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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati d.ssa Lucia Faltoni Presidente rel. est. d.ssa Alessia Caprio Giudice d.ssa Cristina Colombo Giudice on. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1082/2024 R.G., promossa da:
C.F. , nato a [...] il 3 luglio Parte_1 C.F._1
1978 e residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Adriana Faloci ed Alessandro Longo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
PARTE RICORRENTE Contro
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via V. Veneto, 174, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ingrid Bonaviri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 bis. 39 cpc
Conclusioni Parte ricorrente come da ricorso introduttivo Parte resistente come da memoria difensiva
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473 bis.39 c.p.c., depositato in data 23.05.2024, e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti gli inadempimenti e Parte_1 violazioni da parte della resistente delle condizioni di cui al decreto di Controparte_1 questo tribunale del 23.06.2023 con il quale sono stata recepite le condizioni congiuntamente concordate dai genitori e segnatamente: “Il minore sarà collocato presso Persona_1 la madre, ove fisserà la propria residenza anagrafica, ma permarrà per un ugual periodo di tempo presso ciascuno dei genitori. I genitori concorderanno, di volta in volta, in considerazione dei loro impegni, nonché in ragione degli impegni scolastici del figlio e delle sue esigenze di svago, i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi e comunque – salvo diverso accordo scritto tra i genitori – stabiliscono in via ordinaria il seguente protocollo: A) a settimane alterne applicheranno il seguente calendario: - nella settimana 1 trascorrerà con la madre i giorni di lunedì e il martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino al mattino seguente quando verrà da lei accompagnato a scuola, il sabato (dalle ore 10,00) e l'intera giornata di domenica (fino alle ore 20 quando sarà riaccompagnato presso il padre); trascorrerà invece con il padre i giorni di mercoledì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lui accompagnato a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà accompagnato dal padre presso la madre alle ore 10,00; - nella settimana 2 trascorrerà con il padre i Per_1 giorni di lunedì e il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lui accompagnato a scuola, il sabato (dalle ore 10,00) e l'intera giornata di domenica (fino alle ore 20 quando sarà riaccompagnato presso la madre); trascorrerà invece con Per_1 la madre i giorni di mercoledì, giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lei accompagnato a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà accompagnato dalla madre presso il padre alle ore 10,00; […] Resta salva ogni modifica preventivamente concordata fra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitore. Il minore
[...] sarà affidato ad entrambi i genitori che si impegnano entrambi a seguire un Per_1 percorso di sostegno alla genitorialità, che possa monitorare per il tempo necessario il rapporto tra madre e figlio, il rapporto tra padre e figlio ed il rapporto fra genitori e che conseguentemente possa aiutare entrambi i genitori ad individuare condotte idonee a garantire un rapporto sereno, stabile e significativo con il figlio e che valga a dissipare reciproche diffidenze.”. Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che, dopo una prima iniziale condotta collaborativa della madre, questa ha poi interrotto in modo immotivato il percorso concordato presso la d.ssa iniziando ad ostacolare la frequentazione tra padre e figlio come concordato, Per_2 imponendo variazioni unilaterali, mai condivise e del tutto immotivate rispetto agli accordi. Conclude pertanto di aver incardinato la presente procedura volta ad ottenere, oltre che il rispetto dei più volte richiamati pregressi accordi sulle condizioni di affidamento, l'ammonimento della resistente in quanto genitore inadempiente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. per aver ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, oltre alla conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni in favore del minore, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c. 2 c.p.c. . Alla prima udienza del 16.07.2025 è stato disposto rinvio per consentire il perfezionamento della notifica alla resistente la quale si è poi costituita mediante deposito di Controparte_1 apposita comparsa di costituzione in data 18.09.2024, contestando in toto quanto sostenuto dal e fornendo una ricostruzione della vicenda diversa. la ha infatti Parte_1 CP_1 dedotto come le variazioni si siano rese necessarie per assecondare le volontà e i bisogni del figlio minore , di cui a suo dire il padre non riesce a farsi carico. Ha pertanto chiesto Per_1
l'integrale rigetto del ricorso. All'esito dell'udienza del 19.09.2024, dopo ampia discussione tra le parti, considerata l'altissima conflittualità tra i genitori, è stato nominato al minore un curatore speciale, l'avv. CA HI, con i compiti di rappresentanza sostanziale e processuale del minore medesimo come specificati nell'ordinanza del 24.09.2024. Alla successiva udienza del 7.11.2024 venivano sentite le parti e la curatrice speciale e, preso atto della pendenza tra le parti di procedimento per la modifica delle condizioni in atto, nonché delle difficoltà insorte a seguito della decisione unilaterale della di trasferirsi ad CP_1
Arezzo ed altresì della necessità di sottoporre a visita neuropsichiatrica, come Per_1 indicato dalla pediatra e dalle insegnanti, con ordinanza del 5.12.2024 venivano incaricati i Servizi Sociali di Cortona di monitorare il nucleo familiare, predisporre percorso a sostegno dei genitori e valutazione e presa in carico del minore , disponendosi, altresì ai fini Per_1 dell'attuazione dei provvedimenti in atto, che il minore continuasse a frequentare il corso di nuoto e di catechismo a Camucia. In data 2 maggio 2025 si è costituita quale nuovo difensore di parte resistente l'avv. Ingrid Bonaviri. All'udienza del 12 giugno 2025, venivano sentite le parti e la curatrice e disposto un rinvio all'udienza del 18.09.2025, in attesa del deposito della sentenza di modifica delle condizioni in atto.
A tale udienza preso atto del deposito della sentenza, in atti acquisita, come la ctu disposta nell'ambito di tale procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Le condizioni in atto all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento, sono state modificate dalla sentenza di questo Tribunale n.7009/22025 del 8.09.2025 la quale ha così disposto: “1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...]
Arezzo il 31.10.2015, ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento e la domiciliazione prevalente del minore presso il padre in Cortona (AR), ove trasferirà la residenza e continuerà il ciclo scolastico già intrapreso;
2) affida al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione prevalente del minore un mandato di monitoraggio e supporto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori Controparte_1
e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di Parte_1 benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità
o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collaborare con il coordinatore genitoriale eventualmente nominato su concorde indicazione dei genitori;
3) regola i tempi di permanenza del figlio presso la madre nei seguenti termini: a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00
nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare i. il martedì a partire dall'uscita di scuola Per_1 riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00
nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00
nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare i) il martedì a partire Per_1 dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ii) Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale Per_1
(24 Dicembre) con uno dei genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo FA (26 Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'IA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale Per_1 non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di
. Ad ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la Per_1 domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre;
durante le vacanze Per_1 estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due settimane non consecutive, con Per_1
l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. I genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori. 4) invita le parti a nominare concordemente un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità dei sig.ri e e con il compito di • Facilitare la comunicazione Parte_1 CP_1 tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione del minore. 5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in forma individuale finalizzato al rinforzo delle risorse del singolo genitore;
6) dispone la presa in carico del minore da parte dell' per Persona_1 Controparte_2
l'attuazione dei programmi terapeutico - riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati;
7) invita ciascuna parte a intraprendere o proseguire percorsi psicoterapici che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali;
8) a modifica dei provvedimenti previgenti, regola gli aspetti economici come segue: a. pone a carico del padre Parte_1 l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00,
[...] Controparte_1 rivalutabili ISTAT annualmente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi di permanenza dello stesso presso la madre;
b. conferma l'obbligo del padre Parte_1 di farsi carico del 100% delle spese straordinarie in favore del figlio, da individuarsi come da Protocollo del 22.12.2022 adottato presso questo Tribunale;
c. conferma la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio, ove ve ne sia diritto, a favore della madre CP_1
; 9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente
[...] Controparte_1 le spese di lite per compensi di avvocato, liquidate in complessivi € 7.616, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
11) pone il compenso del curatore speciale del figlio minore avv. Persona_1
CA HI, liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (per le attività non coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal COA di Arezzo in data 10.06.2025), e a carico solidale nei confronti del professionista;
12) pone il compenso del CTP nominato dal curatore speciale del figlio minore dott.ssa liquidato come da Persona_1 Persona_3 separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, e a carico solidale nei confronti del professionista.” Sia la curatrice speciale del minore, sia la difesa del ricorrente, all'udienza di discussione del 18.09.2025 hanno insistito per la domanda di ammonimento della ex art. 473bis. CP_1
39 cpc, dando atto della persistenza del suo inadempimento delle vecchie come delle nuove condizioni, soprattutto di frequentazione del minore. Si osserva come risultino provati i plurimi inadempimenti da parte della delle CP_1 condizioni di affidamento e frequentazione del minore, come congiuntamente concordate dalle parti, tra cui sicuramente spicca la decisione unilaterale di trasferirsi con il minore ad Arezzo, così allontanandolo dal suo centro d'interessi familiari, nonché scolastici, sanitari e ludico -sportivi. Ciò nonostante ritiene il Collegio che ad oggi non sia opportuna l'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 cpc. Ciò in considerazione sia del sopravvenuto mutamento delle condizioni di collocamento e frequentazione del minore, come detto attualmente collocato prevalentemente presso il padre con specifici compiti di controllo e supporto ai Servizi Sociali di Cortona, sia, soprattutto, in considerazione delle risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 473 bis 29 cpc ed acquisiti agli atti. Il CTU ha infatti ben evidenziato le criticità di entrambi i genitori e il disperato bisogno di di poter vivere serenamente i genitori, ai quale pare in egual misura attaccato, senza Per_1 dover più svolgere il ruolo di mediatore tra gli stessi. Al riguardo, pertanto, si ritiene opportuno invitare i genitori ad intraprendere percorso di coordinamento genitoriale allo scopo di: a) verificare l'efficacia degli attuali tempi e modalità di incontro tra i genitori ed il figlio, individuando quelli ritenuti maggiormente rispondenti all'interesse dello stesso, di concerto altresì con il Servizio Sociale di Cortona;
b) Definisca un approccio tra i genitori che possa aiutarli nelle decisioni, minimizzando e prevenendo il conflitto ed aumentando la fiducia tra loro nell'interesse del figlio;
c) Supporti le competenze comunicative tra i genitori e le rispettive famiglie, tenendo in considerazione i principi evolutivi riguardanti lo sviluppo del figlio;
d) verifichi e monitori l'attuazione delle decisioni già assunte dal Tribunale o definite durante gli incontri di coordinazione e scritte all'interno della sintesi che verrà sottoscritta dalle parti;
e) Salvaguardi e preservi la relazione tra i genitori fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali degli stessi rispetto al progetto di recupero della relazione tra le parti e del benessere psicofisico del figlio. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la natura della causa, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 473 bis 39 c.p.c. sul ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 [...] disattesa ogni altra richiesta, anche di natura istruttoria, per i motivi di cui in CP_1 narrativa:
- Accerta i plurimi inadempimenti di ispetto alle condizioni di Controparte_1 cui al decreto di questo Tribunale del 23.06.2023;
- Rigetta le domande di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 cpc avanzate da parte ricorrente nei confronti di parte resistente
- Invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale con i compiti di cui in parte motiva con l'ausilio dei Servizi Sociali presso il Comune di Cortona;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi al PM, alle parti, ai Servizi Sociali presso il Comune di Cortona.
Arezzo, 19.12.2025
Il Pres. est.
dott.ssa Lucia Faltoni
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati d.ssa Lucia Faltoni Presidente rel. est. d.ssa Alessia Caprio Giudice d.ssa Cristina Colombo Giudice on. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1082/2024 R.G., promossa da:
C.F. , nato a [...] il 3 luglio Parte_1 C.F._1
1978 e residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Adriana Faloci ed Alessandro Longo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
PARTE RICORRENTE Contro
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via V. Veneto, 174, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ingrid Bonaviri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 bis. 39 cpc
Conclusioni Parte ricorrente come da ricorso introduttivo Parte resistente come da memoria difensiva
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473 bis.39 c.p.c., depositato in data 23.05.2024, e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti gli inadempimenti e Parte_1 violazioni da parte della resistente delle condizioni di cui al decreto di Controparte_1 questo tribunale del 23.06.2023 con il quale sono stata recepite le condizioni congiuntamente concordate dai genitori e segnatamente: “Il minore sarà collocato presso Persona_1 la madre, ove fisserà la propria residenza anagrafica, ma permarrà per un ugual periodo di tempo presso ciascuno dei genitori. I genitori concorderanno, di volta in volta, in considerazione dei loro impegni, nonché in ragione degli impegni scolastici del figlio e delle sue esigenze di svago, i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi e comunque – salvo diverso accordo scritto tra i genitori – stabiliscono in via ordinaria il seguente protocollo: A) a settimane alterne applicheranno il seguente calendario: - nella settimana 1 trascorrerà con la madre i giorni di lunedì e il martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino al mattino seguente quando verrà da lei accompagnato a scuola, il sabato (dalle ore 10,00) e l'intera giornata di domenica (fino alle ore 20 quando sarà riaccompagnato presso il padre); trascorrerà invece con il padre i giorni di mercoledì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lui accompagnato a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà accompagnato dal padre presso la madre alle ore 10,00; - nella settimana 2 trascorrerà con il padre i Per_1 giorni di lunedì e il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lui accompagnato a scuola, il sabato (dalle ore 10,00) e l'intera giornata di domenica (fino alle ore 20 quando sarà riaccompagnato presso la madre); trascorrerà invece con Per_1 la madre i giorni di mercoledì, giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà da lei accompagnato a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando verrà accompagnato dalla madre presso il padre alle ore 10,00; […] Resta salva ogni modifica preventivamente concordata fra i conviventi in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitore. Il minore
[...] sarà affidato ad entrambi i genitori che si impegnano entrambi a seguire un Per_1 percorso di sostegno alla genitorialità, che possa monitorare per il tempo necessario il rapporto tra madre e figlio, il rapporto tra padre e figlio ed il rapporto fra genitori e che conseguentemente possa aiutare entrambi i genitori ad individuare condotte idonee a garantire un rapporto sereno, stabile e significativo con il figlio e che valga a dissipare reciproche diffidenze.”. Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che, dopo una prima iniziale condotta collaborativa della madre, questa ha poi interrotto in modo immotivato il percorso concordato presso la d.ssa iniziando ad ostacolare la frequentazione tra padre e figlio come concordato, Per_2 imponendo variazioni unilaterali, mai condivise e del tutto immotivate rispetto agli accordi. Conclude pertanto di aver incardinato la presente procedura volta ad ottenere, oltre che il rispetto dei più volte richiamati pregressi accordi sulle condizioni di affidamento, l'ammonimento della resistente in quanto genitore inadempiente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. per aver ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, oltre alla conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni in favore del minore, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c. 2 c.p.c. . Alla prima udienza del 16.07.2025 è stato disposto rinvio per consentire il perfezionamento della notifica alla resistente la quale si è poi costituita mediante deposito di Controparte_1 apposita comparsa di costituzione in data 18.09.2024, contestando in toto quanto sostenuto dal e fornendo una ricostruzione della vicenda diversa. la ha infatti Parte_1 CP_1 dedotto come le variazioni si siano rese necessarie per assecondare le volontà e i bisogni del figlio minore , di cui a suo dire il padre non riesce a farsi carico. Ha pertanto chiesto Per_1
l'integrale rigetto del ricorso. All'esito dell'udienza del 19.09.2024, dopo ampia discussione tra le parti, considerata l'altissima conflittualità tra i genitori, è stato nominato al minore un curatore speciale, l'avv. CA HI, con i compiti di rappresentanza sostanziale e processuale del minore medesimo come specificati nell'ordinanza del 24.09.2024. Alla successiva udienza del 7.11.2024 venivano sentite le parti e la curatrice speciale e, preso atto della pendenza tra le parti di procedimento per la modifica delle condizioni in atto, nonché delle difficoltà insorte a seguito della decisione unilaterale della di trasferirsi ad CP_1
Arezzo ed altresì della necessità di sottoporre a visita neuropsichiatrica, come Per_1 indicato dalla pediatra e dalle insegnanti, con ordinanza del 5.12.2024 venivano incaricati i Servizi Sociali di Cortona di monitorare il nucleo familiare, predisporre percorso a sostegno dei genitori e valutazione e presa in carico del minore , disponendosi, altresì ai fini Per_1 dell'attuazione dei provvedimenti in atto, che il minore continuasse a frequentare il corso di nuoto e di catechismo a Camucia. In data 2 maggio 2025 si è costituita quale nuovo difensore di parte resistente l'avv. Ingrid Bonaviri. All'udienza del 12 giugno 2025, venivano sentite le parti e la curatrice e disposto un rinvio all'udienza del 18.09.2025, in attesa del deposito della sentenza di modifica delle condizioni in atto.
A tale udienza preso atto del deposito della sentenza, in atti acquisita, come la ctu disposta nell'ambito di tale procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Le condizioni in atto all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento, sono state modificate dalla sentenza di questo Tribunale n.7009/22025 del 8.09.2025 la quale ha così disposto: “1) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato ad [...]
Arezzo il 31.10.2015, ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento e la domiciliazione prevalente del minore presso il padre in Cortona (AR), ove trasferirà la residenza e continuerà il ciclo scolastico già intrapreso;
2) affida al Servizio Sociale del luogo di domiciliazione prevalente del minore un mandato di monitoraggio e supporto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. un assetto relazionale tra genitori che si attenga ai principi della bigenitorialità basato su cambiamenti individuali dei signori Controparte_1
e e su relazioni soddisfacenti tra genitori. b. un significativo stato di Parte_1 benessere del minore rilevato dal Servizio Sociale di riferimento e dagli specialisti del Servizio di Salute Mentale del territorio. Il Servizio sociale è deputato al monitoraggio delle condizioni del minore al fine di arginare il rischio di pregiudizio e svolgerà una attività di orientamento e supporto alla coppia genitoriale. Il Servizio Sociale si impegnerà nei seguenti compiti: definire un progetto educativo e assistenziale personalizzato anche con la attivazione di educativa domiciliare se ritenuto necessario;
supervisionare il percorso di affido attraverso incontri periodici con il minore e i genitori;
intervenire in caso di criticità
o difficoltà attivando quanto ritenuto necessario;
coordinare eventuali interventi sanitari, educativi e scolastici, adottando i necessari provvedimenti in caso di disaccordo tra i genitori;
predisporre e monitorare il percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti previsto al punto 5 e il programma terapeutico – riabilitativo previsto al punto 6. Collaborare con il coordinatore genitoriale eventualmente nominato su concorde indicazione dei genitori;
3) regola i tempi di permanenza del figlio presso la madre nei seguenti termini: a. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato presso la madre con l'orario seguente: a partire dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 19,00 della domenica – ore 22,00
nel periodo di vacanze scolastiche. b. Nella settimana in cui il minore rimarrà con il padre nel week end, la madre potrà incontrare i. il martedì a partire dall'uscita di scuola Per_1 riaccompagnandolo il giorno successivo (mercoledì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00
nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). ii. Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandola il giorno successivo (venerdì) a scuola o a casa del padre entro le 9,00
nel periodo di vacanze scolastiche (1 pernotto). c. Nella settimana in cui la minore rimarrà con la madre nel week end, la madre potrà incontrare i) il martedì a partire Per_1 dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena ii) Il giovedì a partire dall'uscita di scuola riaccompagnandolo a casa del padre all'ora di cena d. Restano invariate le condizioni previste relative a vacanze natalizie, pasquali, estive, come da accordi già in essere, di seguito ribaditi integralmente: durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel migliore interesse del figlio i periodi che il minore trascorrerà con uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue: in occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni -il giorno della Vigilia di Natale Per_1
(24 Dicembre) con uno dei genitori, mentre trascorrerà con l'altro la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo FA (26 Dicembre): un anno col padre e l'anno successivo con la madre;
in occasione dell'ultimo giorno dell'anno il figlio trascorrerà - ad anni alterni - la sera del 31 dicembre con uno dei genitori, il primo giorno dell'anno successivo con l'altro genitore;
idem per l'IA (5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro); in occasione delle festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale Per_1 non ha trascorso il giorno di Natale;
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con il figlio, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai genitori con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di
. Ad ogni modo il minore, a prescindere con chi dei due genitori trascorrerà la Per_1 domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre;
durante le vacanze Per_1 estive trascorrerà 15 giorni anche intesi come due settimane non consecutive, con Per_1
l'uno e 15 giorni con l'altro genitore in base agli impegni ed alle esigenze del minore. I genitori si impegnano in ordine al periodo estivo a comunicare preventivamente all'altro i periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque a trovare un'intesa su tali periodi entro tale data. I genitori saranno altresì tenuti a comunicarsi l'uno all'altro luoghi ove il minore trascorrerà le ferie estive. Resta salva ogni modifica preventivamente concordata in ordine al protocollo del minore, nel rispetto di quest'ultimo e degli impegni lavorativi dei genitori. 4) invita le parti a nominare concordemente un coordinatore genitoriale con l'incarico di svolgere una attività di mediazione e sostegno alla genitorialità dei sig.ri e e con il compito di • Facilitare la comunicazione Parte_1 CP_1 tra i genitori: aiuta i genitori a trovare modalità più efficaci e meno conflittuali per comunicare. • Promuovere l'interesse superiore del minore: si assicura che le decisioni prese dai genitori siano orientate al benessere e ai bisogni della minore. • Gestire le dispute: Interviene per risolvere piccoli conflitti quotidiani per la gestione di orari, attività scolastiche, ferie, ecc. • Fornire indicazioni concrete: può suggerire soluzioni pratiche per ridurre le tensioni tra i genitori. • Monitorare la relazione genitoriale: valuta come i genitori collaborano e, se necessario, propone modifiche all'organizzazione della genitorialità. • Fare riferimento al Servizio Sociale per la propria attività, assicurando una costante flusso di informazioni che consenta un adeguato monitoraggio della condizione del minore. 5) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in forma individuale finalizzato al rinforzo delle risorse del singolo genitore;
6) dispone la presa in carico del minore da parte dell' per Persona_1 Controparte_2
l'attuazione dei programmi terapeutico - riabilitativi che lo stesso Servizio riterrà più appropriati;
7) invita ciascuna parte a intraprendere o proseguire percorsi psicoterapici che sostengano e implementino le proprie capacità genitoriali;
8) a modifica dei provvedimenti previgenti, regola gli aspetti economici come segue: a. pone a carico del padre Parte_1 l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00,
[...] Controparte_1 rivalutabili ISTAT annualmente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore nei tempi di permanenza dello stesso presso la madre;
b. conferma l'obbligo del padre Parte_1 di farsi carico del 100% delle spese straordinarie in favore del figlio, da individuarsi come da Protocollo del 22.12.2022 adottato presso questo Tribunale;
