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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
14.6.2024 da
c.f. nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
NI RO (FG), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Bisi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Emilia Pavese n. 107, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...] a [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Lommi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via Mzzini n. 30, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE ED IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 deduceva: che Parte_1
dalla relazione sentimentale e convivenza intrattenuta dalla ricorrente con
[...]
erano nate le figlie (il 30.6.2015) e (il 2.8.2017); che durante CP_1 Per_1 Per_2
la vita familiare la ricorrente aveva sempre provveduto a tutte le spese della casa di abitazione, senza alcuna contribuzione da parte del compagno;
che, a partire dalla nascita delle figlie, aveva iniziato a trascurare la famiglia, preferendo dedicare il suo tempo CP_1
agli amici ed ai suoi costosi interessi;
che la rottura definitiva della relazione era avvenuta quando la ricorrente aveva saputo che il compagno stava frequentando altre donne;
che nel settembre 2020 , su richiesta della ricorrente, lasciava la casa familiare;
che CP_1
attualmente lo stesso viveva con una nuova compagna, che aveva a sua volta due figli;
che la ricorrente era dipendente a tempo indeterminato della società LHS società consortile a r.l. e percepiva una retribuzione netta mensile di Euro 1.100.00, mentre il resistente dal gennaio 2023 era assunto a tempo indeterminato presso e CP_2
svolgeva attività che comportava trasferte in tutta Italia, con incremento dello stipendio;
che i maggiori oneri di cura e mantenimento delle figlie minori erano assolti dalla madre,
a fronte di una non adeguata contribuzione da parte del padre.
La ricorrente chiedeva di sentire disporre i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle figlie nonché pronunciare sentenza diretta a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto in data 17.6.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 22 ottobre 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio. Con memoria in data 22.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo a sua volta di sentire disporre un regolamento per le figlie minori, secondo le condizioni indicate in comparsa.
All'udienza del 22.10.2024 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali dichiaravano di essere disponibili a regolamentare concordemente l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle figlie minori e chiedevano un rinvio per precisare congiuntamente le conclusioni, chiedendo altresì la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti secondo le condizioni già concordate.
A fronte di ciò, la Presidente di sezione delegata, in via temporanea ed urgente, prendeva atto del regolamento concordato dalle parti e disponeva in conformità, rinviando all'udienza del 4.2.2025 per consentire alle parti di perfezionare gli accordi e rimettere la causa in decisione.
A seguito del deposito di note congiunte delle Parti, con decreto in data 30.1.2025 veniva disposto che l'udienza già fissata per il 4.2.2025 si tenesse nelle forme della c.d. udienza figurata, a trattazione scritta.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c in data 5.3.2025., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, rilevato che le Parti avevano precisato le conclusioni come da note congiunte depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione rimettendola al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove il regolamento concordato ha previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre ed adeguata frequentazione con il padre, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento delle minori, con il versamento ad opera del padre di un contributo che risulta congruo – rispondano all'interesse delle figlie, di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dai genitori.
Ne consegue che, in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante il deposito di note scritte all'udienza del 4.2.2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- in conformità al regolamento concordato dalle Parti,
1) Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, presso la quale continueranno a risiedere nell'abitazione familiare di proprietà della Sig.ra sita in Piacenza, Via Enrico De Pt_1
Nicola n.15
2) Il padre potrà frequentare le minori, a fine settimana alternati, prelevando le stesse presso l'abitazione della madre, dal venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
durante la settimana il padre potrà vedere le minori il mercoledì dalle ore 16.00, quando la preleverà da scuola, fino alle ore 21.00, quando le riaccompagnerà a casa dalla madre.
In caso di ponti scolastici, le minori trascorreranno un ponte con il padre ed il successivo con la madre;
le minori potranno trascorrere con il padre la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma ed il compleanno di quest'ultima; le minori festeggeranno il giorno del loro compleanno se possibile con un genitore a pranzo e con l'altro dalle ore 18.00 sino alla sera dopo cena;
in alternativa ad anni alternati con l'uno o con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori.
Relativamente alle vacanze natalizie, le figlie minori trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che le figlie possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato, salvo diverso pacifico accordo tra i coniugi, rispettando anche le volontà ed esigenze dei minori.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere, con le figlie, quindici giorni all'anno (anche non continuativi) nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, periodo da individuare, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà le figlie minori ed un eventuale recapito telefonico.
Le minori, inoltre, potranno trascorrere una parte del periodo di vacanze estive presso i nonni materni in Puglia, come hanno sempre fatto ogni anno.
3) Ciascun genitore si impegna, nei periodi in cui terrà le minori, ad aver cura degli impegni scolastici delle stesse (ivi incluso lo svolgimento dei compiti e l'acquisto del materiale scolastico necessario), ed a garantire all'altro genitore almeno un contatto telefonico al giorno con le minori.
Entrambi i genitori, nei giorni in cui hanno cura e custodia delle figlie, dovranno comunque rispettare le loro richieste di voler contattare e/o incontrare liberamente l'altro genitore, anche in periodi differenti rispetto a quelli concordati, nel rispetto degli impegni di ciascuno.
4) Tenuto conto dei tempi di rispettiva permanenza delle figlie presso ciascun genitore, nonché del reddito e dei compiti svolti da ciascuna parte, il sig.. , CP_1
quale contributo per il mantenimento delle figlie e corrisponderà un Per_1 Per_2 assegno mensile dell'importo di euro 500,00, pari ad € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
Le spese straordinarie relative alle minori saranno corrisposte dai genitori al 50%,
e verranno regolate secondo protocollo CNF. Il sig. si impegna altresì a rimborsare CP_1
alla sig.ra le spese della mensa scolastica nella misura del 50%. Le spese Pt_1
straordinarie dovranno essere corrisposte entro due giorni dalla richiesta, a fronte di esibizione della documentazione giustificativa delle stesse.
5) L'assegno unico per le figlie verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%, salvo diverso successivo accordo delle parti..
6) I genitori si impegnano sin d'ora ad autorizzare le spese mediche necessarie, ivi comprese eventuali valutazioni psicologiche/psicoterapiche.
7) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
Piacenza, 12 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti