TAR Trento, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 41
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Sentenza 12 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione principi costituzionali e di legge in materia di adeguamento prezzi

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, sulla base delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 26 del d.l. 50/2022 prevede un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a parametri oggettivi e vincolanti, senza discrezionalità della Pubblica Amministrazione, configurando una pretesa di adempimento contrattuale devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione obbligo di inserimento clausola revisionale prezzi

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. per mancata impugnazione preventiva degli atti presupposti (schema di convenzione) e per mancata formulazione di istanza all'Amministrazione e successivo diniego. Inoltre, rileva che la domanda è stata proposta come accertamento autonomo in assenza di strumenti alternativi (azione impugnatoria) e che l'Amministrazione non ha ancora esercitato il potere discrezionale in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 41
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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