c. conferma la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio, ove ve ne sia diritto, a favore della madre CP_1
; 9) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente
[...] Controparte_1 le spese di lite per compensi di avvocato, liquidate in complessivi € 7.616, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
11) pone il compenso del curatore speciale del figlio minore avv. Persona_1
CA HI, liquidato come da separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (per le attività non coperte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal COA di Arezzo in data 10.06.2025), e a carico solidale nei confronti del professionista;
12) pone il compenso del CTP nominato dal curatore speciale del figlio minore dott.ssa liquidato come da Persona_1 Persona_3 separato decreto, nei rapporti interni a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, e a carico solidale nei confronti del professionista.” Sia la curatrice speciale del minore, sia la difesa del ricorrente, all'udienza di discussione del 18.09.2025 hanno insistito per la domanda di ammonimento della ex art. 473bis. CP_1
39 cpc, dando atto della persistenza del suo inadempimento delle vecchie come delle nuove condizioni, soprattutto di frequentazione del minore. Si osserva come risultino provati i plurimi inadempimenti da parte della delle CP_1 condizioni di affidamento e frequentazione del minore, come congiuntamente concordate dalle parti, tra cui sicuramente spicca la decisione unilaterale di trasferirsi con il minore ad Arezzo, così allontanandolo dal suo centro d'interessi familiari, nonché scolastici, sanitari e ludico -sportivi. Ciò nonostante ritiene il Collegio che ad oggi non sia opportuna l'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 cpc. Ciò in considerazione sia del sopravvenuto mutamento delle condizioni di collocamento e frequentazione del minore, come detto attualmente collocato prevalentemente presso il padre con specifici compiti di controllo e supporto ai Servizi Sociali di Cortona, sia, soprattutto, in considerazione delle risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 473 bis 29 cpc ed acquisiti agli atti. Il CTU ha infatti ben evidenziato le criticità di entrambi i genitori e il disperato bisogno di di poter vivere serenamente i genitori, ai quale pare in egual misura attaccato, senza Per_1 dover più svolgere il ruolo di mediatore tra gli stessi. Al riguardo, pertanto, si ritiene opportuno invitare i genitori ad intraprendere percorso di coordinamento genitoriale allo scopo di: a) verificare l'efficacia degli attuali tempi e modalità di incontro tra i genitori ed il figlio, individuando quelli ritenuti maggiormente rispondenti all'interesse dello stesso, di concerto altresì con il Servizio Sociale di Cortona;
b) Definisca un approccio tra i genitori che possa aiutarli nelle decisioni, minimizzando e prevenendo il conflitto ed aumentando la fiducia tra loro nell'interesse del figlio;
c) Supporti le competenze comunicative tra i genitori e le rispettive famiglie, tenendo in considerazione i principi evolutivi riguardanti lo sviluppo del figlio;
d) verifichi e monitori l'attuazione delle decisioni già assunte dal Tribunale o definite durante gli incontri di coordinazione e scritte all'interno della sintesi che verrà sottoscritta dalle parti;
e) Salvaguardi e preservi la relazione tra i genitori fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali degli stessi rispetto al progetto di recupero della relazione tra le parti e del benessere psicofisico del figlio. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio e la natura della causa, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 473 bis 39 c.p.c. sul ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 [...] disattesa ogni altra richiesta, anche di natura istruttoria, per i motivi di cui in CP_1 narrativa:
- Accerta i plurimi inadempimenti di ispetto alle condizioni di Controparte_1 cui al decreto di questo Tribunale del 23.06.2023;
- Rigetta le domande di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.39 cpc avanzate da parte ricorrente nei confronti di parte resistente
- Invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale con i compiti di cui in parte motiva con l'ausilio dei Servizi Sociali presso il Comune di Cortona;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi al PM, alle parti, ai Servizi Sociali presso il Comune di Cortona.
Arezzo, 19.12.2025
Il Pres. est.
dott.ssa Lucia Faltoni