Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7992/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 7992/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. INFANTINO BORIS e dell'avv. BANFI ENRICO GIUSEPPE
) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Via Roma,48 29121 C.F._2
Piacenza IT presso il difensore avv. INFANTINO BORIS
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INFANTINO CP_2 C.F._3 BORIS e dell'avv. BANFI ENRICO GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Roma,48 29121 Piacenza IT presso il difensore avv.
INFANTINO BORIS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. INFANTINO CP_3 C.F._4 BORIS e dell'avv. BANFI ENRICO GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Roma,48 29121 Piacenza IT presso il difensore avv.
INFANTINO BORIS
(C.F. ), con il CP_4 Controparte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. INFANTINO BORIS e dell'avv. BANFI ENRICO GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Via Roma,48 29121 C.F._2
Piacenza IT presso il difensore avv. INFANTINO BORIS
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 P.IVA_1
PINNA OSCAR, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 8/A MILANO presso il difensore avv. PINNA OSCAR
OSCAR elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 8/A MILANO presso il difensore avv.
PINNA OSCAR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE Controparte_8 P.IVA_3
ANDREA elettivamente domiciliato in STRADA COMUNALE PIANA, 3 65129 PESCARA presso il difensore avv. BONANNI CAIONE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_9 P.IVA_4 dell'avv. e dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO ( ) VIA C.F._6
CASCINA CROCE, 123 20010 CORNAREDO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 P.IVA_5
FRANCHIN CECILIA elettivamente domiciliato in VIA DELL'ECONOMIA, 84 36100
VICENZA presso il difensore avv. FRANCHIN CECILIA
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25/6/24, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio
[...]
CP_11 CP_12 Controparte_9 CP_10
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)
[...] Controparte_8
accertare e dichiarare che i ricorrenti, nello svolgimento della propria attività di lavoratori subordinati nell'ambito dell'appalto di servizi di movimentazione merci presso lo stabilimento della denominato “la Città del Libro”, sito in Controparte_10
Stradella (PV), hanno maturato differenze retributive delle quali sono creditori, nelle misure indicate in narrativa;
b) per l'effetto condannare in solido tra Parte_1 CP_12 Controparte_8
loro e con al pagamento in favore Controparte_13
dei ricorrenti delle differenze retributive indicate in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo e in particolare:
1) la cooperativa è debitrice delle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il CP_6
periodo in cui hanno prestato servizio alle proprie dipendenze:
€ 10.508,84 Controparte_1
10.963,94 CP_2
€ 3.082,03 Parte_2 CP_5
€ 4.421,99 CP_3 Cont 2) la cooperativa è debitrice delle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il periodo in cui hanno prestato servizio alle proprie dipendenze:
€ 2.907,41 Controparte_1
1.760,78 CP_2
€ 2.047,60 Parte_3
€ 8.563,77 CP_3
Cont 3) le cooperative e quali società utilizzatrici, sono responsabili in solido con la CP_6 datrice di lavoro ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 81/2015 al versamento delle CP_8
somme dovute ai prestatori di lavoro nei rispettivi periodi in cui i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa mediante contratti di somministrazione:
- sono debitori in solido la e la per le somme maturate Parte_1 CP_8 nell'ambito del contratto di somministrazione stipulato con la CP_6
€ 4.451,90 Controparte_1
4.756,96 CP_2 sono debitori in solido la e la per le somme maturate nell'ambito CP_12 CP_8
Cont del contratto di somministrazione stipulato con la
€ 3.435,76 Parte_3
€ 5.479,68 CP_3
CP_1 4) la società e la società sono obbligate in solido al Controparte_9
versamento delle somme dovute ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 29, d. lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. e, in particolare: CP_1 Cont
- sono debitori in solido la e la e la per le somme maturate Parte_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la CP_6
€ 14.960,74 Controparte_1
15.720,90 CP_2
€ 3.082,03 Parte_3
€ 4.421,99 CP_3
CP_1 Cont sono debitori in solido la e la e la per le somme maturate CP_12
Cont nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la
€ 2.907,41 Controparte_1
1.760,78 CP_2 € 5.483,36 Parte_3
€ 14.043,45 CP_3
c) accertare e dichiarare il diritto dei signori e ad essere CP_1 CP_2 CP_3
inquadrati sin dal 1° agosto 2018 nel quarto livello del ccnl trasporto merci e logistica in ragione delle mansioni effettivamente svolte e, di conseguenza, ordinare a di CP_12
procedere al corretto inquadramento dei lavoratori;
d) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
I ricorrenti hanno riferito:
CP_1 di prestare la propria attività lavorativa presso lo stabilimento della società sito a
Stradella (PV) denominato “la Città del Libro”, esclusivamente nell'ambito dell'appalto di CP_1 servizi avente ad oggetto la movimentazione delle merci che è stato affidato da in data
1° agosto 2018 alla la quale, a sua volta, ha subappaltato le attività a CP_9 Parte_1
e alla , che si sono avvalse anche di un'agenzia di somministrazione,
[...] CP_12
Controparte_8
che è stato loro attribuito il livello 6J del ccnl trasporto, merci e logistica (riservato ai prestatori di lavoro che svolgono attività manuale di carico e scarico merci), mentre dall'ottobre 2020 sono inquadrati nel quinto;
che, invece, hanno sempre svolto mansioni riconducibili a livelli superiori: in particolare, il signor ha svolto la movimentazione merci mediante l'ausilio di mezzi meccanici ed Pt_3
elettrici di limitata complessità, pertanto avrebbe dovuto essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel quinto livello del ccnl applicato, mentre i signori e CP_1 CP_2
hanno sempre svolto la mansione di conduttori di carrelli elevatori e, pertanto, CP_3
avrebbero dovuto essere inquadrati sin dall'inizio nel livello 4.
I ricorrenti hanno, quindi, rivendicato le mansioni superiori, quantificato le differenze retributive loro dovute e invocato la responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003 di
Cont
e di ed ex art. 35, d.lgs. n. 81/15 di CP_10 Controparte_8
2. e si Controparte_11 CP_12 Controparte_9 sono costituite con un'unica memoria con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. si è costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e Controparte_10 con cui ha formulato domanda di manleva nei confronti di Controparte_11 [...]
Cont
CP_14
4. Anche si è costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e Controparte_8
di essere manlevata dalla dalla dalla la Parte_1 CP_12 Controparte_9
nonché dalla da qualsivoglia pregiudizio
[...] Controparte_10
dovesse ad essa derivare come conseguenza del giudizio.
5. Fallita la conciliazione e ritenuto che, a seguito della rinuncia al mandato e della costituzione di un nuovo difensore per nonché in considerazione delle domande svolte in CP_9 concreto da non si configurasse un'ipotesi di nullità della costituzione (v. CP_9
ordinanza 29/10/24), fallita la conciliazione, è stata ammessa la prova per testi.
6. La causa è stata, quindi, discussa oralmente e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
7. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
I ricorrenti, formalmente inquadrati nel 6J livello e dall'ottobre 2022 nel livello 5 del CCNL, hanno sostenuto di aver svolto, sin dal 1° agosto 2018, mansioni riconducibili a livelli superiori: in particolare, il signor avrebbe svolto la movimentazione merci mediante Pt_3
l'ausilio di mezzi meccanici ed elettrici di limitata complessità, pertanto avrebbe dovuto essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel quinto livello del ccnl applicato;
mentre i signori e avrebbero sempre svolto la mansione di CP_1 CP_2 CP_3
conduttori di carrelli elevatori e, pertanto, avrebbero dovuto essere inquadrati sin dall'inizio nel livello 4. Al livello 6J del CCNL trasporto, merci e logistica (doc. 1 ric.) appartengono i “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia”.
Al livello 5 del CCNL appartengono i lavoratori “che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”, tra i quali, a titolo esemplificativo, sono inseriti gli operai che svolgono “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Al livello 4 del CCNL lavoratori “che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”, tra i quali, a titolo esemplificativo, sono inseriti i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”.
8. Nel corso dell'istruttoria, i testi hanno reso le seguenti dichiarazioni:
Mi chiamo . Ho in contenzioso con GSL E URANO. Lavoro con i Testimone_1
ricorrenti a Stradella alla Città del Libro nel 2018 e lavoriamo insieme ancora adesso.
Abbiamo le stesse mansioni, siamo addetti alla movimentazione delle merci, usiamo il kombino, ho visto che lo usa anche anche no Moustafa che usa il CP_3 CP_1 Per_1
carrello elevatore.
Ho visto che usavano il kombino anche nel periodo Per_2 Nel nostro reparto usiamo sempre il kombino. Il kombino che usiamo è quello raffigurato a pag. 5 del ricorso e uno più grande che chiamiamo kombi.
Contr Mi chiamo n…. Indifferente. Lavoro per dal 1° gennaio 2022 presso Testimone_2 la città del Libro di Stradella. Prima lavoravo per , sono nell'impianto dal 2012. Pt_1
Conosco i ricorrenti che sono presso la città del libro, oggi hanno mansioni diverse. Sono responsabile operativo dell'impianto, dal 14/15.
prevalentemente è addetto al prelievo nel reparto PDG di picking senza carrello, CP_1
questo dal ottobre novembre 22, prima era addetto al prelievo con carrello orizzontale EKS
110. E' un commissionatore orizzontale uomo a bordo.
oggi lavora al fast picking con carrello EKS 110 e con il carrello ERC 120, il Pt_4
paperino, lo fa dal 2023, ma non so il mese, prima era addetto al prelievo con EKS 110 come mansione prevalente .
oggi è addetto alla movimentazione delle merci con il carrello ERC 120, lo fa da un CP_3
anno e prima - direi dal 2021 in poi ma non so essere più preciso - era al refilling e usava il kombino, anche detto EKS 312. Prima ancora era addetto al prelievo in Mondadori con commissionatore EKS 110.
oggi si occupa del prelievo nel reparto PDG di picking senza carrello, Parte_3
questo dal fine 22, prima era addetto al prelievo con carrello EKS 110.
Sono mostrate al teste le foto a pagina 4 e 5 del ricorso. Il teste dichiara: quello a pag. 4 è un muletto frontale, non conosco il modello, quello a pag. 5 è un Kombino modello EKS 312.
Quelli a pag. 6 sono una sorta di paperini ma non li usiamo, il secondo è un sollevatore senza uomo a bordo, mi pare EMC 10. Li avevano portati per prova ma non li abbiamo presi.
Adr in tutto l'impianto di Stradella c'è un solo muletto, massimo due che sono usati da persone abilitate, con mansioni diverse da quelli dei ricorrenti, non sono addetti al prelievo e agli ordini, ma alla struttura, ad esempio si occupano dei pallet vuoti.
Mi chiamo . Indifferente. Sono collega dei ricorrenti presso la Testimone_3
Città del Libro di Stradella, io vi lavoro dal 2017, abbiamo le stesse mansioni, i ricorrenti usano il kombi, anche io lo uso. Lo usano da circa 3 anni, prima avevano le stesse mansioni ma usavano il . Al teste viene mostrata la foto a pagina 5 del ricorso, il teste Per_3 dichiara non è il kombi o Kombino, quello a pag. 4 è un carrello e non lo usiamo, quello a pag. 6 è un paperino, quello con il volante e a volte lo usiamo.
Vengono mostrate al teste le foto prodotte quale doc. 2 del ricorso, il teste dichiara questo è il kombi.
Nelle foto compare anche un carrello elevatore con sopra il numero C313.
I ricorrenti usano sempre il kombino per le mansioni.
Contr Mi chiamo . Indifferente. Lavoro per Testimone_4 CP_15 presso l'appalto Città del Libro, dal 1°agosto 2018 per sino al 31/12/22, poi sono CP_6
Cont passato a e ora sono capo area, lo sono dal 1° gennaio 2023, prima ero responsabile di impianto.
Conosco i ricorrenti e li vedo svolgere le loro mansioni, sono addetti al prelievo sia nella commessa Mondadori sia nella commessa Usano carrello elevatore EKS 110 e una Pt_5
pistola a radiofrequenza, hanno svolto queste mansioni sino a novembre 22, ora sono nella parte dell'automazione, e usano solo un palmare, è ancora al fast picking e usa un CP_2
carrello EKS o RC 214, di facile conduzione e pistola a RF.
è nel reparto movimentazione con uso del Kombi EKX da un paio di mesi, dal CP_3
secondo semestre 22 è stato kombinista e prima era al prelievo, nel 18/22.
e confermo che sono all'automazione senza uso di carrelli, ma con il CP_1 Pt_3
palmare.
La foto a pag. 4 del ricorso corrisponde al muletto frontale e quella a pag. 5 a un kombino
EKS 312. Nel nostro impianto di muletto ce ne è uno e non lo usano i ricorrenti ma altri.
La foto a pag. 6 rappresenta mezzi che non abbiamo nell'impianto.
9. In primo luogo, va detto che i testi hanno sostanzialmente smentito l'utilizzo di carrelli elevatori, tratto distintivo del 4° livello. Le dichiarazioni rese dai testi non sono, inoltre, sufficientemente circostanziate e non consentono di individuare, con la necessaria precisione, se le mansioni riconducibili al quinto livello sono state disimpegnate anche prima del formale riconoscimento a ottobre 2022. Non è, nemmeno, possibile apprezzare l'esercizio in modo prevalente, continuativo e non episodico delle mansioni rivendicate. Anche il supplemento istruttorio per il quale la difesa dei ricorrenti ha insistito anche nel corso della discussione odierna si sarebbe rivelato superfluo, nella misura in cui dalle prove orali è emerso che, presso lo stabilimento, vi era un solo muletto, non usato dai ricorrenti.
10. Dall'altro lato, appare corretto l'inquadramento iniziale nel livello 6J e, poi, nel quinto livello dopo il relativo periodo di permanenza previsto dal CCNL (v. doc. 71 ). Il quinto Pt_1
livello risulta poi, senz'altro, confacente alle mansioni svolte e riferite dai testi, i quali hanno, appunto, confermato l'utilizzo di mezzi di limitata complessità.
11. La domanda non può, conseguentemente, essere accolta con assorbimento di ogni ulteriore questione.
12. Le spese, stante l'esito incerto e l'onerosità della prova nonché in considerazione delle condizioni delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli