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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 991/2023 R.G., avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in proprio e nella qualità di
[...] Parte_4
eredi di (deceduto il 4/11/2013), Persona_1
rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Christian Vito Montanaro, elettivamente domiciliata nel suo studio in Monopoli;
appellanti
e in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Alberto Selvaggi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in CP_1
CP_1 Parte_5
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Attilio Triggiani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in CP_1
appellati
All'udienza collegiale del 22/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2
D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n.
197/22, nonché dell'anteriore provvedimento del Presidente di Sezione, di cui al decreto presidenziale n. 282/20, la causa
è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore dell'appellante così conclude (note scritte del
21/1/2025): A. In via principale e nel merito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare l'impugnata Sentenza n. 2209/2023 Sent. - n. 9465/2015 R.G. - n. 3155/2023
Repert., emessa in data 27.05.2023 dal Giudice della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Bari, dott.ssa Tiziana Di
Gioia, pubblicata il 05.06.2023, notificata a mezzo P.E.C. dal difensore dell Parte_6
di Castellana Grotte (BA) in
[...]
data 12.06.2023. B. Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
Controparte_2
nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, e dell'
[...]
in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, per i pregiudizi patiti dal sig. , dalla sig.ra Persona_1
(moglie del sig. ), dal sig. Parte_1 Persona_1
(figlio del sig. ), dal sig. Parte_2 Persona_1
(figlio del sig. ) e dalla Parte_3 Persona_1
sig.ra (figlia del sig. ), Parte_4 Persona_1
in conseguenza e per gli effetti della omessa diagnosi del colangiocarcinoma ilare (c.d. tumore di Klatskin) di cui era affetto il sig. . C. Di conseguenza, accertare Persona_1
e dichiarare il diritto della sig.ra , del sig. Parte_1
, del sig. e della sig.ra Parte_2 Parte_3
- tutti nella qualità di eredi del defunto Parte_4
sig. - ad essere risarciti per equivalente, Persona_1 nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà liquidare, anche in via equitativa, per il danno non patrimoniale patito dal sig. comprensivo Persona_1
delle voci: del danno biologico (da quantificare in misura non inferiore al 15%, come da acclusa relazione medico- legale); del danno da perdita della chance di vivere più a lungo;
del danno da perdita della chance di vivere meglio nella fase terminale dell'esistenza; del danno morale subiettivo - dall'
[...]
in Controparte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, e dall' Controparte_1
in persona del Direttore Generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore. D. Per l'effetto, condannare
l' Controparte_2
in persona del
[...]
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, e
l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra , del sig. Parte_1
, del sig. e della sig.ra Parte_2 Parte_3
- tutti in qualità di eredi del sig. Parte_4
- della somma che l'Ecc.ma Corte di Persona_1
Appello adita Vorrà liquidare, anche in via equitativa, per tutte le causali sub “B”, sub "C" e sub "D". E. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra (moglie del Parte_1
sig. ), del sig. (figlio del Persona_1 Parte_2
sig. ), del sig. (figlio del Persona_1 Parte_3
sig. ) e della sig.ra Persona_1 Parte_4
(figlia del sig. ), ad essere risarciti per Persona_1
equivalente dell'ammontare che l'Ecc.ma Corte di Appello
Vorrà liquidare, anche in via equitativa, per il danno non patrimoniale subito jure proprio - segnatamente per le voci del danno morale subiettivo e del danno parentale - dall' Controparte_2
in persona
[...]
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
e dall' Controparte_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore. F. Per l'effetto, condannare l'
[...]
Controparte_2
in persona del Direttore
[...]
Generale e legale rappresentante pro tempore, e l'
[...]
in persona Controparte_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra (moglie Parte_1
del sig. ), del sig. (figlio Persona_1 Parte_2
del sig. ), del sig. (figlio del Persona_1 Parte_3
sig. ) e della sig.ra Persona_1 Parte_4
(figlia del sig. ) della somma che l'Ecc.ma Persona_1 Corte di Appello adita Vorrà liquidare, anche in via equitativa, per tutte le causali sub "F". G. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario>.
Il procuratore dell'appellato
[...]
Controparte_2
conclude (note scritte del 8/1/2025) chiedendo il
[...]
rigetto dell'appello e delle richieste istruttorie, con vittoria di spese.
Il procuratore dell'appellato Controparte_1
così conclude (note scritte del
[...] Controparte_1
7/1/2025): Si richiama quanto dedotto / eccepito / richiesto nei precedenti atti e verbali di causa;
si insiste per
l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi precisate così come formulate in sede di costituzione e ribadite nella memoria conclusiva depositata telematicamente il 24.10.2024; si chiede l'emissione di sentenza che disattenda ogni contraria domanda e richiesta, anche istruttoria, con rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite>.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.03.2015, anche Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia, all'epoca minore, e Parte_4 Parte_2
, tutti nella qualità di eredi del defunto Parte_3
(nato a Polignano a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in il 04.11.2013) convenivano in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale Civile di Bari, l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, chiedendo – con le conclusioni come sopra dettagliatamente riportate - l'accertamento della responsabilità dei convenuti enti sanitari: (1) per i pregiudizi patiti dal defunto , in conseguenza e per gli Persona_1
effetti dell'omessa diagnosi di colangiocarcinoma ilare - c.d. tumore di Klatskin, quindi, in qualità di eredi, chiedendo il riconoscimento del diritto ad essere risarciti per il danno non patrimoniale patito dal congiunto, comprensivo delle voci del danno biologico, del danno da perdita di chance di vivere più a lungo, del danno da perdita della chance di vivere meglio nella fase terminale dell'esistenza, del danno morale subiettivo;
(2) per i danni riportati dagli stessi attori jure proprio, con il riconoscimento del diritto ad essere risarciti per il danno non patrimoniale (segnatamente danno morale subiettivo e danno parentale). Si costituivano in giudizio le convenute strutture sanitarie, come sopra indicate, opponendosi all'accoglimento delle domande attoree.
Infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, pur sollecitato dal Giudice adito, delle richieste istruttorie delle parti, veniva accolta soltanto quella riguardante l'espletamento di C.T.U., con nomina – in sostituzione del dott. rinunciante – del Persona_2
dott. al quale veniva conferito Persona_3
l'incarico peritale il 18.10.2018 (elaborato depositato il
15/5/2019).
Quindi, il Giudice di prime cure, precisate dalle parti le conclusioni, pronunciava sentenza n. 2209/2023 in data
27.05.2023, così statuendo: «…Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 9465/2015, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa;
3) pone le spese di ctu a carico della parte attrice…».
In motivazione, il primo Giudice, respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità dell'azione, sollevata dall' a seguito della celebrazione della Controparte_3
prima udienza, avendo il Tribunale assegnato termine (20.1.2016) per l'esperimento del procedimento di mediazione, concluso negativamente in data 11.2.2016, spiega le ragioni della pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie.
A tal proposito e in punto di diritto, il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero, dedotto in giudizio, viene sussunto nella categoria dei contratti atipici c.d. di spedalità, sorto per facta concludentia per effetto dell'accettazione del malato presso la struttura sanitaria. Detto rapporto contrattuale avrebbe ad oggetto prestazioni corrispettive e segnatamente, da un lato, il pagamento del corrispettivo (da adempiersi dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), dall'altro lato, a carico dell'ente, la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Pertanto – ritiene il Tribunale - la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente avrebbe natura contrattuale e conseguirebbe, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori – ad avviso del primo Giudice – grava sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Alla luce dei suddetti principi, in punto di fatto, il Tribunale ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, con particolare riferimento all'elaborato peritale del prof. , sia carente, in Persona_3
relazione alla pretesa vantata nei confronti dell' “de CP_1
”, la prova dell'inadempimento e, in relazione alla CP_2
pretesa vantata nei confronti dell' la prova CP_1 CP_1
del nesso di causalità tra l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica.
Invero, quanto alla prima struttura sanitaria, presso la quale in data 26/06/2012 era stata eseguita la prima valutazione clinica sui dati di laboratorio ed ecografici nel senso di
“sospetta steatoepatite in bevitore?”, il paziente non avrebbe osservato le indicazioni suggerite, omettendo di presentarsi per il controllo degli esami ematochimici ed eco addome superiore a distanza di un mese, preferendo affidarsi alla diagnosi ed alle cure di altro istituto. Conseguentemente
– ad avviso del Tribunale – si è interrotto l'iter diagnostico presso l' , con conseguente esclusione CP_4 CP_2
di qualsiasi addebito di responsabilità nei suoi confronti, non emergendo, dalla predetta prima valutazione clinica, elementi significativi di sospetto di malattia neoplastica e, quindi, profili di negligenza e/o imperizia a carico dei sanitari (il paziente, pur avendo eseguito gli esami ematochimici nel settembre 2012 e nell'ottobre 2012, non avrebbe sottoposto gli stessi alla valutazione dalla dott.ssa dell' ). Persona_4 CP_4 CP_2
Quanto, invece, alla seconda struttura sanitaria evocata in giudizio, il Tribunale motiva in maniera più articolata, in primo luogo, scandendo le fasi evolutive dell'attività diagnostica e della malattia fino all'exitus.
In particolare, viene sottolineato come, sebbene a novembre
2012 il paziente si fosse rivolto all' di CP_1 CP_1
sottoponendosi ad ulteriori accertamenti ematochimici e strumentali, non specifici di una patologia neoplastica definita, solamente nel febbraio 2013 sarebbe stato rilevato, per la prima volta, un incremento fortemente patologico del marker CA19.9 (1673 U/ml), confermato nell'aprile dello stesso anno con incrementi drammatici (2031 U/ml, in data
05/04/2013, ed 8500 U/ml, in data 08/04/2013), tant'è che, il 18/04/2013, documentava il Tumore di Parte_7
Klatskin con ittero ostruttivo, trattato all'Ospedale Miulli di
Acquaviva con Stent biliare sn e drenaggio esterno dx. Il paziente era stato quindi trasferito, in data 3/5/2013, presso di Roma, dove era stato sottoposto Controparte_5
ad intervento chirurgico (epatectomia sn allargata al lobo caudato) previo trattamento farmacologico mirato al controllo di una importante sepsi biliare.
L'intervallo temporale, dal 10/06/2013 (dimissione
[...]
all'exitus in data 04/11/2013, sarebbe stato CP_5
caratterizzato dall'evoluzione negativa della metastatizzazione dell'adenocarcinoma biliare, sia a livello polmonare che a livello endo-addominale, e, nel suddetto periodo, le condizioni generali del paziente si sarebbero mantenute mediocri, tanto da non rendere possibile alcun trattamento chemioterapico adiuvante.
Si afferma in sentenza, pertanto, come la diagnosi della neoplasia delle vie biliari non sia stata effettuata nel febbraio
2013 (19/02/2013), perché gli accertamenti strumentali (RX
Torace scheletro ed Eco Addome) non avrebbero evidenziato patologia neoplastica nel distretto bilio- pancreatico né a livello polmonare. Tuttavia, sarebbe stato sottostimato il riscontro del valore, significativamente patologico, del CA19.9 1663 U/ml (19/02/2013).
Al contrario, gli accertamenti di laboratorio eseguiti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012, valutati dai sanitari dell' sarebbero Controparte_1
indicativi di una epatopatia non specifica e di una gammo- patia monoclonale. Ciò perché il reperto costante di incremento della ferritina non avrebbe carattere di specificità neoplastica, trattandosi di marker rilevabile in molteplici infermità (epatopatie, infezioni croniche, leucemia e linfoma di Hodgkin, neoplasia, oltre a patologie specifiche come l'emocromatosi e la porfiria).
In definitiva, solamente in data 19/02/2013 sarebbe emerso un valore altamente patologico di CA19.9, marcatore tumorale (Carbohydrate Antigen) che, pur non essendo un test molto sensibile o specifico, è utilizzato nella diagnosi differenziale dei tumori del pancreas e dei dotti biliari, rispetto ad altre condizioni non cancerose. Ebbene,
l'incremento di tale Marker, nel controllo del 05/04/2013 ed in quello del 08/04/2013, sarebbe indice significativo di patologia neoplastica bilio-pancreatica in fase molto attiva e l'accertamento strumentale di certezza della lesione neoplastica (biliare e/o pancreatica) sarebbe stata attuabile con RM dell'addome. Tale accertamento, tuttavia, era stato eseguito solamente il 18/04/2013, presso l'Ospedale de Bellis di , e non inspiegabilmente a Controparte_2
febbraio 2013, dopo l'accertamento dell'incremento significativo del CA19-9, accertamento diagnostico che avrebbe permesso di escludere o includere le neoplasie dell'area bilio-pancreatica.
Facendo proprie le considerazioni del C.T.U., il Tribunale ritiene che, data la gravità della malattia neoplastica, non sarebbe stato possibile stabilire con certezza se il ritardo dell'accertamento diagnostico avesse comportato o meno una limitazione al trattamento della malattia neoplastica delle vie biliari. Viene sottolineato, poi, che era stato ancora possibile l'intervento chirurgico (in data 9/5/2013), ablativo di epatectomia sn allargata al lobo caudato, e che l'exeresi chirurgica del tumore era l'unico approccio potenzialmente curativo, stanti gli scarsissimi risultati ottenibili con la chemioterapia. Sottolinea al riguardo il C.T.U. – richiamato nella sentenza di primo grado - che nei pazienti nei quali si sia documentata l'invasione dei margini di resezione (come nel caso di specie), la sopravvivenza nella mediana 19/35 mesi scende dal 9%-28% (margine di resezione indenne) al
0%-15% (margine di resezione infiltrato). Pertanto, le conclusioni dell'Ausiliare del Giudice, condivise da quest'ultimo, sono nel senso che, nella fattispecie, non sarebbe possibile esprimere un parere tecnico, secondo scienza, sugli esiti della diagnosi tempestiva, in quanto nell'aprile 2013 (Tac Monopoli) erano già presenti segni di malattia neoplastica in fase di generalizzazione (metastasi polmonare) e tali metastasi (secondo scienza) erano già presenti a febbraio 2013, in dimensioni non valutabili dalle tecnologie radiologiche utilizzate nel detto mese, epoca del primo rilievo CA19.9 1673 U/ml.
Il Tribunale, a questo punto, afferma che il ritardo diagnostico sarebbe individuabile nell'arco temporale compreso tra il 19.2.13 (epoca del primo riscontro di incremento del Ca 19.9) e il 5.4.2013 (data dell'indicazione all'esecuzione della RMN epatica): dunque 45 giorni.
Il primo Giudice, facendo proprie le conclusioni del C.T.U., con ragionamento controfattuale, ritiene che, pur essendo doveroso – nei sensi sopra ricostruiti – l'adempimento omesso dai sanitari, con alta probabilità logica, anche se fosse stata prescritta la RMN in data 19.2.2013 ed eseguita, causa i tempi tecnici, nel giro di 10 giorni, la storia clinica e l'esito finale non sarebbero mutati, in considerazione della notevole gravità della malattia.
Il Tribunale, per altro, ritiene prive di fondamento le censure mosse dalla parte attrice all'elaborato del C.T.U., posto che il medesimo avrebbe avuto modo di esaminare e dare soddisfacente risposta a tutti i rilievi critici mossi, offrendo conclusioni dotate di completezza, precisione e logicità, convergenti tutte univocamente nell'escludere qualsiasi nesso causale tra il tragico evento de quo e la condotta tenuta dai sanitari dell' CP_1
Né, ad avviso del Tribunale, sarebbero state influenti, ai fini della decisione, le prove orali così come articolate dalla parte attrice, tutte orientate sulla sola quantificazione del danno, nel caso in esame non riconoscibile per le innanzi dette ragioni.
Ad avviso del primo Giudice, non vi sarebbe prova né della perdita della chance di vivere un periodo temporale maggiore (chance esclusa, come detto, dall'ausiliario del
Tribunale), nè di conservare una migliore qualità della vita.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, stante la particolarità e complessità della vicenda, il Tribunale ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite, ponendo invece interamente a carico di parte attrice gli oneri della
C.T.U., in ragione del principio di causalità.
Avverso la sentenza hanno proposto appello
[...]
, e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ribadendo le conclusioni, sia in via istruttoria che
[...]
nel merito, già avanzate in primo grado e disattese dal
Tribunale, previa riforma dell'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati
[...]
e Controparte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame con il favore delle spese processuali.
Il giudizio d'appello è stato celebrato a trattazione scritta, in conformità agli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022 e succ. modif., e, acquisita la documentazione in atti, all'udienza virtuale del 22/1/2025, preceduta dallo scambio di note conclusionali e memorie di replica, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni come sopra precisate, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della pronuncia impugnata perché – a loro dire – la statuizione poggerebbe su erronea ricostruzione dei fatti, violazione di legge e insufficienza di motivazione.
Parte attrice evidenzia come, a sostegno delle domande risarcitorie, sarebbe stata offerta adeguata prova, sia in ordine all'esistenza del rapporto negoziale tra il defunto e le convenute strutture sanitarie, sia con Per_1
riferimento al profilo di responsabilità ascrivibile a queste ultime. In particolare, gli eredi avrebbero offerto Per_1
idonea documentazione di supporto, chiedendo, altresì,
l'ammissione di C.T.U. al fine di accertare (a) il danno biologico, patito da in conseguenza della Persona_1 diagnosi tardiva del c.d. tumore di Klatskin e dell'intervento chirurgico demolitivo subito in data 09.05.2013 presso il reparto di Chirurgia Generale dell'Istituto Nazionale Tumori
"Regina Elena" di Roma, (b) le probabilità che, in ipotesi di diagnosi tempestiva, il paziente avrebbe potuto vivere un periodo temporale maggiore, rispetto a quello effettivamente vissuto, (c) le sofferenze che, secondo le conoscenze mediche, sarebbero conseguite alla tardività della diagnosi e all'intervento, nonché all'accesso tardivo alle cure palliative.
L'espletata C.T.U., tuttavia, ad avviso degli appellanti, non avrebbe esonerato il Giudice dal dovere di motivazione della decisione. Sicchè, pur in presenza di fatti c.d. tecnici, il rinvio testuale e materiale ai passaggi dell'elaborato peritale dell'Ausiliare non sarebbe idoneo ad esaudire l'iter decisionale, laddove non sia dato specifico conto delle ragioni per le quali il decidente abbia ritenuto di discostarsi dalla ricostruzione del perito di parte e dai rilievi che gli attori abbiano sollevato, rispetto al percorso logico osservato nell'elaborazione alle risposte ai quesiti e alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario del giudice.
Nel caso in esame, il Tribunale si sarebbe riportato in maniera acritica alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario, senza dare il dovuto seguito agli specifici rilievi mossi dagli attori, ora appellanti (osservazioni e rilievi critici elaborati dal C.T.P., dott. , datati 30.03.2019), in Persona_5
relazione alla disamina svolta dal C.T.U., Prof. Per_3
.
[...]
In particolare – affermano gli appellanti - con le predette osservazioni, il C.T.P., dott. , aveva contestato le Per_6
conclusioni tratte dal C.T.U., secondo cui, con ragionamento controfattuale, quand'anche fosse stata eseguita in data
19.02.2013 RM (doveroso adempimento omesso dai sanitari), la storia clinica e l'esito finale non sarebbero mutati, considerata la notevole gravità della malattia del paziente, perché l'Ausiliare del Giudice, concentrandosi su un unico elemento valutativo, non avrebbe preso in considerazione non solo la storia clinica del paziente ma anche l'esito dei precedenti numerosi accertamenti ed indagini (eseguiti anche in regime di DH), che avevano ripetutamente evidenziato, in presenza di negatività dei markers epatite, un evidente incremento degli indici di funzionalità epatica della ferritina, oltre ad un alterato quadro ecografico ed obiettivo (riscontrato già in occasione di visita medica nel mese di giugno 2012 presso l'Ospedale di , allorquando era stato accertato Controparte_2
all'esame obiettivo “fegato debordante 2 cm dall'arcata costale”).
Osservano gli appellanti anche che, secondo il parere del
C.T.P., pur condivisibili le affermazioni del C.T.U. rispetto al mancato controllo, ascrivibile al paziente, previsto a distanza di un mese dalla prima visita del 26.06.2012, presso l' Parte_6
con interruzione dell'iter clinico-assistenziale in
[...]
tale struttura, tuttavia sarebbe stato censurabile il comportamento palesemente omissivo, in termini di approfondimento diagnostico, da parte dei sanitari dell' Controparte_1
alla luce dei risultati emersi fin dal 13/11/2012 (consulenza ematologica, nel corso della quale si accertava “follow-up di gammopatia monoclonale di significato indeterminato lgGk”, previa visione anche degli esami ematochimici eseguiti dal paziente nei mesi di settembre e ottobre 2012), che avrebbero consigliato ulteriori indagini ematochimiche e successivo controllo ambulatoriale. In seguito, nel mese di gennaio 2013, - osservano gli appellanti – era seguito ricovero in DH presso la medesima struttura, durante il quale, nonostante la documentata persistenza di una alterata funzionalità epatica con ferritina sempre elevata e negatività dei markers epatite, non si era ritenuto di approfondire ulteriormente la compromissione epatica (ormai documentata da oltre 6 mesi), né tale approfondimento, tanto doveroso quanto improcrastinabile, era stato eseguito a febbraio 2013, quando si era accertato un aumento del marker tumorale CA19.9. Quindi, come osservato dal C.T.P., dott. , solo nel mese di aprile 2013 Persona_5
- a distanza di circa 10 mesi dal primo accertamento dei primi sintomi e della prima documentazione di alterata funzionalità epatica - in presenza di valori molto elevati di
CA19.9, era stata finalmente richiesta con urgenza una TAC addome od eventualmente una RMN addome superiore, che avrebbero poi confermato la presenza di un colangiocarcinoma ilare, che nel giro di 6 mesi aveva determinato il decesso del paziente.
Pertanto – sostengono gli appellanti, in coerenza con il parere espresso dal C.T.P. in primo grado – avrebbe dovuto affermarsi che, se non in occasione della prima visita eseguita nel giugno 2012 presso l'
[...]
di Parte_6 CP_2
, certamente nel mese di novembre 2012, quando il
[...]
si era rivolto ai sanitari dell' Per_1 [...]
di - esibendo documentazione di Controparte_1 CP_1
esami ematochimici decisamente alterati, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2012 – sarebbe stata commessa dagli stessi sanitari una palese omissione in termini di approfondimento diagnostico (Tac e RMN), che avrebbe consentito una diagnosi tempestiva della neoplasia delle vie biliari (comportamento gravemente negligente confermato nei ripetuti successivi accessi in DH, presso la stessa struttura, in date 16.01.2013, 24.01.2013 e 13.02.2013, con esami ematochimici: CA19.9 1673 U/ml; ferritina 741,6 ng/mL).1
Secondo il C.T.P. – insistono gli appellanti – i valori costantemente elevati di ferritina - pur riconoscendo il carattere di non specificità essendo marker di numerose condizioni patologiche, per come sostenuto dal C.T.U. - specie quando costantemente e ripetutamente documentati, avrebbero rappresentato marker di II scelta, nel carcinoma epatico e nelle metastasi epatiche da tumore primitivo, ragion per cui tali valori avrebbero dovuto essere considerati in uno con la storia clinica del paziente e con la documentata costante presenza di alterazione di altri indici di funzionalità epatica. Sicchè, ad avviso del C.T.P. dott. (in Per_6
coerenza con il proprio parere medico-legale del
05.11.2014), sarebbe stata ravvisabile l'omessa tempestiva diagnosi della patologia neoplastica, attribuibile ai sanitari che avevano avuto in cura il (con particolare e Per_1
rilevante ruolo svolto in tal senso dai sanitari dell'
[...]
, che in presenza di elementi obiettivi, Controparte_1
strumentali e di laboratorio, non avevano proceduto al doveroso approfondimento diagnostico, che avrebbe consentito di formulare una corretta diagnosi con un anticipo di almeno 5 mesi, rispetto ai tempi successivamente richiesti
(aprile 2013). Ancora più inescusabile – secondo il C.T.P. – sarebbe stato il mancato approfondimento diagnostico a febbraio 2013, in presenza di elevati valori di CA19.9.
Ritengono, pertanto, gli appellanti che il C.T.P. aveva adeguatamente confutato la tesi del C.T.U., il quale aveva a sua volta erroneamente collocato temporalmente l'omessa diagnosi a partire dal mese di febbraio 2013, poiché, con riguardo alla storia clinica del paziente, ai rilievi di ordine strumentale e di laboratorio ed all'obiettività già accertata nel giugno del 2012, l'omessa diagnosi avrebbe dovuto ancorarsi temporalmente, quantomeno, alla data della presa in carico del paziente da parte dei sanitari dell' di CP_1
nel mese di novembre 2012, poiché, in tale occasione, CP_1
era presente e ben nota ai sanitari una storia clinica, se non suggestiva di una patologia epatica di natura neoplastica, quanto meno da approfondire doverosamente e tempestivamente con indagini strumentali di secondo livello.
Conclusivamente, ad avviso del C.T.P. – così evidenziano gli appellanti - in considerazione della natura ed evoluzione del colangiocarcinoma, sarebbe stato evidente che una tempestiva diagnosi avrebbe consentito il ricorso ad un intervento meno radicale, con risparmio del lobo epatico sinistro, offrendo peraltro maggiori garanzie di radicalità, ma soprattutto avrebbe garantito una prognosi meno infausta, con una sopravvivenza media stimabile in 3-4 anni, avuto riguardo alla retrostadiazione prevedibile.
In tal senso, oltre al maggior danno biologico patito
(epatectomia sinistra), quantificabile in misura del 15%, avrebbe dovuto riconoscersi il danno da “perdita di chance” sia in termini di sopravvivenza che di migliore qualità della vita.
Nonostante l'inequivocabile puntualità e specificità dei rilievi tecnici mossi dal C.T.P., il C.T.U., nelle conclusioni definitive del 02.05.2019, avrebbe ribadito sostanzialmente le tesi già propugnate nella prima bozza, evidenziando però alcuni elementi fondamentali della vicenda, su cui in precedenza sarebbe rimasto silente,2 riconoscendo di tal guisa una chiara responsabilità dei sanitari dell'
[...]
Controparte_1
In definitiva, ad avviso degli appellanti, alla luce delle argomentazioni contenute nelle osservazioni critiche del
C.T.P. e del seppur minimo riconoscimento di responsabilità dei sanitari dell' Controparte_1
inequivocabilmente attestato anche dal C.T.U., nelle conclusioni definitive del 02.05.2019, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto statuire nel senso di ravvisare la responsabilità in capo ai sanitari del predetto Istituto.
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano anche l'erroneità della pronuncia, non sostenuta da adeguata motivazione, in merito all'accertamento del nesso di causalità e, quindi, all'applicazione degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
Ad avviso degli appellanti, il primo Giudice non avrebbe correttamente vagliato le fattispecie di danno, portate al suo giudizio, pur con il supporto dell'ausiliario tecnico, trascurando il duplice profilo della causalità giuridica e della causalità materiale, in relazione alla disciplina di settore, posta dagli artt. 40 e 41 del cod. pen. e dalla regolarità causale.
Sostengono gli appellanti che il Giudice di prime cure, in applicazione dei referenti normativi del caso (art. 1223 cod. civ., art. 1227 cod. civ.), avrebbe dovuto motivare l'esclusione, nella vicenda de qua, della responsabilità medica, su un duplice versante: da un lato, sulla base di conclusioni tecnico-scientifiche, acclarate da Consulenza
Tecnica d'Ufficio (stante la divergenza con la perizia medica di parte e con le osservazioni offerte, in sede probatoria, dalle parti contendenti), ovvero, sulla base di deduzioni inverate da regole scientifiche di copertura;
dall'altro lato, sulla base di una valutazione di fondatezza, ragionevolmente suffragata dagli elementi disponibili nel caso concreto
(ovvero: i fatti provati in via documentale dagli attori in primo grado).
Al contrario – osservano gli appellanti - il Giudice di prima istanza - optando per una ricostruzione sintetica dei fatti di causa, giustificata dal richiamo integrale ai passaggi testuali dell'elaborato dell'Ausiliario, ma non suffragata da esaustiva trattazione delle osservazioni tecniche di parte attrice, avrebbe rigettato le domande attoree, trascurando di richiamare specifiche leggi scientifiche di copertura, ovvero, argomenti di ragionevolezza che convalidassero definitivamente l'esposizione svolta.
In altri termini, il Tribunale non avrebbe espresso adeguata e congrua motivazione, idonea a sostenere la scelta di attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria rispetto ad altro, nel contesto di un esame complessivo e globale di tutte le prove acquisite.
