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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 7091/2022
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti FOCCILLO FILOMENA e PANNULLO TIZIANA, , elett.te Parte_1 domiciliata in Pompei (NA) , alla Via Parroco Federico n. 49, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Pannullo
- Ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Maria Siciliano, in virtu' di CP_1 procura alle liti come in atti , elett.te domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 , dipendente dell'Amministrazione resistente, Parte_1 con qualifica di C.P.S.I., in servizio c/o el P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, ha CP_2 agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ritenere nulla e/o annullare la sanzione irrogata con provvedimento di cui al protocollo n. 105456 del 3/10/2022 in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto;
in via gradata ritenere comunque assolutamente sproporzionata la sanzione irrogata, sia per la mancanza di qualsivoglia precedente sanzione, sia per l'assoluta atipicità delle prove sottese alla sua irrogazione e conseguentemente rideterminarla;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
L' si è costituita in giudizio ed ha chiesto, nel merito, il rigetto della Controparte_3 domanda attorea con diverse argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le argomentazioni di seguito delineate.
Preliminarmente si osserva che la causa è stata istruita solo su base documentale e la dinamica dei fatti non
è contestabile, in quanto si tratta di situazioni documentate dalla stessa ricorrente.
Più nel dettaglio, la ssume di essersi vista comminare la sanzione disciplinare della “sospensione Pt_1 dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno” per aver posto in essere atti e comportamenti a carattere sessuali nel contesto lavorativo previsto dall'art. 25 (Rif. Art. 66 CCNL Area Comparto – triennio
2016/2018), comma 8, lettera c).
In sintesi, i fatti di causa, riportati nel libello introduttivo del giudizio, si fondano su alcuni video provenienti da una fonte anonima, nei quali riportano scene di sesso esplicito tra due operatori sanitari. In relazione al riconoscimento dei soggetti rappresentati nel video, a seguito di una indagine ispettiva, si è appurato la
“verosimile” identità dei soggetti coinvolti , tra cui anche la ricorrente - .
Successivamente, il Collegio di Disciplina comminava la sanzione disciplinare alla sig.ra per Parte_1 aver posto in essere atti e comportamenti a carattere sessuale con altro dipendente nel contesto lavorativo;
ciò comportava la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di mesi uno.
VA , al riguardo, evidenziare che il collegio ha comminato la sanzione senza mai visionare i video.
Questo dettaglio è dirimente, ad avviso del giudicante, al fine di accogliere la domanda, poiché è emerso dagli atti di causa che anche la ricorrente non ha mai avuto accesso alla “pendrive” contenente presuntivamente immagini che la riguardano, né durante il procedimento disciplinare, né alla sua chiusura;
ne deriva che risulta violato sia il diritto di difesa che quello del contraddittorio.
Vi è di più, dalla relazione ispettiva emerge che tutti e quattro i file video sarebbero stati oggetto di Con
“modifiche” e l' non ha mai eseguito nessun accertamento sulle “modifiche apportate.”
Ne deriva che dei fatti – e delle relative modifiche – inseriti nella pendrive, non è possibile determinarne se si siano verificati durante lo svolgimento dell'orario di servizio ed anche le riprese risultano sfocate, tant'è che risulta difficile capire in quale reparto si siano verificati gli accadimenti.
Co In relazione, poi, al quando si siano verificati i fatti, l non ha fornito alcuna prova contraria e in uno dei giorni presuntivamente indicati come tempo di accadimento degli eventi la ricorrente era assente per malattia. Quindi non ha alcun fondamento voler far risalire i fatti a luoghi e tempi di lavoro, quando non si è data la prova. Inoltre, a fronte del principio di immodificabilità dell'acquisizione probatoria nel procedimento disciplinare, all' convenuta non ha fatto ulteriore indagine successiva. Pertanto, non essendo CP_3 possibile risalire con certezza ai luoghi e non essendo stati inquadrati temporalmente i fatti, si ritiene che il procedimento è nullo e la sanzione non può essere irrogata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione disciplinare deve essere annullata, ritenuto che la ricorrente non ha mai potuto accedere al video, quindi, non si è mai potuta difendere (non si è mai aperto un contraddittorio); i file risultano modificati e non si può ricavare il periodo temporale durante i quali gli operatori sanitari avrebbero avuto rapporti sessuali, se durante l'orario di servizio o meno.
Del resto, anche la sanzione è stata comminata dal Collegio di Disciplina senza che lo stesso abbia mai visionato i file video contenuti nella pendrive.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la sanzione dev'essere a annullata;
le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da con ricorso del 22/12/2022 nei confronti della , Parte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente;
2. condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_3 euro 2100,00 dovuti per compenso professionale oltre I.V.A. e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, 17.04.25.
