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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO LE, TO
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2569/2022 depositato il 23/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 CF_Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 790/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20019010055 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 790/2022 del 12 novembre 2021, depositata in Segreteria il 22 aprile 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_6 avverso l'avviso di liquidazione n. 20019010055-20191T020900, mediante il quale l'Ufficio, in relazione all'atto pubblico del 27 novembre 2019 repertorio n. 3804/02890, registrato in via telematica il 3 dicembre 2019 al n. 20900 serie 1T, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 9.230,00 (di cui € 230,00 a titolo di bollo, € 2.000,00 a titolo di imposta ipotecaria, € 1.000,00 a titolo di imposta catastale ed € 6.000,00 a titolo di imposta sulla donazione) ritenendo come la cessione dei diritti immobiliari tra suoceri e nuora, non fosse assoggettabile ai benefici della legge n. 74 del 6 marzo 1987, previsti esclusivamente per le sole disposizioni che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi e tra coniugi e figli nell'ambito della separazione personale tra coniugi.
La Commissione Tributaria Provinciale compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza i ricorrenti proponevano appello e ne chiedevano la riforma, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso introduttivo ritenendo come, nel caso di specie, non fossero applicabili le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.
Diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza richiamata dagli appellanti, la fattispecie che assume concreto rilievo concerne il trasferimento di beni immobili che non appartenevano ai coniugi al momento della separazione, realizzato tra suoceri e nuora;
segnatamente tra soggetti diversi dai coniugi e dai figli.
L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone, infatti, che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge I dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
Le agevolazioni di cui all'art. 19 pertengono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
L'esenzione prevista dalla norma si riferisce, pertanto, agli accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi, ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.
In tal senso la Corte di Cassazione (cfr. sez. V, Sentenza n. 11458 del 30 maggio 2005 - Rv. 581955 - 01) ha ritenuto come, nella ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), alla luce delle sentenze della Corte costituzionale
10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione
"dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende
"a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.
Nella stessa direzione si era già pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176 e, quindi, con sentenza dell'11 giugno 2003, n. 202. L'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia “elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Nel caso di specie, l'atto pubblico in questione, oltre ai trasferimenti immobiliari tra coniugi legittimamente agevolati, prevede altresì la cessione di diritti immobiliari tra suoceri e nuora che, ancorché motivata dal fine di garantire l'abitazione alla nipote-figlia minore, non risulta, dalla lettura dell'accordo omologato dal tribunale, essere elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Conseguentemente, non può godere dei benefici fiscali previsti dalla citata legge in quanto tale beneficio è applicabile per le sole disposizioni che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi e tra coniugi e figli, alle condizioni già precisate e l'Agenzia delle Entrate ha ritualmente proceduto a riqualificare il trasferimento considerato come atto di donazione e liquidare, con l'avviso impugnato, le relative imposte in regime ordinario, così come previsto dal d.lgs. n. 346 del 1990 e dal d.lgs. n. 347 del 1990.
Va evidenziato come, ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia considerato operante la agevolazione normativa in relazione a trasferimenti che vedano come beneficiari non direttamente uno dei due coniugi, ma anche uno o più figli e, talvolta, perfino soggetti terzi, tale orientamento non ha mai riguardato i casi nei quali il soggetto terzo non sia il beneficiario della cessione immobiliare, ma il soggetto cedente proprietario del bene.
L'esenzione non può, quindi, riguardare un atto di trasferimento di un immobile che non sia di proprietà dei coniugi.
Per quanto concerne l'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 19, Legge n. 74/1987, in relazione all'art. 316 bis, comma 1, secondo periodo, c.c., a norma del quale, “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, deve evidenziarsi come nel caso di specie non rilevi che i genitori (coniugi in fase di separazione) non abbiano mezzi sufficienti per il mantenimento dell'unica figlia, tanto da rendersi necessario l'intervento dei nonni paterni.
