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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione quarta civile composta dai magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 622/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Giovanni Dal Poz per mandato e domiciliato come in atti –
appellante –
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
avvocati Valeria Salvati e Diego Casonato, per mandato e domiciliato come in atti – appellato -
***
appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande, anche risarcitorie, formulate
1 dal signor nei confronti di per i fatti di causa, CP_1 Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarsi il signor alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme CP_1
complessivamente corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo d'appello, riformarsi il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione del danno e, sulla scorta di quanto argomentato,
rideterminare la percentuale di danno biologico nella misura che la Corte
d'Appello riterrà di giustizia o di equità, in ogni caso con rigetto della personalizzazione del danno per mancanza dei presupposti. Con ogni conseguente pronuncia restitutoria. Con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU
medico-legale.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, rigettarlo in toto, confermando le Parte_1
statuizioni della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il 1° marzo 2017, alle ore 17.00 circa, si trovava nel terreno CP_1
di sua proprietà in Preganziol (TV), quando venne raggiunto dal vicino di casa e dalla madre di questi, . Si verificò una lite nel Parte_1 Persona_1
corso della quale sostenne di essere stato ingiuriato, CP_1
minacciato e colpito al volto;
riferì di essersi recato, al P.S. dell'Ospedale di
2 Treviso e di essere stato dimesso con diagnosi di: “infrazione II costa dx.
Trauma cranico non commotivo”. Dalla RMN del marzo 2017 emerse anche una contusione al ginocchio sinistro. denunciò le minacce e CP_1
l'aggressione subita tanto che vennero instaurati due procedimenti penali, il primo (r.g. n. 69/18 Mod. 21 bis), avente ad oggetto la diffamazione e le minacce, si concluse con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;
il secondo (r.g. n. 520/18), avente ad oggetto le lesioni personali, in attesa della fissazione dell'udienza a seguito dell'opposizione promossa da al decreto penale di condanna emesso Pt_1
dal Tribunale di Treviso.
, dunque, convenne avanti il Tribunale di CP_1 Parte_1
Treviso chiedendo fosse accertata la di lui esclusiva responsabilità dello stesso per l'aggressione del 1^ marzo 2017 con la condanna ai danni subiti,
quantificati in euro 15.159,16, oltre interessi e spese legali. Si costituì Pt_1
, contestando la pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum e chiedendo
[...]
il rigetto delle domande;
evidenziò, in particolare, l'assenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria per la contraddittorietà delle dichiarazioni rese sia dalla vittima che dagli informatori.
Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 1880/2024 pubblicata il 7 novembre 2024
e notificata il 26 febbraio 2025) condannò ai danni in € Parte_1
9.884,51 in favore di con accessori e spese anche di c.t.u., CP_1
osservando che:
-) la responsabilità era da ascrivere a in forza dell'avvio dei Parte_1
due procedimenti penali e delle dichiarazioni testimoniali di e Tes_1 Tes_2
non parenti ed abitanti a confine con l'abitazione delle parti, che
[...]
3 avevano visto il colpire il al volto a comprovare l'avvenuta Pt_1 CP_1
aggressione, con conseguente irrilevanza delle modalità in cui si era svolta;
-) era esistente il nesso causale, secondo la valutazione del CTU;
-) il danno non patrimoniale era da liquidare sulla base della stima del CTU
mentre le spese erano documentate;
-) era da riconoscere la personalizzazione del danno in favore di CP_1
nella misura del 10%, tenuto conto delle modalità del fatto e dell'età
[...]
della vittima (ottantatreenne), che si era trovata in uno stato di impotenza;
-) le spese anche della c.t.u. erano da liquidare in forza della soccombenza.
2.- Con citazione notificata il 27 marzo 2025 ha evocato Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia chiedendo la riforma CP_1
della sentenza del Tribunale di Treviso con il rigetto delle domande ed in subordine con la rideterminazione del danno. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa ed errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale assumendo che la prova dell'aggressione non era stata raggiunta, precisando che l'avvio dei due procedimenti penali (uno concluso con sentenza di non doversi procedere e l'altro pendente), non avrebbe potuto costituire prova della responsabilità; che le dichiarazioni rese dal e CP_1
dai testimoni erano talmente contraddittorie da risultare inidonee a provare le modalità, il luogo ed il tempo della presunta aggressione e, quindi, l'evento.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa ed errata valutazione delle risultanze della CTU medico-legale e l'erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno sostenendo che il Tribunale aveva acriticamente aderito alla CTU, senza motivare il convincimento;
che il nesso causale non avrebbe potuto ammettersi per la mancata prova dell'evento; che il danno
4 avrebbe potuto dirsi conseguenza di patologie pregresse legate all'età; che il danno biologico permanente, stimato nella misura del 4%, era stato ascritto in misura eccessiva e non corrispondente alle reali condizioni di salute del che, come emerso dalle dichiarazioni rese nell'atto di integrazione CP_1
della querela, nei mesi successivi alla presunta aggressione, aveva continuato a svolgere molteplici ed intense attività e che, quindi, non era stato limitato dai postumi dell'aggressione. Lamentava come il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura del
10% sulla base delle modalità del fatto, dell'età della vittima e del suo conseguente stato di impotenza anche se non erano ravvisabili i presupposti.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con la conferma CP_1
della sentenza e precisando che le testimonianze non erano contraddittorie,
poiché da tutte era chiaramente emerso che il l'aveva colpito con un Pt_1
pugno, facendolo cadere a terra e che le ulteriori censure anche sul danno e sul rapporto causale erano infondate.
La causa veniva rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre
2025 previa concessione, a ritroso, dei termini per memorie illustrative finali e per la precisazione delle conclusioni.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato e la sentenza va riformata quanto alla personalizzazione, da escludere, ed alle spese.
4.- Il primo motivo importante censura per omessa o errata valutazione delle prove, non è meritevole di accoglimento.
4.1.- Quanto all'istruttoria documentale il solo fatto che siano stati avviati due procedimenti penali (R.G. 69/18 Mod. 21 bis e n 520/18), non assume
5 rilevanza nella causa civile di danni. Infatti, al di fuori dei casi disciplinati dagli artt. 651, 651 bis e 652 c.p.p., riguardanti l'efficacia delle sentenze penali di condanna, proscioglimento e assoluzione, nella causa civile potrebbero valorizzarsi unicamente particolari fonti di prova o prove acquisite nel procedimento penale ma non certo l'avvio di procedimenti penali che potrebbero non portare ad alcun epilogo. In tal senso la censura appare fondata anche se non destituisce, per il resto, la sostanza della motivazione.
4.2.- Si rileva poi l'infondatezza della censura avverso la ricostruzione del fatto operata nel complesso dalla parte offesa, con ricostruzione ritenuta dal
Tribunale. Si deduce che il non avrebbe potuto ritenersi responsabile Pt_1
dell'aggressione subita dal poiché la stessa non si era mai verificata;
CP_1
che non era stata raggiunta la prova dell'aggressione e del nesso di causalità
tra le lesioni e l'evento stante la contradittoria ricostruzione della vicenda operata dal;
che nell'annotazione del verbale di dimissione aveva CP_1
raccontato di esser stata “buttato nel fosso e preso a pugni”; che nella denuncia-querela del 25.5.17 si leggeva che era stato colpito da un “gesto violento quanto inaspettato (probabilmente una spinta, una manata e/o un pugno)” che l'aveva fatto cadere a terra;
che in sede di relazione di accertamento medico-legale della Dott.ssa il aveva riferito Per_2 CP_1
che “mentre camminava a piedi, è stato aggredito con un pugno al capo, è
caduto a terra urtando il ginocchio sinistro, poi è stato colpito con calci al torace”; che nell'atto di citazione aveva rappresentato che era stato colpito
“con un pugno al volto” e quando era a terra “con un calcio all'altezza del costato”; che in sede di interpello, aveva dichiarato che il gli aveva Pt_1
dato un pugno forte che l'aveva buttato a terra e quando si era rialzato gli
6 aveva dato un calcio sulle costole;
che nel corso della CTU medico-legale,
aveva riferito che “veniva colpito con un pugno alla parte destra del capo,
spinto dentro un fosso andando in torsione con il ginocchio di sinistra, mentre cercava di alzarsi veniva colpito da un calcio alla gabbia toracica di destra”;
che tali incoerenze comprovavano che l'aggressione e le lesioni erano state simulate. Infatti, in sede di querela, il aveva riferito genericamente CP_1
dell'aggressione, nell'atto di citazione aveva parlato di “un pugno al volto”
ed, infine, in sede di interpello aveva riferito di aver ricevuto “un pugno, nella parte posteriore della nuca”.
Vale per contro osservare che la dinamica dell'aggressione, a prescindere da profili secondari e non di rilievo riguardo il punto dirimente (pugno o manata al volto del causa del danno accertato dai sanitari e dal c.t.u.), è stata CP_1
dimostrata ed è risultata conforme alla stessa prospettazione dell'appellato che ha lamentato, in buona sostanza ed appunto, una aggressione da parte del culminata con un pugno o una manata al volto in quelle specifiche Pt_1
circostanze di tempo e luogo. Eventuali profili di contorno (tratteggiati dall'appellante), non paiono comunque tali da incidere sulla materialità degli eventi sostanziali sopra tracciati e non appaiono idonei a giustificare in alcun modo una diversa ricostruzione del fatto con l'evento ed il conseguente danno. Del resto, la ricostruzione del fatto, ovvero che il abbia subito CP_1
un'aggressione, concretizzatasi nell'essere stato colpito al volto, con conseguente caduta a terra, ha trovato conferma anche nel verbale di dimissione del P.S. dell'Ospedale di Treviso, ove è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo.
4.2.1.- Quanto alle dichiarazioni di e si rileva che gli Tes_1 Tes_3
7 stessi, all'udienza del 2 maggio 2023, hanno dichiarato che il 1^ marzo 2017
avevano visto che aveva sferrato un colpo al viso di Parte_1 CP_1
facendolo cadere a terra e che detta circostanza si era verificata in
[...]
campo aperto.
