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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4178/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20251013800059537 CONTR BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso ed alle memorie depositate e ne chiede l'accoglimento Resistente: l'ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate e chiede il rigetto del ricorso.
Alle ore 10:24 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato al Consorzio Bonifica Volturno, ha impugnato l' avviso di pagamento n. 20251013800059537 notificatogli in data 2 luglio 2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 33,09 spese di gestione anno 2024.
Questi, in sintesi, i motivi di doglianza:
omessa notifica dell'avviso di pagamento anche a tutti gli altri coobbligati in solido al pagamento del contributo in questione;
assenza di beneficio apportato al proprio fondo dalla attività svolta dal consorzio, in quanto i proprio terreni già farebbero parte di un'area urbanizzata dotata di un proprio sistema di scarico delle acque reflue (allaccio alla fognatura pubblica), come risulterebbe da un verbale, di cui allega copia al fascicolo processuale, redatto il 4 febbraio 2019 dai funzionari del Comune di Pozzuoli presenti ad un incontro in contraddittorio con i funzionari del Consorzio di bonifica. I proprio fondi sarebbe, dunque, esentati dal pagamento del tributo consortile, pagando già gli oneri stabiliti dal Comune di Pozzuoli per lo scarico delle acque reflue.
Deposita, altresì, relazione tecnica di parte a suffragio delle sopra riportate conclusione, nel senso di non fruire alcun beneficio dall'opera del consorzio convenuto in ragione della presenza di un impianto di recapito delle acque all'esterno del parco ed in particolare della fognatura comunale.
Si è costituito il consorzio di bonifica con deposito di controdeduzioni.
Eccepisce innanzitutto che i fondi in parola sono ricompresi nel perimetro di contribuenza e che il contributo richiesto con l'atto oggetto d'impugnativa è esclusivamente quello relativo alla difesa idraulica e non quello di scarico per il quale il contribuente asserisce di essere “regolarmente allacciato alla pubblica fognatura;
deduce altresì che il Piano di classifica del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del 28/11/2016 e non è stato oggetto di impugnativa da parte del ricorrente;
fa rinvio, infine al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione del beneficio arrecato ai fondi ed al riparto dell'onere della prova, deducendo che I contributi richiesti dal Consorzio sono giustificati essenzialmente in funzione dell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, comprese quelle per difesa idraulica, e sono dovuti, in quanto spese generali gravanti sulla totalità dei consorziati, appunto per la gestione di dette opere e per il funzionamento stesso dell'Ente.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi
La questione all'esame verte in merito alla debenza o meno dei contributi consortili, di cui al RD n. 13.02.1933
n. 215, vantati da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili inclusi nel relativo
“perimetro di contribuenza”, da intendersi quale delimitazione del territorio gravato dall' onere di contributo alla spesa sostenuta per le opere di bonifica.
Presupposti per la giuridica rilevanza ed esigibilità dell'obbligo contributivo in parola sono, ai sensi degli artt.
857 e ss cc e del RD n. 13.02.1933 n. 215 e della LR Campania n. 4/2003, oltre alla inclusione dei terreni interessati nel predetto perimetro di contribuenza, anche la qualità di proprietario degli stessi e la configurabilità di un vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere di bonifica.
Sotto il profilo della natura giuridica, i contributi in parola sono espressamente qualificati, in sede normativa, come oneri reali.
Ai sensi, infatti, della norma di cui all'art. 21, del RD 215/33, “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il comma secondo della medesima norma dispone che “alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”.
L'art 12 della LR Campania 4/03 dispone che “I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”.
In ragione di quanto sopra, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono concordi nel ritenere che la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dall'art. 10, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.» (Cass. n. 13167 del 2014).
Quanto allo specifico profilo del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, con orientamento da ritenersi ormai ampiamente consolidato, che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postula, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere. Detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene.
La effettiva adozione del perimetro di contribuenza e, più in particolare, del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora, poi, il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.
Laddove, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass.
9511/18)
Ed invero, le sezioni unite della cassazione hanno avuto modo di precisare, a tal riguardo, che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un
“piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, aII'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è
l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n.
11722 del 14/05/2010).
Fornita, dunque, la prova, da parte del consorzio, della esistenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica.
A tal ultimo riguardo si è, infatti, ribadito che la inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, siccome decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, è, fino a prova contraria, implicita nell'incontestata affermazione di esistenza del piano di classifica, che invero serve a stabilire il quantum della contribuzione mediante la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati connessi alle opere eseguite dal consorzio (cass. 24064/14).
Operando, dunque, a seguito di quanto sopra, una inversione dell'onere probatorio, il contribuente, ove non abbia impugnato, a monte, innanzi al giudice amministrativo, il perimetro di contribuenza e/o il piano di contribuzione, con i quali si opera l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi,
è, comunque, legittimato, in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento, a contestare specificamente e motivatamente l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che, se correttamente ed utilmente soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente, spetterà, poi, al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5^ co., d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo
(Cit. Cass. 9511/18).
Passando, a questo punto, alla disamina della fattispecie concreta all'esame, deve, innanzitutto, scrutinarsi la doglianza relativa alla presunta solidarietà passiva.