Atteso quindi, che la cessione di diritti immobiliari tra suoceri e nuora, ancorché prevista nell'atto di separazione personale tra i coniugi, omologato dal Tribunale di Bari, non può godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della legge n.74 del 6 marzo, insuscettibile, in quanto norma agevolativa, di interpretazione analogica o estensiva, va rigettato il proposto appello, con condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- rigetta l'appello; - condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO LE, TO
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2569/2022 depositato il 23/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 CF_Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 790/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20019010055 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 790/2022 del 12 novembre 2021, depositata in Segreteria il 22 aprile 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_6 avverso l'avviso di liquidazione n. 20019010055-20191T020900, mediante il quale l'Ufficio, in relazione all'atto pubblico del 27 novembre 2019 repertorio n. 3804/02890, registrato in via telematica il 3 dicembre 2019 al n. 20900 serie 1T, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 9.230,00 (di cui € 230,00 a titolo di bollo, € 2.000,00 a titolo di imposta ipotecaria, € 1.000,00 a titolo di imposta catastale ed € 6.000,00 a titolo di imposta sulla donazione) ritenendo come la cessione dei diritti immobiliari tra suoceri e nuora, non fosse assoggettabile ai benefici della legge n. 74 del 6 marzo 1987, previsti esclusivamente per le sole disposizioni che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi e tra coniugi e figli nell'ambito della separazione personale tra coniugi.
La Commissione Tributaria Provinciale compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza i ricorrenti proponevano appello e ne chiedevano la riforma, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, chiedendo il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso introduttivo ritenendo come, nel caso di specie, non fossero applicabili le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.
Diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza richiamata dagli appellanti, la fattispecie che assume concreto rilievo concerne il trasferimento di beni immobili che non appartenevano ai coniugi al momento della separazione, realizzato tra suoceri e nuora;
segnatamente tra soggetti diversi dai coniugi e dai figli.
L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone, infatti, che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge I dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
Le agevolazioni di cui all'art. 19 pertengono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
L'esenzione prevista dalla norma si riferisce, pertanto, agli accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi, ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.
In tal senso la Corte di Cassazione (cfr. sez. V, Sentenza n. 11458 del 30 maggio 2005 - Rv. 581955 - 01) ha ritenuto come, nella ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), alla luce delle sentenze della Corte costituzionale
10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione
"dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende
"a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.
Nella stessa direzione si era già pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176 e, quindi, con sentenza dell'11 giugno 2003, n. 202. L'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia “elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Nel caso di specie, l'atto pubblico in questione, oltre ai trasferimenti immobiliari tra coniugi legittimamente agevolati, prevede altresì la cessione di diritti immobiliari tra suoceri e nuora che, ancorché motivata dal fine di garantire l'abitazione alla nipote-figlia minore, non risulta, dalla lettura dell'accordo omologato dal tribunale, essere elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Conseguentemente, non può godere dei benefici fiscali previsti dalla citata legge in quanto tale beneficio è applicabile per le sole disposizioni che regolano i rapporti patrimoniali tra coniugi e tra coniugi e figli, alle condizioni già precisate e l'Agenzia delle Entrate ha ritualmente proceduto a riqualificare il trasferimento considerato come atto di donazione e liquidare, con l'avviso impugnato, le relative imposte in regime ordinario, così come previsto dal d.lgs. n. 346 del 1990 e dal d.lgs. n. 347 del 1990.
Va evidenziato come, ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia considerato operante la agevolazione normativa in relazione a trasferimenti che vedano come beneficiari non direttamente uno dei due coniugi, ma anche uno o più figli e, talvolta, perfino soggetti terzi, tale orientamento non ha mai riguardato i casi nei quali il soggetto terzo non sia il beneficiario della cessione immobiliare, ma il soggetto cedente proprietario del bene.
L'esenzione non può, quindi, riguardare un atto di trasferimento di un immobile che non sia di proprietà dei coniugi.
Per quanto concerne l'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 19, Legge n. 74/1987, in relazione all'art. 316 bis, comma 1, secondo periodo, c.c., a norma del quale, “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, deve evidenziarsi come nel caso di specie non rilevi che i genitori (coniugi in fase di separazione) non abbiano mezzi sufficienti per il mantenimento dell'unica figlia, tanto da rendersi necessario l'intervento dei nonni paterni.
Atteso quindi, che la cessione di diritti immobiliari tra suoceri e nuora, ancorché prevista nell'atto di separazione personale tra i coniugi, omologato dal Tribunale di Bari, non può godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della legge n.74 del 6 marzo, insuscettibile, in quanto norma agevolativa, di interpretazione analogica o estensiva, va rigettato il proposto appello, con condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- rigetta l'appello; - condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.