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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1527/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1527/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025, vertente:
TRA
, c.f. , nella qualità di padre esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , c.f. Persona_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li C.F._2
n. 99, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Albanese, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore-
CONTRO
c,f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale Controparte_2 di Reggio Calabria Via Miraglia n° 14, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SA De LU, giusta procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
E
c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_2
Delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. elettivamente CP_4 pagina 1 di 10 domiciliata in Catania, via Ronchi n. 12, presso lo studio dell'avv. Valerio Scelfo, che la rappresenta e difende per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Precisazione delle conclusioni (Udienza di trattazione scritta del 17 aprile 2025): Le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e, per la discussione, richiamavano integralmente le difese articolate nei propri scritti difensivi, come da processo verbale cartaceo inserito nel relativo fascicolo.
_________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 26.05.2023, , Parte_1 nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la società Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la società Controparte_1 [...]
chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della de cuius Controparte_3 Persona_2
e per l'effetto, del minore quale unico figlio ed erede della
[...] Persona_1 defunta , a percepire la somma, a titolo di indennizzo, per come Persona_2 previsto dalla polizza assicurativa n. 10001616477 stipulata dalla madre con
[...]
e per l'effetto, accogliere la domanda proposta dal Sig. Controparte_5 Pt_1 nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_1
e nell'interesse di quest'ultimo; 2) accertare la mora credendi di parte convenuta ex art.
[...]
1206 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non inadempiente il debitore per i premi assicurativi che risultano non pagati e quindi piena ed efficace la polizza assicurativa stipulata con;
3) condannare Controparte_5 Controparte_5
a corrispondere l'indennizzo di €. 106.499,54 o la maggiore o minore somma
[...] che verrà quantificata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per come previsto dalla polizza assicurativa n. 10001616477 stipulata dalla sig.ra
[...]
con , all'attore, nella qualità di Persona_2 Controparte_5 padre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e Persona_1 nell'interesse di quest'ultimo giusta autorizzazione del Giudice Tutelare;
3) con vittoria di spese e competenze distratte in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
[...]
madre del minore , in data 10.02.2021, Persona_2 Persona_1 sottoscriveva con polizza n.10001616477, dietro il Controparte_1 CP_6 pagamento del pre 357,12 € 28,90, con copertura dal 10.02.2021 al 10.02.2022 con rinnovo tacito alla scadenza;
in data 07.05.2021, la stessa si trovava in villeggiatura, nel proprio paese d'origine, la allorquando accusava Pt_2 un forte dolore addominale, e recatasi prontamente edale provinciale di pagina 2 di 10 di AU le veniva diagnosticata una “sindrome da tumore addominale”, CP_7 accertato successivamente, in data 10.5.2021, durante il ricovero ospedaliero presso la Clinica St. Costantin di Brosov, con la diagnosi di “occlusione intestinale a più livelli (sull'intestino sottile e sull'ileo destro) tramite il neo cieco ascendente penetrante nel retro- peritoneo”; veniva operata chirurgicamente per “l'asportazione del carcinoma del colon dx, di emicolectomia dx+linfadenectomia+omenetectomia+ ITA+ SOB+HIPEC con Oxaliplatino” e, successivamente dimessa, in data 16.5.2021, con precise prescrizioni mediche da osservare in regime domiciliare per 21 giorni e successivo controllo chirurgico;
in ragione dell'intervento chirurgico sopra descritto, la Per_2 corrispondeva alla il pagamento delle spese sost Controparte_8 segnatamente: “36651 fattura n. 20213674 del 10.5.2021, “1265,00 Parte_3 [...]
fattura n. 20213813 del 14.5.2021, “83461 fattura n. 20213830 Pt_3 Parte_3 del 16.05.2021, “46810 fattura n. 20213830, “192,00 fattura Parte_3 Parte_3
n. 20214216 del 28.5. fattura n. 202 .5.2021, Parte_3 tutte emesse dalla TEO HEALT S.A; ricoverata con urgenza, per complicanze, in data 27.05.2021, presso la Clinica St Costantin di Brosov, veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico per “shock emorragico, insufficienza renale acuta” e veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico ove veniva eseguito “esplorazione trasvaginale, emostasi, lavaggio, drenaggio, sutura del moncone vaginale”, sostenendo ulteriori costi;
denunciava il sinistro, in data 31.5.2021, contrassegnato dal n. 2021.01PRS231775, per il quale la convenuta, in data 31 maggio 2021, richiedeva la documentazione attestante la malattia dell'assicurata, che veniva inoltrata tramite pec in data 9 giugno 2021; dal 16.6.2021 al 25.6.2021, subiva un ulteriore ricovero, con urgenza presso l'Ospedale Clinic Judetean de Urgenta di Brasov, per setticemia, insufficienza renale acuta, anemia ed altro;
la stessa veniva nuovamente ricoverata, dal 02.08.2021 al 12.08.2021, presso il U.O.C. Oncologia dell'Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, e durante il ricovero veniva evidenziato “modesto versamento pleurico bilaterale;
lesione epatica di 5 cm di diametro tre S6-S7 di non univoca interpretazione. Piccoli linfonodi subcentimetrici lungo l'asse iliaco- femorale, Controparte_9 bilateralmente”; in data 24.08.2021, richiedeva la documentazione già CP_5 inoltrata;
ricoverata, nuovamente, in data 6.9.2021 fino al 20.09.2021, presso il U.O.C. Oncologia dell'Azienda ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, le veniva diagnosticata
“la comparsa di alcune nodularità parenchimali subcentimetriche in entrambi i lobi inferiori dei polmoni, una sospetta lesione empatica di circa 13 mm di diametro e tramite fistoloso retto- vaginale”; durante il ricovero, presso l'Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, in data 18.09.2021, iniziava la chemioterapia sch. cui seguivano altri Pt_4 cinque cicli;
nel settembre 2021, ma con decorrenza dal 10.08.2021, le veniva riconosciuta dalla Commissione INPS “Invalida al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”; con missiva di messa in mora del 01.12.2021, veniva richiesto a il pronto indennizzo e la definizione CP_1 del sinistro, senza esito perché richiedeva nuovamente della documentazione CP_1 integrativa;
seguivano, in data 2 21 ed il 19.1.2022, ulteriori ricoveri e cicli di chemioterapia presso l'U.H. Oncologico del Grande Ospedale Metropolitano “BMM” di pagina 3 di 10 RC;
in data 1.4.2022, veniva avviata la procedura di mediazione presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria;
nella notte del 2 aprile 2022, le sue condizioni subivano un tracollo improvviso, e trasportata presso il pronto Soccorso di Reggio Calabria, nella giornata del 2 aprile 2022 decedeva;
con missiva del 06.04.2022, pervenuta successivamente, informava di aver provveduto al rimborso delle spese CP_1 relative alla diari al 06.09.2021 al 20.09.2021, per l'importo di € 1.400,00; la sig.ra lasciava quale unico erede, il figlio minore , di Per_2 Persona_1 anni 3, rappresentato dal padre Sig. , il quale avviava nuova istanza di Parte_1 mediazione presso la Camera di C ggio Calabria in data 18 maggio 2022; la stessa si concludeva negativamente stante il rifiuto della controparte di aderire alla mediazione;
parte convenuta era tenuta al pagamento di tutte le somme previste dalla polizza assicurativa stipulata dalla defunta con Persona_2 [...]
in favore del mi , Controparte_10 Persona_1 figlio ed unico erede della de cuius, segnatamente l'indennizzo per invalidità permanente/ morte, quello forfettario per intervento chirurgico, la diaria per malattia in caso di ricovero, day hospital o day surgery, nonché le spese mediche documentate, per una somma complessiva di € 106.499,54; parte convenuta si era mostrata gravemente inadempiente, il che configurava una ipotesi di mora disciplinata dall'art.1206 c.c. sia per non aver liquidato le spettanze alla fu Sig.ra e poi alla di Per_2 lei erede, sia per non aver posto in essere quei comportamenti che avrebbero, di certo, reso possibile il pagamento delle mensilità del premio assicurativo anche durante i ripetuti ricoveri ospedalieri.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 28.06.2023, si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, osservando che la domanda era volta ad ottenere il pagamento di indennizzi contrattualmente previsti in una polizza stipulata dalla de cuius con quale società del gruppo Controparte_5 Controparte_11 sicchè era evidente la propria estraneità al giudizio ed alla materia del contendere che riguardava un rapporto contrattuale concluso da altra società. Chiedeva, quindi, di essere estromessa dal processo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2023, si costituiva in giudizio la società la quale, genericamente “contestando tutte le Controparte_3 circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto esposte in citazione dalla parte attrice”, osservava che: le domande avanzate da parte attrice erano del tutto infondate, poiché sulla base della polizza, oggetto del giudizio, l'invalidità permanente, quantificata dall'attore in €. 75.000,00, non poteva essere riconosciuta, in quanto tale voce di danno, era dovuta solo in ipotesi di infortunio, mentre, nella fattispecie, si trattava di una ipotesi di malattia, non prevista nella polizza stipulata;
la polizza non prevedeva il rimborso delle spese mediche, trattandosi di una garanzia non acquistata dall'assicurata e che, parimenti, non operavano le ulteriori garanzie di diaria da ricovero e l'indennizzo forfettario;
tra l'altro emergevano dei periodi di scopertura della polizza, con pagina 4 di 10 conseguente inoperatività, per mancato pagamento dei premi, a seguito dei quali la polizza era stata annullata per morosità; la documentazione depositata non era idonea a
“provare la pretesa risarcitoria”; le voci di danno richieste erano, per qualificazione e quantificazione, esorbitanti ed ingiustificate;
in caso di ipotetica liquidazione, occorreva tenere conto dei limiti previsti nella polizza e nelle relative condizioni generali di contratto applicabili, nonché del massimale e della franchigia;
la pretesa mora era infondata e non provata. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda ovvero, in subordine, di rideterminare l'obbligo di garanzia nella misura risultante all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, in data 25 gennaio 2024, rilevata l'impossibilità del tentativo di conciliazione, questa Giudice riservava ogni determinazione in merito alle richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Con ordinanza dell'otto febbraio 2024, la scrivente “ritenuto inopportuno disporre la C.T.U. medico-legale sollecitata da parte attrice “al fine di acclarare, dalla documentazione medica allegata, la patologia della sig.ra , atteso che la predetta patologia, di natura Per_2 neoplastica, risulta dalla documentazione offerta in comunicazione dalla predetta parte e la stessa non è stata specificamente contestata dalla controparte;
ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa;
considerato che
la copia della polizza assicurativa versata dalle parti processuali sul P.C.T. non è totalmente leggibile, segnatamente la parte sinistra del documento”, rigettava la richiesta di C.T.U. ed invitava le parti a depositare all'udienza del 29 febbraio 2024 ore 9:30 una copia cartacea della polizza assicurativa in causa.
Con ordinanza del 5.03.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 febbraio 2024, questa decidente “ritenuto che, a seguito del deposito cartaceo della polizza assicurativa, stante la natura documentale della causa, per come già evidenziato nell'ordinanza dell'otto febbraio 2024, questa possa essere definita secondo trattazione orale”, visti gli artt. 187, 189 e 281 bis e ss. c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, riservando di pronunciare sentenza al termine della discussione ovvero di depositarla nei successivi trenta giorni, giusta il testo novellato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Accolta l'istanza di trattazione scritta dell'udienza de qua, le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta tempestivamente depositate con le quali richiamavano altresì, ai fini della discussione, tutte le proprie difese. La causa veniva trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza (si veda verbale-ordinanza del 17 aprile 2025, depositato in formato cartaceo all'interno del fascicolo d'ufficio).
2.- La domanda attorea è parzialmente fondata e può essere parzialmente accolta.
pagina 5 di 10 3. – In premessa deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
3.1 – Orbene, premesso che l'eccezione è correlata anche al difetto di legittimazione attiva relativamente all'evocazione in lite di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello, recte con il quale è stato concluso il contratto posto a Controparte_3 fondamento delle pretese attoree, la stessa è fondata e merita accoglimento.
3.2 - Ed infatti, giusta il documento allegato al n. 1 del fascicolo telematico attoreo, risulta di palmare evidenza che la polizza assicurativa in causa (polizza n. 10001616477) è stata stipulata dalla signora con la società Persona_2 del Gruppo assicurativo esenta, quindi, Controparte_3 CP_12 quale unico e legittimo contraddittore sostanziale rispetto alle ragioni di tutela prospettate da parte attrice. Del resto, la stessa parte attrice appare consapevole del suddetto dato, dal momento che, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, individua quale contraente della polizza assicurativa e, Controparte_3 conseguentemente, quale soggetto inadempiente rispetto al pagamento dell'indennizzo e perciò tenuto, per la chiesta condanna, a pagare la somma richiesta.
