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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 4135/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4135/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1311/2019, pubblicata in data 24/5/2019, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ) e C.F._1
Francesca Andrea Cantone (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3
procura in atti, dall'avv. Maria Cuomo (C.F. C.F._4
APPELLATA
E
n. 1026167 del Registro delle Società di Controparte_2
Inghilterra e Galles- Companies House), difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ) e Francesca Andrea C.F._1
Cantone (C.F. ) C.F._2
APPELLATA 2 R.G. n. 4135/2019
E
(C.F. ), residente Controparte_3 C.F._5
in Cassino (FR), via S. Libera n. 7
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Agerola (NA), via M.R. Florio n. 89
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti ed hanno Controparte_5 Controparte_1 concluso come da verbale di udienza del 26/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1311/2019 pubblicata in data 24/5/2019, il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunciando sulla domanda proposta da , volta ad Controparte_1 accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento concluso con la Idea S.p.A., i cui rapporti giuridici erano stati ceduti alla , il cui ramo d'azienda era stato poi ceduto alla Controparte_6
con conseguente condanna della società cessionaria alla Controparte_2 restituzione delle somme trattenute sullo stipendio di essa istante, complessivamente pari ad € 39.000,00 (con rata mensile di € 325,00), oltre interessi e risarcimento dei danni sofferti, con la chiamata in garanzia dei terzi e nonché l'intervento volontario della Controparte_3 Controparte_4 società quale cessionaria dei rapporti Controparte_5 giuridici della , così ha deciso la causa: Controparte_2
“a) dichiara che la firma apposta al contratto di finanziamento oggetto di lite non appartiene all'attrice;
b) preso atto dell'intervenuta cessione del rapporto di cui è causa in data 14 marzo 2017 e il venir meno della legittimazione passiva della CP_2
condanna la a restituire
[...] Controparte_7 all'attrice l'importo di € 39.000,00, oltre interessi legali da calcolare dalle singole scadenze al saldo;
c) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3 R.G. n. 4135/2019
d) condanna la ex art. 96 c.p.c., Controparte_7
a corrispondere all'attrice l'importo di € 10.000,00 (diecimila), all'attualità;
e) condanna e in via solidale, a Controparte_3 Controparte_4 corrispondere alla – l'importo di Controparte_7 cui al capo b);
f) spese di lite come liquidate al punto 3. della sentenza”. Con
§ 2. La (d'ora in poi, per brevità, “ ”) Controparte_5 ha proposto appello avverso la suindicata decisione, limitatamente alla sola statuizione di condanna di essa esponente al pagamento, in favore della , CP_1 della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., deducendo al riguardo:
- che il primo Giudice aveva errato nell'accertare la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non essersi avveduto che la domanda attorea era stata accolta solo parzialmente;
- che, infatti, la pretesa avanzata dalla , volta ad ottenere il risarcimento CP_1 dei danni conseguenti alla vicenda della falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento, era stata rigettata dal Tribunale di Torre
Annunziata perché dedotta in modo generico;
- che, inoltre, prima che la sottoscrizione apparentemente riconducibile alla fosse accertata, mediante l'espletata CTU, come apocrifa, né la CP_1 CP_2
né essa cessionaria avrebbero potuto disporre la sospensione del
[...] pagamento delle rate mensili relative al finanziamento erogato;
- che, infatti, la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta dall'attrice in corso di causa, onde ottenere detta sospensione, era stata rigettata.
Pertanto, chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla , ovvero, in via subordinata, CP_1 ridursi l'importo del risarcimento liquidato dal primo Giudice.
