'art. 23 della
[...]
L. Regione Puglia del 01/08/2020 n. 26 rubricato “Programma di alienazione degli
Pag. 2 a 9 immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” ha previsto che: “1.
Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (Arca) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture 24/02/2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 3 co. 1 lettera a) della legge 23/05/2014 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
28/05/2014 n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 del DL
13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 203/1991 in attuazione dell'art. 13 co. 1 ter del decreto legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- la Prefettura di BA nell'anno 2020 (prot. 007455 del 20/07/2020) con nota indirizzata al ricorrente, gli comunicava la revoca dalla decadenza dal ridetto diritto di assegnazione, salvo il periodo di tolleranza di tre anni giusta quanto prevede l'art. 3 c. 1 bis D.L.
28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge n. 80/2014, il quale così dispone “il punto 7 dell'avviso di partecipazione…individua quale causa di decadenza e di conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio la cessazione dell'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia”; sta di fatto che l'odierno esponente ha dovuto chiedere un trasferimento in via straordinaria per accudire la moglie, già invalida al 46%, ammalatasi gravemente di tumore nel 2014, come rilevasi dalla documentazione medica della Commissione di invalidità degli anni 2014, 2020 e 2021; tale stato di cose ridisegna i presupposti di decadenza di cui alla nota prefettizia facendoli venir meno, atteso che il ricorrente ha dovuto in via d'urgenza e straordinaria (come si evince anche dalla sua domanda di trasferimento) chiedere al corpo della Guardia di Finanza cui appartiene di essere trasferito in Abruzzo per accudire la moglie gravemente ammalata ed oggi invalida al 100% in assenza di altri parenti prossimi idonei all'accudimento; egli non è stato trasferito dal datore di lavoro per ragioni di ufficio, e non ha chiesto il trasferimento per ragioni di opportunità professionale, ma lo ha chiesto, come detto, per ragioni di umana necessità e per motivi gravi ed ha intenzione ed interesse a rientrare a BA fin da subito
(con il primo interpello ordinario) essendosi il coniuge stabilizzato e necessitando allo stato solo di controlli periodici;
Pag. 3 a 9 - in ogni caso, stanti il godimento dell'immobile e la regolarità nel versamento della pigione da parte del ricorrente al momento della entrata in vigore della Legge Regionale
n. 26/2020, che imponeva allo Iacp (oggi di adottare entro 60 giorni (quindi entro CP_1
ottobre 2020) un programma di alienazione degli immobili di edilizia sovvenzionate assegnati alle forze dell'ordine, laddove la amministrazione avesse diligentemente rispettato il termine assegnato dalla legge per la redazione del programma liquidatorio avrebbe consentito al ricorrente di utilmente esercitare il suo legittimo diritto di prelazione ex art. 3 comma 1 ter D.L. 28/03/2014 n. 47, conv. in L. 23/05/2014 n. 80, anziché vedersi notificare la richiamata decadenza dall'assegnazione;
- successivamente con nota notificata in data 14/03/2022 Controparte_1
comunicava inopinatamente al ricorrente il decreto di rilascio, trascurando peraltro la pendenza di un giudizio al Tar proposto da altri assegnatari avverso il silenzio inadempimento tenuto dalle Amministrazioni circa il programma di alienazione degli alloggi in oggetto, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.26 del 01.08.2020;
- nel caso de quo ha disatteso il termine di 60 giorni (decorso a far data da ottobre CP_1
2020) per programmare la alienazione del patrimonio immobiliare di Via Partipilo e di
Via Pappacena in BA, così ledendo irrimediabilmente, e per sua esclusiva responsabilità, il legittimo diritto di prelazione dell'odierno ricorrente all'acquisto dell'alloggio ad egli assegnato;
inoltre, con contegno illogico e contraddittorio, inviava di recente ad CP_1
altri assegnatari, collocati in quiescenza da diversi anni (e quindi in tesi decaduti), una comunicazione ex art. 23 c. 2 LR Puglia n. 26/2020 con la quale chiedeva loro di esprimere la disponibilità all'acquisto dell'immobile assegnatogli, onde pervenire alla approvazione del programma di alienazione da parte della Regione;
illegittimo è, pertanto, il contegno assunto dall'amministrazione resistente che con grave ritardo sta perfezionando il piano di liquidazione degli immobili di Via Partipilo in BA ordinando di imperio ad alcuni assegnatari, come l'odierno ricorrente, di rilasciare l'immobile esecutivamente e ad altri, che si trovano nella medesima condizione soggettiva o comunque in una condizione di decadenza, di esprimere una volontà all'acquisto all'interno di un approvando programma di alienazione;
la P.A. anche quando agisce in ambito negoziale, come nel caso che ci occupa, deve improntare la propria condotta a criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, necessaria a sostenere la pubblica finalità della propria azione che è quella di agevolare e sostenere fasce di popolazione ritenute per legge meritevoli di tutela nel reperimento di alloggi;
e ciò vale anche nei casi di alienazione a titolo definitivo come nella fattispecie;
Pag. 4 a 9 - il decreto impugnato è altresì illegittimo perché reso in violazione di quanto dispone l'art. 18 DPR 1035/1972 il quale prevede che “il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti”; di tale termine a difesa non vi è traccia in nessun atto della resistente con la ovvia conseguenza che l'ordine di rilascio che qui si impugna è stato dato illegalmente.
Con decreto depositato il 18.5.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
23.11.2022. si è costituita il 18.11.2022, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sulla base del quadro normativo di riferimento, deducendo che:
- il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, con atto n. 9173 del 7.3.2012 adottato dal Prefetto di BA ha ricevuto in assegnazione l'immobile sito in BA - località S. Fara
– Via Marco Partipilo n. 24 Pal. S/2 int. 15;
- il suddetto immobile rientra tra gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nel
Comune di BA, località Santa Fara – in totale n. 52 – nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata di cui all'art. 18 D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella Legge 12.7.1991, n. 203, acquisito al patrimonio dello IACP di BA (oggi ); Controparte_1
- con nota n. 50368 del 13.5.2020, la Legione Allievi della Guardia di Finanza di BA ha comunicato alla Prefettura l'avvenuto trasferimento del Sig. a far data Parte_1
dal 28.11.2016 presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Lanciano;
- con atto n. 61592 del 10.6.2020 la Prefettura di BA ha emesso provvedimento formale per la revoca e contestuale decadenza dall'assegnazione a suo tempo disposta in favore del Sig. , trasmesso all'interessato e all' il 21.7.2020 Parte_1 Controparte_1 per gli adempimenti conseguenti in ordine al rilascio dell'immobile, in qualità di Ente proprietario e gestore dell'immobile; il suddetto provvedimento riporta, altresì, la circostanza del comportamento omissivo tenuto dal Sig. in ordine alla mancata Pt_1
Pag. 5 a 9 comunicazione all'organo territoriale di governo dell'avvenuto trasferimento in altra sede, nonché in ordine al mancato rilascio dell'alloggio detenuto;
- con la citata nota di trasmissione del provvedimento di decadenza, la Prefettura di BA ha invitato contestualmente l' nella su indicata qualità, a Controparte_1
“concordare con l'interessato la data del rilascio dell'immobile e di provvedere”, all'esito,
“a darne comunicazione al fine di consentire la riassegnazione dell'alloggio agli aventi diritto”;
- pertanto, con nota n. 5878 del 24.7.2020 - inviata per opportuna Controparte_1
conoscenza alla Prefettura di BA (Ufficio Gestione Abitazioni per i dipendenti per P.A.
e Forze di Polizia) e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Lanciano - ha inoltrato al Sig. invito/diffida alla restituzione dell'immobile sito in BA, Via Marco Pt_1
Partipilo n. 24 Pal S/2, int. 15 entro 15 giorni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 20, L.R. n. 10/2014 e 18 DPR n. 1035/1972, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all'attivazione della procedura per il recupero coatto del medesimo;
- attesa l'inottemperanza al suddetto invito, l' con decreto n. 21/2021 Controparte_1
rep. emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 DPR 30.12.1972 n. 1035, 26 L.
8.8.1977 n. 513 e 20 della L.R.
7.4.2014 n. 10, ha ordinato al Sig. il Parte_1
rilascio dell'alloggio, dal medesimo detenuto senza titolo.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevante la prova per testimoni articolata dal ricorrente.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, appartenente alle Forze dell'Ordine ed in servizio in Abruzzo al momento del deposito del ricorso, è risultato destinatario di un provvedimento di revoca e decadenza da parte della (prot. n. 0061592/2020 della Controparte_3 CP_3
dell'alloggio in BA concessogli nel 2012 ex art. 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L.
[...]
n. 203/1991 allorquando prestava servizio a BA.
Essendosi trasferito nel 2016 in Abruzzo, la ha adottato il citato provvedimento CP_3
di revoca e decadenza;
pertanto, il ricorrente, oltre a non aver provveduto ad impugnare
Pag. 6 a 9 il provvedimento di revoca e decadenza dall'assegnazione e propedeutico all'emanazione del decreto di rilascio oggetto della presente impugnativa (che costituisce atto consequenziale e vincolato), non risulta legittimato ad invocare il godimento dell'alloggio a seguito del trasferimento ad altro ufficio.
A tal fine, va osservato che l'art. 18 c. 1 del D.L. citato prevede: “per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio…”; il comma 2, nella parte finale, demanda al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il compito di deliberare su ulteriori aspetti del rapporto di locazione nonché sulle modalità di acquisizione degli alloggi di edilizia sovvenzionata al patrimonio degli IACP;
in attuazione del comma 2 dell'art. 18 D.L. citato, il ha adottato la delibera n. 98/1991 Pt_2 che al punto 5) prevede: “gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle
Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L. n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio…Nell'ambito del periodo indicato al comma 1 del presente punto l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima. L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto…”;
a tali disposizioni, ha fatto seguito il D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, che all'art. 3 c. 1 bis prevede: “gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto Legge 13 maggio
1991 n. 152…rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico…”; tale ultimo periodo contempla il solo caso di pensionamento e di cessazione dall'incarico per la specifica causa ivi indicata, e dunque non risulta applicabile al caso in esame, non potendosi estendere all'ipotesi di trasferimento per l'assolvimento del servizio in altra località come nel caso del ricorrente.
E', dunque, evidente che l'assegnazione dell'immobile a suo tempo disposta in favore
Pag. 7 a 9 del Sig. è venuta meno alla data del 28.11.2016, coincidente con la cessazione Pt_1 dell'incarico di servizio che aveva determinato la concessione del beneficio nel Comune di BA. Tanto risulta dall'espressa previsione di cui al punto 5) della delibera CIPE sopra citata ma trova fondamento, altresì, nella ratio stessa della norma di cui all'art. 18 del
D.L. n. 152/1991, dove il programma straordinario di edilizia residenziale risulta essere strettamente funzionale ad uno specifico obiettivo, ossia il contrasto alla criminalità organizzata, da attuarsi attraverso la concessione in locazione di unità abitative per favorire la mobilità del personale che deve assolvere a tale compito nel territorio dove le funzioni devono essere svolte;
tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione esistente tra l'incarico di servizio in un determinato luogo e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 D.L. n. 152/1991 nello stesso ambito territoriale: per tali motivi quest'ultima decade automaticamente alla data di cessazione del primo.
Alla cessazione dell'incarico di servizio in BA il perdurare dell'assegnazione dell'immobile risulterebbe dunque incoerente rispetto alla finalità della legge e, per tali motivi, esso ritorna nella disponibilità del Prefetto per l'assegnazione agli aventi diritto che, a loro volta, sono stati trasferiti nel luogo dove devono assolvere le proprie funzioni alle dipendenze delle amministrazioni preposte.
Tanto determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sul diritto all'assegnazione dell'alloggio.
Inoltre, è infondata la censura di illegittimità del provvedimento di rilascio relativamente al profilo della mancata assegnazione di termine a difesa con la lettera di diffida a monte del decreto di rilascio, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità tale ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente, sicché il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (cfr. Cass. n.
16608/2022).
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
Pag. 8 a 9 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di BA, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
BA, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4937/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Montedoro, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Rosa Colangelo,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 12.4.2022 ha opposto il decreto di rilascio Parte_1
n. 21/2021 rep. int. emesso il 24.2.2022 da , notificato il 14.3.2022, Controparte_1 relativamente all'immobile sito in BA alla via Partipilo n. 24, concessogli in locazione secondo la disciplina di cui all'art. 18 D.L. 152/1991, conv. dalla L. 203/1991, recante disposizioni per un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato, appunto,
a concedere in locazione o in godimento alloggi ai dipendenti delle amministrazioni dello
Stato per la lotta alla criminalità organizzata.
Il ricorrente ha chiesto - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto - anche tramite pronuncia incidentale che dichiari la illegittimità e contraddittorietà del
Pag. 1 a 9 contegno della P.A. resistente nel procedimento amministrativo avente ad oggetto il programma di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente medesimo a mantenere il godimento dell'immobile occupato ed assegnatogli e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo, privo di efficacia e comunque di effetti il decreto di rilascio impugnato.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, appartenente alle forze dell'ordine in servizio a BA è risultato assegnatario nel
2012 e conduttore di alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata gestito dall'
[...]
, sito in BA alla Via Partipilo 24, realizzato e concesso in locazione Controparte_1 secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991;
- il ricorrente è attualmente in servizio in Abruzzo ma è ancora nel godimento dell'alloggio ad egli assegnato;
- lo stesso aspirava ed aspira all'acquisto dell'alloggio concessogli in locazione usufruendo dei programmi di alienazione di volta in volta adottati dalla Regione e proposti dall' in virtù di norme speciali emanate per la dismissione Controparte_1 del patrimonio immobiliare pubblico;
infatti l'art. 3 comma 1 ter D.L. 28/03/2014 n. 47, conv. in L. 23/05/2014 n. 80 dispone che: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 Dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla L 203/1991, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato nel punto 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione”; sulla scorta di tale contesto normativo il ricorrente indirizzava all'Arca, alla Regione Puglia e al Ministero delle Infrastrutture Economiche, varie note
(18/02/2015 28/10/2015 e 11/02/2016), contenenti proposte di acquisto senza ricevere alcun positivo riscontro;
l'Arca tuttavia rispondeva nel seguente modo: “l'immobile di cui all'oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto dispone l'art. 3 co 1 ter L 80/2015 si comunica che la richiesta non può essere accolta”;
- pertanto, allo stato, non è dato sapere quale sia ma soprattutto se vi sia un programma di alienazione degli immobili interessati da parte dell' Controparte_2
della Regione Puglia;
a tal proposito è opportuno sottolineare che l'art. 23 della
[...]
L. Regione Puglia del 01/08/2020 n. 26 rubricato “Programma di alienazione degli
Pag. 2 a 9 immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” ha previsto che: “1.
Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (Arca) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture 24/02/2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 3 co. 1 lettera a) della legge 23/05/2014 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
28/05/2014 n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 del DL
13/05/1991 n. 152, convertito dalla L. 203/1991 in attuazione dell'art. 13 co. 1 ter del decreto legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- la Prefettura di BA nell'anno 2020 (prot. 007455 del 20/07/2020) con nota indirizzata al ricorrente, gli comunicava la revoca dalla decadenza dal ridetto diritto di assegnazione, salvo il periodo di tolleranza di tre anni giusta quanto prevede l'art. 3 c. 1 bis D.L.
28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge n. 80/2014, il quale così dispone “il punto 7 dell'avviso di partecipazione…individua quale causa di decadenza e di conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio la cessazione dell'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia”; sta di fatto che l'odierno esponente ha dovuto chiedere un trasferimento in via straordinaria per accudire la moglie, già invalida al 46%, ammalatasi gravemente di tumore nel 2014, come rilevasi dalla documentazione medica della Commissione di invalidità degli anni 2014, 2020 e 2021; tale stato di cose ridisegna i presupposti di decadenza di cui alla nota prefettizia facendoli venir meno, atteso che il ricorrente ha dovuto in via d'urgenza e straordinaria (come si evince anche dalla sua domanda di trasferimento) chiedere al corpo della Guardia di Finanza cui appartiene di essere trasferito in Abruzzo per accudire la moglie gravemente ammalata ed oggi invalida al 100% in assenza di altri parenti prossimi idonei all'accudimento; egli non è stato trasferito dal datore di lavoro per ragioni di ufficio, e non ha chiesto il trasferimento per ragioni di opportunità professionale, ma lo ha chiesto, come detto, per ragioni di umana necessità e per motivi gravi ed ha intenzione ed interesse a rientrare a BA fin da subito
(con il primo interpello ordinario) essendosi il coniuge stabilizzato e necessitando allo stato solo di controlli periodici;
Pag. 3 a 9 - in ogni caso, stanti il godimento dell'immobile e la regolarità nel versamento della pigione da parte del ricorrente al momento della entrata in vigore della Legge Regionale
n. 26/2020, che imponeva allo Iacp (oggi di adottare entro 60 giorni (quindi entro CP_1
ottobre 2020) un programma di alienazione degli immobili di edilizia sovvenzionate assegnati alle forze dell'ordine, laddove la amministrazione avesse diligentemente rispettato il termine assegnato dalla legge per la redazione del programma liquidatorio avrebbe consentito al ricorrente di utilmente esercitare il suo legittimo diritto di prelazione ex art. 3 comma 1 ter D.L. 28/03/2014 n. 47, conv. in L. 23/05/2014 n. 80, anziché vedersi notificare la richiamata decadenza dall'assegnazione;
- successivamente con nota notificata in data 14/03/2022 Controparte_1
comunicava inopinatamente al ricorrente il decreto di rilascio, trascurando peraltro la pendenza di un giudizio al Tar proposto da altri assegnatari avverso il silenzio inadempimento tenuto dalle Amministrazioni circa il programma di alienazione degli alloggi in oggetto, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.26 del 01.08.2020;
- nel caso de quo ha disatteso il termine di 60 giorni (decorso a far data da ottobre CP_1
2020) per programmare la alienazione del patrimonio immobiliare di Via Partipilo e di
Via Pappacena in BA, così ledendo irrimediabilmente, e per sua esclusiva responsabilità, il legittimo diritto di prelazione dell'odierno ricorrente all'acquisto dell'alloggio ad egli assegnato;
inoltre, con contegno illogico e contraddittorio, inviava di recente ad CP_1
altri assegnatari, collocati in quiescenza da diversi anni (e quindi in tesi decaduti), una comunicazione ex art. 23 c. 2 LR Puglia n. 26/2020 con la quale chiedeva loro di esprimere la disponibilità all'acquisto dell'immobile assegnatogli, onde pervenire alla approvazione del programma di alienazione da parte della Regione;
illegittimo è, pertanto, il contegno assunto dall'amministrazione resistente che con grave ritardo sta perfezionando il piano di liquidazione degli immobili di Via Partipilo in BA ordinando di imperio ad alcuni assegnatari, come l'odierno ricorrente, di rilasciare l'immobile esecutivamente e ad altri, che si trovano nella medesima condizione soggettiva o comunque in una condizione di decadenza, di esprimere una volontà all'acquisto all'interno di un approvando programma di alienazione;
la P.A. anche quando agisce in ambito negoziale, come nel caso che ci occupa, deve improntare la propria condotta a criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, necessaria a sostenere la pubblica finalità della propria azione che è quella di agevolare e sostenere fasce di popolazione ritenute per legge meritevoli di tutela nel reperimento di alloggi;
e ciò vale anche nei casi di alienazione a titolo definitivo come nella fattispecie;
Pag. 4 a 9 - il decreto impugnato è altresì illegittimo perché reso in violazione di quanto dispone l'art. 18 DPR 1035/1972 il quale prevede che “il Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti”; di tale termine a difesa non vi è traccia in nessun atto della resistente con la ovvia conseguenza che l'ordine di rilascio che qui si impugna è stato dato illegalmente.
Con decreto depositato il 18.5.2022 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza del
23.11.2022. si è costituita il 18.11.2022, instando per la revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del provvedimento e per il rigetto dell'opposizione, evidenziando l'infondatezza della stessa opposizione sulla base del quadro normativo di riferimento, deducendo che:
- il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, con atto n. 9173 del 7.3.2012 adottato dal Prefetto di BA ha ricevuto in assegnazione l'immobile sito in BA - località S. Fara
– Via Marco Partipilo n. 24 Pal. S/2 int. 15;
- il suddetto immobile rientra tra gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nel
Comune di BA, località Santa Fara – in totale n. 52 – nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata di cui all'art. 18 D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella Legge 12.7.1991, n. 203, acquisito al patrimonio dello IACP di BA (oggi ); Controparte_1
- con nota n. 50368 del 13.5.2020, la Legione Allievi della Guardia di Finanza di BA ha comunicato alla Prefettura l'avvenuto trasferimento del Sig. a far data Parte_1
dal 28.11.2016 presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Lanciano;
- con atto n. 61592 del 10.6.2020 la Prefettura di BA ha emesso provvedimento formale per la revoca e contestuale decadenza dall'assegnazione a suo tempo disposta in favore del Sig. , trasmesso all'interessato e all' il 21.7.2020 Parte_1 Controparte_1 per gli adempimenti conseguenti in ordine al rilascio dell'immobile, in qualità di Ente proprietario e gestore dell'immobile; il suddetto provvedimento riporta, altresì, la circostanza del comportamento omissivo tenuto dal Sig. in ordine alla mancata Pt_1
Pag. 5 a 9 comunicazione all'organo territoriale di governo dell'avvenuto trasferimento in altra sede, nonché in ordine al mancato rilascio dell'alloggio detenuto;
- con la citata nota di trasmissione del provvedimento di decadenza, la Prefettura di BA ha invitato contestualmente l' nella su indicata qualità, a Controparte_1
“concordare con l'interessato la data del rilascio dell'immobile e di provvedere”, all'esito,
“a darne comunicazione al fine di consentire la riassegnazione dell'alloggio agli aventi diritto”;
- pertanto, con nota n. 5878 del 24.7.2020 - inviata per opportuna Controparte_1
conoscenza alla Prefettura di BA (Ufficio Gestione Abitazioni per i dipendenti per P.A.
e Forze di Polizia) e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Lanciano - ha inoltrato al Sig. invito/diffida alla restituzione dell'immobile sito in BA, Via Marco Pt_1
Partipilo n. 24 Pal S/2, int. 15 entro 15 giorni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 20, L.R. n. 10/2014 e 18 DPR n. 1035/1972, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all'attivazione della procedura per il recupero coatto del medesimo;
- attesa l'inottemperanza al suddetto invito, l' con decreto n. 21/2021 Controparte_1
rep. emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 DPR 30.12.1972 n. 1035, 26 L.
8.8.1977 n. 513 e 20 della L.R.
7.4.2014 n. 10, ha ordinato al Sig. il Parte_1
rilascio dell'alloggio, dal medesimo detenuto senza titolo.
Con ordinanza depositata il 3.5.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stata revocata la sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevante la prova per testimoni articolata dal ricorrente.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, appartenente alle Forze dell'Ordine ed in servizio in Abruzzo al momento del deposito del ricorso, è risultato destinatario di un provvedimento di revoca e decadenza da parte della (prot. n. 0061592/2020 della Controparte_3 CP_3
dell'alloggio in BA concessogli nel 2012 ex art. 18 D.L. n. 152/1991 conv. in L.
[...]
n. 203/1991 allorquando prestava servizio a BA.
Essendosi trasferito nel 2016 in Abruzzo, la ha adottato il citato provvedimento CP_3
di revoca e decadenza;
pertanto, il ricorrente, oltre a non aver provveduto ad impugnare
Pag. 6 a 9 il provvedimento di revoca e decadenza dall'assegnazione e propedeutico all'emanazione del decreto di rilascio oggetto della presente impugnativa (che costituisce atto consequenziale e vincolato), non risulta legittimato ad invocare il godimento dell'alloggio a seguito del trasferimento ad altro ufficio.
A tal fine, va osservato che l'art. 18 c. 1 del D.L. citato prevede: “per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio…”; il comma 2, nella parte finale, demanda al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il compito di deliberare su ulteriori aspetti del rapporto di locazione nonché sulle modalità di acquisizione degli alloggi di edilizia sovvenzionata al patrimonio degli IACP;
in attuazione del comma 2 dell'art. 18 D.L. citato, il ha adottato la delibera n. 98/1991 Pt_2 che al punto 5) prevede: “gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle
Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L. n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio…Nell'ambito del periodo indicato al comma 1 del presente punto l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima. L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto…”;
a tali disposizioni, ha fatto seguito il D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, che all'art. 3 c. 1 bis prevede: “gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto Legge 13 maggio
1991 n. 152…rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico…”; tale ultimo periodo contempla il solo caso di pensionamento e di cessazione dall'incarico per la specifica causa ivi indicata, e dunque non risulta applicabile al caso in esame, non potendosi estendere all'ipotesi di trasferimento per l'assolvimento del servizio in altra località come nel caso del ricorrente.
E', dunque, evidente che l'assegnazione dell'immobile a suo tempo disposta in favore
Pag. 7 a 9 del Sig. è venuta meno alla data del 28.11.2016, coincidente con la cessazione Pt_1 dell'incarico di servizio che aveva determinato la concessione del beneficio nel Comune di BA. Tanto risulta dall'espressa previsione di cui al punto 5) della delibera CIPE sopra citata ma trova fondamento, altresì, nella ratio stessa della norma di cui all'art. 18 del
D.L. n. 152/1991, dove il programma straordinario di edilizia residenziale risulta essere strettamente funzionale ad uno specifico obiettivo, ossia il contrasto alla criminalità organizzata, da attuarsi attraverso la concessione in locazione di unità abitative per favorire la mobilità del personale che deve assolvere a tale compito nel territorio dove le funzioni devono essere svolte;
tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione esistente tra l'incarico di servizio in un determinato luogo e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 D.L. n. 152/1991 nello stesso ambito territoriale: per tali motivi quest'ultima decade automaticamente alla data di cessazione del primo.
Alla cessazione dell'incarico di servizio in BA il perdurare dell'assegnazione dell'immobile risulterebbe dunque incoerente rispetto alla finalità della legge e, per tali motivi, esso ritorna nella disponibilità del Prefetto per l'assegnazione agli aventi diritto che, a loro volta, sono stati trasferiti nel luogo dove devono assolvere le proprie funzioni alle dipendenze delle amministrazioni preposte.
Tanto determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione sul diritto all'assegnazione dell'alloggio.
Inoltre, è infondata la censura di illegittimità del provvedimento di rilascio relativamente al profilo della mancata assegnazione di termine a difesa con la lettera di diffida a monte del decreto di rilascio, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità tale ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente, sicché il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività dal secondo comma dell'art. 18 (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l'eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (cfr. Cass. n.
16608/2022).
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
Pag. 8 a 9 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di BA, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
BA, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9