Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 622/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 622/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIANI JUNIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Dorno (PV), Via
Padova n. 3/5;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Garlasco (PV), Piazza Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 24/09/2022, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla
Parte II, Serie C, n. 149, dell'anno 2022; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di residenza e/o domicilio;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio civile Controparte_1 Parte_1
trascritto al Registro Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 149 parte 2, serie
C, anno 2022);
pag. 1 di 4
3. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in regime Per_1
di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con residenza eletta nell'immobile di Dorno, Via Cairoli n. 58/E;
4. che il Sig. in accordo con la moglie ha provveduto già a trasferirsi in altra Parte_2
abitazione, in Dorno, via Cordara n. 17
5. i genitori, in ossequio ai principi sanciti dalle norme dettate in tema di affido condiviso, si impegnano a far sì che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
6. i genitori, limitatamente alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
7. il signor entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese, corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00) oltre al 50% della retta dell'asilo – pari a € 140,00 (centoquaranta/00) mensili - e alla metà delle spese straordinarie di debitamente documentate;
Per_1
riguardo a queste ultime si osserverà il Protocollo del Tribunale di Pavia che, sottoscritto dai coniugi, costituisce parte integrante del presente atto;
Quando la bambina inizierà a frequentare la scuola elementare l'assegno di mantenimento verrà corrisposto dal Sig. nella misura di euro 240,00 oltre aggiornamento Istat annuale. L'assegno unico Parte_2
pari ad euro 50,00 ( circa) verrà percepito per intero dalla Sig.ra 8. il padre Pt_1
potrà vedere e tenere con sé un giorno a settimana, con pernottamento, andando Per_1
a prendere la minore all'uscita dalla scuola materna e riportandola l'indomani mattina.
Il signor potrà tenere con sé la minore un ulteriore giorno infrasettimanale, CP_1 dall'uscita della scuola materna sino alle ore 21,30. La scelta sui giorni infrasettimanali di frequentazione padre/figlia dipenderà dai turni di lavoro e dagli impegni del signor e sarà comunicata tempestivamente alla moglie. Il signor potrà CP_1 CP_1
trascorrere con la figlia un periodo di vacanze estive di 15 giorni (anche non consecutivi), secondo gli accordi assunti tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività,
pag. 2 di 4 i compleanni e le ricorrenze si seguirà il principio dell'alternanza, avendo, comunque, riguardo alle esigenze della minore;
9. i genitori si obbligano ed impegnano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul reciproco rispetto dell'altrui figura genitoriale;
10. entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora l'assenso per eventuali viaggi o spostamenti dei medesimi con la minore, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi detti spostamenti;
i coniugi prestano altresì reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, tanto per sé quanto per i figli minori;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
12. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato
Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Vigevano, in data 24/09/2022, il cui
[...]
atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla
Parte II, Serie C, n. 149, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle (ulteriori) statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. (SE
PREVISTE);
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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