Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2025, proposto da
RI DE SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Liguori e MA Battipaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania a firma del Dirigente - Generoso Serpico - n. 227/2024, Reg. Part. N° ACQ/15/2024, del 06/11/2024, notificata in data 28 aprile 2025.
2)nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di trascrizione con cui veniva disposta l'acquisizione di detto immobile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 06.11.2024, repertorio n. 227 - trascrizione n. 42412/1/2024, reparto PI di Napoli 2, in atti dal 08.11.2024.N. 42412 e, ove lesiva, l'ordinanza n. 06/2020, con cui si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa MA AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1.RI DE SS ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 227/2024, del 06/11/2024, notificata in data 28.4.2025 e avente ad oggetto accertamento della inottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 02/2015 del 03/02/2015, adottata ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e acquisizione delle opere e dell'area pertinenziale site in Giugliano in Campania (na) alla via G. D'annunzio nr.20 - foglio 64 p.lla 836 sub. 3”;
Espone di essere proprietario, giusta atto per notar Virginia Numeroso di Napoli del 01.12.2005 dell’immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Gabriele D’Annunzio n. 20 (già Via Leopardi n. 20), identificato catastalmente al foglio 64, p.lla 836, sub. 3, cat. A/2, classe 6, vani 7, piano T-1-2.
Il 3.2.2015 il Comune ha emesso ordinanza di demolizione di alcuni manufatti abusivi, n. 2/2015, alla quale il ricorrente non ottemperava per via della pendenza di un processo penale per abusivismo, che si concludeva in appello con l’assoluzione.
Con verbale prot. 0097151 del 29.11.2017, il Comando di Polizia Municipale accertava la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 02/2015.
Con l’ordinanza Dirigenziale N. 227/2024 del 06.11.2024, notificata al ricorrente in data 28.4.2025, l’Amministrazione comunale, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 02/2015, disponeva, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non solo delle opere ritenute abusive e della relativa area di sedime ma dell’intero immobile di proprietà del sig. DE SS, identificato al foglio 64, p.lla 836, sub. 3, per una superficie complessiva di mq. 136.
Tale provvedimento di acquisizione veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 06.11.2024, repertorio n. 227 – trascrizione n. 42412/1/2024, reparto PI di Napoli 2, in atti dal 08.11.2024.
Il ricorrente ha prodotto relazione tecnica di parte a firma del Geom. Domenico Ferraro, dalla quale emerge che l’abuso edilizio contestato dal Comune di Giugliano è localizzato esclusivamente al piano terzo (copertura) dell’immobile e consiste nella trasformazione del preesistente lastrico solare in terrazzo praticabile, nonché nella realizzazione ex novo su detto terrazzo di un piccolo vano cucina di mq. 4,25 e di un piccolo W.C. di mq. 3,79 (per un 5 totale di mq. 8,04 utili calpestabili abusivi), oltre alla trasformazione in terrazzo praticabile della restante superficie di mq. 45,54, anch’essa abusiva.
La stessa ordinanza di acquisizione quantificava l’abuso in “mq 16,00 circa (mq. 14,00 circa del manufatto presente sul lastrico solare con copertura con pannello coibendato sommati a mq. 2,00 circa del balcone ricavato dal prolungamento del solaio)”, descrizione che si riferisce alle nuove volumetrie.
Non avendo il Comune dato seguito all’istanza di autotutela presentata dal DE SS, questi ha dunque proposto il ricorso lamentando la violazione dell’art. 31 TUED, in quanto l’ordine di demolizione presupposto, costituito dall’Ordinanza n. 02/2015, sarebbe stato espressamente revocato dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 851/2025. Tale pronuncia giurisdizionale, passata in giudicato, avrebbe fatto venir meno il titolo giuridico che giustificava l’esercizio del potere sanzionatorio repressivo da parte del Comune, inclusa l’acquisizione del bene.
In secondo luogo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, TUED per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione in ordine all’individuazione del bene da acquisire.
2. Si è costituito il Comune di Giugliano precisando: i) che l’ordinanza di demolizione n.02 del 03.02.2015, notificata al ricorrente in data 04.03.2015, non è mai stata impugnata; ii) che l’ordinanza n.06/2020 con cui si è irrogata al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria, notificata il 05.01.2021, oggetto di un ricorso al TAR, ha trovato conferma nella sentenza TAR Campania, sez. II, 06348/2024, non appellata.
L’estinzione del reato edilizio per intervenuta prescrizione non inficia il procedimento amministrativo concernente l’accertamento e la sanzione degli abusi edilizi con il quale sono stati adottati, in sequenza, l’ordinanza di demolizione n.02/2015, la n.06/2020 con cui si è irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa per mancata ottemperanza e, da ultima, l’ordinanza n.227/2024 impugnata nel presente giudizio.
Nel merito, il Comune ha difeso l’operato degli uffici.
3. Con ordinanza n. 1650 del 23.7.2025, questa Sezione ha affermato che “le censure proposte appaiono favorevolmente valutabili nella sola parte in cui si lamenta il difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa, avendo il comune disposto l’acquisizione dell’intero manufatto, in presenza di un abuso limitato alla sopraelevazione sul lastrico solare” sicchè “va pertanto disposto – previa rettifica della disposta trascrizione dell’atto acquisitivo- che il Comune proceda a migliore identificazione del bene da acquisire, mediante frazionamento dell’immobile e della parte delimitata dal lastrico solare quale area di sedime e manufatto abusivo ivi insistente”.
4. Con istanza depositata il 4.12.2025, il Comune ha chiesto la revoca/modifica della ordinanza cautelare in quanto, da verifiche di natura tecnica ed amministrativa effettuate dall’ente resistente al fine di ottemperare a quanto ordinato dalla Sezione, è emersa l’impossibilità di procedere ad una diversa identificazione del bene da acquisire secondo le modalità indicate dal Tribunale adito, in quanto “il lastrico solare, la scala di collegamento ad esso ed il torrino non sono autonomamente accatastati, al pari delle opere abusive oggetto di acquisizione. La scala, in particolare, non risulta dalla piantina catastale dell’immobile né è rilevabile nei grafici della pratica di condono. Il solo lastrico solare è parte dello stesso sub. 3 dell’intero immobile. Per poter eseguire la misura cautelare di cui all’ordinanza n. 01650/2025 il detto lastrico, ovvero la sua quota parte, dovrebbe essere oggetto di una previa SCIA in sanatoria con la rappresentazione grafica e descrittiva della scala di collegamento tra l’ambiente interno ed il solaio/terrazzo, in quanto non indicati in maniera alcuna nei grafici del condono. Per procedere all’acquisizione della sola porzione del lastrico solare sul quale insistono gli abusi andrebbero identificati e censiti come sub autonomi le scale di accesso ed il percorso che collega al lastrico. La scala che conduce al lastrico solare, come già detto, non è accatastata né rappresentata nel grafico della concessione in sanatoria e, quindi, il comune, per accatastarla, dovrebbe depositare prima una Scia tardiva che non gli compete e che sicuramente non è oggetto dell’ordinanza. Quest’ultima prevede che il Comune proceda al frazionamento previa rettifica della disposizione acquisitiva, tuttavia, la mancanza della descrizione nei grafici della detta scala di collegamento e, quindi, l’accesso alla detta parte sovrastante di lastrico solare, determina l’impossibilità di un frazionamento fittizio dello stesso in quanto la funzione esclusiva del lastrico solare è e resta quella di copertura della parte sottostante, carente, dunque, di qualsiasi utilità e/o utilizzo autonomo. Sotto quest’ultimo profilo, si evidenzia, altresì, che sempre nei predetti grafici il torrino non reca alcuna apertura che faccia dedurre la sua destinazione a vano di accesso al lastrico solare che, anche per queste ragioni, rimane ancor più di esclusiva destinazione di copertura e, quindi, da considerarsi compreso nella stessa categoria dell’immobile sottostante. Pertanto, la conclusione a cui giunge l’amministrazione è che se il lastrico non è accatastato non può che considerarsi della stessa categoria dell’immobile sul quale insiste con conseguente impossibilità di procedere ad un suo accatastamento fittizio. Detta conclusione è illustrata e suffragata dalla relazione tecnica redatta dall’Ufficio “transizione ecologica - terra dei fuochi - tutela del territorio - cimitero” dell’Ente”.
5. Il ricorrente si è opposto alla istanza del Comune e ha ribadito la mancanza di adempimento rispetto alla precedente ordinanza cautelare.
6. All’esito della nuova c.c. fissata ex art. 58 c.p.a., il Collegio, con ordinanza cautelare n. 693 del 2.2.2026 riteneva le ragioni ostative addotte dal Comune (mancanza di possibilità di accatastamento del lastrico solare) non idonee a fondare la richiesta di revoca o modifica dell’ordinanza, atteso che il frazionamento catastale nelle condizioni di fatto sopra descritte non richiede un previo titolo edilizio, potendo il lastrico solare essere autonomamente identificato in catasto, non trattandosi nella specie di frazionamento a scopo edilizio, ma semplicemente catastale ai fini della migliore identificazione dell’area da acquisire- nella specie il lastrico inteso quale area di sedime dell’abuso sanzionato.
Inoltre il Collegio ha rilevato che non appare fondata neppure la dedotta impossibilità di un frazionamento fittizio del lastrico, basata sulla osservazione che la funzione esclusiva del lastrico solare sarebbe quella di copertura della parte sottostante, carente, dunque, di qualsiasi utilità e/o utilizzo autonomo, rilevandosi che nella specie lo stesso costituisce altresì area di sedime del contestato abuso, e come tale è suscettibile di autonoma individuazione, ai fini della disposta acquisizione. “Tecnicamente, il Comune dovrà procedere alla costituzione di una autonoma a nuova unità catastale, consistente appunto nel lastrico solare de quo, per cui la istanza di revoca della misura cautelare va respinta”.
7. In vista dell’udienza pubblica, il Comune ha depositato note di passaggio in decisione affermando che “ in relazione al ricorso RG 3435/2025 ………a seguito dell’ordinanza n. 1650/2025 pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in sede cautelare e dell’ordinanza n. 693/2026 pronunciata a seguito di istanza ex art. 58 c.p.a., il Comune di Giugliano in Campania, Ufficio “transizione ecologica - terra dei fuochi - tutela del territorio - cimitero”, ha emesso in data 02.02.2026 l’ordinanza dirigenziale n. 43/2026 che si allega alla presente”.
In tale ordinanza si dispone la revoca, limitatamente a quanto non oggetto dell’Ordinanza di demolizione n° 02 del 03/02/2015 ed alla relativa inottemperanza, l’Ordinanza Dirigenziale n. 227/2024 del 06/11/2024 di acquisizione delle opere abusive realizzate in Via G.D’Annunzio nr.20, distinte in Catasto al Foglio 64 particella n. 836 sub.3.
Si ordina al sig. DE SS RI nato a [...] il [...] e residente a [...], in qualità di committente e proprietario, la rimozione degli abusi ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, per le opere non assentite realizzate come da note Sue di cui al precedente punto 2 (cfr.Prt.G.0129064/2025 – I- 07/10/2025 e Prt.G.0131159/2025 – I- 09/10/2025).
8. Nella richiesta di passaggio in decisione depositata il 9.2.2026, il ricorrente- dopo aver ribadito che l'Amministrazione avrebbe dovuto, sin dall'inizio, limitare l'effetto sanzionatorio alla sola porzione immobiliare interessata dall'illecito, ovvero il lastrico solare e i manufatti su di esso realizzati, procedendo, se necessario, alla loro identificazione catastale – ha evidenziato la condotta illegittima del Comune che non ha modificato la trascrizione dell’atto il che impedisce al ricorrente di effettuare le modifiche richieste e anche di presentare qualsivoglia istanza.
9. La causa è passata in decisione l’11.2.2026.
10. Il ricorso va accolto.
All’esito delle due ordinanze cautelari sopra richiamate, il Comune ha emesso l’ordinanza 43 del 2026, nella quale ha affermato:
a)che non è possibile ottemperare a quanto stabilito dal TAR ovvero procedere alla rettifica dalla trascrizione dell’atto acquisitivo se non previa revoca parziale dell’Ordinanza Dirigenziale n. 227/2024 del 06/11/2024 di acquisizione delle opere abusive realizzate in catasto al fg.64 p.lla 836
sub.3, salvo successiva e conseguente attuazione di quanto comunicato dal SUE con le note Prt.G.0129064/2025 – I- 07/10/2025 e Prt.G.0131159/2025 – I- 09/10/2025;
b)che dai grafici dell’immobile di cui alle note predette del SUE (nonché da quelli di cui alla nota
dell’Avv. Domenico De Liguori per conto del Sig. RI DE SS assunta al protocollo al n. 39766 il 20/03/2025) emerge la presenza di una scala interna centrale a chiocciola per l’accesso al sovrastante lastrico solare (a sua volta oggetto degli abusi già contestati) nonchè di una diversa realizzazione del sovrastante torrino consistente nello specifico nell’apertura dello stesso, da cui si deduce la sua destinazione a vano di accesso a lastrico solare.
Nonostante questo, il Comune non ha proceduto alla revoca della trascrizione.
Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nella sua integralità, anche con riferimento all’annullamento dei provvedimenti impugnati per evidente violazione del principio di proporzionalità, in quanto per abusi minimi inottemperanti ha acquisito un’intera villetta.
Il Collegio ha chiarito che l’accatastamento specifico del lastrico era possibile e quindi il Comune avrebbe dovuto provvedervi.
Al contempo, visto che l’ente continua a pretendere dal ricorrente l’eliminazione degli abusi, ha ragione il ricorrente medesimo nell’evidenziare che finchè resta la trascrizione pregiudizievole, il privato non è formalmente nella possibilità di demolire gli abusi in quanto dovrebbe farlo senza presentare una SCIA o una qualsiasi pratica edilizia in sanatoria, rischiando di incorre in un nuovo abuso.
Considerando che il Comune non ha ritenuto di accatastare separatamente le modeste opere abusive realizzate, va ribadita l’unitarietà sia dell’ordinanza di acquisizione che della trascrizione, che vanno annullate nella loro integralità, per le ragioni sopra esposte, ossia per la loro evidente sproporzione e violazione dell’art. 31 TUED.
La trascrizione andrà materialmente eliminata e il bene dovrà risultare intestato all’originario proprietario.
Il ricorrente, una volta ritornato proprietario del bene, potrà così provvedere all’eliminazione degli abusi e all’accatastamento del lastrico solare, così che l’ente possa, previa valutazione dell’avvenuta o meno ottemperanza: a) acquisire il lastrico solare privo di abusi; oppure b) acquisire il lastrico solare e gli eventuali manufatti ivi insistenti, previa loro identificazione.
Di conseguenza, anche l’ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria va annullata per illegittimità derivata.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla gli atti e provvedimenti impugnati: a) ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 227/2024, Reg. Part. N° ACQ/15/2024, del 06/11/2024; b) nota di trascrizione con cui veniva disposta l’acquisizione di detto immobile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 06.11.2024, repertorio n. 227 – trascrizione n. 42412/1/2024, reparto PI di Napoli 2, in atti dal 08.11.2024.N. 42412; c) ordinanza n. 06/2020, con cui si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.500,00.
Condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese processuali in favore di RI DE RO che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge e c.u. con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
MA AR AL, Consigliere, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA AR AL | NN PA |
IL SEGRETARIO