Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 27.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2491/2020 r. g. sez. lav., vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Parte_1
Arrotta, dal quale è rappresentato e difeso
Appellante
E
, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Raffaele Ferrara, dal quale è rappresentata e difesa
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/4/2016 innanzi al Tribunale di Nola – sezione lavoro e previdenza – convenne in giudizio Controparte_1 Parte_1
esponendo in via preliminare di aver lavorato per conto e alle dipendenze di quest'ultimo presso il Bar-Tabacchi da lui gestito dal 1/2/2010 al 21.7.2015 e di essere stata regolarizzata dal 21/6/2010 con mansioni di barista ed inquadramento nel 5° livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi secondo l'orario meglio indicato in ricorso.
Chiese, pertanto, accertarsi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa, a decorrere dal 1/2/2010 fino al 21/7/2015 con condanna della parte appellata al pagamento, in suo favore, della complessiva
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Costituitasi, controparte eccepì l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del medesimo.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata prova per testi , con sentenza resa all'udienza del 5.03.2020, il primo giudice accolse in parte il ricorso limitatamente al periodo compreso tra il 21/6/2010 e il 21/7/2015.
Pertanto, condannò la società datrice di lavoro ad erogare alla ricorrente la complessiva somma di euro 29.261,13 a titolo di differenze retributive corrispondenti al V livello del CCNL e TFR.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello il con ricorso Parte_1
depositato il 6/11/2020, chiedendo a questa Corte di voler riformare la sentenza impugnata, tenendo conto che dal 21/6/2010 al giugno 2013 la ricorrente era stata retribuita come apprendista, come rivendicato dalla stessa ricorrente in primo grado e dovendosi operare raffronto tra lordo preteso e quello erogato, ciò anche con riguardo alla richiesta di mensilità aggiuntive e TFR.
Ha asserito l'essere stata la ricorrente in congedo per maternità dal 13/11/2013 al 4/4/2015, dovendosi equamente per tal motivo ridurre la retribuzione dovuta.
Ha concluso per l'inammissibilità o rigetto delle domande avanzate in primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto .
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame sollevata da parte appellata per asserita mancanza di argomentazioni dell'appellante atte a contrastare e a contraddire le ragioni dedotte dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio che i motivi d'appello, avverso i quali - giova evidenziarlo – parte appellata ha comunque esplicato le sue difese, sono ammissibili e possono pertanto essere scrutinati nel merito, in quanto sufficientemente
2 esplicativi dei profili in fatto ed in diritto che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal giudice di prime cure.
Circa il primo motivo di appello è emerso dalle deposizioni di e Tes_1 Tes_2
che in realtà durante il rapporto di lavoro della non vi è stato CP_1
apprendistato per il periodo 21/6/2010 al giugno 2013, essendo durata la formazione della lavoratrice solo una settimana.
Tuttavia, va tenuto conto nel calcolo del dovuto del periodo di congedo di maternità dal 13/11/2013 al 4/4/2025, con diritto a retribuzione inferiore a quella ordinaria.
Inoltre, va confermato l'orario per come emerso di 36 ore settimanali, conformi al contratto stipulato il 18/6/2010.
Allo scopo di calcolare quanto esattamente dovuto alla appellata alla stregua delle richieste formulate in primo grado, è stato conferito incarico al CTU Dott.
ponendogli i seguenti quesiti: Per_1
Ritenutane la necessità nomina quale C.T.U. il Dott. , il quale Persona_2 calcolerà le differenze retributive dovute all'appellata tenendo conto del livello V
CCNL di categoria dal 21/6/2010 al 20/7/2015 con orario settimanale di ore 36.
Calcolerà anche 13^ e TFR, detraendo da quest'ultimo emolumento l'acconto già pagato in corso di causa ( euro 3.906,17). Da tutte le voci retributive calcolate come dovute inoltre detrarrà le somme risultanti dalle buste paga o quelle ammesse come percepite, se in misura superiore rispetto alle buste paga. Terrà conto altresì del periodo di congedo per maternità dal 13/11/2013 al 4/4/2015”.
Il CTU è giunto alla conclusione che la abbia ricevuto una somma CP_1
superiore a quella dovuta ammontante ad euro 6.481,65.
La consulenza è precisa, circostanziata e giunge a conclusioni del tutto condivisibili, alcun errore di raffronto tra lordo e lordo o altro potendosi in essa rinvenire.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'appellata in primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo.
Erroneamente in dispositivo si è posto a carico dell'appellante vittorioso il doppio contributo ed in questo senso va corretto il dispositivo trasmesso all'esito dell'udienza.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'appellata in primo grado;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in euro 2.500,00 per il primo ed euro 5.000,00 per il presente, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante distrattario;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012..
Napoli, 27/3/2025.
Il Presidente Est.
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