I testimoni appaiono attendibili e le dichiarazioni coerenti non essendo state scalfite da allegazioni specifiche e contrarie o da prove diverse. Neppure
risulta allegata la sussistenza di un interesse di mero fatto a comprovare l'inattendibilità (e l'incoerenza) delle rese dichiarazioni. Lievi difformità tra le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese in sede di giudizio, non sono rilevanti per far derivare la contraddittorietà
essendo mancato un profilo sostanziale di difformità. Inoltre, circa le dichiarazioni rese da , l'aver riferito di non esser riuscito a Tes_4
“capire bene” il contenuto delle frasi, non significa che non avesse sentito alcunché. Per di più il testimone ha confermato di aver visto Parte_1
sferrare un colpo al viso di . Quanto alle dichiarazioni di CP_1 Tes_3
è irrilevante che la stessa fosse stata avvisata della lite in corso dal
[...]
fratello o che avesse essa stessa sentito le urla, perché ha confermato di aver udito che stava rivolgendo frasi offensive a ed Parte_1 CP_1
ha precisato pure di aver visto sferrare un colpo al viso. Parte_1
4.2.2.- In particolare, nello specifico, l'appellante lamenta la contraddittorietà
delle dichiarazioni testimoniali sostenendo la loro non conformità rispetto quelle rese, in qualità di informatori, ai Carabinieri nel 2017. Assume che le dichiarazioni di sarebbero contraddittorie circa il luogo in cui Tes_4
si trovava il testimone poiché, sentito come informatore, aveva riferito di essersi avvicinato “per sedare la situazione”, mentre, in qualità di testimone,
8 aveva dichiarato di trovarsi in giardino;
inoltre, in qualità di testimone aveva dichiarato che sia sia la nonna, si trovavano già fuori dall'abitazione, Tes_3
mentre la nonna, , in qualità di informatore aveva dichiarato di Testimone_5
essersi affacciata dalla finestra quando aveva sentito il offendere il Pt_1
. Assume la contraddittorietà rilevando che in qualità di informatore CP_1
aveva riferito di non esser riuscito a “capire bene” quello che si diceva mentre in qualità di testimone aveva dichiarato di aver sentito frasi offensive;
in quanto, in qualità di informatore, aveva riferito di aver visto che il Pt_1
scagliava a “un pugno sul volto”, mentre sentito come teste aveva CP_1
dichiarato di trovarsi a circa 25 metri dal luogo del litigio e precisato di “non aver visto se fosse un pugno o una sberla”.
Anche le dichiarazioni di , per l'appellante, risulterebbero Tes_3
contraddittorie perché: circa il luogo in cui si trovava, in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato di essere stata avvisata dal fratello della lite in atto mentre, in sede testimoniale, aveva dichiarato di aver sentito le urla quando si trovava all'interno del negozio;
circa la dinamica dell'aggressione,
sentita come testimone, aveva dichiarato di aver visto il che sferrava Pt_1
un colpo “alla testa o al viso” di , facendolo cadere a terra, per poi CP_1
affermare di aver visto che sferrava un pugno sul volto di . Pt_1 CP_1
Tali censure appaiono parcellizzate, limitate infatti a profili marginali del fatto, che non censurano il punto focale, costituito dal pugno o dalla manata al volto del sferrata dal nelle specifiche circostanze ben CP_1 Pt_1
descritte e viste dai testimoni sentiti anche quali informatori.
Eventuali discrasie marginali – laddove presenti - possono giustificarsi anche per la difficoltà di riferire i fatti nei contorni secondari a distanza di anni.
9 Circa il luogo del sinistro, ha reso una dichiarazione conforme Tes_4
poiché, come informatore, ha dichiarato di essersi trovato nel giardino di casa e di “essersi avvicinato” per sedare la lite, mentre, in sede testimoniale ha solamente precisato di essersi avvicinato alla rete del suo giardino per invitare i litiganti a smettere. La stessa , quale informatore, ha precisato Testimone_5
che il nipote in quel momento si trovava nel giardino di casa Tes_4
sua. Verosimilmente è stato poi raggiunto dalla sorella che Tes_3
inizialmente si trovava all'interno del negozio.
Irrilevante appare l'eventuale discrasia nelle dichiarazioni in punto dinamica dell'aggressione, perché anche se in sede testimoniale ha Tes_4
comunque riferito di aver visto che ha colpito al viso il . Pt_1 CP_1
Anche ha confermato la medesima ricostruzione. Tes_3
In sostanza, in dissenso dal motivo, è stato effettivamente comprovato, come ritenuto in sentenza, che entrambi i testimoni hanno confermato l'aggressione dal ai danni del che è stato colpito al volto subendo i danni. Pt_1 CP_1
4.2.3.- Le testimonianze rese da e da , Persona_1 Testimone_6
rispettivamente madre e sorella di , invece, devono ritenersi Parte_1
soggettivamente inattendibili, non solo e non tanto per la vicinanza di entrambe agli interessi morali e patrimoniali della parte chiamata a rispondere dei danni;
non solo perché contrastanti con le coerenti dichiarazioni rese dai testimoni attorei, sostanzialmente estranei ai fatti e non legati alla parte da specifici rapporti parentali o economici ma soprattutto per l'incompatibilità
tra le dichiarazioni rese dalla e da tra l'accesso al pronto Per_1 Testimone_6
soccorso e le lesioni riscontrate dai sanitari in capo al . CP_1
4.2.4.- La testimonianza resa dal - figlio di – Testimone_7 CP_1
10 non risulta richiamata in sentenza e la sua valenza, comunque, non contraddice certo ma avvalora la superiore ricostruzione avendo lo stesso riferito fatti a corredo dell'aggressione irrilevanti eventuali profili di contorno
(bernoccolo dietro l'orecchio rispetto le ecchimosi al volto, non censurate).
5.- Il secondo motivo, sull'omessa o erronea valutazione delle risultanze della
CTU medico-legale e sull'erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno, è parzialmente fondato.
5.1.- Circa il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, l'appellante si duole dell'omessa motivazione stante l'adesione alle risultanze della CTU,
nonostante le contestazioni sollevate sulla versione contraddittoria dei fatti fornita dai testimoni di . Gli argomenti dell'appellante, che escludono CP_1
che la consulenza medica sia stata in grado di fornire prove utili all'accertamento del nesso di causalità, non pongono in discussione la valutazione dell'ausiliario; le argomentazioni sviluppate con il motivo,
appaiono non condivisibili anche in iure. Sotto tale aspetto in quanto la c.t.u.
medico legale ha natura, di regola, percipiente in quanto a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, vengono richieste specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. Tale c.t.u. è inoltre, posta la sua natura, idonea ad accertare il nesso di causalità (Cass. sentenza n. 22225 del 20 ottobre 2014) secondo le regole del “più probabile che non”. Il motivo, dunque, non appare condivisibile né
pare fondato sotto il profilo del fatto. L'appellante non allega una valutazione tecnica specifica e concreta ad indurre l'invalidità biologica inferiore a quella accertata omettendo di considerare che la c.t.u. ha natura, come sopra detto,
11 percipiente. Raggiunta la prova dell'evento, così come emersa dall'esito della prova orale, il nesso di causa risulta provato in quanto il CTU ha accertato la compatibilità tra l'aggressione subita e le lesioni.
5.2.- Quanto alla percentuale di danno biologico permanente, va precisato che il Tribunale ha affidato al CTU il compito di accertare l'entità delle lesioni riportate da nell'occorso per cui è causa, posto che l'accertamento CP_1
richiedeva specifiche cognizioni tecniche. E pertanto “qualora il giudice di
merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della
consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario
che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni
illogiche e scientificamente errate o nella omissione degli accertamenti
strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una
corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una
semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico” (Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). E' infondata la doglianza circa l'incompatibilità tra la percentuale d'invalidità biologica permanente accertata dal CTU e le attività svolte da successivamente all'evento. CP_1
Le attività citate in sede di integrazione della querela, infatti, oltre ad essere descritte in modo assolutamente generico, si sono svolte a distanza di mesi dall'aggressione, a postumi stabilizzati, ed il 4% di invalidità permanente implica il riconoscimento di una menomazione definitiva di lieve entità,
compatibile con l'evento e le lesioni riscontrate documentalmente, così come accertato dal CTU.
12 5.3.- Il profilo di doglianza in merito alla personalizzazione del danno nella misura del 10% è meritevole di accoglimento. La personalizzazione dipende da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza di un'invalidità biologica dello stesso grado per una persona della medesima età
del danneggiato. Infatti, soltanto in presenza di circostanze, specifiche ed eccezionali, allegate dal danneggiato, è
consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Non è stata né allegata né poi provata dal la sussistenza di specifiche CP_1
o eccezionali ragioni tali da determinare una particolare personalizzazione.
Né appare conferente il riferimento operato alle modalità del fatto, all'età del danneggiato e quindi, allo stato di minorata difesa in cui si era trovata la vittima al momento dell'aggressione, poiché non risulta che le modalità del fatto abbiano determinato l'insorgere di conseguenze eccezionali o peculiari in capo a e l'età del danneggiato è solo uno dei parametri già utilizzati CP_1
nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale. Per tali motivi, non si ravvisano i presupposti per la personalizzazione del danno. La
sentenza va riformata sul punto.
6.- I danni in favore di vengono riconosciuti nella minor CP_1
somma di €. 9.137,66 (danno non patrimoniale €. 7.468,50 + danno patrimoniale €. 693,16 + spese di CTP €. 976,00) oltre rivalutazione ed interessi come già stabiliti in primo grado.
7.- Considerando le domande, accolte in prevalente misura, sussiste un
13 parziale soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. ma resta prevalente quella del , data la prova dell'aggressione e la corretta valutazione delle Pt_1
risultanze della CTU medico-legale. Le spese vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e per il residuo (5/6) vanno poste a carico di come da dispositivo fermi ai fini del calcolo Parte_1
gli importi utilizzati dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, che per il resto conferma, condanna al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
, in € 9.137,66, oltre interessi e rivalutazione come stabiliti in CP_1
primo grado;
compensa le spese processuali per entrambe le fasi del giudizio nella misura di 1/6 e pone la restante parte (5/6) a carico di in € 4.230,83 Parte_1
per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovuti per il primo grado e per l'appello in € 4.840 per compensi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a., se dovuti per legge;
la sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni con accessori.
Venezia lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione quarta civile composta dai magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 622/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Giovanni Dal Poz per mandato e domiciliato come in atti –
appellante –
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
avvocati Valeria Salvati e Diego Casonato, per mandato e domiciliato come in atti – appellato -
***
appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande, anche risarcitorie, formulate
1 dal signor nei confronti di per i fatti di causa, CP_1 Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarsi il signor alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme CP_1
complessivamente corrisposte da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo d'appello, riformarsi il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione del danno e, sulla scorta di quanto argomentato,
rideterminare la percentuale di danno biologico nella misura che la Corte
d'Appello riterrà di giustizia o di equità, in ogni caso con rigetto della personalizzazione del danno per mancanza dei presupposti. Con ogni conseguente pronuncia restitutoria. Con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU
medico-legale.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, rigettarlo in toto, confermando le Parte_1
statuizioni della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il 1° marzo 2017, alle ore 17.00 circa, si trovava nel terreno CP_1
di sua proprietà in Preganziol (TV), quando venne raggiunto dal vicino di casa e dalla madre di questi, . Si verificò una lite nel Parte_1 Persona_1
corso della quale sostenne di essere stato ingiuriato, CP_1
minacciato e colpito al volto;
riferì di essersi recato, al P.S. dell'Ospedale di
2 Treviso e di essere stato dimesso con diagnosi di: “infrazione II costa dx.
Trauma cranico non commotivo”. Dalla RMN del marzo 2017 emerse anche una contusione al ginocchio sinistro. denunciò le minacce e CP_1
l'aggressione subita tanto che vennero instaurati due procedimenti penali, il primo (r.g. n. 69/18 Mod. 21 bis), avente ad oggetto la diffamazione e le minacce, si concluse con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;
il secondo (r.g. n. 520/18), avente ad oggetto le lesioni personali, in attesa della fissazione dell'udienza a seguito dell'opposizione promossa da al decreto penale di condanna emesso Pt_1
dal Tribunale di Treviso.
, dunque, convenne avanti il Tribunale di CP_1 Parte_1
Treviso chiedendo fosse accertata la di lui esclusiva responsabilità dello stesso per l'aggressione del 1^ marzo 2017 con la condanna ai danni subiti,
quantificati in euro 15.159,16, oltre interessi e spese legali. Si costituì Pt_1
, contestando la pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum e chiedendo
[...]
il rigetto delle domande;
evidenziò, in particolare, l'assenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria per la contraddittorietà delle dichiarazioni rese sia dalla vittima che dagli informatori.
Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 1880/2024 pubblicata il 7 novembre 2024
e notificata il 26 febbraio 2025) condannò ai danni in € Parte_1
9.884,51 in favore di con accessori e spese anche di c.t.u., CP_1
osservando che:
-) la responsabilità era da ascrivere a in forza dell'avvio dei Parte_1
due procedimenti penali e delle dichiarazioni testimoniali di e Tes_1 Tes_2
non parenti ed abitanti a confine con l'abitazione delle parti, che
[...]
3 avevano visto il colpire il al volto a comprovare l'avvenuta Pt_1 CP_1
aggressione, con conseguente irrilevanza delle modalità in cui si era svolta;
-) era esistente il nesso causale, secondo la valutazione del CTU;
-) il danno non patrimoniale era da liquidare sulla base della stima del CTU
mentre le spese erano documentate;
-) era da riconoscere la personalizzazione del danno in favore di CP_1
nella misura del 10%, tenuto conto delle modalità del fatto e dell'età
[...]
della vittima (ottantatreenne), che si era trovata in uno stato di impotenza;
-) le spese anche della c.t.u. erano da liquidare in forza della soccombenza.
2.- Con citazione notificata il 27 marzo 2025 ha evocato Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia chiedendo la riforma CP_1
della sentenza del Tribunale di Treviso con il rigetto delle domande ed in subordine con la rideterminazione del danno. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa ed errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale assumendo che la prova dell'aggressione non era stata raggiunta, precisando che l'avvio dei due procedimenti penali (uno concluso con sentenza di non doversi procedere e l'altro pendente), non avrebbe potuto costituire prova della responsabilità; che le dichiarazioni rese dal e CP_1
dai testimoni erano talmente contraddittorie da risultare inidonee a provare le modalità, il luogo ed il tempo della presunta aggressione e, quindi, l'evento.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa ed errata valutazione delle risultanze della CTU medico-legale e l'erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno sostenendo che il Tribunale aveva acriticamente aderito alla CTU, senza motivare il convincimento;
che il nesso causale non avrebbe potuto ammettersi per la mancata prova dell'evento; che il danno
4 avrebbe potuto dirsi conseguenza di patologie pregresse legate all'età; che il danno biologico permanente, stimato nella misura del 4%, era stato ascritto in misura eccessiva e non corrispondente alle reali condizioni di salute del che, come emerso dalle dichiarazioni rese nell'atto di integrazione CP_1
della querela, nei mesi successivi alla presunta aggressione, aveva continuato a svolgere molteplici ed intense attività e che, quindi, non era stato limitato dai postumi dell'aggressione. Lamentava come il Tribunale avesse erroneamente riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura del
10% sulla base delle modalità del fatto, dell'età della vittima e del suo conseguente stato di impotenza anche se non erano ravvisabili i presupposti.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con la conferma CP_1
della sentenza e precisando che le testimonianze non erano contraddittorie,
poiché da tutte era chiaramente emerso che il l'aveva colpito con un Pt_1
pugno, facendolo cadere a terra e che le ulteriori censure anche sul danno e sul rapporto causale erano infondate.
La causa veniva rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre
2025 previa concessione, a ritroso, dei termini per memorie illustrative finali e per la precisazione delle conclusioni.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato e la sentenza va riformata quanto alla personalizzazione, da escludere, ed alle spese.
4.- Il primo motivo importante censura per omessa o errata valutazione delle prove, non è meritevole di accoglimento.
4.1.- Quanto all'istruttoria documentale il solo fatto che siano stati avviati due procedimenti penali (R.G. 69/18 Mod. 21 bis e n 520/18), non assume
5 rilevanza nella causa civile di danni. Infatti, al di fuori dei casi disciplinati dagli artt. 651, 651 bis e 652 c.p.p., riguardanti l'efficacia delle sentenze penali di condanna, proscioglimento e assoluzione, nella causa civile potrebbero valorizzarsi unicamente particolari fonti di prova o prove acquisite nel procedimento penale ma non certo l'avvio di procedimenti penali che potrebbero non portare ad alcun epilogo. In tal senso la censura appare fondata anche se non destituisce, per il resto, la sostanza della motivazione.
4.2.- Si rileva poi l'infondatezza della censura avverso la ricostruzione del fatto operata nel complesso dalla parte offesa, con ricostruzione ritenuta dal
Tribunale. Si deduce che il non avrebbe potuto ritenersi responsabile Pt_1
dell'aggressione subita dal poiché la stessa non si era mai verificata;
CP_1
che non era stata raggiunta la prova dell'aggressione e del nesso di causalità
tra le lesioni e l'evento stante la contradittoria ricostruzione della vicenda operata dal;
che nell'annotazione del verbale di dimissione aveva CP_1
raccontato di esser stata “buttato nel fosso e preso a pugni”; che nella denuncia-querela del 25.5.17 si leggeva che era stato colpito da un “gesto violento quanto inaspettato (probabilmente una spinta, una manata e/o un pugno)” che l'aveva fatto cadere a terra;
che in sede di relazione di accertamento medico-legale della Dott.ssa il aveva riferito Per_2 CP_1
che “mentre camminava a piedi, è stato aggredito con un pugno al capo, è
caduto a terra urtando il ginocchio sinistro, poi è stato colpito con calci al torace”; che nell'atto di citazione aveva rappresentato che era stato colpito
“con un pugno al volto” e quando era a terra “con un calcio all'altezza del costato”; che in sede di interpello, aveva dichiarato che il gli aveva Pt_1
dato un pugno forte che l'aveva buttato a terra e quando si era rialzato gli
6 aveva dato un calcio sulle costole;
che nel corso della CTU medico-legale,
aveva riferito che “veniva colpito con un pugno alla parte destra del capo,
spinto dentro un fosso andando in torsione con il ginocchio di sinistra, mentre cercava di alzarsi veniva colpito da un calcio alla gabbia toracica di destra”;
che tali incoerenze comprovavano che l'aggressione e le lesioni erano state simulate. Infatti, in sede di querela, il aveva riferito genericamente CP_1
dell'aggressione, nell'atto di citazione aveva parlato di “un pugno al volto”
ed, infine, in sede di interpello aveva riferito di aver ricevuto “un pugno, nella parte posteriore della nuca”.
Vale per contro osservare che la dinamica dell'aggressione, a prescindere da profili secondari e non di rilievo riguardo il punto dirimente (pugno o manata al volto del causa del danno accertato dai sanitari e dal c.t.u.), è stata CP_1
dimostrata ed è risultata conforme alla stessa prospettazione dell'appellato che ha lamentato, in buona sostanza ed appunto, una aggressione da parte del culminata con un pugno o una manata al volto in quelle specifiche Pt_1
circostanze di tempo e luogo. Eventuali profili di contorno (tratteggiati dall'appellante), non paiono comunque tali da incidere sulla materialità degli eventi sostanziali sopra tracciati e non appaiono idonei a giustificare in alcun modo una diversa ricostruzione del fatto con l'evento ed il conseguente danno. Del resto, la ricostruzione del fatto, ovvero che il abbia subito CP_1
un'aggressione, concretizzatasi nell'essere stato colpito al volto, con conseguente caduta a terra, ha trovato conferma anche nel verbale di dimissione del P.S. dell'Ospedale di Treviso, ove è stato diagnosticato un trauma cranico non commotivo.
4.2.1.- Quanto alle dichiarazioni di e si rileva che gli Tes_1 Tes_3
7 stessi, all'udienza del 2 maggio 2023, hanno dichiarato che il 1^ marzo 2017
avevano visto che aveva sferrato un colpo al viso di Parte_1 CP_1
facendolo cadere a terra e che detta circostanza si era verificata in
[...]
campo aperto.
I testimoni appaiono attendibili e le dichiarazioni coerenti non essendo state scalfite da allegazioni specifiche e contrarie o da prove diverse. Neppure
risulta allegata la sussistenza di un interesse di mero fatto a comprovare l'inattendibilità (e l'incoerenza) delle rese dichiarazioni. Lievi difformità tra le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese in sede di giudizio, non sono rilevanti per far derivare la contraddittorietà
essendo mancato un profilo sostanziale di difformità. Inoltre, circa le dichiarazioni rese da , l'aver riferito di non esser riuscito a Tes_4
“capire bene” il contenuto delle frasi, non significa che non avesse sentito alcunché. Per di più il testimone ha confermato di aver visto Parte_1
sferrare un colpo al viso di . Quanto alle dichiarazioni di CP_1 Tes_3
è irrilevante che la stessa fosse stata avvisata della lite in corso dal
[...]
fratello o che avesse essa stessa sentito le urla, perché ha confermato di aver udito che stava rivolgendo frasi offensive a ed Parte_1 CP_1
ha precisato pure di aver visto sferrare un colpo al viso. Parte_1
4.2.2.- In particolare, nello specifico, l'appellante lamenta la contraddittorietà
delle dichiarazioni testimoniali sostenendo la loro non conformità rispetto quelle rese, in qualità di informatori, ai Carabinieri nel 2017. Assume che le dichiarazioni di sarebbero contraddittorie circa il luogo in cui Tes_4
si trovava il testimone poiché, sentito come informatore, aveva riferito di essersi avvicinato “per sedare la situazione”, mentre, in qualità di testimone,
8 aveva dichiarato di trovarsi in giardino;
inoltre, in qualità di testimone aveva dichiarato che sia sia la nonna, si trovavano già fuori dall'abitazione, Tes_3
mentre la nonna, , in qualità di informatore aveva dichiarato di Testimone_5
essersi affacciata dalla finestra quando aveva sentito il offendere il Pt_1
. Assume la contraddittorietà rilevando che in qualità di informatore CP_1
aveva riferito di non esser riuscito a “capire bene” quello che si diceva mentre in qualità di testimone aveva dichiarato di aver sentito frasi offensive;
in quanto, in qualità di informatore, aveva riferito di aver visto che il Pt_1
scagliava a “un pugno sul volto”, mentre sentito come teste aveva CP_1
dichiarato di trovarsi a circa 25 metri dal luogo del litigio e precisato di “non aver visto se fosse un pugno o una sberla”.
Anche le dichiarazioni di , per l'appellante, risulterebbero Tes_3
contraddittorie perché: circa il luogo in cui si trovava, in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato di essere stata avvisata dal fratello della lite in atto mentre, in sede testimoniale, aveva dichiarato di aver sentito le urla quando si trovava all'interno del negozio;
circa la dinamica dell'aggressione,
sentita come testimone, aveva dichiarato di aver visto il che sferrava Pt_1
un colpo “alla testa o al viso” di , facendolo cadere a terra, per poi CP_1
affermare di aver visto che sferrava un pugno sul volto di . Pt_1 CP_1
Tali censure appaiono parcellizzate, limitate infatti a profili marginali del fatto, che non censurano il punto focale, costituito dal pugno o dalla manata al volto del sferrata dal nelle specifiche circostanze ben CP_1 Pt_1
descritte e viste dai testimoni sentiti anche quali informatori.
Eventuali discrasie marginali – laddove presenti - possono giustificarsi anche per la difficoltà di riferire i fatti nei contorni secondari a distanza di anni.
9 Circa il luogo del sinistro, ha reso una dichiarazione conforme Tes_4
poiché, come informatore, ha dichiarato di essersi trovato nel giardino di casa e di “essersi avvicinato” per sedare la lite, mentre, in sede testimoniale ha solamente precisato di essersi avvicinato alla rete del suo giardino per invitare i litiganti a smettere. La stessa , quale informatore, ha precisato Testimone_5
che il nipote in quel momento si trovava nel giardino di casa Tes_4
sua. Verosimilmente è stato poi raggiunto dalla sorella che Tes_3
inizialmente si trovava all'interno del negozio.
Irrilevante appare l'eventuale discrasia nelle dichiarazioni in punto dinamica dell'aggressione, perché anche se in sede testimoniale ha Tes_4
comunque riferito di aver visto che ha colpito al viso il . Pt_1 CP_1
Anche ha confermato la medesima ricostruzione. Tes_3
In sostanza, in dissenso dal motivo, è stato effettivamente comprovato, come ritenuto in sentenza, che entrambi i testimoni hanno confermato l'aggressione dal ai danni del che è stato colpito al volto subendo i danni. Pt_1 CP_1
4.2.3.- Le testimonianze rese da e da , Persona_1 Testimone_6
rispettivamente madre e sorella di , invece, devono ritenersi Parte_1
soggettivamente inattendibili, non solo e non tanto per la vicinanza di entrambe agli interessi morali e patrimoniali della parte chiamata a rispondere dei danni;
non solo perché contrastanti con le coerenti dichiarazioni rese dai testimoni attorei, sostanzialmente estranei ai fatti e non legati alla parte da specifici rapporti parentali o economici ma soprattutto per l'incompatibilità
tra le dichiarazioni rese dalla e da tra l'accesso al pronto Per_1 Testimone_6
soccorso e le lesioni riscontrate dai sanitari in capo al . CP_1
4.2.4.- La testimonianza resa dal - figlio di – Testimone_7 CP_1
10 non risulta richiamata in sentenza e la sua valenza, comunque, non contraddice certo ma avvalora la superiore ricostruzione avendo lo stesso riferito fatti a corredo dell'aggressione irrilevanti eventuali profili di contorno
(bernoccolo dietro l'orecchio rispetto le ecchimosi al volto, non censurate).
5.- Il secondo motivo, sull'omessa o erronea valutazione delle risultanze della
CTU medico-legale e sull'erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno, è parzialmente fondato.
5.1.- Circa il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, l'appellante si duole dell'omessa motivazione stante l'adesione alle risultanze della CTU,
nonostante le contestazioni sollevate sulla versione contraddittoria dei fatti fornita dai testimoni di . Gli argomenti dell'appellante, che escludono CP_1
che la consulenza medica sia stata in grado di fornire prove utili all'accertamento del nesso di causalità, non pongono in discussione la valutazione dell'ausiliario; le argomentazioni sviluppate con il motivo,
appaiono non condivisibili anche in iure. Sotto tale aspetto in quanto la c.t.u.
medico legale ha natura, di regola, percipiente in quanto a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, vengono richieste specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. Tale c.t.u. è inoltre, posta la sua natura, idonea ad accertare il nesso di causalità (Cass. sentenza n. 22225 del 20 ottobre 2014) secondo le regole del “più probabile che non”. Il motivo, dunque, non appare condivisibile né
pare fondato sotto il profilo del fatto. L'appellante non allega una valutazione tecnica specifica e concreta ad indurre l'invalidità biologica inferiore a quella accertata omettendo di considerare che la c.t.u. ha natura, come sopra detto,
11 percipiente. Raggiunta la prova dell'evento, così come emersa dall'esito della prova orale, il nesso di causa risulta provato in quanto il CTU ha accertato la compatibilità tra l'aggressione subita e le lesioni.
5.2.- Quanto alla percentuale di danno biologico permanente, va precisato che il Tribunale ha affidato al CTU il compito di accertare l'entità delle lesioni riportate da nell'occorso per cui è causa, posto che l'accertamento CP_1
richiedeva specifiche cognizioni tecniche. E pertanto “qualora il giudice di
merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della
consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario
che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni
illogiche e scientificamente errate o nella omissione degli accertamenti
strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una
corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una
semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico” (Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). E' infondata la doglianza circa l'incompatibilità tra la percentuale d'invalidità biologica permanente accertata dal CTU e le attività svolte da successivamente all'evento. CP_1
Le attività citate in sede di integrazione della querela, infatti, oltre ad essere descritte in modo assolutamente generico, si sono svolte a distanza di mesi dall'aggressione, a postumi stabilizzati, ed il 4% di invalidità permanente implica il riconoscimento di una menomazione definitiva di lieve entità,
compatibile con l'evento e le lesioni riscontrate documentalmente, così come accertato dal CTU.
12 5.3.- Il profilo di doglianza in merito alla personalizzazione del danno nella misura del 10% è meritevole di accoglimento. La personalizzazione dipende da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza di un'invalidità biologica dello stesso grado per una persona della medesima età
del danneggiato. Infatti, soltanto in presenza di circostanze, specifiche ed eccezionali, allegate dal danneggiato, è
consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Non è stata né allegata né poi provata dal la sussistenza di specifiche CP_1
o eccezionali ragioni tali da determinare una particolare personalizzazione.
Né appare conferente il riferimento operato alle modalità del fatto, all'età del danneggiato e quindi, allo stato di minorata difesa in cui si era trovata la vittima al momento dell'aggressione, poiché non risulta che le modalità del fatto abbiano determinato l'insorgere di conseguenze eccezionali o peculiari in capo a e l'età del danneggiato è solo uno dei parametri già utilizzati CP_1
nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale. Per tali motivi, non si ravvisano i presupposti per la personalizzazione del danno. La
sentenza va riformata sul punto.
6.- I danni in favore di vengono riconosciuti nella minor CP_1
somma di €. 9.137,66 (danno non patrimoniale €. 7.468,50 + danno patrimoniale €. 693,16 + spese di CTP €. 976,00) oltre rivalutazione ed interessi come già stabiliti in primo grado.
7.- Considerando le domande, accolte in prevalente misura, sussiste un
13 parziale soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. ma resta prevalente quella del , data la prova dell'aggressione e la corretta valutazione delle Pt_1
risultanze della CTU medico-legale. Le spese vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e per il residuo (5/6) vanno poste a carico di come da dispositivo fermi ai fini del calcolo Parte_1
gli importi utilizzati dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, che per il resto conferma, condanna al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
, in € 9.137,66, oltre interessi e rivalutazione come stabiliti in CP_1
primo grado;
compensa le spese processuali per entrambe le fasi del giudizio nella misura di 1/6 e pone la restante parte (5/6) a carico di in € 4.230,83 Parte_1
per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovuti per il primo grado e per l'appello in € 4.840 per compensi, oltre spese generali (15%),
c.p.a. e i.v.a., se dovuti per legge;
la sentenza costituirà titolo per le eventuali ripetizioni con accessori.
Venezia lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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