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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dell'avv. GUIDI LUCA, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Michelangelo Buonarroti n. 8, Arezzo
PARTE ATTRICE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGLI SERENA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Guido Monaco n. 72, Arezzo
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIOPPA CARLO
GUSTAVO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Besana n. 9, Milano
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/12/2024.
Per parte attrice: “come da ricorso introduttivo”, ossia: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta delle strutture sanitarie e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare in solido le resistenti al risarcimento dei danni come già quantificati, così come qualificati, per perdita di chance e per invalidità micropermanente per un totale pari ad € 100.679,78, oltre alle spese peritali già sostenute dal ricorrente pari ad € 8.052,00, oltre le spese legali della fase dell'a.t.p., così come determinate secondo le tariffe medie, valore indeterminato alto, in € 4.401,05 oltre spese anticipate pari ad €
322,57, oltre accessori e così per un totale pari ad € 113.631,44, oltre il saldo dei cc.tt.uu. nella misura in cui verrà determinata dal Tribunale, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”; per parte convenuta “come da comparsa di costituzione e memoria ex Controparte_1 art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.”, ossia: “Voglia il Tribunale di Arezzo contrariis reiectis: in tesi: rigettare le domande risarcitorie del ricorrente nei confronti della perché infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ipotesi: in denegato caso di riconoscimento di un qualsiasi grado di responsabilità a carico dell' in relazione ai fatti Parte_2
dedotti in causa, ridurre le pretese avanzate dal ricorrente alla minor somma che risulterà provata in corso di causa, accertando e determinando la percentuale di responsabilità a carico della
[...]
in misura maggioritaria, con condanna comunque di ognuna delle strutture sanitarie per il CP_3
rispettivo grado di responsabilità ovvero, in denegata ipotesi di condanna solidale delle strutture sanitarie, condannare la a restituire le somme che l' Controparte_3 Controparte_1
dovesse corrispondere al ricorrente a titolo solidale, rilevandola indenne in relazione alla
[...] percentuale di responsabilità riconosciuta;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”; per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_2
adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, nel merito,
- accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza, della domanda proposta dal Sig. Pt_1
- rigettare ogni richiesta risarcitoria perché destituite di fondamento. in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
pagina 2 di 16 - accertare, riconoscere e dichiarare, l'assenza di responsabilità della
[...]
ed accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_2 Parte_2
Il tutto, con vittoria di spese e di compensi di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. nelle misure di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 702-bis c.p.c., depositato in data 31.01.2023, ha chiesto che Parte_1
l' (d'ora in avanti anche solo e l' Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo fossero condannate al risarcimento dei Controparte_2 CP_3 danni non patrimoniali dal medesimo subiti e ascrivibili alla condotta dell' e della CP_1 CP_3 resistenti, a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% e di perdita di chance di sopravvivenza a 15 anni per il ritardo diagnostico di un tumore prostatico, la cui insorgenza non sarebbe stata tempestivamente rilevata, nonché del danno patrimoniale per spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021 precedentemente esperito.
Il ricorrente ha dedotto di aver introdotto, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 1476/2021), nell'ambito del quale era stato nominato il collegio peritale composto dal dott. quale medico legale e dal dott. Persona_1 Per_2
quale medico specialista in urologia, il cui elaborato peritale aveva confermato le allegazioni
[...] del ricorrente in ordine all' “esistenza di nesso causale tra i conclamati errori medici delle due strutture sanitarie e l'invalidità subita dal ricorrente, quantificata in 8 punti percentuali oltre ad una perdita di chance quoad vitam che, a quindici anni, con una corretta diagnosi e cura sarebbe stata del
92,6% e con il ritardo diagnostico causato dalla condotta delle due strutture ospedaliere, è sceso al
32%” (cfr. ricorso pag. 2), affermando di non poter procedere ad una specifica suddivisione delle responsabilità tra le due strutture convenute, parimenti incorse in condotte colpose nella gestione del paziente.
Il paziente ha allegato di essere stato seguito dal dott. per problematiche urologiche in regime di Per_3
libera professione intramuraria, e di essere stato sottoposto, per far fronte a tali problematiche, ad intervento di LE presso l'Ospedale di Varese. Tuttavia, l'esame istologico eseguito sul materiale bioptico prelevato nel corso dell'intervento sarebbe stato erroneamente interpretato dalla CP_3 sottovalutando le evidenze di un tumore prostatico che già si sarebbe palesato, qualora l'interpretazione anatomopatologica del materiale prelevato fosse stata corretta. Inoltre, il paziente ha lamentato che anche successivamente, rivoltosi nuovamente alle cure dell' sarebbero Controparte_1
stati omessi nei suoi confronti i necessari accertamenti in ordine alle problematiche urologiche lamentate, che avrebbero dovuto condurre ad una più tempestiva diagnosi del cancro prostatico. Tali
pagina 3 di 16 condotte colpose avrebbero cagionato i danni non patrimoniali domandati nell'atto introduttivo, per perdita di chance di sopravvivenza e danno biologico, con personalizzazione, nonché i pregiudizi patrimoniali rappresentati dagli esborsi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo
Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone la reiezione.
L convenuta ha dedotto che alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla condotta dei suoi CP_1 sanitari, essendo i danni lamentati dall'attore causalmente determinati dall'errato esame istologico eseguito presso la che avrebbe erroneamente indirizzato anche le scelte terapeutiche successive. CP_3
L'Azienda ha inoltre evidenziato che il sig, non era in cura presso l' Pt_1 Controparte_1 CP_1 per la sua problematica oncologica, che non era ancora emersa, stante l'erronea lettura dell'esame
[...] istologico da parte della a seguito dell'intervento di resezione endoscopica della prostata CP_3 secondo metodologia LE eseguito presso l'Ospedale di Varese. Il paziente, infatti, si era rivolto all'Azienda per il perdurare di disturbi urologici, in relazione ai quali il sig. era stato Pt_1
diligentemente seguito dai sanitari. Pertanto, sarebbe errato l'assunto del collegio peritale secondo cui i medici dell'Azienda avrebbero dovuto effettuare ulteriori controlli e verifiche dopo la LE eseguita presso la essendo, invece, proprio la condotta scrupolosa dei suddetti sanitari, che effettuarono il CP_3
14.05.2020 una rilettura dei vetrini dell'esame istologico relativi all'intervento eseguito a Varese il
26.06.2018, a consentire di evidenziare la sussistenza della suddetta patologia oncologica. Inoltre,
l' convenuta ha contestato la sussistenza di una responsabilità solidale con la chiedendo CP_1 CP_3 in ipotesi di condanna che la fosse condannata a rilevare indenne l' delle somme versate CP_3 CP_1
al ricorrente in ragione del contestato vincolo della solidarietà. La convenuta ha altresì contestato le voci di danno richieste dal ricorrente, evidenziando che il collegio peritale avrebbe riconosciuto, oltre alla perdita di chance, una inabilità solo temporanea, e non anche un danno biologico permanente, e che in ogni caso il danno da perdita di chance di sopravvivenza non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, postulando l'intervenuto decesso del paziente.
Si è altresì costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2
rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti e, in ipotesi, di accertare l'esclusiva responsabilità dell' ha dedotto che l'intervento di LE Controparte_4 eseguito presso l'Ospedale di Varese risultava indicato al trattamento del paziente e venne eseguito regolarmente. L'esame istologico effettuato segnalava un adenocarcinoma prostatico GS 3+2, a basso rischio di progressione, in relazione al quale, secondo la ASST, al paziente veniva fornita adeguata informazione sulle possibili opzioni di trattamento, tra le quali il paziente sceglieva di aderire alla pagina 4 di 16 “sorveglianza attiva”. I sanitari della tuttavia, avrebbero informato il paziente della necessità di CP_3 una conferma di tale opzione dopo l'esecuzione di una RMN prostatica per la successiva pianificazione dei controlli e delle biopsie periodiche. Pertanto, secondo la convenuta, alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla poiché il materiale su cui si è sviluppata la diagnosi, degradata nella sua CP_3
segnalazione di rischio, non era idoneo a fornire una diagnosi sufficientemente attendibile per poter prendere decisioni sul successivo iter terapeutico, che avrebbe infatti dovuto essere confermato all'esito di esami ulteriori. Pertanto, la mancata adesione alle prescrizioni impartite dall'Ospedale di Varese determinerebbe l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ascritta alla convenuta dal ricorrente ed i danni lamentati, dei quali comunque la ha contestato entità e quantificazione. CP_3
Mutato il rito in ordinario e depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, essendo state respinte sia le richieste istruttorie relative a prove orali sia quelle di supplemento di TU, per le motivazioni di cui alle ordinanze del 10.10.2024 e del 05.12.2024, che si richiamano integralmente, ed è passata in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della domanda risarcitoria dispiegata dall'attore, si rileva che l'elaborato depositato dal collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha consentito di accertare la sussistenza di profili di colpa nella condotta dei sanitari dell'
[...]
e la loro relazione causale con un pregiudizio temporaneo alla salute Parte_3
nonché un danno consistente dalla perdita di chance di sopravvivenza.
