Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2467/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di decreto car- tolare del 03.06.2025, con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
19.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sen- si dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2467/2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno -lesione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'avv. Luciano Teoli (Cod. Fisc. ) presso il cui stu- C.F._2
dio elegge domicilio in Caserta alla Via G. M. Bosco n. 65, in virtù di procura in atti
attore
e
(Cod. Fisc. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale e legale rappresentante Dott. con sede in Milano alla via CP_2
Benigno Crespi 23, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Maisto (Cod. Fisc.
) e Anna Maisto (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aversa (CE) alla Via Salvo
d'Acquisto n. 100, in virtù di procura alle liti in atti
Convenuta
Nonché
(Cod. Fisc. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._5
(CE) alla Via S.S Appia Casamare n. 2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per la convenuta compagnia assicurativa come da Controparte_1 comparsa di costituzione e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
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Parte attrice ha citato i convenuti al fine di ottenere, previa declaratoria di esclu- siva responsabilità nel causare il sinistro per cui è causa del conducente il veico- lo Citroen tg. CH761FG G di proprietà di ed assicurato per Controparte_3 la RCA con il pagamento della somma di euro € Controparte_1
84.590,20 (per come derivante dal reclamato danno biologico nonché invalidità temporanea con personalizzazione massima per le incidenze negative lamentate sulla sfera personale) a titolo di risarcimento per le lesioni asseritamente riporta- te in conseguenza del sinistro in cui restava coinvolto il giorno 03.08.2023 alle ore 8,50 circa in Sessa Aurunca (CE) lungo la via Travata.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto che il giorno 03.08.2023 alle ore 8,50 circa, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo LML
[...]
tg. DL56167 in Sessa Aurunca (CE) la Via Travata, giunto all'altezza CP_4
del civico n. 1/13, sarebbe improvvisamente entrato in collisione col veicolo Ci- Contr troen tg. CH761FG (assicurato per la con polizza in Controparte_1 corso di validità) di proprietà di impegnato in un'incauta Controparte_3
manovra di inversione a U sulla carreggiata, riportando gravi lesioni personali.
L'istante ha, altresì, precisato che veniva prontamente soccorso e trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca (CE) ove gli veniva diagnosticato dai sanitari intervenuti “Frattura scafoide di dx, flc mento e labbro inferiore, trauma, trauma toracico, contusione gin. dx” con prognosi di gg.
[...]
CP
.
Parte attrice ha anche dedotto che, a causa della gravità delle lesioni subite, era costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti e cure mediche, nonché a sostene- re un congruo esborso di somme per visite specialistiche, terapie ed ulteriori spe- se mediche;
residuavano, a suo dire, postumi invalidanti nella misura del 18%
I.P., di giorni 55 di ITP al 75%, di giorni 25 di ITP al 50% e di ulteriori giorni 25 di ITP al 25%, come da perizia medico legale a firma del dott. . Persona_1
L'istante ritiene che sia del tutto evidente la responsabilità del conducente il vei- Contr colo Citroen tg. CH761FG assicurato per la per una Controparte_1
condotta di guida imprudente e in spregio delle più elementari regole della circo- lazione stradale che, nonostante ripetutamente diffidata, non ha mai provveduto a risarcire il danno.
Dunque, in ragione di quanto denunciato, l'attore ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Citroen tg. CH761FG assicurato per la nel Controparte_7
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causare l'evento dannoso, il ristoro del danno patrimoniale e non, biologico, mo- rale ed esistenziale patito a causa del sinistro de quo.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la Controparte_1 quale ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs.
209/2005. Nel merito, inoltre, la compagnia assicurativa ha contestato la narrati- va attorea sul rilievo dell'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazio- ne dell'evento di danno in quanto, come emerso dal verbale delle Autorità inter- venute sul posto ovvero i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca - Le- gione Carabinieri Campania, il al momento dell'impatto risultava impe- Pt_1
gnato in una pericolosa oltreché vietata manovra di sorpasso di veicoli incolon- nati e fermi per consentire al veicolo di parte convenuta la manovra di inversione sulla carreggiata.
La ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda at- Controparte_1
torea in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché del tutto priva di supporto probatorio.
La compagnia assicurativa ha, poi, nello specifico fermamente contestato le di- chiarazioni testimoniali rese nell'interesse di parte attrice dal teste Tes_1
siccome tardive e in ragione del fatto che nel verbale delle Autorità in-
[...]
tervenute fosse indicata come teste presente ai fatti solo ed esclusivamente la sig.ra quale trasportata a bordo del veicolo Citroen tg. CH761FG. Parte_2
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_3
giudizio, restando pertanto contumace.
Dunque, depositate ritualmente le note istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espleta- ta nelle more della trattazione la procedura di negoziazione assistita, con ordi- nanza resa fuori udienza in data 15.04.2025, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha aggiornato l'udienza al 19.06.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., provvedendo poi alla decisione ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma.
Il merito
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adotta- ta applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazio- ne a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio pro- cessuale della
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"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ri- tenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, prendendo le mosse dalla domanda risarcitoria proposta da
[...]
va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze documen- Parte_1
tali allegate emerge una dinamica del sinistro assolutamente fumosa, lacunosa e contraddittoria.
Parte attrice, infatti, non ha allegato senza possibilità di dubbio che le lesioni la- mentate e di cui chiede ristoro in questa sede siano riconducibili al sinistro de- nunciato e che, dunque, vi sia effettivamente una responsabilità esclusiva nell'occorso addebitabile al conducente del veicolo Citroen tg. CH761FG, assi- curato in quanto la ricostruzione offerta in narrativa alla Controparte_1
luce delle specifiche ed allegate contestazioni mosse dalla convenuta compagnia risulta in più punti fumosa, non verosimile e assolutamente non credibile.
Va osservato, infatti, che parte attrice ha prodotto la richiesta di risarcimento del danno ove denuncia il sinistro asseritamente verificatosi in Sessa Aurunca (CE) lungo la Via Travata per cui riportava gravi lesioni fisiche, indicando quale uni- co teste che assisteva all'evento di danno il sig. . Testimone_1
Orbene, in riferimento alla predetta circostanza non può essere trascurato quanto evidenziato dalla la quale ha precisato in maniera puntua- Controparte_1
le che in occasione del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di
Sessa Aurunca - Legione Carabinieri Campania i quali n.q. di Autorità rilevava- no la dinamica di sinistro e che indicavano nel relativo verbale quale unica teste presente all'evento dannoso la sig.ra la quale, peraltro, affermava in Parte_2
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sede di spontanee dichiarazioni che l'attore a bordo del proprio motociclo, prima di collidere col veicolo Citroen, era intento in una manovra di sorpasso di veicoli incolonnati e fermi onde consentire allo stesso veicolo Citroen tg. CH761FG la manovra di inversione preventivamente segnalata.
La manovra (vietata) di sorpasso posta in essere dall'attore, peraltro, risulta con- fermata anche dal predetto verbale redatto dalle Autorità intervenute.
La prospettazione offerta dall'attore appare, dunque, a parere di questo giudice, del tutto contraddittoria e assolutamente non convincente anche alla luce di altri elementi emersi dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta.
Nondimeno, anche la circostanza allegata dalla convenuta compagnia assicurati- va per cui il nominativo del teste indicato dall'attore, tale , Testimone_1
non risulti assolutamente menzionato nei verbali dalle Autorità intervenute appa- re quanto mai sospetta.
Tutti questi elementi sono indici di inattendibilità degli assunti posti a base della domanda proposta da parte attrice in quanto la ricostruzione dei fatti risulta asso- lutamente incerta e non suffragata dal quadro probatorio che è caratterizzato, in- vece, da incongruenze e contraddizioni significative che non consentono di rite- nere provata la dinamica di sinistro per come denunciata dall'istante.
Dunque, le singolarità emerse nella denuncia di sinistro inviata, in netto contra- sto con quanto attestato dalle Autorità intervenute in occasione del sinistro nei verbali redatti, consentono di ritenere non adeguatamente provato il fatto storico.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda,
e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come nar- rato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto co- stitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato deve ritenersi infondata la domanda attorea.
Sulle spese
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Le spese seguono la soccombenza. Parte attorea va condannata al pagamento delle spese nei confronti della sola convenuta stante la ri- Controparte_1
tuale costituzione in giudizio.
Si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura della controversia, dell'oggetto della stessa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenu- ta compagnia assicurativa che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1
onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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