In ultimo, gli appellanti sottolineano come l'impostazione adottata dal Giudice di prime cure, circa l'esclusione del nesso causale tra l'operato delle strutture sanitarie convenute in giudizio e il decesso del avrebbe comportato il Per_1
mancato riconoscimento del danno in capo al paziente e ai suoi successori e, conseguentemente, avrebbe implicato non solo l'omessa acquisizione delle prove testimoniali, tese a quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale verificatosi nella sfera giuridica del de cuius, ma anche
(inspiegabilmente) l'omesso esame delle ulteriori e diverse voci di danno non patrimoniale, invocate dagli eredi jure proprio (segnatamente: danno morale subiettivo e danno parentale), tanto in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.
Ciò posto, le censure mosse dagli appellanti non si appalesano fondate, perché le statuizioni del primo Giudice, adeguatamente motivate, sono corrette e condivisibili.
In primo luogo, questa Corte è ben consapevole del principio di diritto, più volte affermato dal Supremo Collegio e pure richiamato dagli appellanti nell'atto di gravame, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.3
Trattasi, tuttavia, di principio pienamente osservato dal primo Giudice.
Infatti, nel caso in esame, se è pur vero che la difesa tecnica degli attori, ora appellanti, formulò osservazioni all'elaborato peritale del prof. , C.T.U. nominato Per_3
dal Tribunale, è anche vero che quest'ultimo rispose, punto per punto, ai rilievi critici, in maniera logica, chiara e coerente, così da confermare le conclusioni già tratte nel proprio elaborato ed offrire al Giudice validi ed univoci elementi di valutazione per la decisione.
Sicchè, il richiamo, operato dal Tribunale nella motivazione della sentenza alle considerazioni tecniche dell'Ausiliare del
Giudice, è corretto e consente di comprendere in maniera chiara e adeguata l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della pronuncia.
A tal proposito, non è superfluo ribadire come il C.T.U. sia giunto a due distinte conclusioni – fatte proprie in sentenza dal Tribunale - con riguardo alla posizione delle due strutture sanitarie evocate in giudizio: quanto all' CP_1 [...]
, è stato escluso in radice ogni profilo di CP_2
inadempimento colposo agli obblighi derivanti dal contratto di spedalità; quanto, invece, all'Istituto “ , Controparte_1
pur essendo stata individuata una condotta omissiva, ascrivibile ai sanitari a titolo di colpa, si è ritenuto insussistente il nesso di causalità tra quest'ultima e ogni pregiudizio derivato al paziente e ai suoi eredi, connesso sia all'evento morte, sia alle condizioni di vita che hanno accompagnato il paziente fino all'exitus. In relazione alla posizione dell'ICRCCS “ CP_2
”, in particolare, è stato sottolineato dal C.T.U. che il
[...]
paziente si sottopose alla valutazione clinica in data
26/6/2012, sui dati di laboratorio ed ecografici che denotavano una “sospetta steatoepatite in bevitore”, con indicazione per un controllo degli esami ematochimici ed eco addome superiore dopo un mese. Ebbene, tale controllo non è mai avvenuto presso il detto istituto, perché il paziente, pur eseguendo esami ematochimici nei mesi di settembre ed ottobre 2012, non si sottopose alle valutazioni dei medici dell'Ospedale “ . Pertanto, l'assenza di CP_2
qualsiasi condotta colposa in argomento è stata desunta, da un lato, dal fatto che non era emerso, a giugno 2012, alcun dato critico idoneo a far concretamente ipotizzare la patologia neoplastica, diagnosticata soltanto nei mesi successivi e che avrebbe portato al decesso il paziente, dall'altro, dal fatto che, per volontà di quest'ultimo, dopo il mese di giugno 2012, si era interrotto l'iter diagnostico presso l'Ospedale “ , non essendo stati portati CP_2
all'attenzione dei relativi sanitari gli accertamenti programmati a luglio ed espletati successivamente.
Sull'argomento, parte appellante, pur insistendo per la riforma della statuizione di primo grado e per l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell' , non adduce alcun argomento Controparte_2 critico al percorso logico seguito nella motivazione della sentenza impugnata, tanto più che, sotto il profilo in esame, le conclusioni tratte dal C.T.U., richiamate in sentenza e poste a fondamento della pronuncia assolutoria del primo
Giudice, erano state perfino condivise dal C.T.P., dr.
[...]
che, nelle sue osservazioni alla C.T.U., in data Per_6
30/3/2019, pur evidenziando che già in occasione della visita del mese di giugno 2012, presso l'Ospedale “De Bellis”, all'esame obiettivo era stato accertato “fegato debordante 2 cm dall'arcata costale”, aveva osservato tuttavia testualmente: …è possibile anche condividere le affermazioni dei CTU relativamente al mancato controllo da parte del paziente previsto a distanza di un mese dalla prima visita del 26/6/2012 presso l'Ospedale di Castellana
Grotte con interruzione dell'iter clinico-assistenziale in tale struttura…>.
La pronuncia di primo grado, pertanto, in parte qua, quand'anche si trascurino profili di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi di censura, risulta totalmente priva di fondamento, dovendosi ribadire l'esclusione in radice di qualsiasi condotta sanitaria inadempiente, ascrivibile a titolo di colpa all'operato dei medici dell' ”, coinvolto nella valutazione Controparte_2
clinica del paziente – per volontà di quest'ultimo - soltanto all'inizio (giugno 2012), quando - con assoluta certezza - mancavano elementi oggettivamente idonei a giustificare una diagnosi di patologia neoplastica.
A non diverse conclusioni si giunge con riguardo alla seconda statuizione del Tribunale, assolutoria dell'
[...]
sebbene su diversi Controparte_1
presupposti.
Come già più volte sottolineato, in proposito, con la relazione peritale in data 8/3/2019, il C.T.U. ha espresso il parere secondo cui, pur in presenza di ritardo diagnostico ingiustificabile, decorrente dal 19/2/2013 (conseguente al primo riscontro di incremento del CA19.9) fino al 5/4/2013
(quando fu posta finalmente l'indicazione all'esecuzione della RMN epatica), per un totale di 45 giorni, con ragionamento controfattuale, pur ritenuto come doveroso tale adempimento omesso dai sanitari, con alta probabilità logica, “anche se fosse stata prescritta la RMN in data
19/2/2013 ed eseguita, causa i tempi tecnici, nel giro di 10 giorni, la storia clinica e l'esito finale non sarebbero mutati, data la notevole gravità della malattia”.4
Il C.T.U., quindi, già nella predetta relazione aveva sottolineato l'inadempienza dei sanitari dell' , Controparte_6
tant'è che nell'elaborato peritale, ancor prima delle osservazioni avanzate dal C.T.P., si legge testualmente: Il riscontro di un valore francamente patologico del CA19.9 1663 U/ml (19/2/2013) invece è stato sottostimato>.5
Inoltre, il C.T.U., nell'evidenziare che l'accertamento strumentale di certezza della lesione neoplastica (biliare e/o pancreatica) è dato dalla RM dell'addome e che tale accertamento fu eseguito soltanto il 18/4/2013, testualmente dichiara nella medesima relazione dell'8/3/2019: Non comprendiamo quindi perché non sia stato esperito nel
Febbraio 2013 dopo l'accertamento dell'incremento significativo del Ca19.9 la RM dell'addome, che avrebbe permesso di escludere o includere le neoplasie dell'area bilio-pancreatica>.6
Non risponde a verità, pertanto, il rilievo mosso dagli appellanti,7 secondo cui soltanto a seguito delle osservazioni critiche del C.T.P. e quindi su sollecitazione di quest'ultimo, il prof. avrebbe in proposito evidenziato Per_3
elementi fondamentali, prima “stranamente obliterati”, così velatamente, quanto immotivatamente, adombrando condotte dell'Ausiliare del Giudice non perfettamente trasparenti, tali da minarne l'attendibilità.
Al contrario, il C.T.U., Professore Associato in Chirurgia
Generale presso l'Università degli Studi di Bari, professionista pertanto pienamente all'altezza del parere allo stesso richiesto, se, per un verso, a fronte delle osservazioni critiche del C.T.P. dr. , ha ribadito le conclusioni Per_6
tratte nella propria relazione peritale, rimanendo pienamente fedele alle conclusioni già tratte, ha tuttavia avuto modo di confutare in maniera puntuale i rilievi mossi al proprio elaborato, come si desume dalla relazione contenente
“Conclusioni Definitive”, in data 2/5/2019, il cui contenuto
è stato giustamente e correttamente fatto proprio dal
Tribunale, nell'appellata sentenza, offrendo adeguata risposta critica al difforme pensiero espresso dalla difesa tecnica di parte attrice, in ossequio al sopra richiamato principio di diritto in tema di motivazione della sentenza, più volte ribadito dal Supremo Collegio.
In particolare, il C.T.U. ha ribadito come, fino all'accertamento del 19/2/2013, secondo un criterio di valutazione ex ante, non era ravvisabile alcun comportamento negligente dei sanitari, perché
l'approfondimento diagnostico a mezzo TAC ed RM, sostenuto dal C.T.P., in epoca precedente alla detta data, non si giustificava alla luce degli accertamenti strumentali (rx scheletro, rx torace ed ecografia addome)8 e di laboratorio, fino a quel momento espletati, risultati negativi per patologia neoplastica epatica, evidenziando gli esami di laboratorio e strumentali “segni aspecifici di alterata funzionalità epatica ed incremento volumetrico contenuto del fegato, senza alterazioni morfologiche rilevabili”.9
Il C.T.U., in particolare, sottolinea come, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.P., “l'alterazione della ferritina non ha alcun carattere di specificità per neoplasia del distretto epatico” e che, nel caso in esame, “tale marcatore ha avuto un comportamento estremamente variabile nel tempo a differenza dell'incremento continuativo del marcatore CA19.9”.10
In definitiva, alla luce delle approfondite argomentazioni esposte dal C.T.U., non v'è ragione per discostarsi dalle conclusioni di quest'ultimo, per aderire alla tesi del C.T.P. che tende ad anticipare il comportamento omissivo dei sanitari dell' , fin dai primi approcci clinici Controparte_6
(novembre 2013), sulla base di un errato criterio di valutazione ex post, fondato sulla conoscenza piena – perché successiva agli eventi – del decorso clinico del paziente.
Così collocato temporalmente (parentesi temporale dal
19/2/2013 al 5/4/2013) il comportamento colposamente inadempiente dei sanitari dell' Controparte_1
, il C.T.U. ha anche spiegato, con accurato iter
[...]
argomentativo, pure a fronte dei rilievi critici del C.T.P., le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere il nesso causale tra la diagnosi tardiva dei sanitari e il danno sofferto dal paziente e, iure ereditatis e/o iure proprio, dai suoi congiunti, ribadendo che la storia clinica e l'esito finale non sarebbero mutati.
In particolare, rispondendo alle osservazioni del C.T.P., il prof. ha precisato che il breve intervallo Per_3
temporale di circa 45 giorni tra febbraio 2013 e aprile 2013 non avrebbe modificato il tipo di intervento chirurgico
(exeresi del confluente epatico con allargamento al dotto sinistro e conseguente epatectomia sinistra), in quanto la neoplasia colangio-cellulare si accresce sia in senso endoluminale sia lungo la parete del dotto biliare stesso.
