Rigetto
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06736/2025REG.PROV.COLL.
N. 08792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8792 del 2024, proposto da NO S.r.l., già Centro Sportivo 2009 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Chiara Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuliano Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione terza) n. 01167/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NO s.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti inibitori datati 30 e 31 ottobre 2023, relativi alla SCIA prot. n. 47033/2023 presentata per la copertura stagionale di tre campi da padel.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-con permesso di costruire PC2022/0031 del 16 dicembre 2022 NO ha realizzato tre campi da padel presso un complesso immobiliare ubicato all’interno del comparto n. 98 del Comune di San Giuliano Terme (PI) e classificato dall’art. 24 NTA del Piano Operativo Comunale (POC) come “ Aree destinate ad attività sportive e ricreative di iniziativa pubblica o privata convenzionata (F2) ”, all’interno delle quali sono ammesse le funzioni di “ Impianti ed attrezzature sportive ricreative e relative strutture di servizio ”;
-in data 24 ottobre 2023 la società ha presentato al Comune la SCIA prot. n. 47033/2023, avente ad oggetto la copertura stagionale dei campi in questione;
-con provvedimenti del 30 e 31 ottobre 2023 l’amministrazione, dopo aver chiesto alcune integrazioni documentali, ha disposto il divieto di prosecuzione degli interventi e la rimozione di quelli realizzati per le seguenti ragioni: a) la struttura temporanea supera l’altezza massima consentita dalla scheda norma del comparto n. 98 (3,50 metri); b) secondo la scheda norma, inoltre, la sistemazione del verde e le nuove strutture edilizie dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico esistente; c) l’art. 14 del regolamento edilizio, che norma i manufatti a carattere temporaneo, prescrive che gli stessi devono essere realizzati con materiali decorosi appropriati al contesto nel quale sono inseriti. Per tali ragioni, si rende necessario “ produrre un nuovo progetto rispettante le prescrizioni della Scheda Norma del comparto n. 98, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell’altezza massima dei manufatti pari a 3,50 m. ”.
3. La società ha impugnato i provvedimenti sopra indicati con ricorso al T.a.r. per la Toscana che con sentenza della terza sezione, n. 1167 del 14 ottobre 2024, lo respingeva rilevando che: a) il limite di altezza previsto dalla scheda norma del comparto 98 si applica a qualunque tipo di struttura che impedisca la visuale dell’area, anche se successiva e servente rispetto ad un complesso esistente; b) non può applicarsi la disciplina speciale prevista dal regolamento per la realizzazione di strutture temporanee in aree private poiché la struttura ha una superficie superiore a quella prevista dall’art. 5 del regolamento; c) a nulla rileva che il provvedimento inibitorio non menzioni il superamento del limite dimensionale del regolamento per le installazioni temporanee, atteso che il carattere ostativo di tale circostanza preclude la possibilità di adozione di un atto avente diverso contenuto, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990.
4. NO ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando tre motivi di gravame relativi a:
I. ILLEGITTIMITÀ DEI CAPI E SOTTOCAPI DELLA SENTENZA APPELLATA RELATIVI AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO DI PRIMO GRADO.
II. ILLEGITTIMITÀ DEI CAPI E SOTTOCAPI DELLA SENTENZA APPELLATA RELATIVI AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO DI PRIMO GRADO.
III. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ULTERIORI CAPI DELLA SENTENZA APPELLATA.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di San Giuliano Terme.
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024 l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare.
7. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello NO censura i capi e sottocapi della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso, relativo all’inapplicabilità alla struttura in esame dei limiti di altezza previsti dalla scheda norma del comparto n. 98, poiché tali limiti riguardano solo le nuove costruzioni. Il T.a.r. sarebbe, inoltre, incorso in un vizio di ultrapetizione laddove ha affermato il contrasto della copertura con l’art. 5 del regolamento comunale sulle strutture temporanee per superamento del limite dimensionale di 200 mq ivi previsto in quanto di tale superamento non si fa menzione nel provvedimento impugnato.
11. Il motivo è infondato.
12. Secondo la giurisprudenza, nella nozione di costruzione rientrano tutti quei manufatti che alterano lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. II, 3 novembre 2020 n.6768). In tale nozione sono comprese anche le strutture di carattere stagionale poiché siffatto utilizzo non ne esclude la destinazione al soddisfacimento di esigenze permanenti ovvero ricorrenti nel tempo: la stagionalità, infatti, non va confusa con la precarietà e l’occasionalità dell’utilizzo (Cons. Stato, sez. VI 28 aprile 2023 n. 4293).
13. Nel caso di specie, la copertura dei tre campi da padel -in quanto destinata al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale e non episodico né occasionale- integra una nuova costruzione e soggiace, in quanto tale, al limite di altezza previsto dalla scheda norma del comparto 28.
14. Il punto 5 (rubricato “ Interventi ammessi ”) della scheda norma sancisce che sono ammessi interventi di “ nuova costruzione di impianti e strutture sportive e ricreative ” e di “ portici, tettoie, pergolati e percorsi protetti ” purché sia rispettata la superficie utile di 100 mq e l’altezza massima di 3,50 m.
15. Il manufatto per cui è causa è una tensostruttura, stabilmente infissa al suolo, con arcate in acciaio zincato, avente dimensioni in pianta di 36,89 m per 22,00 m, un’altezza di imposta della copertura curva di 5 m e un’altezza massima di colmo pari a 11,64 m.
16. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non si tratta di una copertura provvisoria e facilmente amovibile, bensì di una nuova struttura - non provvisoria né precaria- che supera il limite di altezza stabilito dalla norma tecnica.
17. Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto da NO, non si limita a definire la disciplina per la formazione degli strumenti attuativi, ma specifica (punto 5, richiamato al § 14) gli interventi ammessi nel comparto, definendone tipologia e parametri dimensionali.
18. L’oggettivo superamento dell’altezza stabilita dalla norma tecnica giustifica e rende doveroso il provvedimento di inibizione, non essendovi alcuno spazio per la conformazione dell’attività oggetto di segnalazione.
19. Quanto alle ulteriori doglianze formulate dall’appellante con il motivo in esame, ci si limita ad osservare che:
-è inconferente il richiamo all’art. 1, comma 2, d.l. 1/2012, relativo alla liberalizzazione delle attività economiche, poiché, nel caso di specie, non vengono in rilievo “ disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico ”, cui si riferisce la disposizione, ma il potere di pianificazione urbanistico-edilizia e di governo del territorio;
–parimenti inconferente è il riferimento alla rilevanza costituzionale riconosciuta all’attività sportiva dall’art. 33 Cost., poiché tale rilevanza non esonera certo dall’osservanza della normativa urbanistica ed edilizia con riguardo alle strutture ove essa si svolge;
-non può essere condiviso nemmeno l’assunto volto a circoscrivere il limite di altezza ai soli impianti che nascono ab origine coperti, poiché renderebbe la scheda norma di facile aggiramento, legittimando impianti che superano nel loro complesso il limite in questione solo perché non coperti in fase di realizzazione, ma solo ex post .
20. Da quanto sopra esposto discende la legittimità del provvedimento impugnato che risulta adeguatamente motivato con riguardo al superamento del limite massimo di altezza previsto dalla scheda norma del comparto, indipendentemente dalla mancata indicazione, nel medesimo, dell’ulteriore motivo relativo al contrasto della copertura con l’art. 5 del regolamento delle strutture temporanee, richiamato invece nella sentenza impugnata. Di qui l’inammissibilità della doglianza relativa all’integrazione postuma della motivazione, il cui eventuale accoglimento non riveste alcun interesse per la ricorrente, non potendo condurre all’annullamento dell’atto impugnato.
21. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello NO lamenta l’illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza che hanno respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’illegittima adozione del provvedimento inibitorio in quanto non preceduto da quello conformativo.
23. Il motivo è infondato.
24. Come sopra osservato, il superamento del limite di altezza è di per sé ostativo alla SCIA, senza che residui margine alcuno per la conformazione dell’attività, se non mediante la presentazione di un nuovo progetto conforme ai parametri edilizi previsti dalla scheda tecnica, come, peraltro, indicato nel provvedimento impugnato.
25. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto, circostanza che determina la reiezione integrale dell’appello e il conseguente assorbimento delle ulteriori censure, formulate con il terzo motivo, con cui vengono riproposti il secondo e terzo motivo di ricorso introduttivo, non esaminati dal T.a.r.
26. L’esame di tali censure è privo di utilità concreta per l’appellante, stante la natura plurimotivata del provvedimento e la già rilevata legittimità del medesimo, avendo la struttura in questione superato il limite di altezza previsto dalla scheda norma.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna NO s.r.l. al pagamento a favore del Comune di San Giuliano Terme delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO