TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17149/2024 R.G. promossa da: Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Rispoli.
[...] contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Massimiliano De Masi e Domenica Coppola; FATTO E DIRITTO Con ricorso del 22.7.2024 l' istante , dipendente dell , con profilo CP_2 CP_1
di inquadramento D1, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento della somma di € 3.132,76oltre interessi legali, Controparte_3
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. Si costituiva l' CP_3
, chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
La domanda va accolta ,condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell' intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc
( cfr sentenza dottssa Palumbo, Lombardi, Gagliardi, Scognamiglio) Per_1
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021,
n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del
CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa
Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' al pagamento di Controparte_3
euro € 3.132,76in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l al pagamento della somma di €.1314,00 a titolo di Controparte_3
compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 30.4.2025 il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17149/2024 R.G. promossa da: Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Rispoli.
[...] contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Massimiliano De Masi e Domenica Coppola; FATTO E DIRITTO Con ricorso del 22.7.2024 l' istante , dipendente dell , con profilo CP_2 CP_1
di inquadramento D1, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell al pagamento della somma di € 3.132,76oltre interessi legali, Controparte_3
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. Si costituiva l' CP_3
, chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
La domanda va accolta ,condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell' intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc
( cfr sentenza dottssa Palumbo, Lombardi, Gagliardi, Scognamiglio) Per_1
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021,
n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del
CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa
Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' al pagamento di Controparte_3
euro € 3.132,76in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
-Condanna l al pagamento della somma di €.1314,00 a titolo di Controparte_3
compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 30.4.2025 il Giudice
Dott. Maria Lucantonio