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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2097/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Napoli l'11/12/1983
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Breda n. 140 con l'Avv. Francesca Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 03/10/1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Breda n. 140 con l'Avv. Francesca Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 10.07.2015, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 2015, Numero 1015, Parte I, Serie n. 1
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._3 cittadino italiano, residente con i genitori in Milano, Via Breda n. 140.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Il figlio minore nato a [...] il [...] verrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, in maniera condivisa;
4. Il figlio minore resterà prevalentemente collocato presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Il figlio minore, fino al compimento dei 6 anni, starà con il padre due domeniche alternate al mese dalla mattina alle 9 alla sera alle 20, riportandolo dalla madre dopo aver cenato.
Inoltre, il padre starà con il figlio due pomeriggi a settimana, da individuarsi in base alle esigenze di lavoro del padre ed alle esigenze scolastiche del figlio, ritirando il bimbo a scuola e portandolo alla madre alle ore 20 dopo aver cenato. Dopo il compimento dei 6 anni d'età, il padre trascorrerà con il figlio due fine settimana al mese prendendo il figlio dalla casa materna il sabato mattina alle 10,00 e riportandolo la domenica alle ore 20 dopo aver cenato.
- Per quanto concerne le festività natalizie i ricorrenti stabiliscono che, dopo il compimento del sesto anno di età, i periodi di vacanza del minore con i genitori saranno con uno dal 24/12 al 31/12 sino alle ore 9:30 o diverso orario concordato ogni anno e con l'altro genitore dal 31/12 al 06/01 ad anni alternati. Le festività di Pasqua e carnevale saranno gestite ad anni alterni secondo le sopra indicate modalità, e cioè fino al compimento del sesto anno d'età, il padre starà con il figlio il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.30 alle ore 20, riportando il figlio dalla madre alle 20 dopo aver cenato. Dopo il compimento del sesto anno d'età, il figlio starà con il padre o con la madre ad anni alterni, per tutte le vacanze di Pasqua. In ordine alle vacanze estive, dopo il compimento del sesto anno d'età, i genitori trascorreranno almeno quindici giorni per ciascuno con il figlio. Resta ferma la possibilità per entrambi i genitori, in accordo con l'altro, trascorrere altri periodi di vacanza con il figlio da concordarsi preventivamente compatibilmente con le possibilità lavorative e nel rispetto degli impegni scolastici del figlio. Entro il 31 marzo di ogni anno, verranno comunicate le ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
6. Nell'ambito del presente accordo di separazione, il Signor si obbliga a trasferire in Per_1 favore della Signora la piena proprietà della quota della casa familiare pari a metà allo stesso Pt_2 intestata della seguente unità immobiliare in Milano, Via Breda 140 censita catastalmente come segue: Foglio 83, Particella 160, Subalterno 787, Piano 1-T, z.c.
3. Categoria A/3, Classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 738,53, con tutti gli arredi;
7. I ricorrenti stabiliscono che il signor uscirà definitivamente dall'abitazione coniugale Per_1 entro e non oltre il 30 giugno 2025; pertanto il signor si impegna entro tale termine a Per_1 liberare l'immobile da mobili e oggetti di sua titolarità ed a spostare la residenza;
8. I coniugi si impegnano a stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74, con atto notarile il trasferimento dell'unità immobiliare sopra descritta dando seguito agli adempimenti di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate e di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio competente. Si precisa che, così come deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del dell'11 giugno 2003 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 tale trasferimento di diritto reale è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
9. I costi inerenti il suddetto trasferimento immobiliare, nonché gli onorari notarili sono interamente a carico della Signora Pt_2
10. il Sig. verserà ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Per_1 Per_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma che sarà versata sul conto corrente intestato alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione Pt_2 dell'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I ricorrenti convengono che l'assegno unico mensile per il minore sia incassato dalla madre;
11. il Sig. terrà, altresì, a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12. la Signora a definizione degli accordi economici derivanti dalla separazione, si impegna Pt_2
a corrispondere a favore del Sig. la somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) Per_1 mediante due bonifici bancari sul conto corrente intestato al Sig. e precisamente il primo di Per_1
Euro 17.000,00 alla pubblicazione dell'omologa della separazione ed Euro 10.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2025;
13. fatto salvo quanto previsto al precedente punto 12), le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico
/ patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 10.07.2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG