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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37580/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37580/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 Gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. PAMBIANCO MIRKO Parte_1
Per l'avv. PRANZO PAOLA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura della sentenza.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
SENTANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37580/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAMBIANCO MIRKO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE N. 2 20122 presso il difensore avv. CP_1
PAMBIANCO MIRKO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRANZO PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA GIULIA N. 1 MONZA presso il difensore avv. PRANZO PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) - Il presente giudizio prende origine dal ricorso ex art. 281 decies cpc depositato da inerente la richiesta di annullamento della delibera Parte_1
del Condominio del 12/07/2023, oltre Parte_2
all'accertamento della proprietà comune dei condomini all'impianto di ascensore istallato all'interno del condominio e “ riconoscere” il diritto del CP_1
ricorrente di partecipare …alla ripartizione delle somme versate..dai condomini richiedenti per la prima volta l'uso dell'ascensore..”
2) Si è costituito il condominio contestando quanto ex adverso dedotto
3) Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
4) La domanda non è fondata e il ricorso andrà rigettato.
5) Fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
Condominio
6) L'ascensore non rientra tra le proprietà condominiali;
l'immobile, costruito nel
1967, senza ascensore, così come risulta da Regolamento condominiale in cui vengono indicate le parti comuni ( doc. 1), è stato fatto istallare nel 2004 dalla famiglia per l'importo di € 85,971,02 ( unici proprietari. Docc da 2 a 5), CP_2
unitamente ad altri 2 condomini e Pt_3 Pt_4
7) Successivamente altri condomini, tra cui ( dante causa dell'esponente) Per_1
hanno richiesto di fruire dell'ascensore con pagamento ai proprietari della CP_3
loro quota ( non comprensiva certo delle quote dei condomini non partecipanti).
( doc. 6).
pagina 3 di 5 8) Il non ha mai ricevuto le suddette quote che sono state versate CP_1
direttamente ai proprietari dell'ascensore che hanno provveduto a pagare solo la loro quota non la quota degli altri condomini dissenzienti., che è rimasta a carico degli originali proprietari.
9) Il non è, pertanto, dalla documentazione in atti, proprietario del bene CP_1
ascensore, né ha mai incassato alcuna somma o mai deliberato sul trasferimento del diritto di proprietà del suddetto bene.
L'ascensore appartiene in proprietà a coloro che l' hanno fatto installare e a coloro che, successivamente, hanno partecipato a loro cura e spese all'esecuzione e manutenzione ex art 1121 c.c comma 3.
Il ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, di aver versato alcunchè in merito al prezzo dell'ascensore, né che il suo dante causa, quando ha acquistato la quota dell'ascensore, avrebbe pagato anche la quota dei condomini che hanno deciso di non partecipare alla spesa.
Per i motivi sopra esposti, rileva il difetto di legittimazione passiva del
CP_1
In merito alla richiesta del ricorrente di annullamento della delibera del
12/07/2023, dal tenore letterale della stessa, si rileva che il consesso assembleare nulla ha deciso in merito;
si tratta , infatti, di “ spiegazioni, delucidazioni” sul possibile subentro dell'uso dell'ascensore.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso andrà rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
Rigetta il ricorso
Condanna altresì a rimborsare al condominio di Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 4.200,00 per Parte_2
compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37580/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 Gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. PAMBIANCO MIRKO Parte_1
Per l'avv. PRANZO PAOLA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura della sentenza.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
SENTANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37580/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAMBIANCO MIRKO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE N. 2 20122 presso il difensore avv. CP_1
PAMBIANCO MIRKO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRANZO PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA GIULIA N. 1 MONZA presso il difensore avv. PRANZO PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) - Il presente giudizio prende origine dal ricorso ex art. 281 decies cpc depositato da inerente la richiesta di annullamento della delibera Parte_1
del Condominio del 12/07/2023, oltre Parte_2
all'accertamento della proprietà comune dei condomini all'impianto di ascensore istallato all'interno del condominio e “ riconoscere” il diritto del CP_1
ricorrente di partecipare …alla ripartizione delle somme versate..dai condomini richiedenti per la prima volta l'uso dell'ascensore..”
2) Si è costituito il condominio contestando quanto ex adverso dedotto
3) Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
4) La domanda non è fondata e il ricorso andrà rigettato.
5) Fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
Condominio
6) L'ascensore non rientra tra le proprietà condominiali;
l'immobile, costruito nel
1967, senza ascensore, così come risulta da Regolamento condominiale in cui vengono indicate le parti comuni ( doc. 1), è stato fatto istallare nel 2004 dalla famiglia per l'importo di € 85,971,02 ( unici proprietari. Docc da 2 a 5), CP_2
unitamente ad altri 2 condomini e Pt_3 Pt_4
7) Successivamente altri condomini, tra cui ( dante causa dell'esponente) Per_1
hanno richiesto di fruire dell'ascensore con pagamento ai proprietari della CP_3
loro quota ( non comprensiva certo delle quote dei condomini non partecipanti).
( doc. 6).
pagina 3 di 5 8) Il non ha mai ricevuto le suddette quote che sono state versate CP_1
direttamente ai proprietari dell'ascensore che hanno provveduto a pagare solo la loro quota non la quota degli altri condomini dissenzienti., che è rimasta a carico degli originali proprietari.
9) Il non è, pertanto, dalla documentazione in atti, proprietario del bene CP_1
ascensore, né ha mai incassato alcuna somma o mai deliberato sul trasferimento del diritto di proprietà del suddetto bene.
L'ascensore appartiene in proprietà a coloro che l' hanno fatto installare e a coloro che, successivamente, hanno partecipato a loro cura e spese all'esecuzione e manutenzione ex art 1121 c.c comma 3.
Il ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, di aver versato alcunchè in merito al prezzo dell'ascensore, né che il suo dante causa, quando ha acquistato la quota dell'ascensore, avrebbe pagato anche la quota dei condomini che hanno deciso di non partecipare alla spesa.
Per i motivi sopra esposti, rileva il difetto di legittimazione passiva del
CP_1
In merito alla richiesta del ricorrente di annullamento della delibera del
12/07/2023, dal tenore letterale della stessa, si rileva che il consesso assembleare nulla ha deciso in merito;
si tratta , infatti, di “ spiegazioni, delucidazioni” sul possibile subentro dell'uso dell'ascensore.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso andrà rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
Rigetta il ricorso
Condanna altresì a rimborsare al condominio di Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 4.200,00 per Parte_2
compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5