Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2024, proposto da:
RI DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tramonti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Buonasorte, con domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, piazza Conforti n.5;
per l'annullamento
del provvedimento, n. 0009576 del 18 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tramonti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario, unitamente alla moglie, di un fabbricato, composto da tre livelli fuori terra, oltre la copertura a tetto a due falde, sito in Tramonti.
Precisamente la parte superiore della riferita consistenza immobiliare è stata acquistata in virtù di successione legittima e successiva divisione per atto notarile; mentre il piano terra ad uso abitativo è stato acquistato, con atto notarile del 16 marzo 2001, rep. n. 13673, racc. 1863.
Con nota, prot. 4421 del 7.06.2001, il ricorrente comunicava che avrebbe intrapreso lavori di manutenzione straordinaria.
Con ordinanza ripristinatoria, n. 37 del 6.05.2022, il Comune intimava la demolizione delle seguenti opere: i due lati minori e il fronte principale risultano ricoperti da un recente strato di abbozzo cementizio grezzo…..; al piano primo si accede da una rampa di scale (ricoperta lateralmente da abbozzo cementizio) e ad un terrazzo (ml 12.00 x 2.80 x 2.80 h) coperto con un solaio di recente fattura, avente una struttura in ferro e tavelloni di cotto, sorretto da tre pilastri (30 x 30 cm) ricoperti di mattoncini; dal confronto tra la foto satellitare e lo stato attuale emerge che sono state variate le dimensioni dei vani finestra, al piano terra è stato chiuso un vano porta ed aperto in altra posizione, oltre alla variazione della forma 3 della scala e dalle misure catastali emerge che nel 2014 sono state denunciate in catasto urbano operazioni di: fusione con cambio destinazione per il deposito (p.lla 687/4-2627/2 graffate), fusione per la residenza (p.lla 687/5-2531/8 graffate), opere che sarebbero state eseguite “in assenza dei titoli abilitativi, nonché della relativa Autorizzazione Paesaggistica ……, dell’Autorizzazione sismica del Genio Civile e del nulla osta del Parco Monti Lattari”.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso, n. 1273/2022, dinnanzi a questo TAR, dichiarato improcedibile con sentenza n. 1235 del 2024, in virtù della presentazione dell’istanza di sanatoria, con nota del 9.8.2022, prot. n. 10172.
Con nota, prot. n. 5629 del 30.4.2024, il Comune formalizzava i motivi ostativi.
Con provvedimento, n. 0009576 del 18 luglio 2024, il Comune rigettava l’istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata dal ricorrente con nota del 9.8.2022, prot. n. 10172.
Le ragioni del diniego erano così espresse:
“1. Ai sensi dell’art. 9 bis comma 1 bis del D.P.R. 380/01, non è stata pienamente dimostrata la legittimità delle attuali unità immobiliari urbane con i relativi identificativi catastali a seguito della fusione delle originarie consistenze cosi come riportate nei titoli di proprietà, in particolare per la scalinata di accesso con sottostanti porzioni di fabbricato; 2. Il solaio di copertura del terrazzo al piano secondo realizzato con putrelle in ferro e tavelloni, sorretto da tre pilastri ricoperti da mattoni, delle dimensioni di circa mq 33,60, non può essere considerato esclusivamente come lastrico solare di copertura del terrazzo sottostante, piuttosto costituisce un elemento di una struttura intelaiata più complessa, che si configura come un portico in muratura, largo circa m. 2,80 e lungo circa m. 12,00; 3. Il portico cosi individuato e configurato, costituisce pertanto un volume edilizio che ai sensi del D.Lgs 42/2004 non può essere oggetto di compatibilità paesaggistica e conseguentemente di accertamento urbanistico”.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente articolate nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 31, 34, 36, 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, GENERICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA.
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, per errore istruttorio.
A dire del ricorrente, l’eventuale incremento di tale scala sarebbe sicuramente assentibile in sanatoria, come lo è l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, ex art. 3, comma 1, sub a), del D.P.R. 380/2001, non necessitanti, pertanto, neppure della S.C.I.A. o della C.I.L.A. ex art. 6 del citato D.P.R. Quanto al solaio di cui al punto 2. e al sottostante portico di cui al punto 3., è da evidenziare che il primo ha la sola funzione di evitare che l’acqua si infiltrasse nelle parti sottostanti e che il sottostante portico è completamente aperto su tre lati per cui non costituisce “un volume edilizio”, sicché la sua presenza ben può essere assentita anche, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 167 DEL D.L:GS 42/2004 E DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 31, 34, 36, 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E CARENZA ISTRUTTTORIA.
La parte ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego gravato, atteso che lo stesso non è stato preceduto dal preventivo parere della Soprintendenza, come prescritto dal comma 5 dell’art. 167 del D.l.gs. 42/2004, secondo il quale “’'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni...”.
Resiste il Comune, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Agli atti è versata la domanda di sanatoria del 6.03.2025, n. 3228.
Com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, RN, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, RN, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, RN, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è improcedibile.
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO