Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 2 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 22/06/2022, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00668/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2022, proposto da
AG PA IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mercurio e Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro - tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 23/03/2022 n. 19 del Responsabile del Settore 3 del Comune di Racale, notificata il 31/03/2022, con cui il Comune di Racale ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto autorizzatorio n. 1 del 30/07/2020 rilasciato all’odierno ricorrente per l’esercizio dell’attività di sala giochi, poiché asseritamente emanato in violazione dell’art. 7 comma 2 della Legge Regionale Pugliese n. 43/2013 e ss.mm. (in quanto sala giochi posta ad una distanza dalla Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata minore di 250 metri), con divieto di prosecuzione dell’attività limitatamente alle newslot e agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) T.U.L.P.S. n. 773/1931 e ordine di rimozione degli stessi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.to L. Mercurio, avv.to A. Tolomeo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato in relazione alla dedotta (e assorbente) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii., in quanto l’impugnata ordinanza del 23.03.2022 n.19 del Responsabile del Settore 3 del Comune di Racale ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata il 30/07/2020 n. 1/2020 COM, all’ “Antica Tabaccheria AG di AG PA IE” per l’esercizio dell’attività di sala giochi a carattere permanente (da svolgersi nei locali siti in Racale alla via Alliste n.36), oltre il termine di 12 mesi previsto dalla norma citata;
Ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, in considerazione dell’indubbio pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente della disposta interruzione dell’attività commerciale predetta (di sala giochi).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 marzo 2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO