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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 910/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
13/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/04/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. DE ANGELIS IDA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
STABILE NICOLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MORRONE (CE) in data 07/08/1977; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli: il 16.05.1978, Persona_1 Per_2
il 04.02.1981 e il 16.06.1982, maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_3 autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 09/11/1999; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
07.08.1977, come risulta dal Registro degli Atti di matrimonio al N. 10, P. II, S.A. Anno 1977, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
2. I sigg. e danno atto della reciproca, nonchè adeguata, Parte_1 Parte_2 indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra le parti.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
4. Dare mandato alla Cancelleria per effettuare le annotazioni previste dalla legge;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL MORRONE (CE) il
20/07/1077 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 da , nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MORRONE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno
1977);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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