Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3602
CS
Decreto cautelare 21 luglio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 6 Regolamento comunale e art. 9 D.P.R. 487/1994 (nomina commissione)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 6 del Regolamento comunale non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari, ma solo la verifica dei requisiti di professionalità. Le norme statali hanno carattere suppletivo rispetto alla normativa locale.

  • Altro
    Mancanza di lesività concreta del vizio dedotto (prova di resistenza)

    L'accoglimento del primo motivo di appello (relativo alla legittimità della nomina della commissione) assorbe questo motivo.

  • Altro
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse

    L'accoglimento del primo motivo di appello (relativo alla legittimità della nomina della commissione) assorbe questo motivo. Inoltre, si rileva che l'interesse a ricorrere si attualizza con l'esito negativo della procedura.

  • Rigettato
    Utilizzo modalità cartacea per la prova scritta

    Il Consiglio di Stato ritiene che la scelta delle modalità di svolgimento delle prove rientri nella discrezionalità dell'amministrazione, purché siano garantiti i principi di imparzialità e trasparenza. La normativa non impone in modo esclusivo la modalità digitale e l'uso di moduli cartacei con lettura ottica ha assicurato anonimato e tracciabilità.

  • Rigettato
    Presunto conflitto di interessi del Rag. LL AL

    Il funzionario è stato regolarmente dispensato dalle funzioni per le selezioni in cui concorreva il congiunto. Non vi è prova di un effettivo conflitto di interessi in relazione alla procedura in esame e non vi è obbligo di astensione per procedure autonome.

  • Rigettato
    Inefficacia/Nullità del decreto di nomina del Responsabile del Servizio

    Il ricorrente non ha individuato un effettivo pregiudizio o una concreta incidenza causale del vizio dedotto sull'esito della selezione.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dei criteri di valutazione e tardiva pubblicazione degli esiti

    Trattandosi di test a risposta multipla, i criteri di valutazione coincidono con regole oggettive di attribuzione del punteggio. La mancata formalizzazione e/o comunicazione non ha inciso sul contenuto della prova o sull'esito. La tardiva pubblicazione degli esiti non determina di per sé alcuna lesione concreta.

  • Rigettato
    Error in procedendo. Omessa applicazione dell’art. 27 c.p.a. Nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio. Palese disparità di trattamento

    Il contraddittorio è stato regolarmente integrato. Si applica la giurisprudenza secondo cui l'interesse a ricorrere si attualizza con l'esito negativo della procedura, salvo clausole escludenti.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Tardività del ricorso di primo grado. Inammissibilità del ricorso per acquiescenza

    L'interesse a ricorrere si attualizza con l'esito negativo della procedura, non vi è acquiescenza per la presa d'atto della normativa.

  • Accolto
    Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Erronea motivazione. Violazione del principio di tassatività in materia di norme disciplinanti la composizione delle commissioni giudicatrici. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale e dell’art. 9 del dPR 487/1994

    Accolto per le ragioni esposte in merito all'appello del Comune di Castel Morrone (primo motivo).

  • Accolto
    Error in iudicando. Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse

    Accolto per le ragioni esposte in merito all'appello del Comune di Castel Morrone (terzo motivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3602
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3602
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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