Infatti, il collegio peritale nominato nel procedimento di ATP ha ravvisato profili di colpa nella gestione del paziente da parte di entrambe le aziende sanitarie convenute, riconoscendo per entrambe la sussistenza del nesso causale con i pregiudizi riscontrati, e precisando altresì che non sarebbe definibile quale delle due convenute abbia contribuito causalmente in misura maggiore alla determinazione del danno.
Nell'elaborato peritale, infatti, si legge che “In merito alle condotte sanitarie si evidenziano nel caso delle criticità per quel che concerne le scelte terapeutiche e i conseguenti ritardi nella gestione del caso del signor dovute in sostanza ad una tardiva diagnosi anche pre LE, in un caso di Pt_1
sospetta neoplasia prostatica. Infatti il signor aveva un PSA persistentemente elevato > 5 Pt_1
ng/ml con ratio favorevole verosimilmente correlato, ma in ogni caso mai verificato nella sua reale natura.
Emerge dagli atti una valutazione urologica incompleta da parte del dott. ed anche del dott. Per_3
tenuto conto di una storia clinica di prostatiti ricorrenti;
patologia che tuttavia non escludono Per_4 la coesistenza di una neoplasia. E' indiscutibile infatti che il signor non è stato Parte_1
pagina 5 di 16 sottoposto ad accertamenti finalizzati a verificare con certezza la natura dei suoi disturbi urologici, ivi compresa la ipotesi di una neoplasia prostatica. Al contrario, corretta sarebbe stata , nella fattispecie ,
l'esecuzione di una RMN multiparametrica della ghiandola prostatica già dal marzo 2018 , come peraltro ipotizzato nella visita specialistica pre LE dal Dott. indagine purtroppo non Per_3
eseguita ritenendo al controllo incomprensibilmente tranquillizzante la stabilità dei valori fuori range di normalità nonostante la terapia medica prescritta. Censurabile tecnicamente quindi anche la scelta della messa in lista operatoria per intervento disostruttivo di LE previa rivalutazione ambulatoriale del dottor senza far eseguire RMN con mapping bioptico considerando la Per_4 persistenza di PSA elevato coesistente col dato clinico del l'aumento di consistenza con dolorabilità periferica in sede emighiandolare destra alla valutazione clinica digitale” (cfr. pag. 26-27 della TU).
Secondo i TU, quelle sopra evidenziate sarebbero le condotte tecnicamente censurabili poste in essere prima dell'intervento di LE eseguito dal paziente a Varese (cfr. pag. 27 della TU: “Queste le omissioni tecniche sia da parte di che alla valutazione di prima del ricovero per Per_3 Per_4
l'intervento LE eseguito presso Ospedale Circolo di Varese del giugno 2018. Si tratta di evidenze che denotano imprecisa ovvero superficiale e quindi da ritenere negligente la valutazione del dato laboratoristico più importante (PSA) che risultava elevato senza una motivazione accertata e che alla luce delle linee guida del 2018 andavano gestite come censurato.”). Pt_4
Sul punto, giova precisare che risulta documentalmente dagli atti che il dott. visitasse il paziente Per_3
in regime di libera professione intramuraria, come si evince dai referti (in particolare doc. 18) e dalle fatture depositate in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di parte attrice, con conseguente responsabilità, per il suo operato, dell' ai sensi dell'art. 7, co. Controparte_1
2, legge n. 24/2017.
Dall'esame anatomopatologico effettuato sulla biopsia eseguita post-intervento di LE a Varese - proseguono i TU – “sui frammenti prostatici prelevati ed esaminati, risultò un adenocarcinoma incidentale -Gleason 5 (3+2) nel 10% del materiale prostatico, in assenza di segni di infiltrazione vascolare o perineurale (caso stadiato come pT1 b). (…) il dato anatomo patologico, decisivo per il trattamento più adeguato del caso, era in sostanza scorretto perché il GS (Gleason Score) del cancro incidentalmente diagnosticato, anche negli stessi frammenti dalla Tuhlep del 25.6.18 non era basso.
Come si dirà, era stato rivalutato peggiore sugli stessi preparati dalla d.ssa di Arezzo e del Per_5
tutto recentemente anche da chi scrive in qualità di anatomo patologo;
esito condiviso anche dagli ausiliari patologi nominati (Crivelli per ASL Settelaghi e Carnevali per ASL Arezzo) dalle parti” (cfr. pag. 27-28 TU).
pagina 6 di 16 Tale errore nella interpretazione dell'esito dell'esame istologico eseguito a Varese, secondo il collegio peritale, ha indirizzato erroneamente l'impostazione del trattamento e della terapia conseguente.
Infatti, “Il riscontro anatomo patologico sbagliato di una eteroplasia prostatica che in verità non era di basso grado ha certamente indirizzato erroneamente le scelte terapeutiche successive. Seguendo le linee linea guida urologiche per le neoplasie prostatiche di basso GS (che poi era 7 e non 5) vigenti nel
2018, al paziente venne erroneamente consigliato un regime di sorveglianza attiva rispetto all'intervento di prostatectomia radicale ovvero di RTE;
questo previa esecuzione di RMN multiparametrica prostatica con esecuzione di mapping bioptico su prostata residua(come peraltro si legge nelle indicazioni del dottor dopo consegna al Paziente dell'esame istologico del Per_6
16/07/2018)”.
Successivamente, il paziente, tornato alle cure dell' fu sottoposto “a Controparte_1
cistoscopia con revisione della loggia prostatica per asserita sclerosi post LE il 20/11/2019, ma aveva ancora valori del PSA che si attestavano a 3,02 ng/ml e 2,8 ng/ml, certamente da ritenere non tranquillizzanti. Purtroppo ed ingiustificatamente, ancora in assenza di qualsivoglia approfondimento radiologico RMN, fu confermato il regime di “sorveglianza attiva” come indicato nel post LE.”
(cfr. pag. 29 della TU).
Considerato l'aggravamento dei sintomi ostruttivi presentati dal paziente, il 27.12.2019 il sig. Pt_1 venne inserito in lista per l'esecuzione di un intervento di prostatectomia radicale robotica, previo staging con RMN multiparametrica della prostata. Fu tale esame radiodiagnostico, eseguito il
10.03.2020 in prospettiva dell'intervento programmato, a palesare l'esistenza di “cancro prostatico infiltrante le vescicole seminali e il grasso periprostatico sul versante di sinistra in un quadro di patologia neoplastica stadiata T3b (con evidente ritardo dei tempi previsti dal regime di eventuale sorveglianza attiva proposta al paziente fra le opzioni post LE)” (cfr. pag. 29 della TU).
L'intervento di prostatectomia venne dunque eseguito ad Arezzo il 26.06.2020 con rilievo istologico di
“adenocarcinoma acinare prostatico Gleason 8 (4+4) pT3b L0 V0 R1; presente interessamento del peduncolo vascolare sinistro e margine chirurgico positivo a sinistra;
quantificazione della massa tumorale 45% della massa prostatica residua”.
Considerate le vicende cliniche del paziente come sopra compendiate, il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza di un pregiudizio da perdita di chance di sopravvivenza a 15 anni, affermando che “All'esito della disamina del caso è emerso che l'accertato ritardo diagnostico terapeutico jatrogeno legato a ritardo di trattamento ed a molteplici discrasie di metodo rispetto alla prassi attesa per la fattispecie ha fatto progredire la neoplasia e quindi ha con ogni verosimiglianza peggiorato lo stadio rispetto a quello che un tempestivo trattamento radicale avrebbe escluso con
pagina 7 di 16 maggior probabilità che non. Con la revisione anatomo patologica effettuata e quindi con un reale GS di 7 emergente dalla LE del 26.6.18 lo stadio da attribuire sarebbe stato un pT1B –gruppo 2; in questi casi il tumore si ritiene confinato alla capsula prostatica e con azzeramento del PSA a sei settimane dall'intervento, a 15 anni dalla prostatectomia radicale, mostra una sopravvivenza al 92,6%
Se invece lo stadio sale al pT3B –gruppo 4 come accertato dall'esame istologico della prostata e dei tessuti asportati al signor nel quale anche il PSA raddoppiato in tre mesi la sopravvivenza a Pt_1
Par 15 anni scende al 32%. A questo può anche aggiungersi anche il peggioramento del che nel lasso temporale intercorso è diventato 8. Ammissibile quindi, su piano epidemiologico –statistico, un danno in termini di perdita di chanche di sopravvivenza” (cfr. pag. 31 della TU).
Tale ritardo diagnostico, e le sue conseguenze in termini di chance di sopravvivenza, sono poste dal collegio peritale in relazione causale con condotte colpose ascrivibili ad entrambe le convenute.
In particolare, il collegio peritale ha evidenziato la sussistenza di scelte terapeutiche urologiche inadeguate: a) in una fase antecedente all'esecuzione dell'intervento di LE, quando, in particolare, non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione i valori non rassicuranti del PSA dagli urologi di
Arezzo e Varese, che già avrebbero dovuto indirizzare verso ulteriori approfondimenti diagnostici, 2) nell'esecuzione della biopsia post intervento di LE eseguito a Varese, ove il riscontro anatomopatologico fu errato e sottostimava la gravità di una patologia neoplastica già riscontrabile, 3) nei successivi trattamenti eseguiti presso l'Ospedale di Arezzo, ove non furono correttamente considerati indici evidenti di una patologia prostatica più grave di quella riscontrata, desumibile dai valori del PSA, nonché, come evidenziato dai TU, dal fatto che la crescita macroscopica del tumore prostatico avrebbe dovuto necessariamente essere colta in considerazione della brevità del lasso temporale con cui, successivamente all'intervento di LE, si presentò una nuova ostruzione urinaria.
Infatti, sul punto il collegio peritale riferisce che “A conferma anche macroscopica della crescita tumorale risulta che dopo la prima LE di Varese del 25.6.18 il dottor il 15.12.18 rilevava Per_3 ulteriore ostruzione urinaria e consigliava “intervento disostruttivo” La domanda da porsi poteva e doveva essere: quale patologia in così poco tempo ostruiva di nuovo il flusso urinario e richiedeva di intervenire;
per ogni medico, anche di base, è notorio che una ipertrofia prostatica crescendo impiega molto di più, anche considerando i suoi possibili trattamenti, solitamente anni” (cfr. pag. 32 della
TU).
Tali condotte, secondo i TU, avrebbero determinato nel paziente anche un pregiudizio biologico di carattere temporaneo, quantificato, in particolare, in due anni di inabilità temporanea, dal luglio 2018 al giugno 2020, di cui il primo anno all'8% ed il secondo al 15%.
pagina 8 di 16 In relazione al danno da inabilità temporanea, il collegio peritale si esprime a pag. 35 dell'elaborato peritale nei seguenti termini: “si può empiricamente valutare e proporre una inabilità temporanea vista la sintomatologia accertata, secondo quanto emerge dagli atti, al 8 % ed ascrivibile alle condotte sanitarie incongrue rispetto alle LG richiamate ovvero per il ritardo di trattamento adeguato del cancro prostatico di circa due anni dal luglio 2018 al giugno 2020”, integrando e parzialmente modificando tali conclusioni, in risposta alle osservazioni di parte attrice, a pag. 48, ove si legge
“tenuto conto delle considerazioni formulate in merito alla necessità di catetere a permanenza per un anno dopo l'intervento radicale che sarebbe stato meno deostruente qualora operato tempestivamente allo stadio I IIB , si ritiene di poter rivalutare il danno temporaneo già individuato al 15 % per un anno ed al 8 % per un ulteriore anno”.
Con riferimento al danno permanente, lamentato da parte attrice, a pag. 35 dell'elaborato peritale si legge “non si individua nel caso un danno non patrimoniale “biologico e psichico” apprezzabile posto che la prostatectomia radicale era la procedura indicata ed il trattamento RTE era una opzione possibile anche nella ipotesi di sorveglianza attiva ed a questa RTE possono ricondursi anche le sclerosi del collo trattate chirurgicamente”. Pertanto, va escluso il diritto al risarcimento di tale voce di danno, non avendo il collegio peritale riscontrato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico permanente ascrivibile causalmente alla condotta delle convenute. Per il medesimo motivo, come già esplicitato nelle ordinanze depositate in corso di causa, non è stato disposto il supplemento di TU sull'aggravamento dei postumi invalidanti richiesto da parte attrice, dal momento che il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio biologico solamente di carattere temporaneo, nella misura sopra indicata. Va parimenti esclusa, inoltre, ogni valutazione in ordine al richiesto aumento personalizzato della liquidazione del danno, non essendo riscontrabile la sussistenza di un danno biologico di carattere permanente né essendo allegate conseguenze non patrimoniali del tutto peculiari ed eccezionali tali da legittimare un incremento della liquidazione.
In relazione alla ripartizione delle quote di responsabilità tra le due convenute, il collegio peritale a pag. 35 si esprime in questi termini: “non è definibile con maggior probabilità che non a quale delle strutture coinvolte siano attribuibili i pregiudizi dannosi accertati”, e pertanto la ripartizione delle responsabilità e delle conseguenze risarcitorie dalle medesime derivanti va suddivisa, nei rapporti interni, in pari misura tra le due Aziende convenute, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c.
Le risultanze della consulenza d'ufficio esperita nel procedimento di ATP appaiono logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine completa, rispetto alla quale non si ravvisano criticità
pagina 9 di 16 tali da non consentire di condividerne gli esiti e, dunque, le stesse possono essere fatte proprie dal
Tribunale e poste alla base della decisione.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità delle convenute, occorre ora procedere alla determinazione del quantum risarcibile.
Per quanto attiene al riscontrato pregiudizio qualificabile come perdita di chance di sopravvivenza, si rileva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va tenuto distinto il danno da perdita anticipata della vita, che postula il decesso della vittima primaria, da quello da perdita di chance di sopravvivenza, riscontrato nel caso di specie, che è risarcibile anche qualora il danneggiato sia ancora in vita e rappresenta una forma di ristoro per la perdita della possibilità, seria ed apprezzabile, di sopravvivenza.
Non appaiono condivisibili, dunque, le argomentazioni offerte sia dall' Controparte_1
che dalla nelle rispettive comparse di costituzione secondo cui, nel caso in esame, non potrebbe CP_3
disquisirsi di danno da perdita di chance di sopravvivenza, non essendosi verificato il presupposto dell'intervenuto decesso del paziente.
Infatti, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, ravvisabile nei termini accertati dalla TU, e quello da perdita anticipata della vita sono pregiudizi diversi che vanno tenuti ben distinti.
Giova, a tal proposito e per maggiore chiarezza, richiamare i punti salienti della sentenza della Corte di
Cassazione n. 26851/2023, che ben delinea le caratteristiche ed i presupposti applicativi delle due fattispecie.
In tale pronuncia si specifica che “Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie,
l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n.
5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento (…) Più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12);
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di
pagina 10 di 16 danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del
2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261) (….) dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità”.
Pertanto, con espresso riferimento all'ipotesi in cui la vittima sia ancora vivente al momento della liquidazione del danno, la Suprema Corte ha affermato che “se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo)” (così ancora Cass. n.
26851/2023, ma cfr. anche Cass. n. 35998/2023 e Cass. n. 21415/2024).
