Sentenza 10 novembre 1978
Massime • 1
A fronte del potere del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di legittimare, ai sensi dell'art 9 della legge 16 giugno 1927 n 1766, le occupazioni delle terre di uso civico, le posizioni soggettive del terzo, ivi compreso l'occupante pretermesso, concessionario di utenza anteriore al RDL 22 maggio 1924 n 751, hanno natura di interesse legittimo. Pertanto, nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, promosso per il rilascio del fondo contro detto occupante pretermesso, da parte dell'occupante legittimato con decreto del Commissario, il convenuto che si difenda, sostenendo l'illegittimita di quel decreto, sotto il profilo della carenza dei requisiti di legge in capo al beneficiario, e la sua conseguente inidoneita ad attribuire all'attore la pretesa posizione di vantaggio nel godimento del bene, richiede non un Sindacato solo incidentale, al fine della disapplicazione, di atto amministrativo che sia intervenuto nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo, come consentito dall'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e, ma un disconoscimento in via principale e diretta della efficacia del provvedimento del Commissario agli Usi civici al fine della tutela di una posizione di interesse legittimo, che va riservata al giudice amministrativo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/1978, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1978 |
Testo completo
A fronte del potere del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di legittimare, ai sensi dell'art 9 della legge 16 giugno 1927 n 1766, le occupazioni delle terre di uso civico, le posizioni soggettive del terzo, ivi compreso l'occupante pretermesso, concessionario di utenza anteriore al RDL 22 maggio 1924 n 751, hanno natura di interesse legittimo. Pertanto, nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, promosso per il rilascio del fondo contro detto occupante pretermesso, da parte dell'occupante legittimato con decreto del Commissario, il convenuto che si difenda, sostenendo l'illegittimita di quel decreto, sotto il profilo della carenza dei requisiti di legge in capo al beneficiario, e la sua conseguente inidoneita ad attribuire all'attore la pretesa posizione di vantaggio nel godimento del bene, richiede non un Sindacato solo incidentale, al fine della disapplicazione, di atto amministrativo che sia intervenuto nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo, come consentito dall'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e, ma un disconoscimento in via principale e diretta della efficacia del provvedimento del Commissario agli Usi civici al fine della tutela di una posizione di interesse legittimo, che va riservata al giudice amministrativo.*