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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 324/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica NI ROse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001121710 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320259001121710/000, notificata in data 03.03.2025, limitatamente alla somma di euro 873,49, riferite al mancato pagamento di cartelle esattoriali aventi ad oggetto Irpef e canone in favore del Consorzio_1.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- per difetto di motivazione, anche in considerazione della mancata allegazione delle cartelle sottese;
- per la decadenza e prescrizione del tributo in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – IS che l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di RO, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Nel merito, quanto in particolare al presunto difetto di motivazione, si osserva che, dalla lettura dell'intimazione si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta di pagamento, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento dei tributi indicati nelle cartelle.
Né dovevano essere allegate le cartelle di pagamento in precedenza notificate.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'agente per la riscossione, inoltre, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 324/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica NI ROse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259001121710 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320259001121710/000, notificata in data 03.03.2025, limitatamente alla somma di euro 873,49, riferite al mancato pagamento di cartelle esattoriali aventi ad oggetto Irpef e canone in favore del Consorzio_1.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- per difetto di motivazione, anche in considerazione della mancata allegazione delle cartelle sottese;
- per la decadenza e prescrizione del tributo in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – IS che l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di RO, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Nel merito, quanto in particolare al presunto difetto di motivazione, si osserva che, dalla lettura dell'intimazione si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta di pagamento, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento dei tributi indicati nelle cartelle.
Né dovevano essere allegate le cartelle di pagamento in precedenza notificate.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'agente per la riscossione, inoltre, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.