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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3637/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3637/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to AUGELLO DARIO
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...]
chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto della Controparte_1
attrice di partecipare al riparto del cinque per mille nell'esercizio finanziario Parte_1
2019 (anno d'imposta 2018) e, per l'effetto, condannarsi i convenuti alla corresponsione del contributo spettante all' nell'esercizio finanziario 2019 e pari a 26.823,26 Parte_1
euro, oltre interessi per il ritardo illegittimo, ovvero nella diversa misura di giustizia, con vittoria di spese di lite. 1 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che in data 1° giugno
2019 l' , già iscritta al registro del Parte_1
cinque per mille, aveva nominato un nuovo rappresentante legale, che in data 7 giugno
2019 l' aveva inviato all - ai fini IVA e Parte_1 Controparte_1
dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria - il Modello AA7/10, che in data 12 dicembre
2019 l' aveva notificato all' un provvedimento di pre- Controparte_1 Parte_1
esclusione dell'elenco dei beneficiari del cinque per mille per l'anno 2019 poiché non risultava inviata “la dichiarazione sostitutiva per variazione del rappresentante legale prevista dal comma
3 dell'art. 6 bis del DPCM 23/04/2010, entro il termine fissato dal comma 6 dell'art. 2 del medesimo
DPCM, norma che trova applicazione anche per l'esercizio finanziario 2019 in virtù dell'art. 1, comma
154, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, del 1° luglio 2019” e che solo in seguito, in data
19 dicembre 2019 l' aveva inviato all' la dichiarazione Parte_1 Controparte_1
sostitutiva di atto di notorietà.
Ha aggiunto, infine, che con provvedimento notificato il 25 febbraio 2020 l'Agenzia convenuta aveva rigettato le deduzioni presentate dall' confermando Parte_1
l'esclusione dell'Ente dall'elenco dei beneficiari del riparto della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019.
Ha esposto in diritto, quanto alla illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dall' : Controparte_1
- che il provvedimento è illegittimo perius superveniens (favor rei) stante l'intervenuta abrogazione del DPCM. 23 aprile 2010 ad opera del DPCM 23 luglio 2020 che lo ha interamente sostituito;
- che il provvedimento è stato emesso ai sensi di una norma secondaria (art.
6-bis, comma 3 del D.p.c.m. 23 aprile 2010), avente natura non regolamentare, che eccede i limiti imposti dalla legge primaria;
- che la disposizione sopra menzionata e su cui si fonda il provvedimento censurato viola il principio di immedesimazione organica, in quanto l'ente rimane vincolato per gli obblighi assunto dai soggetti che ne hanno la rappresentanza anche in caso di loro violazione o esclusione dall'ente stesso;
2 - che la disposizione sopra menzionata su cui si fonda il provvedimento censurato non stabilisce un termine temporale entro cui deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a pena di decadenza, pertanto dovendosi ritenere utilmente trasmessa la dichiarazione del 20 dicembre 2019;
- che l' convenuta era decaduta dal potere di esclusione ai sensi dell'art. 2 CP_1
d.p.c.m. 23 aprile 2019;
- che il provvedimento di esclusione viola gli artt. 6, comma 4, legge 212/2000 e 18, comma 2, legge 241/1990 in quanto le informazioni richieste a pena di decadenza erano già note all'Amministrazione finanziaria;
- che il provvedimento di esclusione viola altresì il principio di proporzionalità.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha rappresentato che l'odierna parte attrice aveva già sottoposto la vicenda all'esame del Tribunale adito in un procedimento ex art. 700 c.p.c., che in data 29
Luglio 2020 Codesto Ufficio Giudiziario, nella persona del dott. aveva CP_3
respinto l'istanza di cautela richiesta e che nel presente procedimento di merito la parte attrice ha ricalcato il contenuto e i motivi addotti a sostegno dell'istanza cautelare ad eccezione del nuovo motivo afferente alla modifica normativa conseguente al d.p.c.m. del
23 luglio 2020. non si è costituito in Controparte_2
giudizio.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 quinquies, secondo comma cpc all'udienza del 14 Gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
******
In via preliminare, occorre osservare che, quanto all'Amministrazione dello Stato non costituitasi, parte attrice ha notificato l'atto introduttivo del giudizio con notifica telematica all'indirizzo: t". Email_1
3 La notifica di atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di
Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita in base al combinato disposto degli artt. 144 , comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933.
Costituisce infatti ius receptum che la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio è erroneamente eseguita se viene eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Per ragioni di economia processuale e in virtù anche del principio della motivazione per la ragione più liquida, la giurisprudenza ha affermato la possibilità di prescindere dall'esame della questione della validità della notificazione dell'atto introduttivo, in questo caso nei confronti di uno solo dei convenuti, privilegiando il giudizio diretto di infondatezza della domanda ( Cass. n. 5804/2017).
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Parte attrice ha formulato la domanda di accertamento del diritto alla partecipazione al riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 ( anno di imposta 2018).
Come noto, la giurisdizione si determina in relazione al petitum sostanziale e che, a tale scopo, devono essere prese in considerazione tutte le domande proposte nel giudizio.
Sussiste nella vicenda in esame la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, richiamandosi sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24964 del
2017, nella quale avevano affermato la giurisdizione del GO e segnatamente che ""Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla PA sia demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione. Pertanto, spetta al giudice ordinario la competenza sulla comunicazione dell di rigetto della Controparte_1
richiesta di ammissione al c.d. cinque per mille, presentata da una . Pt_2
Si passa, ora, all'esame della domanda di merito.
Quanto all'unico motivo nuovo sottoposto alla cognizione, non appare contestabile, ed invero la difesa avversaria non procede in tal senso, che il d.p.c.m. del 23 luglio 2020 non preveda più, come invece faceva la disposizione di cui all'art. 6 bis, comma 3, del d.p.c.m.
4 del 23 aprile 2010, la perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente.
Non è, altresì, contestato che tale d.p.c.m. non possa trovare applicazione ratione temporis alla vicenda in esame a meno di attribuire natura sanzionatoria o para-sanzionatoria alla decadenza comminata dalla disposizione, e in ossequio alla stessa, dall'Ente accertatore.
In tal caso, dovrebbe trovare applicazione il principio immanente al sistema delle pene di cui all'art. 25 Cost..
Non si ritiene, però, condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui lo ius superveniens avrebbe abolito retroattivamente la decadenza da un beneficio agevolativo.
Il mancato riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto del cinque per mille non può costituire una sorta di sanzione impropria, la situazione derivante dall'adozione del provvedimento amministrativo non è espressione di potere punitivo dell'ente accertatore, ripristinandosi lo status quo ante , anche in posizione di parità rispetto a tutti gli enti e associazioni che potrebbero parimenti partecipare alla ripartizione di risorse Erariali.
Sostiene tale conclusione anche la considerazione che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la norma vigente all'epoca dei fatti non prevedeva una misura sanzionatoria pur impropria, bensì una misura diversa, consistente nella pura e semplice perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di variazione del rappresentante dell'associazione e la dichiarazione omessa ha dato luogo alla perdita del diritto ad un beneficio per insussistenza dei presupposti di legge.
Quanto alle restanti doglianze, si osserva che il rinvio di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. può essere operato, in relazione alle ragioni di diritto, anche con riguardo a precedenti di merito o provvedimenti pronunciati in altri processi.
“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/16).
Nella vicenda in esame, non possono che richiamarsi integralmente al fine di sostenere anche la presente decisione, in quanto condivisibili, esaustive, complete e ben fondate, le
5 motivazioni a sostegno del rigetto dell'istanza cautelare d'urgenza di cui all'ordinanza adottata in data 29 luglio 2020 nel procedimento incardinato al numero di RG. N.
5698/2020 promosso dall'odierna attrice nei confronti dell' odierna Controparte_1
convenuta.
La disposizione oggetto delle reiterate censure dell'attrice non stabiliva una sanzione non prevista dalla fonte di rango primario, pertanto non potendosi prospettare alcun eccesso dell'atto amministrativo generale, ma soltanto che l'ente fosse tenuto all'invio di una dichiarazione sostitutiva, con la quale, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il nuovo legale rappresentante avrebbe dovuto asseverare la persistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010 per mantenere l'inserimento nell'elenco e poter conseguire il beneficio del cinque per mille, ovvero per il riconoscimento del diritto al beneficio.
Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di immedesimazione organica, la stessa si traduce in argomentazione dialettica, il dovere comunicativo dell'ente non pare porsi in contraddizione con la continuità dell'ente o l'ultrattività delle dichiarazioni e degli obblighi assunti dai precedenti rappresentanti legali, ma si appalesa necessario per i controlli dell'ente accertatore alla luce della modifica della compagine sociale.
Quanto al termine, il comma 3 dell'art. 6 bis del D.p.c.m. del 23 aprile 2010 richiama espressamente l'art. 2, che individua nel 30 giugno il termine entro il quale, ai fini della prima iscrizione nell'elenco, i legali rappresentanti devono sottoscrivere e spedire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per la partecipazione al riparto del cinque per mille.
Né può sostenersi la perdita del potere, di natura vincolata, ad opera dell'ente convenuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2, comma 9, del d.p.c.m. menzionato fissava il termine del 31 dicembre per i controlli circa la sussistenza dei presupposti oggetto delle dichiarazioni sostitutive trasmessa ma non anche per l'adozione dei provvedimenti di esclusione. In ogni caso, si evidenzia come nella presente vicenda è fatto pacifico e documentalmente provato che l'Amministrazione avesse proceduto alla comunicazione del provvedimento di pre-esclusione in data 12 Dicembre 2019.
6 Quanto al motivo dell'aggravio procedimentale imposto all'Associazione, l'onere comunicativo è imposto a carico dell'ente o associazione che intende fruire di una misura agevolativa e, in assenza di mutamenti nella compagine sociale, la dichiarazione sostitutiva presentata al momento dell'iscrizione dell'ente nel registro circa la sussistenza dei presupposti esplica i propri effetti anche per i periodi di imposta successivi. La comunicazione della modifica del legale rappresentante ad altri scopi, pur effettuata alla stessa , non può far ritenere assolto il diverso onere inadempiuto per Controparte_1
la permanenza del diritto a godere del beneficio.
Né appare irragionevole o sproporzionata la misura adottata dall'ente, che si ribadisce non costituisce sanzione neppure impropria, trattandosi di risorse contributive della collettività.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei riguardi dell' CP_1
costituita e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto
[...]
quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.201,01 ed €
26.000,00 (decisum pari ad € 26.823,26), operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, svolta con trattazione mista nel contesto della quale sono state reiterate le difese già svolte in sede di atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea;
CONDANNA parte attrice Parte_3
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di
[...]
Controparte_4
che si liquidano complessivamente in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA, ove dovute, come per legge.
Firenze, 16/01/2025
La Giudice
7 dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3637/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to AUGELLO DARIO
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...]
chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto della Controparte_1
attrice di partecipare al riparto del cinque per mille nell'esercizio finanziario Parte_1
2019 (anno d'imposta 2018) e, per l'effetto, condannarsi i convenuti alla corresponsione del contributo spettante all' nell'esercizio finanziario 2019 e pari a 26.823,26 Parte_1
euro, oltre interessi per il ritardo illegittimo, ovvero nella diversa misura di giustizia, con vittoria di spese di lite. 1 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che in data 1° giugno
2019 l' , già iscritta al registro del Parte_1
cinque per mille, aveva nominato un nuovo rappresentante legale, che in data 7 giugno
2019 l' aveva inviato all - ai fini IVA e Parte_1 Controparte_1
dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria - il Modello AA7/10, che in data 12 dicembre
2019 l' aveva notificato all' un provvedimento di pre- Controparte_1 Parte_1
esclusione dell'elenco dei beneficiari del cinque per mille per l'anno 2019 poiché non risultava inviata “la dichiarazione sostitutiva per variazione del rappresentante legale prevista dal comma
3 dell'art. 6 bis del DPCM 23/04/2010, entro il termine fissato dal comma 6 dell'art. 2 del medesimo
DPCM, norma che trova applicazione anche per l'esercizio finanziario 2019 in virtù dell'art. 1, comma
154, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, del 1° luglio 2019” e che solo in seguito, in data
19 dicembre 2019 l' aveva inviato all' la dichiarazione Parte_1 Controparte_1
sostitutiva di atto di notorietà.
Ha aggiunto, infine, che con provvedimento notificato il 25 febbraio 2020 l'Agenzia convenuta aveva rigettato le deduzioni presentate dall' confermando Parte_1
l'esclusione dell'Ente dall'elenco dei beneficiari del riparto della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019.
Ha esposto in diritto, quanto alla illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dall' : Controparte_1
- che il provvedimento è illegittimo perius superveniens (favor rei) stante l'intervenuta abrogazione del DPCM. 23 aprile 2010 ad opera del DPCM 23 luglio 2020 che lo ha interamente sostituito;
- che il provvedimento è stato emesso ai sensi di una norma secondaria (art.
6-bis, comma 3 del D.p.c.m. 23 aprile 2010), avente natura non regolamentare, che eccede i limiti imposti dalla legge primaria;
- che la disposizione sopra menzionata e su cui si fonda il provvedimento censurato viola il principio di immedesimazione organica, in quanto l'ente rimane vincolato per gli obblighi assunto dai soggetti che ne hanno la rappresentanza anche in caso di loro violazione o esclusione dall'ente stesso;
2 - che la disposizione sopra menzionata su cui si fonda il provvedimento censurato non stabilisce un termine temporale entro cui deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a pena di decadenza, pertanto dovendosi ritenere utilmente trasmessa la dichiarazione del 20 dicembre 2019;
- che l' convenuta era decaduta dal potere di esclusione ai sensi dell'art. 2 CP_1
d.p.c.m. 23 aprile 2019;
- che il provvedimento di esclusione viola gli artt. 6, comma 4, legge 212/2000 e 18, comma 2, legge 241/1990 in quanto le informazioni richieste a pena di decadenza erano già note all'Amministrazione finanziaria;
- che il provvedimento di esclusione viola altresì il principio di proporzionalità.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha rappresentato che l'odierna parte attrice aveva già sottoposto la vicenda all'esame del Tribunale adito in un procedimento ex art. 700 c.p.c., che in data 29
Luglio 2020 Codesto Ufficio Giudiziario, nella persona del dott. aveva CP_3
respinto l'istanza di cautela richiesta e che nel presente procedimento di merito la parte attrice ha ricalcato il contenuto e i motivi addotti a sostegno dell'istanza cautelare ad eccezione del nuovo motivo afferente alla modifica normativa conseguente al d.p.c.m. del
23 luglio 2020. non si è costituito in Controparte_2
giudizio.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 quinquies, secondo comma cpc all'udienza del 14 Gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
******
In via preliminare, occorre osservare che, quanto all'Amministrazione dello Stato non costituitasi, parte attrice ha notificato l'atto introduttivo del giudizio con notifica telematica all'indirizzo: t". Email_1
3 La notifica di atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di
Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita in base al combinato disposto degli artt. 144 , comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933.
Costituisce infatti ius receptum che la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio è erroneamente eseguita se viene eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Per ragioni di economia processuale e in virtù anche del principio della motivazione per la ragione più liquida, la giurisprudenza ha affermato la possibilità di prescindere dall'esame della questione della validità della notificazione dell'atto introduttivo, in questo caso nei confronti di uno solo dei convenuti, privilegiando il giudizio diretto di infondatezza della domanda ( Cass. n. 5804/2017).
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Parte attrice ha formulato la domanda di accertamento del diritto alla partecipazione al riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 ( anno di imposta 2018).
Come noto, la giurisdizione si determina in relazione al petitum sostanziale e che, a tale scopo, devono essere prese in considerazione tutte le domande proposte nel giudizio.
Sussiste nella vicenda in esame la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, richiamandosi sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24964 del
2017, nella quale avevano affermato la giurisdizione del GO e segnatamente che ""Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla PA sia demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione. Pertanto, spetta al giudice ordinario la competenza sulla comunicazione dell di rigetto della Controparte_1
richiesta di ammissione al c.d. cinque per mille, presentata da una . Pt_2
Si passa, ora, all'esame della domanda di merito.
Quanto all'unico motivo nuovo sottoposto alla cognizione, non appare contestabile, ed invero la difesa avversaria non procede in tal senso, che il d.p.c.m. del 23 luglio 2020 non preveda più, come invece faceva la disposizione di cui all'art. 6 bis, comma 3, del d.p.c.m.
4 del 23 aprile 2010, la perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente.
Non è, altresì, contestato che tale d.p.c.m. non possa trovare applicazione ratione temporis alla vicenda in esame a meno di attribuire natura sanzionatoria o para-sanzionatoria alla decadenza comminata dalla disposizione, e in ossequio alla stessa, dall'Ente accertatore.
In tal caso, dovrebbe trovare applicazione il principio immanente al sistema delle pene di cui all'art. 25 Cost..
Non si ritiene, però, condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui lo ius superveniens avrebbe abolito retroattivamente la decadenza da un beneficio agevolativo.
Il mancato riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto del cinque per mille non può costituire una sorta di sanzione impropria, la situazione derivante dall'adozione del provvedimento amministrativo non è espressione di potere punitivo dell'ente accertatore, ripristinandosi lo status quo ante , anche in posizione di parità rispetto a tutti gli enti e associazioni che potrebbero parimenti partecipare alla ripartizione di risorse Erariali.
Sostiene tale conclusione anche la considerazione che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la norma vigente all'epoca dei fatti non prevedeva una misura sanzionatoria pur impropria, bensì una misura diversa, consistente nella pura e semplice perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di variazione del rappresentante dell'associazione e la dichiarazione omessa ha dato luogo alla perdita del diritto ad un beneficio per insussistenza dei presupposti di legge.
Quanto alle restanti doglianze, si osserva che il rinvio di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. può essere operato, in relazione alle ragioni di diritto, anche con riguardo a precedenti di merito o provvedimenti pronunciati in altri processi.
“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/16).
Nella vicenda in esame, non possono che richiamarsi integralmente al fine di sostenere anche la presente decisione, in quanto condivisibili, esaustive, complete e ben fondate, le
5 motivazioni a sostegno del rigetto dell'istanza cautelare d'urgenza di cui all'ordinanza adottata in data 29 luglio 2020 nel procedimento incardinato al numero di RG. N.
5698/2020 promosso dall'odierna attrice nei confronti dell' odierna Controparte_1
convenuta.
La disposizione oggetto delle reiterate censure dell'attrice non stabiliva una sanzione non prevista dalla fonte di rango primario, pertanto non potendosi prospettare alcun eccesso dell'atto amministrativo generale, ma soltanto che l'ente fosse tenuto all'invio di una dichiarazione sostitutiva, con la quale, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il nuovo legale rappresentante avrebbe dovuto asseverare la persistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010 per mantenere l'inserimento nell'elenco e poter conseguire il beneficio del cinque per mille, ovvero per il riconoscimento del diritto al beneficio.
Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di immedesimazione organica, la stessa si traduce in argomentazione dialettica, il dovere comunicativo dell'ente non pare porsi in contraddizione con la continuità dell'ente o l'ultrattività delle dichiarazioni e degli obblighi assunti dai precedenti rappresentanti legali, ma si appalesa necessario per i controlli dell'ente accertatore alla luce della modifica della compagine sociale.
Quanto al termine, il comma 3 dell'art. 6 bis del D.p.c.m. del 23 aprile 2010 richiama espressamente l'art. 2, che individua nel 30 giugno il termine entro il quale, ai fini della prima iscrizione nell'elenco, i legali rappresentanti devono sottoscrivere e spedire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per la partecipazione al riparto del cinque per mille.
Né può sostenersi la perdita del potere, di natura vincolata, ad opera dell'ente convenuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2, comma 9, del d.p.c.m. menzionato fissava il termine del 31 dicembre per i controlli circa la sussistenza dei presupposti oggetto delle dichiarazioni sostitutive trasmessa ma non anche per l'adozione dei provvedimenti di esclusione. In ogni caso, si evidenzia come nella presente vicenda è fatto pacifico e documentalmente provato che l'Amministrazione avesse proceduto alla comunicazione del provvedimento di pre-esclusione in data 12 Dicembre 2019.
6 Quanto al motivo dell'aggravio procedimentale imposto all'Associazione, l'onere comunicativo è imposto a carico dell'ente o associazione che intende fruire di una misura agevolativa e, in assenza di mutamenti nella compagine sociale, la dichiarazione sostitutiva presentata al momento dell'iscrizione dell'ente nel registro circa la sussistenza dei presupposti esplica i propri effetti anche per i periodi di imposta successivi. La comunicazione della modifica del legale rappresentante ad altri scopi, pur effettuata alla stessa , non può far ritenere assolto il diverso onere inadempiuto per Controparte_1
la permanenza del diritto a godere del beneficio.
Né appare irragionevole o sproporzionata la misura adottata dall'ente, che si ribadisce non costituisce sanzione neppure impropria, trattandosi di risorse contributive della collettività.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei riguardi dell' CP_1
costituita e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto
[...]
quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.201,01 ed €
26.000,00 (decisum pari ad € 26.823,26), operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, svolta con trattazione mista nel contesto della quale sono state reiterate le difese già svolte in sede di atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea;
CONDANNA parte attrice Parte_3
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di
[...]
Controparte_4
che si liquidano complessivamente in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA, ove dovute, come per legge.
Firenze, 16/01/2025
La Giudice
7 dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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