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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4384/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2023 premesso di essere titolare di pensione VO Parte_1 CP_ n. 10206106 con decorrenza 01.11.2014, ha dedotto l'erronea liquidazione dei ratei effettuato dall' in data 19.09.2016, per mancato conteggio della contribuzione figurativa per disoccupazione, malattia, CP_ maternità e congedi, con maggiore rateo pensionistico di € 42,82 rispetto a quanto liquidato dall' pari ad € 34,23 (con un rateo complessivo spettante alla decorrenza originaria di € 490,98).
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della CP_ pensione cat. VO n. 10206106 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n.
155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi per il periodo 01.01.1996 - 31.12.2011; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 24.05.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
Parte convenuta ha dedotto la mancata presentazione della domanda di ricostituzione contributiva, deducendo, comunque, l'intervenuta riliquidazione della pensione in data 19.12.2024, con il differenziale, a fronte di quello chiesto in ricorso pari a € 8,59, pari a € 41,70 – € 34,23 = € 7,47. Ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuta riliquidazione del rateo pensionistico in data
19.12.2024, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, stante l'intervenuta riliquidazione in data successiva al deposito e notifica del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_
con ricorso depositato il 24/05/2023, nella causa iscritta al n. 4384/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessive €
250,00 oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.02.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4384/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2023 premesso di essere titolare di pensione VO Parte_1 CP_ n. 10206106 con decorrenza 01.11.2014, ha dedotto l'erronea liquidazione dei ratei effettuato dall' in data 19.09.2016, per mancato conteggio della contribuzione figurativa per disoccupazione, malattia, CP_ maternità e congedi, con maggiore rateo pensionistico di € 42,82 rispetto a quanto liquidato dall' pari ad € 34,23 (con un rateo complessivo spettante alla decorrenza originaria di € 490,98).
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della CP_ pensione cat. VO n. 10206106 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n.
155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi per il periodo 01.01.1996 - 31.12.2011; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 24.05.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
Parte convenuta ha dedotto la mancata presentazione della domanda di ricostituzione contributiva, deducendo, comunque, l'intervenuta riliquidazione della pensione in data 19.12.2024, con il differenziale, a fronte di quello chiesto in ricorso pari a € 8,59, pari a € 41,70 – € 34,23 = € 7,47. Ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuta riliquidazione del rateo pensionistico in data
19.12.2024, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, stante l'intervenuta riliquidazione in data successiva al deposito e notifica del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_
con ricorso depositato il 24/05/2023, nella causa iscritta al n. 4384/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessive €
250,00 oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.02.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro