Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., a seguito dello scambio di note scritte disposto ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025 – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2874 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA), il 21.10.1974, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Demma Elisa e Trovato Claudio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti.
Zurlo Raffaele e Ornati Andrea, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte opposta –
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Conclusioni: Come precisate nelle note scritte depositate a norma dell'art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art. 306 c.p.c. a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, accettata da parte opposta (v.
atto di rinuncia depositato telematicamente il 24.03.2025).
Trattandosi di procedimento in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre che il provvedimento da emettere nella presente sede assuma la forma di sentenza (cfr.,
ex plurimis, Cass. 5250/2018; Cass. 22009/2016, Cass. 17522/2015, Cass.
7107/2020).
In merito al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
VISTO l'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA l'estinzione del processo, per intervenuta rinuncia agli atti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Termini Imerese, in data 17/05/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
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Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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