Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2026, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8859 del 2025, proposto da
Nice Eventi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale Prot. QD/228653/2025 del 10/07/2025 con la quale il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha rilasciato alla “Nice Eventi s.r.l.”: Autorizzazione alla deroga dell'orario per l'attività temporanea ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, per effettuare trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali nell'ambito della manifestazione denominata Nice Village 2025, in via Maurizio Baredson snc, nel Municipio Roma XV, dalla data di rilascio del presente provvedimento, sino alle ore 04:00 del 08.09.2025, rilasciata al Sig. AR SS, in qualità di Amministratore della Nice Eventi S.r.l.;
b) della Nota prot. CU 77045 del 09.07.2025, pervenuta al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 28465 del 09.07.2025 del Municipio Roma XV;
c) della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali n. 317 del 24.02.2002;
d) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il consigliere LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 31 luglio 2025, Nice eventi s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Determinazione Dirigenziale Prot. QD/228653/2025 del 10/07/2025 con la quale il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha rilasciato alla “Nice Eventi s.r.l. la ”Autorizzazione alla deroga dell’orarioper l’attività temporanea ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, per effettuare trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali nell’ambito della manifestazione denominata “Nice Village 2025”, in via Maurizio Barendson snc, nel Municipio Roma XV, dalla data di rilascio del presente provvedimento, sino alle ore 04:00 del 08.09.2025, rilasciata al Sig. AR SS, in qualità di Amministratore della Nice Eventi S.r.l.”.
2. – La ricorrente espone di avere conseguito in data 8 maggio 2025, con Determinazione Dirigenziale prot. n. QD 17475/25, l'Autorizzazione a tempo determinato per l'attività di trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali nell'ambito della manifestazione “Nice Village 2025” presso l'area sita in Roma alla Via Maurizio Barendson snc dalla data del 9 maggio 2025 al 10 ottobre 2025 dalle ore 17:00 fino alle 2:00.
Espone, inoltre, che, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, la Nice Eventi s.r.l. aveva, altresì, richiesto di essere autorizzata a protrarre l'orario dell'attività fino alle ore 4:30.
Con il provvedimento gravato, invece, Roma Capitale ha autorizzato tale prolungamento orario soltanto fino alle ore 04:00 dell’8 settembre 2025.
3. – La ricorrente propone avverso la suddetta determinazione motivi rubricati come segue.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214 – violazione e falsa applicazione dell'art. 50 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2) Violazione della “disciplina dell’orario di chiusura dei locali pubblici” -eccesso di potere nella predisposizione e applicazione dei criteri di valutazione –arbitrarieta' – irragionevolezza – irrazionalita' - apoditticita'.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione ob relationem dei pareri sottesi alla deroga oraria – difetto di motivazione provvedimento impugnato - contraddittorietà tra motivazione e parere dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento degli inquinamenti -difetto d'istruttoria –mancata acquisizione di rilievi strumentali – eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
4) Violazione e falsa applicazione art. 2comma 4, deliberazione consiglio comunale 35/2010 – errata scia di somministrazione – difetto di motivazione – errore di fatto.
5) Lesione del legittimo affidamento dell’operatore economico.
La ricorrente ha poi proposto domanda di risarcimento dei danni che avrebbe patito per effetto del provvedimento impugnato.
4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata individuata nella Dott.ssa abriella alazzo,legale rappresentante del Comitato spontaneo di via Flaminia –Saxa Rubra, che aveva avanzato con successo istanza di partecipazione al procedimento ex artt. 9 e 10 L. 241/1990, prot. QD 14034del 10.04.2025, nonché la infondatezza del gravame nel merito.
La ricorrente aveva replicato con memoria.
5. – Con ordinanza n. 4744\2025 è stata accolta l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
6. –Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2026, senza che le parti abbiano depositato memorie conclusionali ex art. 73 c.p.a.
7. – Il ricorso, nella parte in cui la ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impugnato, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che è oramai cessata sia l’efficacia di tale limitata proroga che, soprattutto, quella dell’autorizzazione a condurre l’attività temporanea di trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali nell'ambito della manifestazione “Nice Village 2025” presso l'area sita in Roma alla Via Maurizio Barendson snc, efficace dal 9 maggio 2025 al 10 ottobre 2025.
8. – Il ricorso contiene, peraltro, anche una domanda di risarcimento dei danni, alla luce della quale, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., se l’annullamento dell’atto impugnato non risulta più utile per la parte ricorrente, il giudice comunque accerta l’illegittimità dell’atto stesso se sussiste un interesse della parte medesima a fini risarcitori.
Nel caso di specie, peraltro, tale domanda –ripetesi, proposta nel ricorso in esame- risulta prima facie infondata, onde non vi è ragione per delibare la legittimità dell’atto impugnato.
In data 5 gennaio 2026, infatti, Roma Capitale ha versato in atti alcuni documenti, tra cui la nota del 31 dicembre 2025 del Dipartimento attività culturali, che, per quanto qui rileva, recita che con D.D. rep. QD279 del 10.10.2025, prot. QD39010 ha rilasciato alla società una “Autorizzazione temporanea, ai sensi degli artt.68 e 80 T.U.L.P.S., per effettuare trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali, nell’ambito della manifestazione denominata Nice Village 2025, dall’11.10.2025 al 31.10.2025, in viale Maurizio Barendson snc, nel Municipio Roma XV, rilasciata al Sig. AR SS in qualità dì Amministratore della Nice Eventi S.r.1.”, con il quale aveva autorizzato lo svolgimento di detta attività dalle ore 19:00 alle ore 04:00”.
Quanto al residuo periodo, ossia dal 9 settembre al 9 ottobre 2025, la ricorrente non ha fornito prova di avere patito danni di sorta.
Il che è del tutto coerente con la circostanza per cui il provvedimento impugnato, a quel punto, era già stato sospeso nella sua efficacia in sede cautelare da questa Sezione con ordinanza n. 4774\2025 del 3 settembre 2025.
9. – In conclusione, il ricorso è improcedibile nella sua parte demolitoria, mentre è infondato quanto alla domanda risarcitoria.
10. – Le spese possono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL SI, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO