TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, iscritta al n. 1541 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...], nelle Filippine, il 5 febbraio 1983, c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell'Avv. Maria Silvia Tabacchi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12 luglio 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
PR (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio , a Persona_1
Roma il 2 dicembre 2012; che sono separati per effetto della convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in data 22 agosto 2018; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto presso il
Comune di PR (Vt) il 12/07/2014, come da estratto per riassunto del
Registro degli Atti di matrimonio (anno 2014, atto. N. 7, parte I, vol., 0);
b) il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con la madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e previo accordo con la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, viene stabilito, fin da ora, che il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola (per i periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 14.00) sino alle ore 22.00 – nonché dal sabato alla domenica, a fine settimana alterni;
il padre potrà, inoltre, trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni consecutivi durante i mesi di luglio od agosto;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il periodo ricompreso tra il 23.12 ed il 31.12 ovvero tra il 31.12 ed il
07.01 di ogni anno ad anni alterni e metà delle vacanze pasquali, alternandosi la possibilità di avere con sé il minore per il giorno di Pasqua;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) la casa coniugale sita in PR (Vt), Via Filippo Nicolai n. 65, di proprietà del
Sig. , viene assegnata alla moglie, in cui vivrà con il figlio minore Parte_1
e l'altra figlia, di 5 anni, nata da una relazione Per_1 Persona_2
successiva alla separazione, mentre il marito, allontanatosi da tempo dalla casa coniugale, continuerà a vivere in altro luogo;
d) detto immobile è gravato da ipoteca volontaria a favore della Banca di Monte dei Paschi di Siena Racc. 22686 Rep. N. 56122 stipulato in data 15.12.2009 notaio
Dott. intestato al signor , il quale continuerà a Persona_3 Parte_1
provvedere al pagamento dei ratei di mutuo, pari a circa 390,00 euro (euro trecentonovanta/00) mensili;
e) il marito verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) a titolo di mantenimento per il figlio minore;
detto assegno, verrà rivalutato annualmente nella misura del 100% dell'indice di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT;
f) i coniugi parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie relative al figlio – quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelle mediche, scolastiche e sportive – purché preventivamente concordate;
le spese straordinarie non concordate – ad eccezione di quelle che rivestono in requisiti della necessità e dell'urgenza – resteranno ad integrale carico del genitore che le avrà sostenute e/o decise;
g) la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) che il minor percepisce a Per_1
titolo si sua invalidità civile, continuerà ad essere gestita dalla mamma convivente, con utilizzazione esclusiva e finalizzata ai bisogni ed alle necessità del figlio;
h) per scelta assolutamente concordata e condivisa tra i coniugi, per loro esigenze personali e lavorative, il marito verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile “una tantum” la somma complessiva di euro 7.000,00 (euro settemila/00), da corrispondersi entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio;
il sig ha già provveduto a donarle, assumendosene tutte Pt_1
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
le spese annesse e connesse di passaggio di proprietà e successivi oneri di ogni tipo, presenti e futuri, l'automobile usata Opel Corsa, tg. FG641JK, di cui è già stato effettuato il passaggio di proprietà;
i) ciascun coniuge rilascia all'altro il consenso per l'annotazione sul passaporto o su documento equivalente del nominativo del figlio minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
PR (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, iscritta al n. 1541 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...], nelle Filippine, il 5 febbraio 1983, c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell'Avv. Maria Silvia Tabacchi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12 luglio 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
PR (VT), parte I, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio , a Persona_1
Roma il 2 dicembre 2012; che sono separati per effetto della convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in data 22 agosto 2018; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto presso il
Comune di PR (Vt) il 12/07/2014, come da estratto per riassunto del
Registro degli Atti di matrimonio (anno 2014, atto. N. 7, parte I, vol., 0);
b) il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con la madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e previo accordo con la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, viene stabilito, fin da ora, che il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola (per i periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 14.00) sino alle ore 22.00 – nonché dal sabato alla domenica, a fine settimana alterni;
il padre potrà, inoltre, trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni consecutivi durante i mesi di luglio od agosto;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il periodo ricompreso tra il 23.12 ed il 31.12 ovvero tra il 31.12 ed il
07.01 di ogni anno ad anni alterni e metà delle vacanze pasquali, alternandosi la possibilità di avere con sé il minore per il giorno di Pasqua;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) la casa coniugale sita in PR (Vt), Via Filippo Nicolai n. 65, di proprietà del
Sig. , viene assegnata alla moglie, in cui vivrà con il figlio minore Parte_1
e l'altra figlia, di 5 anni, nata da una relazione Per_1 Persona_2
successiva alla separazione, mentre il marito, allontanatosi da tempo dalla casa coniugale, continuerà a vivere in altro luogo;
d) detto immobile è gravato da ipoteca volontaria a favore della Banca di Monte dei Paschi di Siena Racc. 22686 Rep. N. 56122 stipulato in data 15.12.2009 notaio
Dott. intestato al signor , il quale continuerà a Persona_3 Parte_1
provvedere al pagamento dei ratei di mutuo, pari a circa 390,00 euro (euro trecentonovanta/00) mensili;
e) il marito verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) a titolo di mantenimento per il figlio minore;
detto assegno, verrà rivalutato annualmente nella misura del 100% dell'indice di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT;
f) i coniugi parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie relative al figlio – quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelle mediche, scolastiche e sportive – purché preventivamente concordate;
le spese straordinarie non concordate – ad eccezione di quelle che rivestono in requisiti della necessità e dell'urgenza – resteranno ad integrale carico del genitore che le avrà sostenute e/o decise;
g) la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) che il minor percepisce a Per_1
titolo si sua invalidità civile, continuerà ad essere gestita dalla mamma convivente, con utilizzazione esclusiva e finalizzata ai bisogni ed alle necessità del figlio;
h) per scelta assolutamente concordata e condivisa tra i coniugi, per loro esigenze personali e lavorative, il marito verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile “una tantum” la somma complessiva di euro 7.000,00 (euro settemila/00), da corrispondersi entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio;
il sig ha già provveduto a donarle, assumendosene tutte Pt_1
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
le spese annesse e connesse di passaggio di proprietà e successivi oneri di ogni tipo, presenti e futuri, l'automobile usata Opel Corsa, tg. FG641JK, di cui è già stato effettuato il passaggio di proprietà;
i) ciascun coniuge rilascia all'altro il consenso per l'annotazione sul passaporto o su documento equivalente del nominativo del figlio minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
PR (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4