Articolo 15 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 settembre 1977
Art. 15.
Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi degli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e' disposta l'integrazione, in soprannumero, dei ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, numero 805 , nelle misure massime seguenti:
sei posti di architetto;
due posti di storico dell'arte;
due posti di segretario;
due posti di ragioniere;
otto posti di restauratore;
quattro posti di disegnatore;
quattro posti di geometra;
dieci posti di coadiutore;
cinque posti di assistente;
cinque posti di operatore tecnico.
Il suindicato personale, qualora non vi siano possibilita' di reperimento tra quello reso disponibile per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , nonche' della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' assunto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali che, in deroga alle vigenti disposizioni, e' autorizzato ad indire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi.
L'amministrazione e' autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto dalla Corte dei conti.
Il personale nominato in prova e' assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.
AI termine degli interventi di cui al precedente articolo 14, il predetto personale in soprannumero e posto a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali per le eventuali diverse destinazioni di sede.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, compreso quello per l'espletamento dei concorsi, gravera' per gli anni dal 1977 al 1981 sullo stanziamento di lire 100.000 milioni di cui al precedente articolo 14.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977