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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37800 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MB UI nato a [...] il [...] ND UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Guido Contestabile, per OM LU, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catanzaro, emessa giugno 2022, ha confermato la responsabilità di OM LU in ordine ai reati di usura, estorsione e lesioni personali nei confronti di AC TO di cui ai capi A) B) e C) della imputazione, nonché la responsabilità di RO LU per il reato di lesioni personali di cui al capo C), assolvendolo per le restanti imputazioni e confermando la sentenza di primo grado quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 37800 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2025 alla condanna generica dei due imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. 2. Ricorrono per cassazione LU OM e LU RO, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. OM LU. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo 1. Il ricorrente non avrebbe commesso alcuna condotta penalmente rilevante secondo l'imputazione. La persona offesa, AC TO e la di lui moglie IA EL, odierne parti civili, avrebbero concordemente riferito di un prestito a tassi usurari elargito non dal ricorrente ma dal coimputato separatamente giudicato e di lui fratello OM AN. Inoltre, si tratterebbe di una unica fonte di prova, posto che la IA aveva appreso le notizie dal marito, le cui dichiarazioni, inquinate da interesse all'esito del giudizio in senso sfavorevole all'imputato, non sarebbero state sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità e risulterebbero prive di riscontri esterni. La vittima sarebbe incorsa in contraddizioni, mentendo sul fatto di essere stata sottoposta a procedimento penale per truffa, non negando la diversa causale della pretesa (riferibile al furto di una somma commesso dalla stessa persona offesa ai danni di OM AN), riferendo versioni contrastanti dell'accaduto anche sull'entità della somma restituita e sugli interessi corrisposti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura usuraria del prestito di 300 euro elargito alla vittima dal coimputato OM AN. Secondo lo stesso racconto della persona offesa, al momento della pattuizione non era stato convenuto alcun interesse illecito, con la consequenziale insussistenza del reato di usura, stante la sua natura istantanea. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione di cui al capo B. Mancherebbe la prova della prospettazione alla vittima di un male ingiusto, né gli autori avevano ottenuto un profitto, secondo il significato giuridico che andrebbe attribuito al termine e che il ricorso evidenzia con citazione di dottrina e giurisprudenza. Il ricorrente, nel caso in esame, si sarebbe limitato a tentare di riscuotere il credito del fratello, usando nei confronti della persona offesa espressioni offensive ma non minacciose, anche tenuto conto che la vittima aveva accettato liberamente la pattuizione degli interessi usurari con OM AN, sicché nessun concorso nel reato di estorsione sarebbe ascrivibile all'imputato, il cui apporto, laddove riconosciuto, avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 2 hi/ In ogni caso, il fatto andava qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che le condotte illecite sarebbero state finalizzate al recupero della somma di 1000 euro che la vittima avrebbe sottratto a OM AN. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali di cui al capo C. La Corte avrebbe travisato la prova, risultando che il ricorrente, stante le sue deteriorate condizioni fisiche, non avrebbe potuto malmenare la vittima in un incontro che era durato solo un minuto rispetto alla cui verificazione non vi sarebbe alcuna prova che ci fosse stata una colluttazione. La motivazione sarebbe contraddittoria anche in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui agli artt. 576, primo comma, n. i e 61, primo comma, n. 2 cod.pen., emergendo dalla stessa sentenza che la condotta materiale era stata commessa da un solo soggetto. In relazione al reato di estorsione andrebbe esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2 cod.pen., non risultando la condotta finalizzata a commettere l'usura. Infine, avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti. 4. RO LU. 4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si censura il giudizio di responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato di lesioni personali di cui al capo C). L'imputato si sarebbe limitato ad accompagnare OM LU al cospetto della vittima, senza intervenire nella discussione che si era verificata e senza assumere contegni violenti o rafforzativi dell'intento del coimputato - che non poteva conoscere - al contrario tentando di evitare la colluttazione. La presenza sul posto, in assenza di prova contraria, configurerebbe un caso di connivenza non punibile. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. OM LU. 1.1. In ordine al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per il reato di usura, il ricorso è generico. Esso non tiene conto del fatto che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno attribuito attendibilità al resoconto proveniente dalla vittima sulla base di riscontri esterni sulla cui indicazione e portata il ricorso sorvola, come il fatto decisivo che la persona offesa 3 hv aveva riportato lesioni personali in seguito alla aggressione fisica subita al fine di costringerla a pagare il debito, ovvero sulla consegna controllata della somma usuraria che aveva provocato l'arresto dei due correi separatamente giudicati OM AN e lemma SA. Le stesse dichiarazioni confermative della moglie della vittima, IA EL, non sono state considerate dalla sentenza impugnata come del tutto circolari rispetto a quelle del marito, avendo costei affermato di essere stata personalmente presente ad una conversazione telefonica nella quale l'imputato - dimostrando il suo pieno concorso nel reato con la consapevolezza della vicenda usuraria - aveva minacciato il coniuge (fg. 8 della sentenza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore considerazione difensiva volta a criticare il giudizio di attendibilità della persona offesa e, per esso, l'affermazione di responsabilità per il reato di usura. Deve, in proposito, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. 1.2. Quanto al secondo motivo, la consumazione del reato di usura è stata collegata, anche in relazione al tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione, non alla originaria pattuizione intervenuta tra la persona offesa e OM AN, quanto, piuttosto, alla consegna della somma di ulteriori 500 euro richiesti alla vittima ed avvenuta sotto il controllo delle forze dell'ordine che avevano arrestato i coimputati del ricorrente. 4 ik La Corte ha spiegato come tale somma di danaro corrispondesse ad una pretesa usuraria sopravvenuta rispetto all'originario patto di restituzione intervenuto molto tempo prima e che la persona offesa aveva onorato. 1.3. Il terzo motivo, inerente al reato di estorsione, è in parte generico e, in parte, manifestamente infondato. 1.3.1. Il ricorso è generico nella parte in cui non richiama la diretta partecipazione del ricorrente al fatto illecito, attraverso le minacce telefoniche alla vittima già richiamate in relazione al primo motivo, circostanza idonea a sostanziare anche il suo pieno concorso nel reato, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo. 1.3.2. L'estorsione era stata portata a piena consumazione dai correi che si erano fatti consegnare la somma sotto il controllo delle forze dell'ordine e che erano stati arrestati il 6 aprile 2017. A proposito della dedotta incertezza del ricorrente sulla consumazione del reato, occorre richiamare il pacifico principio di diritto secondo il quale, ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417; Sez.U. n.19 del 1999 Rv.214642). 1.3.3. La censura inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non può essere valutata in questa sede, ove, peraltro, il ricorrente ha obliterato la circostanza della diretta partecipazione al fatto estorsivo e sorvolato sulla sua piena compromissione nel reato di lesioni personali finalizzato all'ottenimento del debito usurario in uno con le minacce estorsive nei confronti della vittima (fg. 7 della sentenza impugnata). 1.3.4. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B, la Corte territoriale, con valutazioni di merito con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo secondo il quale la richiesta di danaro alla persona offesa era stata dovuta al fatto che costei aveva commesso un furto nei confronti di OM AN, così da ricondurre la vicenda nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. La sentenza impugnata ha analizzato la tempistica dei fatti e le altre risultanze, ivi comprese le intercettazioni, mai rivelative di tale circostanza. A prescindere da ciò, osta alla qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni il principio di diritto, applicabile al caso in esame, secondo cui, risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con irk 5 violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica). (Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433-01; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01). 1.4. Il quarto motivo, inerente al reato di lesioni personali, è manifestamente infondato. Il ricorrente trascura la circostanza che a supportare le dichiarazioni della persona offesa militano sia il referto medico prodotto ed attestante le lesioni lievi patite, sia l'intercettazione concomitante al fatto e dimostrativa che la vittima e l'imputato si erano effettivamente incontrati e si era generato un trambusto (fg. 9 della sentenza impugnata). Le censure ulteriori inerenti alla sussistenza delle aggravanti sia del reato di lesioni personali che di quello di estorsione, non facevano parte dell'atto di appello e non possono essere valutate in questa sede in assenza di accertamenti di merito, ferma restando la mancanza di interesse per quanto evidenziato qui di seguito sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, si rileva che esse sono state riconosciute in sentenza al ricorrente non in regime di equivalenza ma di prevalenza rispetto alle aggravanti di opposto segno. 2. RO LU. 2.1. In ordine all'unico motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello, attraverso valutazioni non manifestamente illogiche e complete nella ricostruzione degli elementi essenziali del fatto, non rivedibili in questa sede, ha affermato che l'imputato aveva concorso nel reato di lesioni personali, partecipando al raid nei confronti della vittima, avendo accompagnato in macchina il coimputato OM LU sul luogo del fatto, scendendo dall'auto e tentando di costringere la persona offesa ad entrare all'interno dell'automobile, anche insultandola (fg. 7 sentenza impugnata che richiama quella di primo grado), ben consapevole di quali erano i propositi del correo che aveva aggredito la vittima. Non si era trattato, pertanto, di un contegno meramente passivo ed inconsapevole. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che preclude la rilevabilità d'ufficio di eventuali condotte prescritte - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. Pt 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 08/10/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Guido Contestabile, per OM LU, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catanzaro, emessa giugno 2022, ha confermato la responsabilità di OM LU in ordine ai reati di usura, estorsione e lesioni personali nei confronti di AC TO di cui ai capi A) B) e C) della imputazione, nonché la responsabilità di RO LU per il reato di lesioni personali di cui al capo C), assolvendolo per le restanti imputazioni e confermando la sentenza di primo grado quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 37800 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2025 alla condanna generica dei due imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. 2. Ricorrono per cassazione LU OM e LU RO, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. OM LU. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo 1. Il ricorrente non avrebbe commesso alcuna condotta penalmente rilevante secondo l'imputazione. La persona offesa, AC TO e la di lui moglie IA EL, odierne parti civili, avrebbero concordemente riferito di un prestito a tassi usurari elargito non dal ricorrente ma dal coimputato separatamente giudicato e di lui fratello OM AN. Inoltre, si tratterebbe di una unica fonte di prova, posto che la IA aveva appreso le notizie dal marito, le cui dichiarazioni, inquinate da interesse all'esito del giudizio in senso sfavorevole all'imputato, non sarebbero state sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità e risulterebbero prive di riscontri esterni. La vittima sarebbe incorsa in contraddizioni, mentendo sul fatto di essere stata sottoposta a procedimento penale per truffa, non negando la diversa causale della pretesa (riferibile al furto di una somma commesso dalla stessa persona offesa ai danni di OM AN), riferendo versioni contrastanti dell'accaduto anche sull'entità della somma restituita e sugli interessi corrisposti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura usuraria del prestito di 300 euro elargito alla vittima dal coimputato OM AN. Secondo lo stesso racconto della persona offesa, al momento della pattuizione non era stato convenuto alcun interesse illecito, con la consequenziale insussistenza del reato di usura, stante la sua natura istantanea. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione di cui al capo B. Mancherebbe la prova della prospettazione alla vittima di un male ingiusto, né gli autori avevano ottenuto un profitto, secondo il significato giuridico che andrebbe attribuito al termine e che il ricorso evidenzia con citazione di dottrina e giurisprudenza. Il ricorrente, nel caso in esame, si sarebbe limitato a tentare di riscuotere il credito del fratello, usando nei confronti della persona offesa espressioni offensive ma non minacciose, anche tenuto conto che la vittima aveva accettato liberamente la pattuizione degli interessi usurari con OM AN, sicché nessun concorso nel reato di estorsione sarebbe ascrivibile all'imputato, il cui apporto, laddove riconosciuto, avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 2 hi/ In ogni caso, il fatto andava qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che le condotte illecite sarebbero state finalizzate al recupero della somma di 1000 euro che la vittima avrebbe sottratto a OM AN. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali di cui al capo C. La Corte avrebbe travisato la prova, risultando che il ricorrente, stante le sue deteriorate condizioni fisiche, non avrebbe potuto malmenare la vittima in un incontro che era durato solo un minuto rispetto alla cui verificazione non vi sarebbe alcuna prova che ci fosse stata una colluttazione. La motivazione sarebbe contraddittoria anche in relazione alle ritenute circostanze aggravanti di cui agli artt. 576, primo comma, n. i e 61, primo comma, n. 2 cod.pen., emergendo dalla stessa sentenza che la condotta materiale era stata commessa da un solo soggetto. In relazione al reato di estorsione andrebbe esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2 cod.pen., non risultando la condotta finalizzata a commettere l'usura. Infine, avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti. 4. RO LU. 4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si censura il giudizio di responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato di lesioni personali di cui al capo C). L'imputato si sarebbe limitato ad accompagnare OM LU al cospetto della vittima, senza intervenire nella discussione che si era verificata e senza assumere contegni violenti o rafforzativi dell'intento del coimputato - che non poteva conoscere - al contrario tentando di evitare la colluttazione. La presenza sul posto, in assenza di prova contraria, configurerebbe un caso di connivenza non punibile. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. OM LU. 1.1. In ordine al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità per il reato di usura, il ricorso è generico. Esso non tiene conto del fatto che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno attribuito attendibilità al resoconto proveniente dalla vittima sulla base di riscontri esterni sulla cui indicazione e portata il ricorso sorvola, come il fatto decisivo che la persona offesa 3 hv aveva riportato lesioni personali in seguito alla aggressione fisica subita al fine di costringerla a pagare il debito, ovvero sulla consegna controllata della somma usuraria che aveva provocato l'arresto dei due correi separatamente giudicati OM AN e lemma SA. Le stesse dichiarazioni confermative della moglie della vittima, IA EL, non sono state considerate dalla sentenza impugnata come del tutto circolari rispetto a quelle del marito, avendo costei affermato di essere stata personalmente presente ad una conversazione telefonica nella quale l'imputato - dimostrando il suo pieno concorso nel reato con la consapevolezza della vicenda usuraria - aveva minacciato il coniuge (fg. 8 della sentenza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore considerazione difensiva volta a criticare il giudizio di attendibilità della persona offesa e, per esso, l'affermazione di responsabilità per il reato di usura. Deve, in proposito, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. 1.2. Quanto al secondo motivo, la consumazione del reato di usura è stata collegata, anche in relazione al tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione, non alla originaria pattuizione intervenuta tra la persona offesa e OM AN, quanto, piuttosto, alla consegna della somma di ulteriori 500 euro richiesti alla vittima ed avvenuta sotto il controllo delle forze dell'ordine che avevano arrestato i coimputati del ricorrente. 4 ik La Corte ha spiegato come tale somma di danaro corrispondesse ad una pretesa usuraria sopravvenuta rispetto all'originario patto di restituzione intervenuto molto tempo prima e che la persona offesa aveva onorato. 1.3. Il terzo motivo, inerente al reato di estorsione, è in parte generico e, in parte, manifestamente infondato. 1.3.1. Il ricorso è generico nella parte in cui non richiama la diretta partecipazione del ricorrente al fatto illecito, attraverso le minacce telefoniche alla vittima già richiamate in relazione al primo motivo, circostanza idonea a sostanziare anche il suo pieno concorso nel reato, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo. 1.3.2. L'estorsione era stata portata a piena consumazione dai correi che si erano fatti consegnare la somma sotto il controllo delle forze dell'ordine e che erano stati arrestati il 6 aprile 2017. A proposito della dedotta incertezza del ricorrente sulla consumazione del reato, occorre richiamare il pacifico principio di diritto secondo il quale, ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417; Sez.U. n.19 del 1999 Rv.214642). 1.3.3. La censura inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non può essere valutata in questa sede, ove, peraltro, il ricorrente ha obliterato la circostanza della diretta partecipazione al fatto estorsivo e sorvolato sulla sua piena compromissione nel reato di lesioni personali finalizzato all'ottenimento del debito usurario in uno con le minacce estorsive nei confronti della vittima (fg. 7 della sentenza impugnata). 1.3.4. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B, la Corte territoriale, con valutazioni di merito con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo secondo il quale la richiesta di danaro alla persona offesa era stata dovuta al fatto che costei aveva commesso un furto nei confronti di OM AN, così da ricondurre la vicenda nell'alveo dell'art. 393 cod.pen. La sentenza impugnata ha analizzato la tempistica dei fatti e le altre risultanze, ivi comprese le intercettazioni, mai rivelative di tale circostanza. A prescindere da ciò, osta alla qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni il principio di diritto, applicabile al caso in esame, secondo cui, risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con irk 5 violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica). (Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433-01; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01). 1.4. Il quarto motivo, inerente al reato di lesioni personali, è manifestamente infondato. Il ricorrente trascura la circostanza che a supportare le dichiarazioni della persona offesa militano sia il referto medico prodotto ed attestante le lesioni lievi patite, sia l'intercettazione concomitante al fatto e dimostrativa che la vittima e l'imputato si erano effettivamente incontrati e si era generato un trambusto (fg. 9 della sentenza impugnata). Le censure ulteriori inerenti alla sussistenza delle aggravanti sia del reato di lesioni personali che di quello di estorsione, non facevano parte dell'atto di appello e non possono essere valutate in questa sede in assenza di accertamenti di merito, ferma restando la mancanza di interesse per quanto evidenziato qui di seguito sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, si rileva che esse sono state riconosciute in sentenza al ricorrente non in regime di equivalenza ma di prevalenza rispetto alle aggravanti di opposto segno. 2. RO LU. 2.1. In ordine all'unico motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello, attraverso valutazioni non manifestamente illogiche e complete nella ricostruzione degli elementi essenziali del fatto, non rivedibili in questa sede, ha affermato che l'imputato aveva concorso nel reato di lesioni personali, partecipando al raid nei confronti della vittima, avendo accompagnato in macchina il coimputato OM LU sul luogo del fatto, scendendo dall'auto e tentando di costringere la persona offesa ad entrare all'interno dell'automobile, anche insultandola (fg. 7 sentenza impugnata che richiama quella di primo grado), ben consapevole di quali erano i propositi del correo che aveva aggredito la vittima. Non si era trattato, pertanto, di un contegno meramente passivo ed inconsapevole. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che preclude la rilevabilità d'ufficio di eventuali condotte prescritte - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. Pt 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 08/10/2025.