§ 3. Costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello, in Controparte_1 ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, nonché, tenuto conto della temerarietà del gravame, Con condannarsi la all'ulteriore risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
§ 4. Anche la si costituiva nel presente grado, deducendo di Controparte_2 non opporsi alle richieste proposte dall'appellante. 4 R.G. n. 4135/2019
§ 5. Le altre parti evocate in lite, invece, non si costituivano in giudizio.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di e , i quali, nonostante la Controparte_3 Controparte_4 ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Con
§ 7.1. Infatti, ha ragione la a dolersi che il Tribunale abbia, da un lato, rigettato in parte la domanda attorea, con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria, e, dall'altro, condannato essa esponente al pagamento della somma di
€ 10.000,00, a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In proposito, è univoca la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (cfr., ex multis,
Cass. 21/5/2024, n. 14147; Cass. 9/9/2021, n. 24383).
Più specificamente, a detto approdo interpretativo si perviene sulla base delle seguenti argomentazioni:
- dal disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. emerge che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute, non è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo;
- in tal senso milita l'incipit della norma, secondo cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese…”;
- ora, l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dal citato art. 96, comma
3, c.p.c., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo 5 R.G. n. 4135/2019 quando la domanda non sia stata totalmente accolta (per tale iter argomentativo, v.
Cass. 30/5/2024, n. 15232, in motivazione).
Ne deriva che non v'è spazio per la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale è configurabile anche quando siano accolte alcune e rigettate altre domande proposte nei confronti della stessa parte (cfr. Cass. 9/9/2021, n. 24383).
Ed è appena il caso di aggiungere che, nella vicenda per cui è causa, la reciprocità della soccombenza ricorre in quanto il primo Giudice non ha semplicemente accolto in misura ridotta la domanda della , bensì rigettato uno specifico CP_1 ed autonomo capo di domanda, ossia quello relativo al risarcimento del danno.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della Corte del diritto secondo cui, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (trattasi di interpretazione pacifica a partire da Cass. sez. un. 31/10/2022, n. 32061).
Pertanto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, va rigettata la Con domanda, proposta dalla , di condanna di al risarcimento dei danni ai CP_1 sensi dell'art. ex art. 96 c.p.c.
§ 8. Venendo al governo delle spese, si rendono indispensabili le osservazioni di seguito precisate:
- innanzitutto, deve partirsi dal rilievo che il parziale accoglimento dell'appello, comportando la riforma in parte della sentenza di primo grado, impone la riliquidazione delle spese dell'intero giudizio;
- infatti, è noto l'univoco indirizzo della Corte regolatrice secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia 6 R.G. n. 4135/2019 costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. fra le tante, Cass.
26/3/2025, n. 8040; Cass. 15/10/2024, n. 26734);
- nella fattispecie in esame, quindi, si pone il problema se occorra procedere ad una tale riliquidazione di carattere unitario e globale, che tenga conto anche del rigetto della domanda della di condanna della controparte ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.;
- la questione va risolta, ad avviso del Collegio, considerato che il suindicato orientamento giurisprudenziale trova la sua ratio nell'operatività del cd. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., nel senso che la riforma di un capo principale della sentenza impugnata determina la caducazione di quello accessorio, come quello sulle spese (cfr., fra le altre, Cass. 11/11/2024, n. 29056);
- ne deriva che, ove sia accolto il motivo di appello sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché detto capo ha natura accessoria e non principale, il richiamato orientamento giurisprudenziale non ha margini di operatività;
- del resto, essendo pacifico che l'accoglimento o il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non genera – nel grado – alcuna soccombenza, trattandosi di questione estranea al thema decidendum in senso stretto, è evidente che la decisione della stessa non potrà mai costituire ragione per una compensazione, anche parziale, delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. 23/6/2022, n. 20317;
Cass. 6/6/2022, n. 18036; in senso contrario, vi è, a quanto consta, soltanto Cass.
14/10/2016, n. 20839);
- né, ovviamente, il quantum della liquidazione delle spese è in qualche modo dipendente dalla decisione sulla pretesa ex art. 96 c.p.c., sicché l'accoglimento del gravame sul punto non può che rilevare sul solo piano del governo delle spese del grado d'impugnazione;
- come osservato dai giudici di legittimità, l'accessorietà “colloca la domanda di condanna per lite temeraria all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa ….”, discendendo da ciò “l'impossibilità di integrare una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo”; 7 R.G. n. 4135/2019
- “Si entra, pertanto, anche nel paradigma della causazione, che sotto questo profilo deve intendersi come identificativo del thema decidendum del giudizio: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva e/o di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio”;
- “se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel … giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà” (per tale complessiva ricostruzione, v. la già citata Cass. 31/5/2021, n. 15102, in motivazione);
- in definitiva, è vero che, come detto, l'accoglimento del motivo d'impugnazione sul capo della pronuncia impugnata relativo all'art. 96 c.p.c. genera soccombenza, eventualmente anche reciproca, ma ciò soltanto nel grado in cui la questione è entrata nel thema decidendum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non ricorrono i presupposti per la riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, sicché occorre procedere soltanto al governo delle spese del presente grado, le quali non possono che porsi a carico della , in base al criterio della soccombenza, il tutto secondo i CP_1 parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore del disputatum (€ 10.000,00, oggetto della condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado).
§ 8.2. Nel rapporto fra l'appellante, da un lato e Controparte_2 CP_3
e , dall'altro, nessun provvedimento va adottato in
[...] Controparte_4 punto di spese, essendo state evocate in lite tali parti soltanto in virtù di litis denuntiatio.
§ 8.2. L'accoglimento del gravame determina l'assorbimento della domanda, formulata anche nel presente grado di giudizio dalla , di condanna CP_1 dell'appellante al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
8 R.G. n. 4135/2019
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_5 CP_1
, , e , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1311/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
24/5/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda, proposta dalla , di condanna di CP_1
al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; Controparte_5
c) condanna la al pagamento, in favore della società appellante, CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00, oltre IVA e CPA come per legge;
d) nulla per le spese nel rapporto fra appellante, da un lato, e CP_2
[...
, e , dall'altro. Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Napoli il giorno 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4135/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1311/2019, pubblicata in data 24/5/2019, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di P.IVA_1
procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ) e C.F._1
Francesca Andrea Cantone (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3
procura in atti, dall'avv. Maria Cuomo (C.F. C.F._4
APPELLATA
E
n. 1026167 del Registro delle Società di Controparte_2
Inghilterra e Galles- Companies House), difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ) e Francesca Andrea C.F._1
Cantone (C.F. ) C.F._2
APPELLATA 2 R.G. n. 4135/2019
E
(C.F. ), residente Controparte_3 C.F._5
in Cassino (FR), via S. Libera n. 7
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Agerola (NA), via M.R. Florio n. 89
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti ed hanno Controparte_5 Controparte_1 concluso come da verbale di udienza del 26/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1311/2019 pubblicata in data 24/5/2019, il Tribunale di Torre
Annunziata, pronunciando sulla domanda proposta da , volta ad Controparte_1 accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento concluso con la Idea S.p.A., i cui rapporti giuridici erano stati ceduti alla , il cui ramo d'azienda era stato poi ceduto alla Controparte_6
con conseguente condanna della società cessionaria alla Controparte_2 restituzione delle somme trattenute sullo stipendio di essa istante, complessivamente pari ad € 39.000,00 (con rata mensile di € 325,00), oltre interessi e risarcimento dei danni sofferti, con la chiamata in garanzia dei terzi e nonché l'intervento volontario della Controparte_3 Controparte_4 società quale cessionaria dei rapporti Controparte_5 giuridici della , così ha deciso la causa: Controparte_2
“a) dichiara che la firma apposta al contratto di finanziamento oggetto di lite non appartiene all'attrice;
b) preso atto dell'intervenuta cessione del rapporto di cui è causa in data 14 marzo 2017 e il venir meno della legittimazione passiva della CP_2
condanna la a restituire
[...] Controparte_7 all'attrice l'importo di € 39.000,00, oltre interessi legali da calcolare dalle singole scadenze al saldo;
c) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3 R.G. n. 4135/2019
d) condanna la ex art. 96 c.p.c., Controparte_7
a corrispondere all'attrice l'importo di € 10.000,00 (diecimila), all'attualità;
e) condanna e in via solidale, a Controparte_3 Controparte_4 corrispondere alla – l'importo di Controparte_7 cui al capo b);
f) spese di lite come liquidate al punto 3. della sentenza”. Con
§ 2. La (d'ora in poi, per brevità, “ ”) Controparte_5 ha proposto appello avverso la suindicata decisione, limitatamente alla sola statuizione di condanna di essa esponente al pagamento, in favore della , CP_1 della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., deducendo al riguardo:
- che il primo Giudice aveva errato nell'accertare la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non essersi avveduto che la domanda attorea era stata accolta solo parzialmente;
- che, infatti, la pretesa avanzata dalla , volta ad ottenere il risarcimento CP_1 dei danni conseguenti alla vicenda della falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento, era stata rigettata dal Tribunale di Torre
Annunziata perché dedotta in modo generico;
- che, inoltre, prima che la sottoscrizione apparentemente riconducibile alla fosse accertata, mediante l'espletata CTU, come apocrifa, né la CP_1 CP_2
né essa cessionaria avrebbero potuto disporre la sospensione del
[...] pagamento delle rate mensili relative al finanziamento erogato;
- che, infatti, la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta dall'attrice in corso di causa, onde ottenere detta sospensione, era stata rigettata.
Pertanto, chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla , ovvero, in via subordinata, CP_1 ridursi l'importo del risarcimento liquidato dal primo Giudice.
§ 3. Costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello, in Controparte_1 ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, nonché, tenuto conto della temerarietà del gravame, Con condannarsi la all'ulteriore risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
§ 4. Anche la si costituiva nel presente grado, deducendo di Controparte_2 non opporsi alle richieste proposte dall'appellante. 4 R.G. n. 4135/2019
§ 5. Le altre parti evocate in lite, invece, non si costituivano in giudizio.
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di e , i quali, nonostante la Controparte_3 Controparte_4 ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
§ 7. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Con
§ 7.1. Infatti, ha ragione la a dolersi che il Tribunale abbia, da un lato, rigettato in parte la domanda attorea, con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria, e, dall'altro, condannato essa esponente al pagamento della somma di
€ 10.000,00, a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In proposito, è univoca la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (cfr., ex multis,
Cass. 21/5/2024, n. 14147; Cass. 9/9/2021, n. 24383).
Più specificamente, a detto approdo interpretativo si perviene sulla base delle seguenti argomentazioni:
- dal disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. emerge che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute, non è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo;
- in tal senso milita l'incipit della norma, secondo cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese…”;
- ora, l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dal citato art. 96, comma
3, c.p.c., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo 5 R.G. n. 4135/2019 quando la domanda non sia stata totalmente accolta (per tale iter argomentativo, v.
Cass. 30/5/2024, n. 15232, in motivazione).
Ne deriva che non v'è spazio per la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale è configurabile anche quando siano accolte alcune e rigettate altre domande proposte nei confronti della stessa parte (cfr. Cass. 9/9/2021, n. 24383).
Ed è appena il caso di aggiungere che, nella vicenda per cui è causa, la reciprocità della soccombenza ricorre in quanto il primo Giudice non ha semplicemente accolto in misura ridotta la domanda della , bensì rigettato uno specifico CP_1 ed autonomo capo di domanda, ossia quello relativo al risarcimento del danno.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della Corte del diritto secondo cui, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (trattasi di interpretazione pacifica a partire da Cass. sez. un. 31/10/2022, n. 32061).
Pertanto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, va rigettata la Con domanda, proposta dalla , di condanna di al risarcimento dei danni ai CP_1 sensi dell'art. ex art. 96 c.p.c.
§ 8. Venendo al governo delle spese, si rendono indispensabili le osservazioni di seguito precisate:
- innanzitutto, deve partirsi dal rilievo che il parziale accoglimento dell'appello, comportando la riforma in parte della sentenza di primo grado, impone la riliquidazione delle spese dell'intero giudizio;
- infatti, è noto l'univoco indirizzo della Corte regolatrice secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia 6 R.G. n. 4135/2019 costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. fra le tante, Cass.
26/3/2025, n. 8040; Cass. 15/10/2024, n. 26734);
- nella fattispecie in esame, quindi, si pone il problema se occorra procedere ad una tale riliquidazione di carattere unitario e globale, che tenga conto anche del rigetto della domanda della di condanna della controparte ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.;
- la questione va risolta, ad avviso del Collegio, considerato che il suindicato orientamento giurisprudenziale trova la sua ratio nell'operatività del cd. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., nel senso che la riforma di un capo principale della sentenza impugnata determina la caducazione di quello accessorio, come quello sulle spese (cfr., fra le altre, Cass. 11/11/2024, n. 29056);
- ne deriva che, ove sia accolto il motivo di appello sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché detto capo ha natura accessoria e non principale, il richiamato orientamento giurisprudenziale non ha margini di operatività;
- del resto, essendo pacifico che l'accoglimento o il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non genera – nel grado – alcuna soccombenza, trattandosi di questione estranea al thema decidendum in senso stretto, è evidente che la decisione della stessa non potrà mai costituire ragione per una compensazione, anche parziale, delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. 23/6/2022, n. 20317;
Cass. 6/6/2022, n. 18036; in senso contrario, vi è, a quanto consta, soltanto Cass.
14/10/2016, n. 20839);
- né, ovviamente, il quantum della liquidazione delle spese è in qualche modo dipendente dalla decisione sulla pretesa ex art. 96 c.p.c., sicché l'accoglimento del gravame sul punto non può che rilevare sul solo piano del governo delle spese del grado d'impugnazione;
- come osservato dai giudici di legittimità, l'accessorietà “colloca la domanda di condanna per lite temeraria all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa ….”, discendendo da ciò “l'impossibilità di integrare una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo”; 7 R.G. n. 4135/2019
- “Si entra, pertanto, anche nel paradigma della causazione, che sotto questo profilo deve intendersi come identificativo del thema decidendum del giudizio: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva e/o di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio”;
- “se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel … giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà” (per tale complessiva ricostruzione, v. la già citata Cass. 31/5/2021, n. 15102, in motivazione);
- in definitiva, è vero che, come detto, l'accoglimento del motivo d'impugnazione sul capo della pronuncia impugnata relativo all'art. 96 c.p.c. genera soccombenza, eventualmente anche reciproca, ma ciò soltanto nel grado in cui la questione è entrata nel thema decidendum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non ricorrono i presupposti per la riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, sicché occorre procedere soltanto al governo delle spese del presente grado, le quali non possono che porsi a carico della , in base al criterio della soccombenza, il tutto secondo i CP_1 parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore del disputatum (€ 10.000,00, oggetto della condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado).
§ 8.2. Nel rapporto fra l'appellante, da un lato e Controparte_2 CP_3
e , dall'altro, nessun provvedimento va adottato in
[...] Controparte_4 punto di spese, essendo state evocate in lite tali parti soltanto in virtù di litis denuntiatio.
§ 8.2. L'accoglimento del gravame determina l'assorbimento della domanda, formulata anche nel presente grado di giudizio dalla , di condanna CP_1 dell'appellante al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
8 R.G. n. 4135/2019
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_5 CP_1
, , e , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1311/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
24/5/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda, proposta dalla , di condanna di CP_1
al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; Controparte_5
c) condanna la al pagamento, in favore della società appellante, CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00, oltre IVA e CPA come per legge;
d) nulla per le spese nel rapporto fra appellante, da un lato, e CP_2
[...
, e , dall'altro. Controparte_3 Controparte_4
Così deciso in Napoli il giorno 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.