TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 565
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse per sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'ordinanza n. -OMISSIS- è stata sostituita dal successivo provvedimento n. -OMISSIS- che sanziona la progressione dell'intervento edilizio.

  • Rigettato
    Irrilevanza edilizia della recinzione

    L'infondatezza dell'assunto discende dalla circostanza che la recinzione fa parte di una serie di abusi edilizi preordinati all'utilizzo abitativo del fondo, inducendo a considerarla unitamente a tutte le opere realizzate. Il manufatto si pone in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale.

  • Rigettato
    Non soggezione del manto di ghiaia a permesso di costruire

    La non condivisibilità dell'assunto si radica sulla circostanza che il manto di ghiaia è stato steso al fine di approntare il sedime degli abusivi prefabbricati abitativi e sistemare le aree ad essi adiacenti.

  • Rigettato
    Irrilevanza edilizia degli allacci alle reti

    Trattasi di opere strettamente funzionali all'utilizzo abitativo dei prefabbricati, di talché, in base al principio della necessaria valutazione unitaria degli abusi edilizi, esse ne seguono le stesse sorti. Le opere, inoltre, ricadono tra gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.3) del D.P.R. n. 380/2001.

  • Rigettato
    Inidoneità degli interventi a configurare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

    La strumentalità della recinzione, della ghiaia e degli allacci all'utilizzo abitativo dei prefabbricati depone per l'infondatezza della censura. Il complesso delle opere ha comportato un'abusiva trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non compatibile con la vocazione agricola del suolo.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti per la demolizione dei manufatti prefabbricati

    I manufatti, tra loro comunicanti e destinati allo stabile utilizzo abitativo, rientrano nella nozione di 'interventi di nuova costruzione' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001. La loro edificazione richiedeva il permesso di costruire, pertanto il Comune ne ha legittimamente disposto la rimozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 565
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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