3.3 – Sennonché, il fatto che la stessa società nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, abbia dedotto che “nella fattispecie, assume soltanto la qualità di collocatore del prodotto assicurativo”, e la circostanza che le richieste di invio di documentazione da parte di siano riportate su fogli su cui CP_1 CP_13 compare la dicitura “ , e che si sia presentata, in sede di CP_1 Controparte_1 conclusione del contratto assicurativo, come “addetto all'intermediazione” per la vendita di prodotti assicurativi di per come si evince dal questionario per la valutazione CP_1 dell'adeguatezza, segnatamente in calce alla raccomandazione personalizzata, possono giustificare l'errore commesso dall'attore nella citazione in giudizio di un soggetto estraneo al rapporto assicurativo, con conseguente compensazione delle spese di lite tra lo stesso e la convenuta Controparte_1
4. – Tanto premesso, parte attrice ha allegato che “in data 10.02.2021, la sig.ra
[...]
(c.f. ) sottoscriveva con polizza Persona_2 C.F._3 Controparte_1 assicurativa n. 10001616477 (ALL.1), per la tutela da infortunio, malattia, assistenza alla persona, indennizzo per intervento chirurgico e varie, dietro il pagamento del premio annuo lordo di € 357,12 e mensile di € 28,90, con copertura dal 10.02.2021 al 10.02.2022 con rinnovo tacito alla scadenza” ed ha prodotto la polizza in questione.
4.1 - Parte convenuta non ha contestato l'esistenza e la sottoscrizione della superiore polizza assicurativa ovvero la sua produzione documentale né ha eccepito inadempimenti della controparte. Ha, piuttosto, allegato che: a) “sulla base della polizza oggetto del giudizio, l'I.P., che parte avversa quantifica in €. 75.000, non può essere riconosciuto… in quanto tale voce di danno, …, è dovuta solo in ipotesi pagina 6 di 10 di infortunio, mentre, nella fattispecie che ci occupa, si tratta di una ipotesi di malattia, non prevista nella polizza assicurativa”; b) “la polizza non prevede il rimborso delle spese mediche, poiché si tratta di una garanzia non acquistata dall'assicurata”; c) “anche per quanto attiene all'indennizzo per diaria da ricovero e all'indennizzo forfettario le garanzie non operano”. In sostanza, ha eccepito che il contratto assicurativo posto a Controparte_3 fondamento della pretesa attorea non copre l'invalidità permanente derivante da malattia né risultano assicurate le spese mediche. Per quanto concerne l'indennizzo per diaria da ricovero e quello forfettario, invece, ha denunciato, senza meglio precisare la deduzione, la non operatività delle garanzie.
4.2 – Ebbene, esaminando la polizza assicurativa n. 10001616477, stipulata dalla signora con in Reggio Calabria il 10 Persona_2 Controparte_3 febbraio nte e, quindi, i rischi coperti dall'assicurazione. In particolare, del “Modulo Morte”, la copertura acquistata è la “Morte da infortunio”; del “Modulo Invalidità Permanente”, la copertura acquistata è l'“Invalidità Permanente da Infortunio”; del “Modulo Indennizzo forfettario”, la copertura acquistata è l'“Indennizzo per intervento chirurgico”; del “Modulo Indennità giornaliera”, la copertura acquistata è la “Diaria per Infortunio e Malattia”; della “Prevenzione” è stata acquistata l'“Assistenza alla persona”. La sottoscrizione di queste coperture non solo emerge dalla prima e seconda pagina della polizza in parola, ma anche dalla quarta pagina, laddove vengono approvati specificatamente gli “articoli contenuti nelle Condizioni di assicurazione” contrassegnati da una certa icona e, specificatamente, riferite alla “Copertura Morte da Infortunio”,
“Copertura Invalidità permanente da Infortunio”, “Copertura Indennizzo per intervento chirurgico”, “Copertura Diaria per Infortunio e Malattia”, “Assistenza alla persona”. Inoltre, sempre dal “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza” allegato alla polizza assicurativa emerge che l'assicurata, dalle coperture acquistate, si aspettava:
- “un indennizzo in caso di infortunio che causa la morte dell'assicurato e prestazioni di assistenza caso morte” per sé stessa;
- “un indennizzo in caso di infortunio che causa Invalidità permanente totale o parziale e prestazioni di Assistenza alla persona” per sé stessa;
- “un indennizzo fisso e prestabilito in base alla tipologia di Intervento Chirurgico e prestazioni di Assistenza alla persona e una prestazione di Prevenzione all'anno” per sé stessa;
- “un'indennità giornaliera in caso di Infortunio o Malattia che comporta il Ricovero, la convalescenza domiciliare, l'ingessatura o tutore immobilizzante e prestazioni di Assistenza alla persona e una prestazione di Prevenzione all'anno” per sé stessa. Ed alla fine del questionario in questione, nella raccomandazione personalizzata si legge “Sulla base delle informazioni da Lei fornite, della valutazione delle sue esigenze e dei suoi bisogni, come indicati bel report Consulenza protezione contraddistinto dal n. 2100051132, del suo interesse per modulo Morte, in particolare per Morte da Infortunio, Assistenza caso morte;
modulo invalidità Permanente, in particolare per Invalidità Permanente pagina 7 di 10 da infortunio;
modulo Indennizzo Forfettario, in particolare per Indennizzo per intervento chirurgico;
modulo Indennità Giornaliera, in particolare per Diaria per infortunio e malattia;
modulo Prevenzione, in particolare per Prevenzione;
modulo Assistenza alla persona, in particolare per Assistenza alla persona e delle informazioni acquisite per la valutazione della adeguatezza del contratto alle sue richieste ed esigenze, in qualità di CP_1 intermediario raccomanda la sottoscrizione del prodotto di Controparte_14 [...]
”. CP_3
4.3 - Non appare revocabile in dubbio, quindi, che, in accoglimento della deduzione di parte convenuta, non può dirsi assicurato l'evento morte per malattia, ma solo il decesso per infortunio. E poiché, nel caso di specie, la signora Persona_2 giusta le allegazioni di parte attrice sopra riportate, è deceduta a causa della malattia tumorale e delle complicanze derivanti dalla stessa, all'attore non spetta l'indennizzo (euro 75.000,00) in parte qua richiesto.