La stessa è priva di fondamento.
In proposito la cassazione ha più volte precisato che va escluso che dall'avere l'obbligo di pagamento dei contributi consortile carattere di onere reale discenda che in caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero. Ciò non deriva, infatti, dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933, che non contempla l'ipotesi della comproprietà, né può farsi discendere dai principi generali, essendosi osservato che, essendo l'obbligazione consortile connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile, tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti.
Si è altresì precisato che la ripartizione tra i comproprietari della prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in base al quale il tributo non deve superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto ( cass. 22302/18).
Prive di fondamento sono anche le censure relative alla presunta assenza di beneficio ed al presunto esonero dall'obbligo contributo, essendo già gravato del pagamento degli oneri per lo scarico delle acque reflue pagate al comune di Pozzuoli.
Come noto, due sono le fattispecie impositive riferibili a ciascun consorzio di bonifica: gli ordinari contributi di bonifica dovuti ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e i contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
La difesa idraulica, il presidio idrogeologico e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo sono le attività alle quali ciascun Consorzio di bonifica è istituzionalmente preposto, con la tenuta in esercizio e la manutenzione dei canali, degli impianti idrovori, delle vasche di laminazione e di tutti quei manufatti che costituiscono l'insieme delle opere consortili di bonifica.
Ebbene, Il convenuto consorzio ha comprovato, mediante rituale deposito in atti, sia l'avvenuta adozione ed approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, sia la inclusione nello stesso dell'immobile identificato, catastalmente, con l'impugnato avviso di pagamento, con il conseguente operare delal predetta presunzione di beneficio arrecato al fondo medesimo.
A fronte di quanto sopra, il contribuente non ha controdedotto nulla di concreto, limitandosi a lamentare in modo generico l'assenza di concreti benefici arrecati agli immobili onerati con il contributo in contestazione, deducendo il pagamento dell'onere per lo scarico delle acque reflue in favore del comune di Pozzuoli.
Tuttavia, come evidenziato dal convenuto consorzio, con l'avviso impugnato viene richiesto solo il pagamento delle opere di difesa idraulica, non rilevando, dunque, i contributi per lo scarico delle acque reflue.
Nessun ausilio, sotto lo specifico profilo del superamento della presunzione di beneficio, deriva dalla consulenza tecnica di parte depositata in atti, vertendo la stessa pur sempre sotto il versante dello scolo delle acque reflue, non compreso nell'avviso oggetto di impugnativa .
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 250/00, omnicomprensivi.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4178/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20251013800059537 CONTR BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso ed alle memorie depositate e ne chiede l'accoglimento Resistente: l'ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate e chiede il rigetto del ricorso.
Alle ore 10:24 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato al Consorzio Bonifica Volturno, ha impugnato l' avviso di pagamento n. 20251013800059537 notificatogli in data 2 luglio 2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 33,09 spese di gestione anno 2024.
Questi, in sintesi, i motivi di doglianza:
omessa notifica dell'avviso di pagamento anche a tutti gli altri coobbligati in solido al pagamento del contributo in questione;
assenza di beneficio apportato al proprio fondo dalla attività svolta dal consorzio, in quanto i proprio terreni già farebbero parte di un'area urbanizzata dotata di un proprio sistema di scarico delle acque reflue (allaccio alla fognatura pubblica), come risulterebbe da un verbale, di cui allega copia al fascicolo processuale, redatto il 4 febbraio 2019 dai funzionari del Comune di Pozzuoli presenti ad un incontro in contraddittorio con i funzionari del Consorzio di bonifica. I proprio fondi sarebbe, dunque, esentati dal pagamento del tributo consortile, pagando già gli oneri stabiliti dal Comune di Pozzuoli per lo scarico delle acque reflue.
Deposita, altresì, relazione tecnica di parte a suffragio delle sopra riportate conclusione, nel senso di non fruire alcun beneficio dall'opera del consorzio convenuto in ragione della presenza di un impianto di recapito delle acque all'esterno del parco ed in particolare della fognatura comunale.
Si è costituito il consorzio di bonifica con deposito di controdeduzioni.
Eccepisce innanzitutto che i fondi in parola sono ricompresi nel perimetro di contribuenza e che il contributo richiesto con l'atto oggetto d'impugnativa è esclusivamente quello relativo alla difesa idraulica e non quello di scarico per il quale il contribuente asserisce di essere “regolarmente allacciato alla pubblica fognatura;
deduce altresì che il Piano di classifica del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
è stato adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.33/C del 28/11/2016 e non è stato oggetto di impugnativa da parte del ricorrente;
fa rinvio, infine al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione del beneficio arrecato ai fondi ed al riparto dell'onere della prova, deducendo che I contributi richiesti dal Consorzio sono giustificati essenzialmente in funzione dell'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, comprese quelle per difesa idraulica, e sono dovuti, in quanto spese generali gravanti sulla totalità dei consorziati, appunto per la gestione di dette opere e per il funzionamento stesso dell'Ente.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi
La questione all'esame verte in merito alla debenza o meno dei contributi consortili, di cui al RD n. 13.02.1933
n. 215, vantati da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili inclusi nel relativo
“perimetro di contribuenza”, da intendersi quale delimitazione del territorio gravato dall' onere di contributo alla spesa sostenuta per le opere di bonifica.
Presupposti per la giuridica rilevanza ed esigibilità dell'obbligo contributivo in parola sono, ai sensi degli artt.
857 e ss cc e del RD n. 13.02.1933 n. 215 e della LR Campania n. 4/2003, oltre alla inclusione dei terreni interessati nel predetto perimetro di contribuenza, anche la qualità di proprietario degli stessi e la configurabilità di un vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere di bonifica.
Sotto il profilo della natura giuridica, i contributi in parola sono espressamente qualificati, in sede normativa, come oneri reali.
Ai sensi, infatti, della norma di cui all'art. 21, del RD 215/33, “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il comma secondo della medesima norma dispone che “alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”.
L'art 12 della LR Campania 4/03 dispone che “I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”.
In ragione di quanto sopra, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono concordi nel ritenere che la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dall'art. 10, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.» (Cass. n. 13167 del 2014).
Quanto allo specifico profilo del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, con orientamento da ritenersi ormai ampiamente consolidato, che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postula, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere. Detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene.
La effettiva adozione del perimetro di contribuenza e, più in particolare, del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento. Qualora, poi, il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.
Laddove, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass.
9511/18)
Ed invero, le sezioni unite della cassazione hanno avuto modo di precisare, a tal riguardo, che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un
“piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, aII'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è
l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n.
11722 del 14/05/2010).
Fornita, dunque, la prova, da parte del consorzio, della esistenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica.
A tal ultimo riguardo si è, infatti, ribadito che la inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, siccome decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, è, fino a prova contraria, implicita nell'incontestata affermazione di esistenza del piano di classifica, che invero serve a stabilire il quantum della contribuzione mediante la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati connessi alle opere eseguite dal consorzio (cass. 24064/14).
Operando, dunque, a seguito di quanto sopra, una inversione dell'onere probatorio, il contribuente, ove non abbia impugnato, a monte, innanzi al giudice amministrativo, il perimetro di contribuenza e/o il piano di contribuzione, con i quali si opera l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi,
è, comunque, legittimato, in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento, a contestare specificamente e motivatamente l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che, se correttamente ed utilmente soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente, spetterà, poi, al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5^ co., d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo
(Cit. Cass. 9511/18).
Passando, a questo punto, alla disamina della fattispecie concreta all'esame, deve, innanzitutto, scrutinarsi la doglianza relativa alla presunta solidarietà passiva.
La stessa è priva di fondamento.
In proposito la cassazione ha più volte precisato che va escluso che dall'avere l'obbligo di pagamento dei contributi consortile carattere di onere reale discenda che in caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero. Ciò non deriva, infatti, dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933, che non contempla l'ipotesi della comproprietà, né può farsi discendere dai principi generali, essendosi osservato che, essendo l'obbligazione consortile connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile, tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti.
Si è altresì precisato che la ripartizione tra i comproprietari della prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in base al quale il tributo non deve superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto ( cass. 22302/18).
Prive di fondamento sono anche le censure relative alla presunta assenza di beneficio ed al presunto esonero dall'obbligo contributo, essendo già gravato del pagamento degli oneri per lo scarico delle acque reflue pagate al comune di Pozzuoli.
Come noto, due sono le fattispecie impositive riferibili a ciascun consorzio di bonifica: gli ordinari contributi di bonifica dovuti ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e i contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
La difesa idraulica, il presidio idrogeologico e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo sono le attività alle quali ciascun Consorzio di bonifica è istituzionalmente preposto, con la tenuta in esercizio e la manutenzione dei canali, degli impianti idrovori, delle vasche di laminazione e di tutti quei manufatti che costituiscono l'insieme delle opere consortili di bonifica.
Ebbene, Il convenuto consorzio ha comprovato, mediante rituale deposito in atti, sia l'avvenuta adozione ed approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, sia la inclusione nello stesso dell'immobile identificato, catastalmente, con l'impugnato avviso di pagamento, con il conseguente operare delal predetta presunzione di beneficio arrecato al fondo medesimo.
A fronte di quanto sopra, il contribuente non ha controdedotto nulla di concreto, limitandosi a lamentare in modo generico l'assenza di concreti benefici arrecati agli immobili onerati con il contributo in contestazione, deducendo il pagamento dell'onere per lo scarico delle acque reflue in favore del comune di Pozzuoli.
Tuttavia, come evidenziato dal convenuto consorzio, con l'avviso impugnato viene richiesto solo il pagamento delle opere di difesa idraulica, non rilevando, dunque, i contributi per lo scarico delle acque reflue.
Nessun ausilio, sotto lo specifico profilo del superamento della presunzione di beneficio, deriva dalla consulenza tecnica di parte depositata in atti, vertendo la stessa pur sempre sotto il versante dello scolo delle acque reflue, non compreso nell'avviso oggetto di impugnativa .
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 250/00, omnicomprensivi.