Quindi è del tutto ipotetica la possibilità, nel nostro caso, di resezione della via biliare senza epatecotimia sinistra;
è altrettanto ipotetica la possibilità di una più lunga sopravvivenza in quanto dagli esami strumentali (TAC
Monopoli 04/2013 e RM Ospedale 04/2013 CP_2
documentavano già la situazione di neoplasia colangio- cellulare con caratteri di elevata invasività loco regionale e presenza di metastasi plurime polmonari cioè un quadro di malattia neoplastica in fase di generalizzazione>.11
È stato anche evidenziato dal C.T.U., sempre in tema di nesso eziologico, che la gravità della malattia neoplastica non consente di stabilire con certezza se il ritardo diagnostico abbia comportato o meno una limitazione al trattamento della malattia neoplastica delle vie biliari, sottolineando tuttavia che nel nostro caso è stato ancora possibile l'intervento chirurgico (9/5/2013) ablativo di epatectomia sn allargata al lobo caudato, ricordando che
l'exeresi chirurgica del tumore è l'unico approccio potenzialmente curativo in quanto la chemioterapia offre scarsissimi risultati>.12 Il C.T.U., infine, ha aggiunto, sempre rispondendo alle osservazioni del C.T.P., che nei pazienti nei quali si sia documentata l'invasione dei margini di resezione (come nel nostro caso), la sopravvivenza nella mediana 19/35 mesi scende da 9%-28% (margine di resezione indenne) al 0%-15% (margine di resezione infiltrato)>.
Alle argomentazioni tecniche, pienamente condivisibili perchè immuni da vizi logici, fondate sul dato scientifico ed ampiamente chiare ed inequivocabili, fin qui riportate, anche testualmente, così come espresse dal C.T.U., pure a fronte dei rilievi critici del consulente di parte attrice, ora appellante, quest'ultima non ha offerto alcun ulteriore elemento argomentativo idoneo a scalfire la ricostruzione della vicenda clinica de qua, limitandosi in realtà ad addebitare al primo Giudice una carenza di motivazione non ravvisabile nella fattispecie, alla luce dell'ampio e, come già evidenziato, solido supporto tecnico-scientifico offerto dal parere dell'Ausiliare, tanto più che quest'ultimo ha avuto modo di confrontarsi con le osservazioni critiche al proprio operato, alle quali ha avuto modo di dare risposte adeguate e pienamente convincenti.
Pertanto, anche il motivo di censura in esame non ha fondamento.
Quanto infine alla lamentata omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria dei danni sofferti iure proprio dagli eredi del defunto non può che ribadirsi Persona_1
l'infondatezza delle doglianze di parte appellante, posto che, sebbene il primo Giudice non si pronunci in maniera espressa in merito, il rigetto della domanda attorea in parte qua è chiaramente collegato all'esclusione di ogni profilo di inadempienza colposa, quanto alla posizione processuale dell' e, quanto all'Istituto “ Controparte_2 CP_1
, alla constatazione, come sopra più volte ribadita,
[...]
che il ritardo diagnostico, nei suddetti limiti temporali, certamente ascrivibile ai sanitari del predetto Istituto, non avrebbe mutato la storia clinica e l'esito finale, data la notevole gravità della malattia. Sicchè, anche sotto tale profilo, del tutto indimostrato resta il lamentato “danno morale subiettivo” e il “danno parentale”, sul quale gli appellanti hanno insistito anche in sede di gravame. Né la prova orale così come articolata e capitolata in primo grado e ribadita in questa sede, sarebbe in grado di colmare le lacune probatorie come sopra evidenziate.
Pertanto, l'appello va rigettato integralmente.
In considerazione dell'esaustività della motivazione della sentenza impugnata e della totale infondatezza dei motivi di gravame, non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del presente grado, che, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa di modesta complessità, vanno poste a carico di parte appellante in favore di ciascuno degli istituti appellati.
Stante il rigetto dell'appello, è dovuto il doppio contributo.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell'
[...] Parte_4 [...]
e dell' Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n. 2209/23 resa inter partes dal Tribunale di Bari, in data 5/6/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dei predetti istituti appellati, delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi €
5.000,00 per ciascuno, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge;
c) pone a carico degli appellanti soccombenti il doppio contributo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 29/1/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo in occasione del successivo ricovero del 05.04.2013, quando alle indagini ematochimiche si confermava persistenza di elevati valori di gamma-G T 326 U/I (valori normali fino a 50), di GOT 73 U/I (valori normali fino a 37), di GPT 141 (valori normali fino a 41), della fosfatasi alcalina 142 U/L (valori normali fino a 129), della ferritina 890
(ng/mL (valori normali fino a 400) e CA19.9 (GICA) 2031 U/mL (valori normali fino a 37), si consigliava TAC addome con m.d.c. o in alternativa RMN epato-splenica. 2 - pag. 2 «…L'accertamento nel febbraio 2013 della notevole alterazione del marker CA19.9 come abbiamo noi evidenziato al 2^ capoverso pag. 12 della nostra relazione peritale è stato effettivamente sottostimato…»,
- pag. 2 «…possiamo ragionevolmente affermare che non esiste negligenza dei sanitari sino all'accertamento del
19/02/2013. Solo in questo momento è giustificato l'accertamento diagnostico di 2° livello rappresentato dalla risonanza magnetica e/o TAC…», così attestando che quantomeno dal 19.02.2013 in poi c'è una responsabilità riconducibile ai sanitari dell Controparte_1 3 Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23637 del 21/11/2016, e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione (Cass. Nn.
25862/2011 e 10688/2008). 4 Cfr. pagg. 14 e 15 della relazione peritale in data 8/3/2019. 5 Cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale in data 8/3/2019. 6 Cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale in data 8/3/2019. 7 Cfr. pag. 15 dell'atto d'appello. 8 Si legge nelle conclusioni definitive del C.T.U., a pag. 3: <…gli accertamenti strumentali del febbraio 2013 erano del tutto negativi per patologia neoplastica epatica>. 9 Cfr. pag. 3 delle conclusioni definitive in data 2/5/2019. 10 Cfr. pag. 3 delle conclusioni definitive in data 2/5/2019. 11 Cfr. pagg. 3 e 4 della Conclusioni Definitive in data 2/5/2019. 12 Cfr. pag. 4 delle conclusioni definitive in data 2/5/2019.