4.3.1 - Né ricorre nella fattispecie, un'ipotesi di Invalidità Permanente da Infortunio, altra copertura acquistata, che, secondo le condizioni di assicurazione (Mod. 51.2 Ed. gennaio 2021), indennizza all'assicurato in caso “di Infortunio che CP_3 determina la sua Invalidità permanente. Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile in seguito a Infortunio, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata”.
4.3.2 - Non risulta altresì acquistata la copertura assicurativa “spese mediche”, dacchè non può essere riconosciuta la relativa richiesta di rimborso.
4.4 – Pare altrettanto evidente che, in accoglimento della richiesta attorea, debba essere riconosciuto l'indennizzo forfettario per intervento chirurgico e la diaria per malattia, stante l'avvenuto acquisto delle relative coperture assicurative. Del resto, sul punto, la parte convenuta non ha contestato l'acquisto ex sé, ma ha addotto che le correlate “garanzie non operano”. Ha cioè eccepito una mancata operatività delle garanzie assolutamente generica e non meglio determinata e precisata, che non costituisce difesa idonea a contrastare la pretesa attorea in parte qua.
4.5 – Più precisamente, per quanto attiene all'indennizzo per intervento chirurgico, le condizioni contrattuali (Mod. 53.1 Ed. gennaio 2021) prevedono: “Se l'assicurato si sottopone a un intervento chirurgico in seguito a Infortunio o Malattia nel periodo di assicurazione, gli paga una somma fissa e prestabilita”. In relazione alla CP_3
Diaria per Infortunio e Malattia, la regolamentazione pattizia (Mod. 54.1 Ed. gennaio 2021) stabilisce: “In caso di Infortunio o Malattia che avvengono nel periodo di assicurazione e comportano Ricovero, Day Hospital o Day Surgery, paga un'indennità CP_3 giornaliera”, nel caso di specie acquistata secondo il piano di copertura base ovvero per un importo giornaliero di euro 100,00. In particolare, le condizioni prevedono: pagina 8 di 10 “All'assicurato ricoverato a seguito di Infortunio, Malattia o parto paga CP_3 un'indennità per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura, per un massimo 365 giorni per ogni Anno Assicurativo. I giorni di degenza si calcolano sommando i pernottamenti, indipendentemente dall'orario di accettazione e dimissione. L'indennità viene pagata alla fine della degenza ospedaliera e dopo che l'assicurato ha presentato copia conforme all'originale della cartella clinica e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che riporta la diagnosi dettagliata e il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura”.
4.6 – Ebbene, tanto posto, e premesso che la parte convenuta non ha specificatamente contestato gli eventi di malattia, i ricoveri e la documentazione sanitaria prodotta dalla parte attrice, né, in riferimento alle somme chieste per l'intervento chirurgico del 10 maggio 2021 per l'asportazione del carcinoma del colon dx (euro 4.000,00), per i 130 giorni complessivi di ricovero (euro 13.000,00) ovvero per il periodo di convalescenza domiciliare, prescritta dai sanitari e nei limiti di un massimo di 30 giorni per sinistro (euro 3.000,00), ha formulato alcuna specifica e pertinente contestazione di sorta, limitandosi a ritenere la quantificazione e qualificazione “esorbitante e ingiustificata”, le istanze attoree di liquidazione dei corrispondenti indennizzi vanno pienamente accolte.
4.6.1 - In verità, posta la copertura assicurativa e provate, con la documentazione sanitaria versata nell'incarto processuale, non contrastata né contestata o in alcun modo resistita dalla parte convenuta (e, quindi, anche ex art. 115, comma 1, c.p.c.), i ricoveri - e segnatamente dal 10.05.201 al 16.05.2021, dal 27.05.2021 al 31.05.2021, dal 16.06.2021 al 25.06.2021, dal 2.08.2021 al 12.08.2021, dal 6.09.2021 al 20.09.2021 (pagato), dal 12.10.2021 al 14.10.2021, dal 27.10.2021 al 3.12.2021, dal 28.12.2021 al 7.01.2022 - , l'intervento chirurgico e la convalescenza (trenta giorni tra day Hospital e giorni da osservare in regime domiciliare), eventi tutti occorsi in periodo di operatività della polizza assicurativa, vanno riconosciute all'attore le superiori somme, detratto l'importo di euro 1.400,00 (per diaria da ricovero per la degenza dal 6.09.2021 al 20.09.2021 (si veda doc. all. 31 atto di citazione), già rimborsato dalla parte convenuta per come ammesso dall'attore.
4.6.2 – Ne deriva che, in accoglimento della domanda formulata al n. 1 ed al n. 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, a parte attrice spetta la somma di euro 18.600,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziaria al soddisfo.
5. – Per quanto concerne la domanda avanzata al n. 2 delle conclusioni attoree (di accertamento della mora credendi di parte convenuta ex art. 1206 c.c.) deve rilevarsi, avuto riguardo alle difese articolate dalla convenuta la quale non Controparte_3 ha eccepito alcun inadempimento della parte attr eccezioni di invalidità della polizza assicurativa in causa, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 9 di 10 6. - Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono Controparte_3 liquidate a favore dello Stato, stante la delibera di ammissione della parte attrice al Patrocinio a favore dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55 - come da ultimo modificato dalla novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023 -, in base al decisum, ovverosia in base al valore accertato della controversia, come segue: € 919,00 per la fase di studio , € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase della trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese forfettaria al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa civile n.1527/2023 R.G.A.C. promossa da , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, contro e ciascuna in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di e, quindi, rigetta la Controparte_1 domanda proposta nei suoi confronti;
- accoglie, in parte, la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_3 nei limiti e per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della de cuius e, in Persona_2 sua successione, del minore , rappresentato dal padre Persona_1 Pt_1
, a riscuotere le somme previste a titolo di indennizzo dalla polizza assicurativa
[...]
n. 10001616477, per come riconosciute in motivazione;
- e, per l'effetto, condanna a corrispondere l'indennizzo di polizza, Controparte_3 quantificato in euro 18.6 , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , giusta Persona_1
l'autorizzazione alla riscossione disposta dal giudice tutelare con provvedimento emesso in data 25 agosto 2022 versato nell'incarto processuale;
- compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e Controparte_1
- condanna a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono Controparte_3 liquidate a nte l'ammissione della parte al Patrocinio a favore dello Stato, nella complessiva somma di euro 5.077,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 25 Ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1527/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025, vertente:
TRA
, c.f. , nella qualità di padre esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , c.f. Persona_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li C.F._2
n. 99, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Albanese, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore-
CONTRO
c,f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale Controparte_2 di Reggio Calabria Via Miraglia n° 14, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SA De LU, giusta procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
E
c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_2
Delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. elettivamente CP_4 pagina 1 di 10 domiciliata in Catania, via Ronchi n. 12, presso lo studio dell'avv. Valerio Scelfo, che la rappresenta e difende per procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Precisazione delle conclusioni (Udienza di trattazione scritta del 17 aprile 2025): Le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e, per la discussione, richiamavano integralmente le difese articolate nei propri scritti difensivi, come da processo verbale cartaceo inserito nel relativo fascicolo.
_________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 26.05.2023, , Parte_1 nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la società Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la società Controparte_1 [...]
chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della de cuius Controparte_3 Persona_2
e per l'effetto, del minore quale unico figlio ed erede della
[...] Persona_1 defunta , a percepire la somma, a titolo di indennizzo, per come Persona_2 previsto dalla polizza assicurativa n. 10001616477 stipulata dalla madre con
[...]
e per l'effetto, accogliere la domanda proposta dal Sig. Controparte_5 Pt_1 nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_1
e nell'interesse di quest'ultimo; 2) accertare la mora credendi di parte convenuta ex art.
[...]
1206 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non inadempiente il debitore per i premi assicurativi che risultano non pagati e quindi piena ed efficace la polizza assicurativa stipulata con;
3) condannare Controparte_5 Controparte_5
a corrispondere l'indennizzo di €. 106.499,54 o la maggiore o minore somma
[...] che verrà quantificata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per come previsto dalla polizza assicurativa n. 10001616477 stipulata dalla sig.ra
[...]
con , all'attore, nella qualità di Persona_2 Controparte_5 padre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e Persona_1 nell'interesse di quest'ultimo giusta autorizzazione del Giudice Tutelare;
3) con vittoria di spese e competenze distratte in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”. A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
[...]
madre del minore , in data 10.02.2021, Persona_2 Persona_1 sottoscriveva con polizza n.10001616477, dietro il Controparte_1 CP_6 pagamento del pre 357,12 € 28,90, con copertura dal 10.02.2021 al 10.02.2022 con rinnovo tacito alla scadenza;
in data 07.05.2021, la stessa si trovava in villeggiatura, nel proprio paese d'origine, la allorquando accusava Pt_2 un forte dolore addominale, e recatasi prontamente edale provinciale di pagina 2 di 10 di AU le veniva diagnosticata una “sindrome da tumore addominale”, CP_7 accertato successivamente, in data 10.5.2021, durante il ricovero ospedaliero presso la Clinica St. Costantin di Brosov, con la diagnosi di “occlusione intestinale a più livelli (sull'intestino sottile e sull'ileo destro) tramite il neo cieco ascendente penetrante nel retro- peritoneo”; veniva operata chirurgicamente per “l'asportazione del carcinoma del colon dx, di emicolectomia dx+linfadenectomia+omenetectomia+ ITA+ SOB+HIPEC con Oxaliplatino” e, successivamente dimessa, in data 16.5.2021, con precise prescrizioni mediche da osservare in regime domiciliare per 21 giorni e successivo controllo chirurgico;
in ragione dell'intervento chirurgico sopra descritto, la Per_2 corrispondeva alla il pagamento delle spese sost Controparte_8 segnatamente: “36651 fattura n. 20213674 del 10.5.2021, “1265,00 Parte_3 [...]
fattura n. 20213813 del 14.5.2021, “83461 fattura n. 20213830 Pt_3 Parte_3 del 16.05.2021, “46810 fattura n. 20213830, “192,00 fattura Parte_3 Parte_3
n. 20214216 del 28.5. fattura n. 202 .5.2021, Parte_3 tutte emesse dalla TEO HEALT S.A; ricoverata con urgenza, per complicanze, in data 27.05.2021, presso la Clinica St Costantin di Brosov, veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico per “shock emorragico, insufficienza renale acuta” e veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico ove veniva eseguito “esplorazione trasvaginale, emostasi, lavaggio, drenaggio, sutura del moncone vaginale”, sostenendo ulteriori costi;
denunciava il sinistro, in data 31.5.2021, contrassegnato dal n. 2021.01PRS231775, per il quale la convenuta, in data 31 maggio 2021, richiedeva la documentazione attestante la malattia dell'assicurata, che veniva inoltrata tramite pec in data 9 giugno 2021; dal 16.6.2021 al 25.6.2021, subiva un ulteriore ricovero, con urgenza presso l'Ospedale Clinic Judetean de Urgenta di Brasov, per setticemia, insufficienza renale acuta, anemia ed altro;
la stessa veniva nuovamente ricoverata, dal 02.08.2021 al 12.08.2021, presso il U.O.C. Oncologia dell'Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, e durante il ricovero veniva evidenziato “modesto versamento pleurico bilaterale;
lesione epatica di 5 cm di diametro tre S6-S7 di non univoca interpretazione. Piccoli linfonodi subcentimetrici lungo l'asse iliaco- femorale, Controparte_9 bilateralmente”; in data 24.08.2021, richiedeva la documentazione già CP_5 inoltrata;
ricoverata, nuovamente, in data 6.9.2021 fino al 20.09.2021, presso il U.O.C. Oncologia dell'Azienda ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, le veniva diagnosticata
“la comparsa di alcune nodularità parenchimali subcentimetriche in entrambi i lobi inferiori dei polmoni, una sospetta lesione empatica di circa 13 mm di diametro e tramite fistoloso retto- vaginale”; durante il ricovero, presso l'Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria, in data 18.09.2021, iniziava la chemioterapia sch. cui seguivano altri Pt_4 cinque cicli;
nel settembre 2021, ma con decorrenza dal 10.08.2021, le veniva riconosciuta dalla Commissione INPS “Invalida al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”; con missiva di messa in mora del 01.12.2021, veniva richiesto a il pronto indennizzo e la definizione CP_1 del sinistro, senza esito perché richiedeva nuovamente della documentazione CP_1 integrativa;
seguivano, in data 2 21 ed il 19.1.2022, ulteriori ricoveri e cicli di chemioterapia presso l'U.H. Oncologico del Grande Ospedale Metropolitano “BMM” di pagina 3 di 10 RC;
in data 1.4.2022, veniva avviata la procedura di mediazione presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria;
nella notte del 2 aprile 2022, le sue condizioni subivano un tracollo improvviso, e trasportata presso il pronto Soccorso di Reggio Calabria, nella giornata del 2 aprile 2022 decedeva;
con missiva del 06.04.2022, pervenuta successivamente, informava di aver provveduto al rimborso delle spese CP_1 relative alla diari al 06.09.2021 al 20.09.2021, per l'importo di € 1.400,00; la sig.ra lasciava quale unico erede, il figlio minore , di Per_2 Persona_1 anni 3, rappresentato dal padre Sig. , il quale avviava nuova istanza di Parte_1 mediazione presso la Camera di C ggio Calabria in data 18 maggio 2022; la stessa si concludeva negativamente stante il rifiuto della controparte di aderire alla mediazione;
parte convenuta era tenuta al pagamento di tutte le somme previste dalla polizza assicurativa stipulata dalla defunta con Persona_2 [...]
in favore del mi , Controparte_10 Persona_1 figlio ed unico erede della de cuius, segnatamente l'indennizzo per invalidità permanente/ morte, quello forfettario per intervento chirurgico, la diaria per malattia in caso di ricovero, day hospital o day surgery, nonché le spese mediche documentate, per una somma complessiva di € 106.499,54; parte convenuta si era mostrata gravemente inadempiente, il che configurava una ipotesi di mora disciplinata dall'art.1206 c.c. sia per non aver liquidato le spettanze alla fu Sig.ra e poi alla di Per_2 lei erede, sia per non aver posto in essere quei comportamenti che avrebbero, di certo, reso possibile il pagamento delle mensilità del premio assicurativo anche durante i ripetuti ricoveri ospedalieri.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 28.06.2023, si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, osservando che la domanda era volta ad ottenere il pagamento di indennizzi contrattualmente previsti in una polizza stipulata dalla de cuius con quale società del gruppo Controparte_5 Controparte_11 sicchè era evidente la propria estraneità al giudizio ed alla materia del contendere che riguardava un rapporto contrattuale concluso da altra società. Chiedeva, quindi, di essere estromessa dal processo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2023, si costituiva in giudizio la società la quale, genericamente “contestando tutte le Controparte_3 circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto esposte in citazione dalla parte attrice”, osservava che: le domande avanzate da parte attrice erano del tutto infondate, poiché sulla base della polizza, oggetto del giudizio, l'invalidità permanente, quantificata dall'attore in €. 75.000,00, non poteva essere riconosciuta, in quanto tale voce di danno, era dovuta solo in ipotesi di infortunio, mentre, nella fattispecie, si trattava di una ipotesi di malattia, non prevista nella polizza stipulata;
la polizza non prevedeva il rimborso delle spese mediche, trattandosi di una garanzia non acquistata dall'assicurata e che, parimenti, non operavano le ulteriori garanzie di diaria da ricovero e l'indennizzo forfettario;
tra l'altro emergevano dei periodi di scopertura della polizza, con pagina 4 di 10 conseguente inoperatività, per mancato pagamento dei premi, a seguito dei quali la polizza era stata annullata per morosità; la documentazione depositata non era idonea a
“provare la pretesa risarcitoria”; le voci di danno richieste erano, per qualificazione e quantificazione, esorbitanti ed ingiustificate;
in caso di ipotetica liquidazione, occorreva tenere conto dei limiti previsti nella polizza e nelle relative condizioni generali di contratto applicabili, nonché del massimale e della franchigia;
la pretesa mora era infondata e non provata. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda ovvero, in subordine, di rideterminare l'obbligo di garanzia nella misura risultante all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, in data 25 gennaio 2024, rilevata l'impossibilità del tentativo di conciliazione, questa Giudice riservava ogni determinazione in merito alle richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Con ordinanza dell'otto febbraio 2024, la scrivente “ritenuto inopportuno disporre la C.T.U. medico-legale sollecitata da parte attrice “al fine di acclarare, dalla documentazione medica allegata, la patologia della sig.ra , atteso che la predetta patologia, di natura Per_2 neoplastica, risulta dalla documentazione offerta in comunicazione dalla predetta parte e la stessa non è stata specificamente contestata dalla controparte;
ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa;
considerato che
la copia della polizza assicurativa versata dalle parti processuali sul P.C.T. non è totalmente leggibile, segnatamente la parte sinistra del documento”, rigettava la richiesta di C.T.U. ed invitava le parti a depositare all'udienza del 29 febbraio 2024 ore 9:30 una copia cartacea della polizza assicurativa in causa.
Con ordinanza del 5.03.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 febbraio 2024, questa decidente “ritenuto che, a seguito del deposito cartaceo della polizza assicurativa, stante la natura documentale della causa, per come già evidenziato nell'ordinanza dell'otto febbraio 2024, questa possa essere definita secondo trattazione orale”, visti gli artt. 187, 189 e 281 bis e ss. c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, riservando di pronunciare sentenza al termine della discussione ovvero di depositarla nei successivi trenta giorni, giusta il testo novellato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Accolta l'istanza di trattazione scritta dell'udienza de qua, le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta tempestivamente depositate con le quali richiamavano altresì, ai fini della discussione, tutte le proprie difese. La causa veniva trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza (si veda verbale-ordinanza del 17 aprile 2025, depositato in formato cartaceo all'interno del fascicolo d'ufficio).
2.- La domanda attorea è parzialmente fondata e può essere parzialmente accolta.
pagina 5 di 10 3. – In premessa deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
3.1 – Orbene, premesso che l'eccezione è correlata anche al difetto di legittimazione attiva relativamente all'evocazione in lite di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello, recte con il quale è stato concluso il contratto posto a Controparte_3 fondamento delle pretese attoree, la stessa è fondata e merita accoglimento.
3.2 - Ed infatti, giusta il documento allegato al n. 1 del fascicolo telematico attoreo, risulta di palmare evidenza che la polizza assicurativa in causa (polizza n. 10001616477) è stata stipulata dalla signora con la società Persona_2 del Gruppo assicurativo esenta, quindi, Controparte_3 CP_12 quale unico e legittimo contraddittore sostanziale rispetto alle ragioni di tutela prospettate da parte attrice. Del resto, la stessa parte attrice appare consapevole del suddetto dato, dal momento che, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, individua quale contraente della polizza assicurativa e, Controparte_3 conseguentemente, quale soggetto inadempiente rispetto al pagamento dell'indennizzo e perciò tenuto, per la chiesta condanna, a pagare la somma richiesta.
3.3 – Sennonché, il fatto che la stessa società nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, abbia dedotto che “nella fattispecie, assume soltanto la qualità di collocatore del prodotto assicurativo”, e la circostanza che le richieste di invio di documentazione da parte di siano riportate su fogli su cui CP_1 CP_13 compare la dicitura “ , e che si sia presentata, in sede di CP_1 Controparte_1 conclusione del contratto assicurativo, come “addetto all'intermediazione” per la vendita di prodotti assicurativi di per come si evince dal questionario per la valutazione CP_1 dell'adeguatezza, segnatamente in calce alla raccomandazione personalizzata, possono giustificare l'errore commesso dall'attore nella citazione in giudizio di un soggetto estraneo al rapporto assicurativo, con conseguente compensazione delle spese di lite tra lo stesso e la convenuta Controparte_1
4. – Tanto premesso, parte attrice ha allegato che “in data 10.02.2021, la sig.ra
[...]
(c.f. ) sottoscriveva con polizza Persona_2 C.F._3 Controparte_1 assicurativa n. 10001616477 (ALL.1), per la tutela da infortunio, malattia, assistenza alla persona, indennizzo per intervento chirurgico e varie, dietro il pagamento del premio annuo lordo di € 357,12 e mensile di € 28,90, con copertura dal 10.02.2021 al 10.02.2022 con rinnovo tacito alla scadenza” ed ha prodotto la polizza in questione.
4.1 - Parte convenuta non ha contestato l'esistenza e la sottoscrizione della superiore polizza assicurativa ovvero la sua produzione documentale né ha eccepito inadempimenti della controparte. Ha, piuttosto, allegato che: a) “sulla base della polizza oggetto del giudizio, l'I.P., che parte avversa quantifica in €. 75.000, non può essere riconosciuto… in quanto tale voce di danno, …, è dovuta solo in ipotesi pagina 6 di 10 di infortunio, mentre, nella fattispecie che ci occupa, si tratta di una ipotesi di malattia, non prevista nella polizza assicurativa”; b) “la polizza non prevede il rimborso delle spese mediche, poiché si tratta di una garanzia non acquistata dall'assicurata”; c) “anche per quanto attiene all'indennizzo per diaria da ricovero e all'indennizzo forfettario le garanzie non operano”. In sostanza, ha eccepito che il contratto assicurativo posto a Controparte_3 fondamento della pretesa attorea non copre l'invalidità permanente derivante da malattia né risultano assicurate le spese mediche. Per quanto concerne l'indennizzo per diaria da ricovero e quello forfettario, invece, ha denunciato, senza meglio precisare la deduzione, la non operatività delle garanzie.
4.2 – Ebbene, esaminando la polizza assicurativa n. 10001616477, stipulata dalla signora con in Reggio Calabria il 10 Persona_2 Controparte_3 febbraio nte e, quindi, i rischi coperti dall'assicurazione. In particolare, del “Modulo Morte”, la copertura acquistata è la “Morte da infortunio”; del “Modulo Invalidità Permanente”, la copertura acquistata è l'“Invalidità Permanente da Infortunio”; del “Modulo Indennizzo forfettario”, la copertura acquistata è l'“Indennizzo per intervento chirurgico”; del “Modulo Indennità giornaliera”, la copertura acquistata è la “Diaria per Infortunio e Malattia”; della “Prevenzione” è stata acquistata l'“Assistenza alla persona”. La sottoscrizione di queste coperture non solo emerge dalla prima e seconda pagina della polizza in parola, ma anche dalla quarta pagina, laddove vengono approvati specificatamente gli “articoli contenuti nelle Condizioni di assicurazione” contrassegnati da una certa icona e, specificatamente, riferite alla “Copertura Morte da Infortunio”,
“Copertura Invalidità permanente da Infortunio”, “Copertura Indennizzo per intervento chirurgico”, “Copertura Diaria per Infortunio e Malattia”, “Assistenza alla persona”. Inoltre, sempre dal “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza” allegato alla polizza assicurativa emerge che l'assicurata, dalle coperture acquistate, si aspettava:
- “un indennizzo in caso di infortunio che causa la morte dell'assicurato e prestazioni di assistenza caso morte” per sé stessa;
- “un indennizzo in caso di infortunio che causa Invalidità permanente totale o parziale e prestazioni di Assistenza alla persona” per sé stessa;
- “un indennizzo fisso e prestabilito in base alla tipologia di Intervento Chirurgico e prestazioni di Assistenza alla persona e una prestazione di Prevenzione all'anno” per sé stessa;
- “un'indennità giornaliera in caso di Infortunio o Malattia che comporta il Ricovero, la convalescenza domiciliare, l'ingessatura o tutore immobilizzante e prestazioni di Assistenza alla persona e una prestazione di Prevenzione all'anno” per sé stessa. Ed alla fine del questionario in questione, nella raccomandazione personalizzata si legge “Sulla base delle informazioni da Lei fornite, della valutazione delle sue esigenze e dei suoi bisogni, come indicati bel report Consulenza protezione contraddistinto dal n. 2100051132, del suo interesse per modulo Morte, in particolare per Morte da Infortunio, Assistenza caso morte;
modulo invalidità Permanente, in particolare per Invalidità Permanente pagina 7 di 10 da infortunio;
modulo Indennizzo Forfettario, in particolare per Indennizzo per intervento chirurgico;
modulo Indennità Giornaliera, in particolare per Diaria per infortunio e malattia;
modulo Prevenzione, in particolare per Prevenzione;
modulo Assistenza alla persona, in particolare per Assistenza alla persona e delle informazioni acquisite per la valutazione della adeguatezza del contratto alle sue richieste ed esigenze, in qualità di CP_1 intermediario raccomanda la sottoscrizione del prodotto di Controparte_14 [...]
”. CP_3
4.3 - Non appare revocabile in dubbio, quindi, che, in accoglimento della deduzione di parte convenuta, non può dirsi assicurato l'evento morte per malattia, ma solo il decesso per infortunio. E poiché, nel caso di specie, la signora Persona_2 giusta le allegazioni di parte attrice sopra riportate, è deceduta a causa della malattia tumorale e delle complicanze derivanti dalla stessa, all'attore non spetta l'indennizzo (euro 75.000,00) in parte qua richiesto.
4.3.1 - Né ricorre nella fattispecie, un'ipotesi di Invalidità Permanente da Infortunio, altra copertura acquistata, che, secondo le condizioni di assicurazione (Mod. 51.2 Ed. gennaio 2021), indennizza all'assicurato in caso “di Infortunio che CP_3 determina la sua Invalidità permanente. Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile in seguito a Infortunio, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata”.
4.3.2 - Non risulta altresì acquistata la copertura assicurativa “spese mediche”, dacchè non può essere riconosciuta la relativa richiesta di rimborso.
4.4 – Pare altrettanto evidente che, in accoglimento della richiesta attorea, debba essere riconosciuto l'indennizzo forfettario per intervento chirurgico e la diaria per malattia, stante l'avvenuto acquisto delle relative coperture assicurative. Del resto, sul punto, la parte convenuta non ha contestato l'acquisto ex sé, ma ha addotto che le correlate “garanzie non operano”. Ha cioè eccepito una mancata operatività delle garanzie assolutamente generica e non meglio determinata e precisata, che non costituisce difesa idonea a contrastare la pretesa attorea in parte qua.
4.5 – Più precisamente, per quanto attiene all'indennizzo per intervento chirurgico, le condizioni contrattuali (Mod. 53.1 Ed. gennaio 2021) prevedono: “Se l'assicurato si sottopone a un intervento chirurgico in seguito a Infortunio o Malattia nel periodo di assicurazione, gli paga una somma fissa e prestabilita”. In relazione alla CP_3
Diaria per Infortunio e Malattia, la regolamentazione pattizia (Mod. 54.1 Ed. gennaio 2021) stabilisce: “In caso di Infortunio o Malattia che avvengono nel periodo di assicurazione e comportano Ricovero, Day Hospital o Day Surgery, paga un'indennità CP_3 giornaliera”, nel caso di specie acquistata secondo il piano di copertura base ovvero per un importo giornaliero di euro 100,00. In particolare, le condizioni prevedono: pagina 8 di 10 “All'assicurato ricoverato a seguito di Infortunio, Malattia o parto paga CP_3 un'indennità per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura, per un massimo 365 giorni per ogni Anno Assicurativo. I giorni di degenza si calcolano sommando i pernottamenti, indipendentemente dall'orario di accettazione e dimissione. L'indennità viene pagata alla fine della degenza ospedaliera e dopo che l'assicurato ha presentato copia conforme all'originale della cartella clinica e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che riporta la diagnosi dettagliata e il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura”.
4.6 – Ebbene, tanto posto, e premesso che la parte convenuta non ha specificatamente contestato gli eventi di malattia, i ricoveri e la documentazione sanitaria prodotta dalla parte attrice, né, in riferimento alle somme chieste per l'intervento chirurgico del 10 maggio 2021 per l'asportazione del carcinoma del colon dx (euro 4.000,00), per i 130 giorni complessivi di ricovero (euro 13.000,00) ovvero per il periodo di convalescenza domiciliare, prescritta dai sanitari e nei limiti di un massimo di 30 giorni per sinistro (euro 3.000,00), ha formulato alcuna specifica e pertinente contestazione di sorta, limitandosi a ritenere la quantificazione e qualificazione “esorbitante e ingiustificata”, le istanze attoree di liquidazione dei corrispondenti indennizzi vanno pienamente accolte.
4.6.1 - In verità, posta la copertura assicurativa e provate, con la documentazione sanitaria versata nell'incarto processuale, non contrastata né contestata o in alcun modo resistita dalla parte convenuta (e, quindi, anche ex art. 115, comma 1, c.p.c.), i ricoveri - e segnatamente dal 10.05.201 al 16.05.2021, dal 27.05.2021 al 31.05.2021, dal 16.06.2021 al 25.06.2021, dal 2.08.2021 al 12.08.2021, dal 6.09.2021 al 20.09.2021 (pagato), dal 12.10.2021 al 14.10.2021, dal 27.10.2021 al 3.12.2021, dal 28.12.2021 al 7.01.2022 - , l'intervento chirurgico e la convalescenza (trenta giorni tra day Hospital e giorni da osservare in regime domiciliare), eventi tutti occorsi in periodo di operatività della polizza assicurativa, vanno riconosciute all'attore le superiori somme, detratto l'importo di euro 1.400,00 (per diaria da ricovero per la degenza dal 6.09.2021 al 20.09.2021 (si veda doc. all. 31 atto di citazione), già rimborsato dalla parte convenuta per come ammesso dall'attore.
4.6.2 – Ne deriva che, in accoglimento della domanda formulata al n. 1 ed al n. 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, a parte attrice spetta la somma di euro 18.600,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziaria al soddisfo.
5. – Per quanto concerne la domanda avanzata al n. 2 delle conclusioni attoree (di accertamento della mora credendi di parte convenuta ex art. 1206 c.c.) deve rilevarsi, avuto riguardo alle difese articolate dalla convenuta la quale non Controparte_3 ha eccepito alcun inadempimento della parte attr eccezioni di invalidità della polizza assicurativa in causa, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 9 di 10 6. - Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono Controparte_3 liquidate a favore dello Stato, stante la delibera di ammissione della parte attrice al Patrocinio a favore dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55 - come da ultimo modificato dalla novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023 -, in base al decisum, ovverosia in base al valore accertato della controversia, come segue: € 919,00 per la fase di studio , € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase della trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese forfettaria al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa civile n.1527/2023 R.G.A.C. promossa da , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, contro e ciascuna in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di e, quindi, rigetta la Controparte_1 domanda proposta nei suoi confronti;
- accoglie, in parte, la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_3 nei limiti e per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della de cuius e, in Persona_2 sua successione, del minore , rappresentato dal padre Persona_1 Pt_1
, a riscuotere le somme previste a titolo di indennizzo dalla polizza assicurativa
[...]
n. 10001616477, per come riconosciute in motivazione;
- e, per l'effetto, condanna a corrispondere l'indennizzo di polizza, Controparte_3 quantificato in euro 18.6 , nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , giusta Persona_1
l'autorizzazione alla riscossione disposta dal giudice tutelare con provvedimento emesso in data 25 agosto 2022 versato nell'incarto processuale;
- compensa interamente le spese di lite tra parte attrice e Controparte_1
- condanna a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono Controparte_3 liquidate a nte l'ammissione della parte al Patrocinio a favore dello Stato, nella complessiva somma di euro 5.077,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 25 Ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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