Nel caso in esame, la TU esperita ha accertato che, in caso di diagnosi corretta e tempestiva, le chances di sopravvivenza a 15 anni dall'intervento di prostatectomia radicale si attestano al 92,6%, mentre le chances di sopravvivenza a 15 anni dal medesimo intervento, praticato allo stadio di gravità della patologia neoplastica effettivamente e tardivamente riscontrato, sono ben inferiori, pari al 32%
(cfr. pag. 31 della TU: “Con la revisione anatomo patologica effettuata e quindi con un reale GS di 7 emergente dalla LE del 26.6.18 lo stadio da attribuire sarebbe stato un pT1B –gruppo 2; in questi casi il tumore si ritiene confinato alla capsula prostatica e con azzeramento del PSA a sei settimane dall'intervento, a 15 anni dalla prostatectomia radicale, mostra una sopravvivenza al 92,6% Se invece lo stadio sale al pT3B –gruppo 4 come accertato dall'esame istologico della prostata e dei tessuti asportati al signor nel quale anche il PSA raddoppiato in tre mesi la sopravvivenza a 15 anni Pt_1
Par scende al 32%. A questo può anche aggiungersi anche il peggioramento del che nel lasso temporale intercorso è diventato 8”).
Può dirsi dunque accertato che il sig. abbia perduto una seria e concreta possibilità di Pt_1
sopravvivenza a 15 anni, ossia una concreta chance di sopravvivenza risarcibile.
La concreta incidenza della chance perduta di sopravvivenza a 15 anni deve pertanto individuarsi nella differenza tra il 92,6% ed il 32%, ossia la percentuale di sopravvivenza a 15 anni che residuava al paziente al momento della diagnosi e del trattamento effettivi, ed è pertanto pari al 60,6%.
Tale valore rappresenta la concreta perdita di possibilità di sopravvivenza, cioè di un dato incerto, di una chance, appunto, che la tempestiva e corretta diagnosi avrebbe consentito e che, invece, la condotta medica colposa ha precluso e che merita, dunque, di essere risarcita.
Venendo quindi alla liquidazione di tale danno, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr.
pagina 11 di 16 Tribunale di Arezzo 16.06.2021, Tribunale di Firenze 31.08.2020; Tribunale di Lucca 14.08.2020;
Tribunale di Livorno 19.03.2018; Tribunale di Ferrara 18.6.2018, che richiama Tribunale di Monza
30.1.1998 e Tribunale di Latina 20.03.2018) che fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale e che, partendo dalla somma che sarebbe spettata alla persona nel caso di invalidità permanente pari al 100% (ossia la somma di € 641.780,00, quale ristoro per la compromissione integrale della componente biologica del pregiudizio alla salute), la divide per il numero di anni della stessa (67 anni al 20.06.2018), moltiplicando il risultato (€ 9.578,80) per il numero degli anni (n. 8, ossia 15 meno il numero di anni già trascorsi in cui il paziente è certamente sopravvissuto - come peraltro proposto anche nei conteggi della stessa parte attrice – cfr. pag. 6 ricorso) di possibilità di sopravvivenza perduti (€ 76.630,40) e calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale (60,6%) di possibilità di sopravvivenza perduta, ottenendo pertanto la somma di €
46.438,02.
Le somma, espresse in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data dell'omessa diagnosi a seguito del referto dell'esame istologico del
20.06.2018, e sugli importi che ne derivano (€ 39.254,45) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n.
1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 50.916,97.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Ciò chiarito in ordine al danno da perdita di chance di sopravvivenza concretamente risarcibile, occorre soffermarsi sul pregiudizio temporaneo alla salute emerso dall'elaborato peritale.
Quanto all'inabilità temporanea riscontrata, posto che la TU ha riconosciuto una inabilità solo temporanea al 8% per un anno e al 15% per un altro anno, risultano applicabili al caso di specie i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (come integrati dal decreto del 16.07.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), cui rinvia l'art. 7, co. 4, della legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 183/2012, c.d. legge Balduzzi.
Facendo applicazione dei parametri di liquidazione sopra indicati, che determinano il valore economico dell'invalidità totale giornaliera in € 55,24, si ottiene, applicando le percentuali riconosciute del 15% per 365 giorni e del 8% per ulteriori 356 giorni, la somma di € 3.024,39 per il primo anno di inabilità temporanea ed € 1.613,01 per il secondo anno di inabilità temporanea, per un totale di € 4.637,40.
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (ossia la data dell'omessa diagnosi a seguito del referto dell'esame pagina 12 di 16 istologico del 20.06.2018) e sull'importo che ne deriva (€ 3.920,03) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 5.084,70.
Anche su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Ciò posto, per quanto riguarda la domanda relativa ai danni di carattere patrimoniale patiti dall'attore, ossia le spese per contributo unificato e bollo relative al procedimento di ATP, le spese sostenute per i
CTP, nonché le spese legali relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di cui parte ricorrente ha chiesto il ristoro, essa può essere accolta nei limiti di quanto provato e documentato.
È documentato e può essere riconosciuto l'esborso per la consulenza medico legale di parte del dott.
per € 3.050 (doc. 9) e del dott. per € 3.050 (doc. 10), nonché le spese per contributo Per_7 Per_8 unificato e bollo relative al procedimento ex art. 696-bis RG n. 1476/2021 (€ 259,00 oltre € 27,00), per un totale complessivo di € 6.386,00.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei TU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di
pagina 13 di 16 causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
Le spese di TU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria, le spese di
TU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del 14.12.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, con conseguente rimborso in favore dell'attore delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si rileva che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art.
696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”, Cass. n. 30854 del 06.11.2023).
Tali spese, pertanto, secondo un orientamento confermato in plurime sentenze della Corte di
Cassazione, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato (cfr. da ultimo Cass. n. 15640/2024 e Cass. n.
34540/2024).
Nel caso di specie, si rileva che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto, in quanto non provato.
La ripartizione del peso economico, nei rapporti interni tra le due convenute, delle voci di danno riconosciute e liquidate in favore dell'attore e poste a carico di entrambe le in solido dovrà CP_1
avvenire (considerato che, come sopra già evidenziato, il collegio peritale ha riferito che non fosse possibile determinare a quale delle due convenute fosse ascrivibile maggiormente il danno) in misura paritaria tra le stesse, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. Pertanto, stante l'esercizio dell'azione di regresso in questa sede da parte di nei confronti di (cfr. le Controparte_1 CP_3
conclusioni rassegnate), va anche riconosciuto il diritto di tale convenuta di ottenere dall'altra, in caso pagina 14 di 16 di integrale pagamento delle somme liquidate in favore dell'attore, il rimborso, in via di regresso, di quanto versato in eccedenza alla quota di responsabilità singolarmente riconosciuta, pari al 50%.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dei convenuti in solido, con ripartizione nei rapporti interni, stante la domanda di regresso dispiegata da nella misura del 50%. Non Controparte_1
può darsi seguito alla richiesta di parte convenuta di disporre, in ipotesi Controparte_1
di accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale di replica), poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento della domanda per una somma anche sensibilmente inferiore a quella oggetto dell'originario petitum non comporta soccombenza, e dunque non giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n.
32061/2022).
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase istruttoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi, in considerazione dell'istruttoria solo documentale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n.
55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 11.268 di cui €
2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti delle parti convenute e, per l'effetto,
a) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno non patrimoniale da perdita di Parte_1
chance di sopravvivenza, la somma di € 50.916,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
b) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno non patrimoniale da inabilità Parte_1 temporanea, la somma di € 5.084,70, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
c) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno patrimoniale la somma di € Parte_1
pagina 15 di 16 6.386,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo d) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo;
e) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuna, le spese di TU già liquidate nel procedimento ex art.
[...]
696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021, con conseguente rimborso a parte attrice degli esborsi sostenuti a tale titolo;
- accoglie la domanda di regresso formulata da nei confronti Controparte_1 dell' e, per l'effetto; Controparte_2
f) condanna l' a rifondere all' Controparte_2 Controparte_1 gli importi da quest'ultima versati in favore di parte attrice eccedenti il 50% di quanto
[...]
complessivamente dovuto dalle due convenute in forza dei punti a), b), c), d), e) del presente dispositivo.
Arezzo, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dell'avv. GUIDI LUCA, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Michelangelo Buonarroti n. 8, Arezzo
PARTE ATTRICE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGLI SERENA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Guido Monaco n. 72, Arezzo
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIOPPA CARLO
GUSTAVO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Besana n. 9, Milano
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/12/2024.
Per parte attrice: “come da ricorso introduttivo”, ossia: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta delle strutture sanitarie e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare in solido le resistenti al risarcimento dei danni come già quantificati, così come qualificati, per perdita di chance e per invalidità micropermanente per un totale pari ad € 100.679,78, oltre alle spese peritali già sostenute dal ricorrente pari ad € 8.052,00, oltre le spese legali della fase dell'a.t.p., così come determinate secondo le tariffe medie, valore indeterminato alto, in € 4.401,05 oltre spese anticipate pari ad €
322,57, oltre accessori e così per un totale pari ad € 113.631,44, oltre il saldo dei cc.tt.uu. nella misura in cui verrà determinata dal Tribunale, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”; per parte convenuta “come da comparsa di costituzione e memoria ex Controparte_1 art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.”, ossia: “Voglia il Tribunale di Arezzo contrariis reiectis: in tesi: rigettare le domande risarcitorie del ricorrente nei confronti della perché infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ipotesi: in denegato caso di riconoscimento di un qualsiasi grado di responsabilità a carico dell' in relazione ai fatti Parte_2
dedotti in causa, ridurre le pretese avanzate dal ricorrente alla minor somma che risulterà provata in corso di causa, accertando e determinando la percentuale di responsabilità a carico della
[...]
in misura maggioritaria, con condanna comunque di ognuna delle strutture sanitarie per il CP_3
rispettivo grado di responsabilità ovvero, in denegata ipotesi di condanna solidale delle strutture sanitarie, condannare la a restituire le somme che l' Controparte_3 Controparte_1
dovesse corrispondere al ricorrente a titolo solidale, rilevandola indenne in relazione alla
[...] percentuale di responsabilità riconosciuta;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”; per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_2
adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, nel merito,
- accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza, della domanda proposta dal Sig. Pt_1
- rigettare ogni richiesta risarcitoria perché destituite di fondamento. in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
pagina 2 di 16 - accertare, riconoscere e dichiarare, l'assenza di responsabilità della
[...]
ed accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_2 Parte_2
Il tutto, con vittoria di spese e di compensi di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. nelle misure di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 702-bis c.p.c., depositato in data 31.01.2023, ha chiesto che Parte_1
l' (d'ora in avanti anche solo e l' Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo fossero condannate al risarcimento dei Controparte_2 CP_3 danni non patrimoniali dal medesimo subiti e ascrivibili alla condotta dell' e della CP_1 CP_3 resistenti, a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% e di perdita di chance di sopravvivenza a 15 anni per il ritardo diagnostico di un tumore prostatico, la cui insorgenza non sarebbe stata tempestivamente rilevata, nonché del danno patrimoniale per spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021 precedentemente esperito.
Il ricorrente ha dedotto di aver introdotto, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 1476/2021), nell'ambito del quale era stato nominato il collegio peritale composto dal dott. quale medico legale e dal dott. Persona_1 Per_2
quale medico specialista in urologia, il cui elaborato peritale aveva confermato le allegazioni
[...] del ricorrente in ordine all' “esistenza di nesso causale tra i conclamati errori medici delle due strutture sanitarie e l'invalidità subita dal ricorrente, quantificata in 8 punti percentuali oltre ad una perdita di chance quoad vitam che, a quindici anni, con una corretta diagnosi e cura sarebbe stata del
92,6% e con il ritardo diagnostico causato dalla condotta delle due strutture ospedaliere, è sceso al
32%” (cfr. ricorso pag. 2), affermando di non poter procedere ad una specifica suddivisione delle responsabilità tra le due strutture convenute, parimenti incorse in condotte colpose nella gestione del paziente.
Il paziente ha allegato di essere stato seguito dal dott. per problematiche urologiche in regime di Per_3
libera professione intramuraria, e di essere stato sottoposto, per far fronte a tali problematiche, ad intervento di LE presso l'Ospedale di Varese. Tuttavia, l'esame istologico eseguito sul materiale bioptico prelevato nel corso dell'intervento sarebbe stato erroneamente interpretato dalla CP_3 sottovalutando le evidenze di un tumore prostatico che già si sarebbe palesato, qualora l'interpretazione anatomopatologica del materiale prelevato fosse stata corretta. Inoltre, il paziente ha lamentato che anche successivamente, rivoltosi nuovamente alle cure dell' sarebbero Controparte_1
stati omessi nei suoi confronti i necessari accertamenti in ordine alle problematiche urologiche lamentate, che avrebbero dovuto condurre ad una più tempestiva diagnosi del cancro prostatico. Tali
pagina 3 di 16 condotte colpose avrebbero cagionato i danni non patrimoniali domandati nell'atto introduttivo, per perdita di chance di sopravvivenza e danno biologico, con personalizzazione, nonché i pregiudizi patrimoniali rappresentati dagli esborsi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo
Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone la reiezione.
L convenuta ha dedotto che alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla condotta dei suoi CP_1 sanitari, essendo i danni lamentati dall'attore causalmente determinati dall'errato esame istologico eseguito presso la che avrebbe erroneamente indirizzato anche le scelte terapeutiche successive. CP_3
L'Azienda ha inoltre evidenziato che il sig, non era in cura presso l' Pt_1 Controparte_1 CP_1 per la sua problematica oncologica, che non era ancora emersa, stante l'erronea lettura dell'esame
[...] istologico da parte della a seguito dell'intervento di resezione endoscopica della prostata CP_3 secondo metodologia LE eseguito presso l'Ospedale di Varese. Il paziente, infatti, si era rivolto all'Azienda per il perdurare di disturbi urologici, in relazione ai quali il sig. era stato Pt_1
diligentemente seguito dai sanitari. Pertanto, sarebbe errato l'assunto del collegio peritale secondo cui i medici dell'Azienda avrebbero dovuto effettuare ulteriori controlli e verifiche dopo la LE eseguita presso la essendo, invece, proprio la condotta scrupolosa dei suddetti sanitari, che effettuarono il CP_3
14.05.2020 una rilettura dei vetrini dell'esame istologico relativi all'intervento eseguito a Varese il
26.06.2018, a consentire di evidenziare la sussistenza della suddetta patologia oncologica. Inoltre,
l' convenuta ha contestato la sussistenza di una responsabilità solidale con la chiedendo CP_1 CP_3 in ipotesi di condanna che la fosse condannata a rilevare indenne l' delle somme versate CP_3 CP_1
al ricorrente in ragione del contestato vincolo della solidarietà. La convenuta ha altresì contestato le voci di danno richieste dal ricorrente, evidenziando che il collegio peritale avrebbe riconosciuto, oltre alla perdita di chance, una inabilità solo temporanea, e non anche un danno biologico permanente, e che in ogni caso il danno da perdita di chance di sopravvivenza non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, postulando l'intervenuto decesso del paziente.
Si è altresì costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2
rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti e, in ipotesi, di accertare l'esclusiva responsabilità dell' ha dedotto che l'intervento di LE Controparte_4 eseguito presso l'Ospedale di Varese risultava indicato al trattamento del paziente e venne eseguito regolarmente. L'esame istologico effettuato segnalava un adenocarcinoma prostatico GS 3+2, a basso rischio di progressione, in relazione al quale, secondo la ASST, al paziente veniva fornita adeguata informazione sulle possibili opzioni di trattamento, tra le quali il paziente sceglieva di aderire alla pagina 4 di 16 “sorveglianza attiva”. I sanitari della tuttavia, avrebbero informato il paziente della necessità di CP_3 una conferma di tale opzione dopo l'esecuzione di una RMN prostatica per la successiva pianificazione dei controlli e delle biopsie periodiche. Pertanto, secondo la convenuta, alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla poiché il materiale su cui si è sviluppata la diagnosi, degradata nella sua CP_3
segnalazione di rischio, non era idoneo a fornire una diagnosi sufficientemente attendibile per poter prendere decisioni sul successivo iter terapeutico, che avrebbe infatti dovuto essere confermato all'esito di esami ulteriori. Pertanto, la mancata adesione alle prescrizioni impartite dall'Ospedale di Varese determinerebbe l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ascritta alla convenuta dal ricorrente ed i danni lamentati, dei quali comunque la ha contestato entità e quantificazione. CP_3
Mutato il rito in ordinario e depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, essendo state respinte sia le richieste istruttorie relative a prove orali sia quelle di supplemento di TU, per le motivazioni di cui alle ordinanze del 10.10.2024 e del 05.12.2024, che si richiamano integralmente, ed è passata in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della domanda risarcitoria dispiegata dall'attore, si rileva che l'elaborato depositato dal collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha consentito di accertare la sussistenza di profili di colpa nella condotta dei sanitari dell'
[...]
e la loro relazione causale con un pregiudizio temporaneo alla salute Parte_3
nonché un danno consistente dalla perdita di chance di sopravvivenza.
Infatti, il collegio peritale nominato nel procedimento di ATP ha ravvisato profili di colpa nella gestione del paziente da parte di entrambe le aziende sanitarie convenute, riconoscendo per entrambe la sussistenza del nesso causale con i pregiudizi riscontrati, e precisando altresì che non sarebbe definibile quale delle due convenute abbia contribuito causalmente in misura maggiore alla determinazione del danno.
Nell'elaborato peritale, infatti, si legge che “In merito alle condotte sanitarie si evidenziano nel caso delle criticità per quel che concerne le scelte terapeutiche e i conseguenti ritardi nella gestione del caso del signor dovute in sostanza ad una tardiva diagnosi anche pre LE, in un caso di Pt_1
sospetta neoplasia prostatica. Infatti il signor aveva un PSA persistentemente elevato > 5 Pt_1
ng/ml con ratio favorevole verosimilmente correlato, ma in ogni caso mai verificato nella sua reale natura.
Emerge dagli atti una valutazione urologica incompleta da parte del dott. ed anche del dott. Per_3
tenuto conto di una storia clinica di prostatiti ricorrenti;
patologia che tuttavia non escludono Per_4 la coesistenza di una neoplasia. E' indiscutibile infatti che il signor non è stato Parte_1
pagina 5 di 16 sottoposto ad accertamenti finalizzati a verificare con certezza la natura dei suoi disturbi urologici, ivi compresa la ipotesi di una neoplasia prostatica. Al contrario, corretta sarebbe stata , nella fattispecie ,
l'esecuzione di una RMN multiparametrica della ghiandola prostatica già dal marzo 2018 , come peraltro ipotizzato nella visita specialistica pre LE dal Dott. indagine purtroppo non Per_3
eseguita ritenendo al controllo incomprensibilmente tranquillizzante la stabilità dei valori fuori range di normalità nonostante la terapia medica prescritta. Censurabile tecnicamente quindi anche la scelta della messa in lista operatoria per intervento disostruttivo di LE previa rivalutazione ambulatoriale del dottor senza far eseguire RMN con mapping bioptico considerando la Per_4 persistenza di PSA elevato coesistente col dato clinico del l'aumento di consistenza con dolorabilità periferica in sede emighiandolare destra alla valutazione clinica digitale” (cfr. pag. 26-27 della TU).
Secondo i TU, quelle sopra evidenziate sarebbero le condotte tecnicamente censurabili poste in essere prima dell'intervento di LE eseguito dal paziente a Varese (cfr. pag. 27 della TU: “Queste le omissioni tecniche sia da parte di che alla valutazione di prima del ricovero per Per_3 Per_4
l'intervento LE eseguito presso Ospedale Circolo di Varese del giugno 2018. Si tratta di evidenze che denotano imprecisa ovvero superficiale e quindi da ritenere negligente la valutazione del dato laboratoristico più importante (PSA) che risultava elevato senza una motivazione accertata e che alla luce delle linee guida del 2018 andavano gestite come censurato.”). Pt_4
Sul punto, giova precisare che risulta documentalmente dagli atti che il dott. visitasse il paziente Per_3
in regime di libera professione intramuraria, come si evince dai referti (in particolare doc. 18) e dalle fatture depositate in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di parte attrice, con conseguente responsabilità, per il suo operato, dell' ai sensi dell'art. 7, co. Controparte_1
2, legge n. 24/2017.
Dall'esame anatomopatologico effettuato sulla biopsia eseguita post-intervento di LE a Varese - proseguono i TU – “sui frammenti prostatici prelevati ed esaminati, risultò un adenocarcinoma incidentale -Gleason 5 (3+2) nel 10% del materiale prostatico, in assenza di segni di infiltrazione vascolare o perineurale (caso stadiato come pT1 b). (…) il dato anatomo patologico, decisivo per il trattamento più adeguato del caso, era in sostanza scorretto perché il GS (Gleason Score) del cancro incidentalmente diagnosticato, anche negli stessi frammenti dalla Tuhlep del 25.6.18 non era basso.
Come si dirà, era stato rivalutato peggiore sugli stessi preparati dalla d.ssa di Arezzo e del Per_5
tutto recentemente anche da chi scrive in qualità di anatomo patologo;
esito condiviso anche dagli ausiliari patologi nominati (Crivelli per ASL Settelaghi e Carnevali per ASL Arezzo) dalle parti” (cfr. pag. 27-28 TU).
pagina 6 di 16 Tale errore nella interpretazione dell'esito dell'esame istologico eseguito a Varese, secondo il collegio peritale, ha indirizzato erroneamente l'impostazione del trattamento e della terapia conseguente.
Infatti, “Il riscontro anatomo patologico sbagliato di una eteroplasia prostatica che in verità non era di basso grado ha certamente indirizzato erroneamente le scelte terapeutiche successive. Seguendo le linee linea guida urologiche per le neoplasie prostatiche di basso GS (che poi era 7 e non 5) vigenti nel
2018, al paziente venne erroneamente consigliato un regime di sorveglianza attiva rispetto all'intervento di prostatectomia radicale ovvero di RTE;
questo previa esecuzione di RMN multiparametrica prostatica con esecuzione di mapping bioptico su prostata residua(come peraltro si legge nelle indicazioni del dottor dopo consegna al Paziente dell'esame istologico del Per_6
16/07/2018)”.
Successivamente, il paziente, tornato alle cure dell' fu sottoposto “a Controparte_1
cistoscopia con revisione della loggia prostatica per asserita sclerosi post LE il 20/11/2019, ma aveva ancora valori del PSA che si attestavano a 3,02 ng/ml e 2,8 ng/ml, certamente da ritenere non tranquillizzanti. Purtroppo ed ingiustificatamente, ancora in assenza di qualsivoglia approfondimento radiologico RMN, fu confermato il regime di “sorveglianza attiva” come indicato nel post LE.”
(cfr. pag. 29 della TU).
Considerato l'aggravamento dei sintomi ostruttivi presentati dal paziente, il 27.12.2019 il sig. Pt_1 venne inserito in lista per l'esecuzione di un intervento di prostatectomia radicale robotica, previo staging con RMN multiparametrica della prostata. Fu tale esame radiodiagnostico, eseguito il
10.03.2020 in prospettiva dell'intervento programmato, a palesare l'esistenza di “cancro prostatico infiltrante le vescicole seminali e il grasso periprostatico sul versante di sinistra in un quadro di patologia neoplastica stadiata T3b (con evidente ritardo dei tempi previsti dal regime di eventuale sorveglianza attiva proposta al paziente fra le opzioni post LE)” (cfr. pag. 29 della TU).
L'intervento di prostatectomia venne dunque eseguito ad Arezzo il 26.06.2020 con rilievo istologico di
“adenocarcinoma acinare prostatico Gleason 8 (4+4) pT3b L0 V0 R1; presente interessamento del peduncolo vascolare sinistro e margine chirurgico positivo a sinistra;
quantificazione della massa tumorale 45% della massa prostatica residua”.
Considerate le vicende cliniche del paziente come sopra compendiate, il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza di un pregiudizio da perdita di chance di sopravvivenza a 15 anni, affermando che “All'esito della disamina del caso è emerso che l'accertato ritardo diagnostico terapeutico jatrogeno legato a ritardo di trattamento ed a molteplici discrasie di metodo rispetto alla prassi attesa per la fattispecie ha fatto progredire la neoplasia e quindi ha con ogni verosimiglianza peggiorato lo stadio rispetto a quello che un tempestivo trattamento radicale avrebbe escluso con
pagina 7 di 16 maggior probabilità che non. Con la revisione anatomo patologica effettuata e quindi con un reale GS di 7 emergente dalla LE del 26.6.18 lo stadio da attribuire sarebbe stato un pT1B –gruppo 2; in questi casi il tumore si ritiene confinato alla capsula prostatica e con azzeramento del PSA a sei settimane dall'intervento, a 15 anni dalla prostatectomia radicale, mostra una sopravvivenza al 92,6%
Se invece lo stadio sale al pT3B –gruppo 4 come accertato dall'esame istologico della prostata e dei tessuti asportati al signor nel quale anche il PSA raddoppiato in tre mesi la sopravvivenza a Pt_1
Par 15 anni scende al 32%. A questo può anche aggiungersi anche il peggioramento del che nel lasso temporale intercorso è diventato 8. Ammissibile quindi, su piano epidemiologico –statistico, un danno in termini di perdita di chanche di sopravvivenza” (cfr. pag. 31 della TU).
Tale ritardo diagnostico, e le sue conseguenze in termini di chance di sopravvivenza, sono poste dal collegio peritale in relazione causale con condotte colpose ascrivibili ad entrambe le convenute.
In particolare, il collegio peritale ha evidenziato la sussistenza di scelte terapeutiche urologiche inadeguate: a) in una fase antecedente all'esecuzione dell'intervento di LE, quando, in particolare, non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione i valori non rassicuranti del PSA dagli urologi di
Arezzo e Varese, che già avrebbero dovuto indirizzare verso ulteriori approfondimenti diagnostici, 2) nell'esecuzione della biopsia post intervento di LE eseguito a Varese, ove il riscontro anatomopatologico fu errato e sottostimava la gravità di una patologia neoplastica già riscontrabile, 3) nei successivi trattamenti eseguiti presso l'Ospedale di Arezzo, ove non furono correttamente considerati indici evidenti di una patologia prostatica più grave di quella riscontrata, desumibile dai valori del PSA, nonché, come evidenziato dai TU, dal fatto che la crescita macroscopica del tumore prostatico avrebbe dovuto necessariamente essere colta in considerazione della brevità del lasso temporale con cui, successivamente all'intervento di LE, si presentò una nuova ostruzione urinaria.
Infatti, sul punto il collegio peritale riferisce che “A conferma anche macroscopica della crescita tumorale risulta che dopo la prima LE di Varese del 25.6.18 il dottor il 15.12.18 rilevava Per_3 ulteriore ostruzione urinaria e consigliava “intervento disostruttivo” La domanda da porsi poteva e doveva essere: quale patologia in così poco tempo ostruiva di nuovo il flusso urinario e richiedeva di intervenire;
per ogni medico, anche di base, è notorio che una ipertrofia prostatica crescendo impiega molto di più, anche considerando i suoi possibili trattamenti, solitamente anni” (cfr. pag. 32 della
TU).
Tali condotte, secondo i TU, avrebbero determinato nel paziente anche un pregiudizio biologico di carattere temporaneo, quantificato, in particolare, in due anni di inabilità temporanea, dal luglio 2018 al giugno 2020, di cui il primo anno all'8% ed il secondo al 15%.
pagina 8 di 16 In relazione al danno da inabilità temporanea, il collegio peritale si esprime a pag. 35 dell'elaborato peritale nei seguenti termini: “si può empiricamente valutare e proporre una inabilità temporanea vista la sintomatologia accertata, secondo quanto emerge dagli atti, al 8 % ed ascrivibile alle condotte sanitarie incongrue rispetto alle LG richiamate ovvero per il ritardo di trattamento adeguato del cancro prostatico di circa due anni dal luglio 2018 al giugno 2020”, integrando e parzialmente modificando tali conclusioni, in risposta alle osservazioni di parte attrice, a pag. 48, ove si legge
“tenuto conto delle considerazioni formulate in merito alla necessità di catetere a permanenza per un anno dopo l'intervento radicale che sarebbe stato meno deostruente qualora operato tempestivamente allo stadio I IIB , si ritiene di poter rivalutare il danno temporaneo già individuato al 15 % per un anno ed al 8 % per un ulteriore anno”.
Con riferimento al danno permanente, lamentato da parte attrice, a pag. 35 dell'elaborato peritale si legge “non si individua nel caso un danno non patrimoniale “biologico e psichico” apprezzabile posto che la prostatectomia radicale era la procedura indicata ed il trattamento RTE era una opzione possibile anche nella ipotesi di sorveglianza attiva ed a questa RTE possono ricondursi anche le sclerosi del collo trattate chirurgicamente”. Pertanto, va escluso il diritto al risarcimento di tale voce di danno, non avendo il collegio peritale riscontrato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico permanente ascrivibile causalmente alla condotta delle convenute. Per il medesimo motivo, come già esplicitato nelle ordinanze depositate in corso di causa, non è stato disposto il supplemento di TU sull'aggravamento dei postumi invalidanti richiesto da parte attrice, dal momento che il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio biologico solamente di carattere temporaneo, nella misura sopra indicata. Va parimenti esclusa, inoltre, ogni valutazione in ordine al richiesto aumento personalizzato della liquidazione del danno, non essendo riscontrabile la sussistenza di un danno biologico di carattere permanente né essendo allegate conseguenze non patrimoniali del tutto peculiari ed eccezionali tali da legittimare un incremento della liquidazione.
In relazione alla ripartizione delle quote di responsabilità tra le due convenute, il collegio peritale a pag. 35 si esprime in questi termini: “non è definibile con maggior probabilità che non a quale delle strutture coinvolte siano attribuibili i pregiudizi dannosi accertati”, e pertanto la ripartizione delle responsabilità e delle conseguenze risarcitorie dalle medesime derivanti va suddivisa, nei rapporti interni, in pari misura tra le due Aziende convenute, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c.
Le risultanze della consulenza d'ufficio esperita nel procedimento di ATP appaiono logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine completa, rispetto alla quale non si ravvisano criticità
pagina 9 di 16 tali da non consentire di condividerne gli esiti e, dunque, le stesse possono essere fatte proprie dal
Tribunale e poste alla base della decisione.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità delle convenute, occorre ora procedere alla determinazione del quantum risarcibile.
Per quanto attiene al riscontrato pregiudizio qualificabile come perdita di chance di sopravvivenza, si rileva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va tenuto distinto il danno da perdita anticipata della vita, che postula il decesso della vittima primaria, da quello da perdita di chance di sopravvivenza, riscontrato nel caso di specie, che è risarcibile anche qualora il danneggiato sia ancora in vita e rappresenta una forma di ristoro per la perdita della possibilità, seria ed apprezzabile, di sopravvivenza.
Non appaiono condivisibili, dunque, le argomentazioni offerte sia dall' Controparte_1
che dalla nelle rispettive comparse di costituzione secondo cui, nel caso in esame, non potrebbe CP_3
disquisirsi di danno da perdita di chance di sopravvivenza, non essendosi verificato il presupposto dell'intervenuto decesso del paziente.
Infatti, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, ravvisabile nei termini accertati dalla TU, e quello da perdita anticipata della vita sono pregiudizi diversi che vanno tenuti ben distinti.
Giova, a tal proposito e per maggiore chiarezza, richiamare i punti salienti della sentenza della Corte di
Cassazione n. 26851/2023, che ben delinea le caratteristiche ed i presupposti applicativi delle due fattispecie.
In tale pronuncia si specifica che “Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie,
l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n.
5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento (…) Più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12);
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di
pagina 10 di 16 danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del
2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261) (….) dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità”.
Pertanto, con espresso riferimento all'ipotesi in cui la vittima sia ancora vivente al momento della liquidazione del danno, la Suprema Corte ha affermato che “se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo)” (così ancora Cass. n.
26851/2023, ma cfr. anche Cass. n. 35998/2023 e Cass. n. 21415/2024).
Nel caso in esame, la TU esperita ha accertato che, in caso di diagnosi corretta e tempestiva, le chances di sopravvivenza a 15 anni dall'intervento di prostatectomia radicale si attestano al 92,6%, mentre le chances di sopravvivenza a 15 anni dal medesimo intervento, praticato allo stadio di gravità della patologia neoplastica effettivamente e tardivamente riscontrato, sono ben inferiori, pari al 32%
(cfr. pag. 31 della TU: “Con la revisione anatomo patologica effettuata e quindi con un reale GS di 7 emergente dalla LE del 26.6.18 lo stadio da attribuire sarebbe stato un pT1B –gruppo 2; in questi casi il tumore si ritiene confinato alla capsula prostatica e con azzeramento del PSA a sei settimane dall'intervento, a 15 anni dalla prostatectomia radicale, mostra una sopravvivenza al 92,6% Se invece lo stadio sale al pT3B –gruppo 4 come accertato dall'esame istologico della prostata e dei tessuti asportati al signor nel quale anche il PSA raddoppiato in tre mesi la sopravvivenza a 15 anni Pt_1
Par scende al 32%. A questo può anche aggiungersi anche il peggioramento del che nel lasso temporale intercorso è diventato 8”).
Può dirsi dunque accertato che il sig. abbia perduto una seria e concreta possibilità di Pt_1
sopravvivenza a 15 anni, ossia una concreta chance di sopravvivenza risarcibile.
La concreta incidenza della chance perduta di sopravvivenza a 15 anni deve pertanto individuarsi nella differenza tra il 92,6% ed il 32%, ossia la percentuale di sopravvivenza a 15 anni che residuava al paziente al momento della diagnosi e del trattamento effettivi, ed è pertanto pari al 60,6%.
Tale valore rappresenta la concreta perdita di possibilità di sopravvivenza, cioè di un dato incerto, di una chance, appunto, che la tempestiva e corretta diagnosi avrebbe consentito e che, invece, la condotta medica colposa ha precluso e che merita, dunque, di essere risarcita.
Venendo quindi alla liquidazione di tale danno, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr.
pagina 11 di 16 Tribunale di Arezzo 16.06.2021, Tribunale di Firenze 31.08.2020; Tribunale di Lucca 14.08.2020;
Tribunale di Livorno 19.03.2018; Tribunale di Ferrara 18.6.2018, che richiama Tribunale di Monza
30.1.1998 e Tribunale di Latina 20.03.2018) che fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale e che, partendo dalla somma che sarebbe spettata alla persona nel caso di invalidità permanente pari al 100% (ossia la somma di € 641.780,00, quale ristoro per la compromissione integrale della componente biologica del pregiudizio alla salute), la divide per il numero di anni della stessa (67 anni al 20.06.2018), moltiplicando il risultato (€ 9.578,80) per il numero degli anni (n. 8, ossia 15 meno il numero di anni già trascorsi in cui il paziente è certamente sopravvissuto - come peraltro proposto anche nei conteggi della stessa parte attrice – cfr. pag. 6 ricorso) di possibilità di sopravvivenza perduti (€ 76.630,40) e calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale (60,6%) di possibilità di sopravvivenza perduta, ottenendo pertanto la somma di €
46.438,02.
Le somma, espresse in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data dell'omessa diagnosi a seguito del referto dell'esame istologico del
20.06.2018, e sugli importi che ne derivano (€ 39.254,45) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n.
1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 50.916,97.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Ciò chiarito in ordine al danno da perdita di chance di sopravvivenza concretamente risarcibile, occorre soffermarsi sul pregiudizio temporaneo alla salute emerso dall'elaborato peritale.
Quanto all'inabilità temporanea riscontrata, posto che la TU ha riconosciuto una inabilità solo temporanea al 8% per un anno e al 15% per un altro anno, risultano applicabili al caso di specie i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (come integrati dal decreto del 16.07.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), cui rinvia l'art. 7, co. 4, della legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 183/2012, c.d. legge Balduzzi.
Facendo applicazione dei parametri di liquidazione sopra indicati, che determinano il valore economico dell'invalidità totale giornaliera in € 55,24, si ottiene, applicando le percentuali riconosciute del 15% per 365 giorni e del 8% per ulteriori 356 giorni, la somma di € 3.024,39 per il primo anno di inabilità temporanea ed € 1.613,01 per il secondo anno di inabilità temporanea, per un totale di € 4.637,40.
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (ossia la data dell'omessa diagnosi a seguito del referto dell'esame pagina 12 di 16 istologico del 20.06.2018) e sull'importo che ne deriva (€ 3.920,03) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 5.084,70.
Anche su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Ciò posto, per quanto riguarda la domanda relativa ai danni di carattere patrimoniale patiti dall'attore, ossia le spese per contributo unificato e bollo relative al procedimento di ATP, le spese sostenute per i
CTP, nonché le spese legali relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di cui parte ricorrente ha chiesto il ristoro, essa può essere accolta nei limiti di quanto provato e documentato.
È documentato e può essere riconosciuto l'esborso per la consulenza medico legale di parte del dott.
per € 3.050 (doc. 9) e del dott. per € 3.050 (doc. 10), nonché le spese per contributo Per_7 Per_8 unificato e bollo relative al procedimento ex art. 696-bis RG n. 1476/2021 (€ 259,00 oltre € 27,00), per un totale complessivo di € 6.386,00.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
ATP, e cioè i compensi dei TU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di
pagina 13 di 16 causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
Le spese di TU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria, le spese di
TU relative al procedimento di ATP, già liquidate con decreto del 14.12.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, con conseguente rimborso in favore dell'attore delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si rileva che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art.
696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”, Cass. n. 30854 del 06.11.2023).
Tali spese, pertanto, secondo un orientamento confermato in plurime sentenze della Corte di
Cassazione, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato (cfr. da ultimo Cass. n. 15640/2024 e Cass. n.
34540/2024).
Nel caso di specie, si rileva che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto, in quanto non provato.
La ripartizione del peso economico, nei rapporti interni tra le due convenute, delle voci di danno riconosciute e liquidate in favore dell'attore e poste a carico di entrambe le in solido dovrà CP_1
avvenire (considerato che, come sopra già evidenziato, il collegio peritale ha riferito che non fosse possibile determinare a quale delle due convenute fosse ascrivibile maggiormente il danno) in misura paritaria tra le stesse, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. Pertanto, stante l'esercizio dell'azione di regresso in questa sede da parte di nei confronti di (cfr. le Controparte_1 CP_3
conclusioni rassegnate), va anche riconosciuto il diritto di tale convenuta di ottenere dall'altra, in caso pagina 14 di 16 di integrale pagamento delle somme liquidate in favore dell'attore, il rimborso, in via di regresso, di quanto versato in eccedenza alla quota di responsabilità singolarmente riconosciuta, pari al 50%.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dei convenuti in solido, con ripartizione nei rapporti interni, stante la domanda di regresso dispiegata da nella misura del 50%. Non Controparte_1
può darsi seguito alla richiesta di parte convenuta di disporre, in ipotesi Controparte_1
di accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale di replica), poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento della domanda per una somma anche sensibilmente inferiore a quella oggetto dell'originario petitum non comporta soccombenza, e dunque non giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n.
32061/2022).
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase istruttoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi, in considerazione dell'istruttoria solo documentale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n.
55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 11.268 di cui €
2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835 per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti delle parti convenute e, per l'effetto,
a) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno non patrimoniale da perdita di Parte_1
chance di sopravvivenza, la somma di € 50.916,97, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
b) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno non patrimoniale da inabilità Parte_1 temporanea, la somma di € 5.084,70, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
c) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di danno patrimoniale la somma di € Parte_1
pagina 15 di 16 6.386,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo d) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 11.268, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo;
e) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuna, le spese di TU già liquidate nel procedimento ex art.
[...]
696-bis c.p.c. RG n. 1476/2021, con conseguente rimborso a parte attrice degli esborsi sostenuti a tale titolo;
- accoglie la domanda di regresso formulata da nei confronti Controparte_1 dell' e, per l'effetto; Controparte_2
f) condanna l' a rifondere all' Controparte_2 Controparte_1 gli importi da quest'ultima versati in favore di parte attrice eccedenti il 50% di quanto
[...]
complessivamente dovuto dalle due convenute in forza dei punti a), b), c), d), e) del presente dispositivo.
Arezzo, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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