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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9122/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 550634 Nominativo_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4555/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 28.11.2024, ricorre contro la società Area S.r.l. quale concessionaria per la riscossione dei tributi incaricata dal Comune di Paternò. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 04.11.2024, la ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
550634 di data 05.02.2024, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 2371, per il mancato versamento dell'imposta IMU anno 2016, asseritamente notificato il 04.11.2021, per un importo complessivamente richiesto di euro 447,73.
In ricorso, notificato alla controparte in data 04.11.2024, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 08.10.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'illegittimità della trascrizione per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare l'illegittimità del fermo amministrativo in quanto iscritto su beni strumentali inerenti la propria attività.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 08.01.2025 si è costituita in lite la società di riscossione Area S.r.l. la quale, preliminarmente, rileva la tardività del ricorso presentato dalla ricorrente in violazione dell'art. 21 del D.lgs.
n. 546/1992; contesta, altresì, la fondatezza del ricorso per il quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, gli atti prodromici all'odierno atto impugnato, sono stati regolarmente notificati nei termini di legge – come da documentazione allegata - e comunque l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo di opposizione relativo alla strumentalità del veicolo ex art. 86 D.P.R. 602/1973; chiede la condanna alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025 la Corte, in composizione monocratica, attesa l'insussistenza dei presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia per il merito a nuovo ruolo.
All'odierna udienza, la Corte, nella stessa composizione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, come è noto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
“La verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d'ufficio sulla base delle risultanze in atti” (cfr. Cass. Sent. 30.05.2017, n. 13584).
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince che l'odierno ricorso è stato notificato all'Ente convenuto, mediante consegna a mezzo PEC, in data 4 novembre 2024.
La notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto è avvenuta in data 14 febbraio 2024 (cfr. ricevuta di consegna raccomandata n. 619331467198-8 del 09.02.2024 prodotta agli atti), diversamente da quanto asserito da parte ricorrente che indica nel ricorso di aver ricevuto l'odierno atto impugnato in data 8 ottobre
2024.
L'odierno ricorso, quindi, è stato notificato alla parte convenuta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, spirato in data 15 aprile 2024.
Pertanto, la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza e pertanto oggi non contestabili.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, consegue l'inammissibilità del ricorso, rilievo assorbente su tutti gli altri.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della società di riscossione Area S.r.l., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Area S.r.l., liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi al difensore antistatario avvocato Difensore_2.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9122/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 550634 Nominativo_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4555/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 28.11.2024, ricorre contro la società Area S.r.l. quale concessionaria per la riscossione dei tributi incaricata dal Comune di Paternò. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 04.11.2024, la ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
550634 di data 05.02.2024, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 2371, per il mancato versamento dell'imposta IMU anno 2016, asseritamente notificato il 04.11.2021, per un importo complessivamente richiesto di euro 447,73.
In ricorso, notificato alla controparte in data 04.11.2024, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 08.10.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'illegittimità della trascrizione per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare l'illegittimità del fermo amministrativo in quanto iscritto su beni strumentali inerenti la propria attività.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 08.01.2025 si è costituita in lite la società di riscossione Area S.r.l. la quale, preliminarmente, rileva la tardività del ricorso presentato dalla ricorrente in violazione dell'art. 21 del D.lgs.
n. 546/1992; contesta, altresì, la fondatezza del ricorso per il quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, gli atti prodromici all'odierno atto impugnato, sono stati regolarmente notificati nei termini di legge – come da documentazione allegata - e comunque l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo di opposizione relativo alla strumentalità del veicolo ex art. 86 D.P.R. 602/1973; chiede la condanna alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
All'esito dell'udienza del 21.03.2025 la Corte, in composizione monocratica, attesa l'insussistenza dei presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione e rinvia per il merito a nuovo ruolo.
All'odierna udienza, la Corte, nella stessa composizione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, come è noto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
“La verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d'ufficio sulla base delle risultanze in atti” (cfr. Cass. Sent. 30.05.2017, n. 13584).
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince che l'odierno ricorso è stato notificato all'Ente convenuto, mediante consegna a mezzo PEC, in data 4 novembre 2024.
La notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto è avvenuta in data 14 febbraio 2024 (cfr. ricevuta di consegna raccomandata n. 619331467198-8 del 09.02.2024 prodotta agli atti), diversamente da quanto asserito da parte ricorrente che indica nel ricorso di aver ricevuto l'odierno atto impugnato in data 8 ottobre
2024.
L'odierno ricorso, quindi, è stato notificato alla parte convenuta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, spirato in data 15 aprile 2024.
Pertanto, la ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza e pertanto oggi non contestabili.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, consegue l'inammissibilità del ricorso, rilievo assorbente su tutti gli altri.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della società di riscossione Area S.r.l., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Area S.r.l., liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi al difensore antistatario avvocato Difensore_2.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano