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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2623/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19/09/2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. IENCO GIANNA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. LAUDANTE MAURIZIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 19/09/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 11/09/1993 in San Prisco – dal quale sono nate due figlie ( , nata l'[...]; , nata il Per_1 Per_2
05.06.2000) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 19/09/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Le parti concordano che il sig. corrisponderà a titolo di assegno Parte_1 divorzile alla sig.ra la somma di € 100,00 entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese oltre rivalutazione automatica annuale;
2. il sig. corrisponderà alla sig.ra la quota spettante per Pt_1 Controparte_1 legge del TFS complessivamente percepito non appena sarà corrisposto dall CP_2
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 12.03.2009.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2623/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Prisco (CE) l' 11/09/1993 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 23/09/25 Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2623/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 19/09/2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. IENCO GIANNA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. LAUDANTE MAURIZIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 19/09/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 11/09/1993 in San Prisco – dal quale sono nate due figlie ( , nata l'[...]; , nata il Per_1 Per_2
05.06.2000) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 19/09/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Le parti concordano che il sig. corrisponderà a titolo di assegno Parte_1 divorzile alla sig.ra la somma di € 100,00 entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese oltre rivalutazione automatica annuale;
2. il sig. corrisponderà alla sig.ra la quota spettante per Pt_1 Controparte_1 legge del TFS complessivamente percepito non appena sarà corrisposto dall CP_2
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 12.03.2009.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2623/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Prisco (CE) l' 11/09/1993 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 23/09/25 Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso