Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 90
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione contiene le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta di pagamento e indica chiaramente che la stessa deriva dal mancato pagamento dei tributi indicati nelle cartelle. Non era necessaria l'allegazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del tributo

    Risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione e atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, che non sono stati impugnati dalla parte, divenendo quindi definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 90
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo