Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orbassano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa dal Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune Orbassano e atti connessi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2022:
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, emessa dal Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Orbassano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Orbassano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un fondo a destinazione agricola sito nel Comune di Orbassano, in relazione al quale il -OMISSIS- ha presentato una comunicazione di inizio lavori (C.I.L. prot. n. -OMISSIS-, doc. 2 ricorrente) per la posa di una recinzione perimetrale e di un cancello d’ingresso (doc. 2 ricorrente); la suddetta pratica è stata dichiarata irricevibile dall’Ente Locale con non gravata nota del -OMISSIS- per “(…) contrasto con quanto definito dall’art. 89 comma 6 del Regolamento Edilizio Comunale vigente approvato con D.C.C. n. 58 del 05/11/2018 in quanto: - Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni: a) per edifici di carattere storico-artistico documentario individuati dal P.R.G.C. del tipo a) (solo nel caso di ricostruzione ad ampliamento nelle stesse dimensioni e con le stesse caratteristiche di recinzioni preesistenti), b), d), e); b) edifici per l’abitazione e per le attività dell’azienda del tipo b), d), ed e). Da quanto constatato e constatabile l’intervento in oggetto non ricade in nessuna delle due ipotesi sopra richiamate” (doc. 3 ricorrente).
2. A seguito di sopralluogo comunale del-OMISSIS- (docc. 3 e 4 Comune, verbale sottoscritto il successivo-OMISSIS-e relativo corredo fotografico) sul suddetto terreno venivano rilevate una “recinzione con struttura portante in pali di ferro infissi al suolo con rete metallica” e la “predisposizione di fondo ghiaiato con vari punti di allaccio alle reti disposti lungo il perimetro del lotto interessato” , che venivano qualificate come “interventi di nuova costruzione e trasformazione in via permanente di suolo inedificato” , abusivamente realizzati in assenza di permesso di costruire. Il competente ufficio comunale ha quindi emesso la prima, gravata “Ordinanza di sospensione lavori e demolizione e rimessione in ripristino dello stato dei luoghi in via -OMISSIS-” n.-OMISSIS- (doc. 1 Comune), recependo le citate risultanze istruttorie e ritenendo le opere ivi descritte non assistite da titolo autorizzativo e in contrasto con la destinazione di zona, gli strumenti urbanistici e il regolamento edilizio.
3. La destinataria ha impugnato la suddetta ordinanza n.-OMISSIS- con ricorso notificato il 22.07.2022 e depositato il 20.09.2022, deducendo le censure come di seguito rubricate:
I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ. Illegittimità diretta e derivata; nullità. Violazione di legge con riferimento all’art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001 ed all’art. 21 septies legge n. 241/1990;
II. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti;
III. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6.6.2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere - sotto altro profilo - per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti;
IV. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Eccesso di potere e violazione di legge – con riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 – per carenza di motivazione. Violazione di legge con riferimento all’art. 27 d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza dei presupposti, perplessità e sviamento.
4. Con sopralluogo del -OMISSIS-, le cui risultanze, anche fotografiche, sono state trasfuse nel pertinente verbale del -OMISSIS- (docc. 9 e 11 Comune), l’Amministrazione ha rilevato la prosecuzione dell’intervento, già attinto dall’ordinanza n.-OMISSIS-; in particolare, veniva riscontrata, oltre alla permanenza delle già accertate opere di “recinzione con struttura portante in pali di ferro infissi al suolo con rete metallica” e di “predisposizione di fondo ghiaiato con vari punti di allaccio alle reti disposti lungo il perimetro del lotto interessato” , il “posizionamento di tre manufatti prefabbricati ad un piano fuori terra, ad uso abitativo, adiacenti e fra loro comunicanti, di superficie coperta complessiva di 50,40 mq circa, poggiati sul terreno inghiaiato mediante struttura di pali metallici” , i quali venivano nuovamente ricondotti alla nozione di “interventi di nuova costruzione e trasformazione in via permanente di suolo inedificato” , abusivamente realizzati in assenza di permesso di costruire; con la seconda, gravata “Ordinanza di sospensione lavori e demolizione e rimessione in ripristino dello stato dei luoghi in via -OMISSIS-” n. -OMISSIS- il Comune ha in premessa evidenziato che gli interventi de quibus “costituiscono inconfutabilmente il prosieguo delle opere già oggetto di ingiunzione ai sensi dell’ordinanza n. -OMISSIS-” , ha precisato che gli stessi andavano ricondotti “(…) nell’alveo degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e.3 e lettera e.5 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto, stante la loro consistenza, costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edilizi contraddistinti da un proprio impatto volumetrico idoneo a determinare in via permanente la trasformazione del suolo inedificato” , ne ha riscontrato nuovamente la realizzazione in assenza del richiesto permesso di costruire, e, infine, ha ordinato di sospendere i lavori, demolire le opere abusive e provvedere al ripristino dei luoghi.
5. La destinataria ha impugnato anche la seconda ordinanza n. -OMISSIS- con motivi aggiunti di ricorso, notificati il 11.10.2022 e depositati il 10.11.2022, ribadendo, anche in guisa di invalidità derivata, il medesimo compendio censorio contenuto nelle quattro doglianze del ricorso introduttivo, cui ha aggiunto una quinta censura, specificamente rivolta avverso l’ordine di rimozione dei manufatti abitativi in ultimo contestati; i motivi risultano come di seguito rubricati e sintetizzabili:
I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ. Illegittimità diretta e derivata; nullità. Violazione di legge con riferimento all’art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001 ed all’art. 21 septies legge n. 241/1990 ; la censura si incentra sulla pretesa irrilevanza edilizia della mera recinzione del fondo con rete metallica sostenuta da paletti conficcati al suolo, la quale, per un verso, non costituirebbe un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire, cosicché non potrebbe essere attinta dalla sanzione della demolizione; per altro verso, la stessa delimitazione sarebbe stata oggetto di rituale c.i.l. del -OMISSIS-, dichiarata “inammissibile e irricevibile ex art. 2 L. 241/1990” con tardiva nota comunale del -OMISSIS-;
II. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti. Illegittimità diretta e derivata ; la doglianza si appunta sulla non soggezione del manto di ghiaia a permesso di costruire e, conseguentemente, a sanzione demolitoria, in quanto assimilabile alle “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale” realizzabili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
III. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6.6.2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere - sotto altro profilo - per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Illegittimità diretta e derivata ; la doglianza, similmente alla precedente, contesta la qualificazione giuridica dei punti di allaccio alle reti posti sul perimetro del terreno nonché la pertinente sanzione demolitoria, ritenendo gli stessi assimilabili alle opere realizzabili senza alcun titolo edilizio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001;
IV. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione di legge - sotto nuovo profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Eccesso di potere e violazione di legge – con riferimento all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 – per carenza di motivazione. Violazione di legge con riferimento all’art. 27 d.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza dei presupposti, perplessità e sviamento. Illegittimità diretta e derivata ; il mezzo di gravame si incentra sulla inidoneità dei tre elementi contestati (recinzione, ghiaia e allacci) a definire ex se una vietata “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” ; al contrario, secondo la deducente la relativa, minimale rilevanza edilizia li sottrarrebbe anche all’ordine di sospensione dei lavori impartito dall’Amministrazione;
V. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 nonchè all’art. 22 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere - sotto diverso profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma 1, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione - sotto diverso profilo - dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione - sotto diverso profilo - di legge con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione ; l’ultima censura si incentra sulla carenza dei presupposti per disporre la demolizione dei tre “manufatti prefabbricati” poggianti su piedistalli metallici, in quanto gli stessi sarebbero meri ripari accessori, in alcun modo stabilizzati e per i quali non risulta tecnicamente dimostrato un “uso abitativo”, cosicché i medesimi avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di assentibili, modeste tettoie, in applicazione della disciplina edilizia nazionale e regionale citata in rubrica.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Orbassano, contestando le avversarie difese e concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti.
7. A seguito dello scambio di ulteriori scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata il 26.02.2026.
8. In via preliminare il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto da un lato l’ordinanza n.-OMISSIS- ivi impugnata risulta sopravanzata e sostanzialmente sostituita dal successivo provvedimento n. -OMISSIS-, il quale sanziona la progressione dell’intervento edilizio ricomprendendo tutte le opere già precedentemente attinte dal primo atto, e dall’altro, come appresso precisato dal Collegio, l’impugnazione (con motivi aggiunti) della sopravvenuta ordinanza si incentra su censure infondate (infatti, solo in caso di accoglimento dei motivi aggiunti si verificherebbe la riviviscenza dell’atto oggetto del ricorso principale e, con essa, la persistenza del corrispondente interesse all’impugnativa).
9. Tanto premesso, deve quindi procedersi allo scrutinio dei motivi aggiunti di ricorso proposti avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-; quanto all’ordine di esame delle doglianze, il Collegio ritiene meritevole di anticipata disamina la quinta censura, in quanto avente ad oggetto l’approdo dell’abusivo intervento trasformativo, iniziato con la predisposizione del lotto e culminato con l’edificazione di tre “manufatti prefabbricati ad un piano fuori terra, ad uso abitativo, adiacenti a fra di loro comunicanti, di superficie coperta complessiva di 50,40 mq circa, poggianti su terreno inghiaiato mediante struttura in pali metallici” .
9.1. La doglianza è infondata per le ragioni di seguito esposte.
9.2. I manufatti in questione, tra loro comunicanti e insieme portanti un non trascurabile ingombro, sono destinati allo stabile utilizzo abitativo, chiaramente desumibile anche dal corredo fotografico depositato dal Comune sub doc.10, pertanto richiedono il permesso di costruire, come di seguito meglio chiarito. Depone altresì per tale conclusione, incompatibile con un uso meramente temporaneo, la presenza degli allacci alle reti parimenti oggetto dell’impugnata ordinanza.
9.3. I volumi de quibus ricadono, infatti, nella nozione di “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, la quale ricomprende al punto “ e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti” .
9.4. Alla luce del disposto normativo testé richiamato e dei principi giurisprudenziali più volte affermati dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. Stato, VI, 14.3.2023 n. 2627), quindi, la relativa edificazione richiedeva il preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, cosicché il Comune, in assenza del medesimo, ne ha legittimamente disposto la rimozione ed escluso la sanabilità, motivando in merito alla disciplina urbanistica vigente sulle aree agricole illegittimamente trasformate.
10. Le prime quattro censure risultano parimenti infondate, in quanto si incentrano su un'impropria atomizzazione dei singoli interventi che invece, essendo stati realizzati nel medesimo contesto di luogo e funzionali all’illegittimo uso abitativo del lotto, vanno considerati unitariamente (in senso conforme è la consolidata giurisprudenza amministrativa, da ultimo ribadita da Cons. Stato, II, 14 luglio 2025, n. 6151; III, 22 settembre 2025, n. 7451;VII, 6 ottobre 2025, n. 7785; 11 agosto 2025, n. 7010). Non valgono, infatti, i contemperamenti al richiamato principio di unitarietà dell’abuso, in quanto gli stessi possono trovare applicazione solo in presenza di opere o porzioni di esse che non risultino legate e inestricabilmente connesse ai restanti abusi, ma autonome e scindibili sotto il profilo materiale e funzionale, circostanze non rilevabili nella fattispecie oggetto di causa.
Orbene, dall’unitaria valutazione delle opere oggetto della gravata ordinanza deriva che tutte soggiacciono alla necessità del previo rilascio del permesso di costruire, la cui mancanza giustifica la sanzione demolitoria.
10.1. Tanto vale, pertanto, con riferimento alla prima doglianza, con la quale la ricorrente sostiene che la recinzione non è soggetta a permesso di costruire e, quindi, non può incorrere nella sanzione demolitoria: l’infondatezza dell’assunto discende direttamente dalla circostanza che la recinzione faccia parte di una serie di abusi edilizi preordinati all’utilizzo abitativo del fondo, il che necessariamente induce a considerarla unitamente a tutte le opere realizzate. Il manufatto in questione, inoltre, si pone in contrasto con “quanto definito dall’art. 89 comma 6 del Regolamento Edilizio Comunale vigente approvato con D.C.C. n. 58 del 05/11/2018” , come chiarito dal Comune resistente in sede di non impugnata declaratoria di irricevibilità della C.I.L. presentata dalla proprietà (doc. 3 ricorrente), la quale risulta richiamata a pag. 2 del provvedimento impugnato.
10.2. Altrettanto può dirsi in relazione alla seconda doglianza, con la quale l’interessata deduce che la posa di fondo inghiaiato, non essendo soggetto a permesso di costruire, è incompatibile con l’ordine di demolizione: la non condivisibilità dell’assunto si radica sulla circostanza che il manto di ghiaia in contestazione sia stato steso proprio al fine di approntare il sedime degli abusivi prefabbricati abitativi e sistemare le aree a questi adiacenti, come desumibile dalla descrizione dell’intervento contenuta nel provvedimento gravato.
10.3. Gli argomenti reiettivi testé spesi si attagliano anche alla terza doglianza, incentrata sulla irrilevanza edilizia degli allacci alle reti e sulla relativa non suscettibilità alla sanzione demolitoria: trattasi di opere strettamente funzionali all’utilizzo abitativo dei prefabbricati, di talché, in base al sopra esposto principio della necessaria valutazione unitaria degli abusi edilizi, essi ne seguono le stesse sorti. Le opere in questione, inoltre, in quanto interessanti una consistente porzione del lotto, autonomamente ricadono tra gli “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, la quale ricomprende al punto “e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato” , rendendo vieppiù necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001.
10.4. Infine, in relazione alla quarta censura, la vista strumentalità della recinzione, della ghiaia, e degli allacci all’utilizzo abitativo dei prefabbricati posati sul fondo depone per la relativa infondatezza, non potendo oltretutto revocarsi in dubbio che il complesso delle opere abbia comportato una abusiva “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” , non compatibile né conciliabile con la non smentita vocazione agricola del suolo, ricompresa in zona urbanistica AP e perciò soggiacente al disposto dell’art. 43 delle N.T.A. dello strumento urbanistico.
11. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile mentre i motivi aggiunti vanno respinti.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Orbassano, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | UC BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.