Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 24/04/1978, residente in [...]F. MIGNONE 9 16133 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
GIORDANI ALFONSO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 22/12/1990, residente in [...]F. MIGNONE 9 16133 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
GIORDANI ALFONSO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SORI il 13/09/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) la casa di abitazione coniugale sita in Genova, Via Francesco Mignone 9 rimane assegnata ai sensi dell'art.337 sexies alla IG.ra che ivi Parte_2
abiterà con i figli nato a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Lavagna (GE) il 24.03.2020;
2) i figli e vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione abitativa presso la madre;
3) le principali decisioni attinenti la crescita e l'educazione dei figli (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di carattere scolastico, religioso, ricreativo, medico-sanitario) saranno adottate di comune accordo tra i genitori che si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione;
4) i genitori potranno vedere i figli quando lo vorranno previo preavviso;
il padre potrà tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
a) tre giorni alla settimana dal giovedì pomeriggio al sabato sera con la precisazione che la detta statuizione è indicativa, potendo essere modificata in funzione delle vacanze o di week ends lunghi;
b) nelle principali festività con il criterio dell'alternanza con la madre;
c) periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali e di sette giorni durante le vacanze natalizie;
d) periodo di quindici/venti giorni durante le vacanze estive;
5) quale contributo al mantenimento dei figli e il IG. Per_1 Per_2 Pt_1
si obbliga a versare alla IG.ra , entro il giorno otto di
[...] Parte_2
ogni mese, assegno mensile dell'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) oltre automatico adeguamento ISTAT. L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla madre;
6) i genitori provvederanno – in ragione del 50% ciascuno – a sostenere le spese
3 straordinarie per i figli: a tale fine dichiarano di conoscere e di volere dare applicazione al protocollo del Tribunale di Genova di cui al verbale in data
15.09.2016;
7) si impegna a continuare a pagare ratealmente il debito maturato Parte_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate le cui cartelle sono intestate ad
[...]
: ciò in quanto trattasi di debito a lui riferibile. Si impegna altresì, Parte_2
qualora venissero notificate nuove multe e/o debiti riferibili al predetto, a far fronte quanto prima ai relativi pagamenti;
8) le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2020, Numero 3, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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