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 7091/2022
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti FOCCILLO FILOMENA e PANNULLO TIZIANA, , elett.te Parte_1 domiciliata in Pompei (NA) , alla Via Parroco Federico n. 49, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Pannullo
- Ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Maria Siciliano, in virtu' di CP_1 procura alle liti come in atti , elett.te domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente
-Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 , dipendente dell'Amministrazione resistente, Parte_1 con qualifica di C.P.S.I., in servizio c/o el P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, ha CP_2 agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ritenere nulla e/o annullare la sanzione irrogata con provvedimento di cui al protocollo n. 105456 del 3/10/2022 in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto;
in via gradata ritenere comunque assolutamente sproporzionata la sanzione irrogata, sia per la mancanza di qualsivoglia precedente sanzione, sia per l'assoluta atipicità delle prove sottese alla sua irrogazione e conseguentemente rideterminarla;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
L' si è costituita in giudizio ed ha chiesto, nel merito, il rigetto della Controparte_3 domanda attorea con diverse argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le argomentazioni di seguito delineate.
Preliminarmente si osserva che la causa è stata istruita solo su base documentale e la dinamica dei fatti non
è contestabile, in quanto si tratta di situazioni documentate dalla stessa ricorrente.
Più nel dettaglio, la ssume di essersi vista comminare la sanzione disciplinare della “sospensione Pt_1 dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno” per aver posto in essere atti e comportamenti a carattere sessuali nel contesto lavorativo previsto dall'art. 25 (Rif. Art. 66 CCNL Area Comparto – triennio
2016/2018), comma 8, lettera c).
In sintesi, i fatti di causa, riportati nel libello introduttivo del giudizio, si fondano su alcuni video provenienti da una fonte anonima, nei quali riportano scene di sesso esplicito tra due operatori sanitari. In relazione al riconoscimento dei soggetti rappresentati nel video, a seguito di una indagine ispettiva, si è appurato la
“verosimile” identità dei soggetti coinvolti , tra cui anche la ricorrente - .
Successivamente, il Collegio di Disciplina comminava la sanzione disciplinare alla sig.ra per Parte_1 aver posto in essere atti e comportamenti a carattere sessuale con altro dipendente nel contesto lavorativo;
ciò comportava la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di mesi uno.
VA , al riguardo, evidenziare che il collegio ha comminato la sanzione senza mai visionare i video.
Questo dettaglio è dirimente, ad avviso del giudicante, al fine di accogliere la domanda, poiché è emerso dagli atti di causa che anche la ricorrente non ha mai avuto accesso alla “pendrive” contenente presuntivamente immagini che la riguardano, né durante il procedimento disciplinare, né alla sua chiusura;
ne deriva che risulta violato sia il diritto di difesa che quello del contraddittorio.
Vi è di più, dalla relazione ispettiva emerge che tutti e quattro i file video sarebbero stati oggetto di Con
“modifiche” e l' non ha mai eseguito nessun accertamento sulle “modifiche apportate.”
Ne deriva che dei fatti – e delle relative modifiche – inseriti nella pendrive, non è possibile determinarne se si siano verificati durante lo svolgimento dell'orario di servizio ed anche le riprese risultano sfocate, tant'è che risulta difficile capire in quale reparto si siano verificati gli accadimenti.
Co In relazione, poi, al quando si siano verificati i fatti, l non ha fornito alcuna prova contraria e in uno dei giorni presuntivamente indicati come tempo di accadimento degli eventi la ricorrente era assente per malattia. Quindi non ha alcun fondamento voler far risalire i fatti a luoghi e tempi di lavoro, quando non si è data la prova. Inoltre, a fronte del principio di immodificabilità dell'acquisizione probatoria nel procedimento disciplinare, all' convenuta non ha fatto ulteriore indagine successiva. Pertanto, non essendo CP_3 possibile risalire con certezza ai luoghi e non essendo stati inquadrati temporalmente i fatti, si ritiene che il procedimento è nullo e la sanzione non può essere irrogata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione disciplinare deve essere annullata, ritenuto che la ricorrente non ha mai potuto accedere al video, quindi, non si è mai potuta difendere (non si è mai aperto un contraddittorio); i file risultano modificati e non si può ricavare il periodo temporale durante i quali gli operatori sanitari avrebbero avuto rapporti sessuali, se durante l'orario di servizio o meno.
Del resto, anche la sanzione è stata comminata dal Collegio di Disciplina senza che lo stesso abbia mai visionato i file video contenuti nella pendrive.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la sanzione dev'essere a annullata;
le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da con ricorso del 22/12/2022 nei confronti della , Parte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente;
2. condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_3 euro 2100,00 dovuti per compenso professionale oltre I.V.A. e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, 17.04.25.
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco