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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 6350/2025 R.G. promosso da
) (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
e
RA IL ) (avv. MACCHION PAOLO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Travagliato in Via Vittorio Veneto, n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra SA TR quale genitore collocatario delle figlie minori stabilmente conviventi;
AFFIDAMENTO E CONCORSO NEL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE 3. Le figlie , e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 in modalità condivisa la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il sig. verserà alla sig.ra TR, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 Pt_1
(venti) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 2.400,00 e così
€ 800,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie come meglio identificate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Brescia, sono poste al 100% a carico della madre sig.ra SA TR – limitatamente al periodo come previsto al successivo punto 6. - sino al limite massimo di euro
1.000,00 € per ciascuna singola spesa, soglia oltre la quale la spesa in questione sarà da ritenersi suddivisa al 50% tra i genitori;
6. I coniugi concordano che tale ripartizione delle spese straordinarie di cui al precedente punto 5, in deroga alla regola generale come prevista dal vigente Protocollo, andrà applicata limitatamente al periodo in cui il padre sia gravato in via esclusiva dell'onere di pagamento della complessiva rata di mutuo ipotecario vigente (in ragione dei due contratti di mutuo relativi alla casa coniugale come sopra dettagliati), arco temporale già regolamentato con il presente accordo cumulativo ed esteso al periodo di non oltre sei (6) mesi successivi alla sentenza di divorzio;
7. la sig.ra TR percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie;
FREQUENTAZIONI Persona_4
8. Il padre potrà vedere le figlie minori secondo il seguente calendario:
- Week end alternato: nel fine settimana di competenza paterna le minori staranno con il padre dal sabato mattina alle 9.30 sino al successivo lunedì mattina alle ore. 8.00, quando il padre le accompagnerà direttamente a scuola;
- Infrasettimanale: nei giorni di martedì dalle ore 16,00 finita la scuola sino con pernotto e sino al mercoledì mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
nella giornata del giovedì, sulla base delle esigenze anche extrascolastiche e del benessere delle minori, progressivamente si introdurrà la frequentazione con il padre dopo la scuola sino all'ora di cena ed eventualmente con pernotto;
- In caso di sospensione scolastica – da qualunque ragione motivata - la frequentazione settimanale con il padre potrà decorrere dalle ore 10,00 del mattino compatibilmente con l'attività lavorativa paterna;
- Vacanze e festività: Nel corso delle vacanze estive le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori per quindici giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel corso delle vacanze natalizie le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori per sette giorni consecutivi, alternando il Natale, Vigilia e il primo gennaio di anno in anno. Durante le vacanze di Pasqua le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori alternativamente o a Pasqua o a Pasquetta, alternando di anno in anno. Alternanza e paritaria permanenza delle minori tra i genitori altresì nelle giornate di ponte e/o altre ipotesi di sospensione scolastica.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
9. Avendo i coniugi concordato di regolamentare complessivamente i loro rapporti patrimoniali nell'ottica del cumulo delle domande, come consentito ex art. 473 bis.49 c.p.c. e dunque determinando sin da ora la concorde regolamentazione anche delle condizioni di divorzio, per le quali esprimono sin da ora valido consenso, danno atto di quanto segue:
- Nulla sarà dovuto dal marito sig. a tiolo di concorso nel mantenimento della moglie Parte_1
SA in sede di separazione, con rinuncia della sig.ra TR ad un assegno di mantenimento per sé, anche in ragione dell'accordo pattuito a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L.div.
e di cui alle successive conclusioni cumulativamente formulate con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10. Per il tempo necessario all'emissione della sentenza di divorzio che consacrerà il perfezionamento degli accordi patrimoniali e sino a 6 mesi successivi alla stessa, la rata complessiva del mutuo ipotecario (come risultato dal totale mensile dovuto in ragione dei due contratti di mutuo come meglio dettagliati nelle premesse alla pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio) resterà a carico esclusivo del marito, con accollo interno al medesimo anche per la quota cointestata alla moglie;
11. I coniugi danno atto che il mutuo cointestato vigente è stato surrogato;
12. I coniugi concordano che il veicolo Mini Countryman Cooper SD - targato GD591GV - n. telaio
WMW81BT0503N06197, resti in uso alla moglie con sua esclusiva responsabilità per danni alla vettura o a terzi, conseguenti alla condotta di guida, incluse sanzioni amministrative, esonerando il marito da qualsiasi conseguente obbligazione e ciò sino alla formalizzazione in sede di divorzio del passaggio di proprietà; fino al momento del trasferimento della proprietà del veicolo alla signora
TR, le spese di manutenzione ordinaria resteranno a carico del signor ad esclusione delle Pt_1 spese di consumo e straordinarie;
13. I coniugi concordano quanto segue in merito ad interventi di riparazione e manutenzione necessari alla casa coniugale:
- tinteggiatura parziale delle pareti interne, da eseguirsi ad opera dell'impresa già incaricata dal
Sig. Pt_1
- fornitura da parte del Sig. del materiale necessario per la pavimentazione del cavedio del Pt_1 piano interrato;
- fornitura da parte del Sig. delle piastrelle per la parete della cucina del piano interrato. Pt_1
14. Definita ogni questione patrimoniale, con l'adempimento di quanto precede e con l'emissione della sentenza di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nessun'altra pretesa da avanzare al riguardo con rinuncia alla sua impugnazione;
15. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio personale e/o delle figlie minori, ferma in ogni caso la necessità di accordo e consenso di entrambi i genitori per viaggi extraeuropei delle minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.7.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Travagliato (atto n.10 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 6350/2025 R.G. promosso da
) (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
e
RA IL ) (avv. MACCHION PAOLO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Travagliato in Via Vittorio Veneto, n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra SA TR quale genitore collocatario delle figlie minori stabilmente conviventi;
AFFIDAMENTO E CONCORSO NEL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE 3. Le figlie , e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Per_3 in modalità condivisa la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il sig. verserà alla sig.ra TR, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 Pt_1
(venti) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 2.400,00 e così
€ 800,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie come meglio identificate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Brescia, sono poste al 100% a carico della madre sig.ra SA TR – limitatamente al periodo come previsto al successivo punto 6. - sino al limite massimo di euro
1.000,00 € per ciascuna singola spesa, soglia oltre la quale la spesa in questione sarà da ritenersi suddivisa al 50% tra i genitori;
6. I coniugi concordano che tale ripartizione delle spese straordinarie di cui al precedente punto 5, in deroga alla regola generale come prevista dal vigente Protocollo, andrà applicata limitatamente al periodo in cui il padre sia gravato in via esclusiva dell'onere di pagamento della complessiva rata di mutuo ipotecario vigente (in ragione dei due contratti di mutuo relativi alla casa coniugale come sopra dettagliati), arco temporale già regolamentato con il presente accordo cumulativo ed esteso al periodo di non oltre sei (6) mesi successivi alla sentenza di divorzio;
7. la sig.ra TR percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie;
FREQUENTAZIONI Persona_4
8. Il padre potrà vedere le figlie minori secondo il seguente calendario:
- Week end alternato: nel fine settimana di competenza paterna le minori staranno con il padre dal sabato mattina alle 9.30 sino al successivo lunedì mattina alle ore. 8.00, quando il padre le accompagnerà direttamente a scuola;
- Infrasettimanale: nei giorni di martedì dalle ore 16,00 finita la scuola sino con pernotto e sino al mercoledì mattina successiva quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
nella giornata del giovedì, sulla base delle esigenze anche extrascolastiche e del benessere delle minori, progressivamente si introdurrà la frequentazione con il padre dopo la scuola sino all'ora di cena ed eventualmente con pernotto;
- In caso di sospensione scolastica – da qualunque ragione motivata - la frequentazione settimanale con il padre potrà decorrere dalle ore 10,00 del mattino compatibilmente con l'attività lavorativa paterna;
- Vacanze e festività: Nel corso delle vacanze estive le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori per quindici giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel corso delle vacanze natalizie le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori per sette giorni consecutivi, alternando il Natale, Vigilia e il primo gennaio di anno in anno. Durante le vacanze di Pasqua le figlie rimarranno con ciascuno dei genitori alternativamente o a Pasqua o a Pasquetta, alternando di anno in anno. Alternanza e paritaria permanenza delle minori tra i genitori altresì nelle giornate di ponte e/o altre ipotesi di sospensione scolastica.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
9. Avendo i coniugi concordato di regolamentare complessivamente i loro rapporti patrimoniali nell'ottica del cumulo delle domande, come consentito ex art. 473 bis.49 c.p.c. e dunque determinando sin da ora la concorde regolamentazione anche delle condizioni di divorzio, per le quali esprimono sin da ora valido consenso, danno atto di quanto segue:
- Nulla sarà dovuto dal marito sig. a tiolo di concorso nel mantenimento della moglie Parte_1
SA in sede di separazione, con rinuncia della sig.ra TR ad un assegno di mantenimento per sé, anche in ragione dell'accordo pattuito a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L.div.
e di cui alle successive conclusioni cumulativamente formulate con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10. Per il tempo necessario all'emissione della sentenza di divorzio che consacrerà il perfezionamento degli accordi patrimoniali e sino a 6 mesi successivi alla stessa, la rata complessiva del mutuo ipotecario (come risultato dal totale mensile dovuto in ragione dei due contratti di mutuo come meglio dettagliati nelle premesse alla pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio) resterà a carico esclusivo del marito, con accollo interno al medesimo anche per la quota cointestata alla moglie;
11. I coniugi danno atto che il mutuo cointestato vigente è stato surrogato;
12. I coniugi concordano che il veicolo Mini Countryman Cooper SD - targato GD591GV - n. telaio
WMW81BT0503N06197, resti in uso alla moglie con sua esclusiva responsabilità per danni alla vettura o a terzi, conseguenti alla condotta di guida, incluse sanzioni amministrative, esonerando il marito da qualsiasi conseguente obbligazione e ciò sino alla formalizzazione in sede di divorzio del passaggio di proprietà; fino al momento del trasferimento della proprietà del veicolo alla signora
TR, le spese di manutenzione ordinaria resteranno a carico del signor ad esclusione delle Pt_1 spese di consumo e straordinarie;
13. I coniugi concordano quanto segue in merito ad interventi di riparazione e manutenzione necessari alla casa coniugale:
- tinteggiatura parziale delle pareti interne, da eseguirsi ad opera dell'impresa già incaricata dal
Sig. Pt_1
- fornitura da parte del Sig. del materiale necessario per la pavimentazione del cavedio del Pt_1 piano interrato;
- fornitura da parte del Sig. delle piastrelle per la parete della cucina del piano interrato. Pt_1
14. Definita ogni questione patrimoniale, con l'adempimento di quanto precede e con l'emissione della sentenza di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nessun'altra pretesa da avanzare al riguardo con rinuncia alla sua impugnazione;
15. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio personale e/o delle figlie minori, ferma in ogni caso la necessità di accordo e consenso di entrambi i genitori per viaggi extraeuropei delle minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.7.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Travagliato (atto n.10 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR LL