Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Bologna, non numerato, emesso in data 23 settembre 2025 e notificato in data 5 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 19 giugno 2025 (prot. n. -OMISSIS-) e il parere negativo in essa contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, cittadino tunisino in Italia dal 1989 e in possesso di un permesso di soggiorno per lungosoggiornante fin dal 2003, da ultimo aggiornato nel 2019, regolarmente occupato e titolare del contratto di locazione dell’abitazione con cui vive con la moglie e due dei suoi figli (gli altri due costituiscono un nucleo a parte), entrambi cittadini italiani e affetto da gravi patologie cardiache (per cui ha un’invalidità del 60 %), è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale), commesso in data 15 settembre 2020.
Nonostante la sentenza sia stata appellata, il titolo di soggiorno gli è stato revocato, previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento del 19 giugno 2025 e ciò ha avuto come conseguenza l’adozione di un provvedimento di espulsione, che è stato sospeso dal giudice di pace.
Ritenendo illegittimo il ritiro del titolo di soggiorno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento che lo ha disposto, deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione del principio di innocenza;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU, per mancata valutazione della durata del soggiorno, trentacinque anni, della presenza della famiglia, del lavoro e della condizione di salute;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Al caso di specie non potrebbe trovare applicazione l’art. 18 T.U. dell’immigrazione, comma 4 bis, secondo cui “ Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico .”, in quanto la violenza non si sarebbe consumata in ambito domestico;
4. violazione dell’art. 19, comma 2, lettere c) e d- bis , per la mancata valutazione, nell’ordinare l’espulsione, della presenza dei famigliari e delle condizioni di salute;
5. eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, sostenendo la legittimità dell’atto in ragione del fatto che sarebbe stata operata una valutazione di pericolosità in concreto, alla luce dei comportamenti contestati al ricorrente, la quale giustificherebbe il provvedimento.
Tutto ciò premesso e precisato che la censura n. 4 è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (tant’è che il ricorrente ha già ottenuto tutela da parte del giudice di pace avente giurisdizione), il ricorso merita positivo apprezzamento, ancorché solo parzialmente.
Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare come il principio per cui il carattere, sia pur latamente, premiale del permesso di soggiorno impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona” (sentenza n. 263 del 2025), debba trovare applicazione «anche in relazione al mantenimento del titolo, tant’è che la previsione normativa dell’aggiornamento decennale ha come scopo principale quello di verificare la permanenza dei presupposti per il mantenimento del titolo e, in particolare, dell’assenza della pericolosità sociale che potrebbe legittimarne la revoca. Attesa la natura “premiale” del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. CGA, sentenza n. 424/2014), il suo mantenimento non è, infatti, compatibile con la condanna per reati tanto gravi quali quelli incidenti sulla libertà personale, in particolare, sessuale» (cfr. sentenza n. 719/2025).
Nel caso di specie l’Amministrazione ha ampiamente argomentato in ordine alla revoca del titolo “premiale” posseduto, tanto che il provvedimento appare immune dai vizi di carenza di presupposti e motivazione dedotti e risulta conforme al comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Si può, però, ritenere che la motivazione del provvedimento sia carente nella parte in cui, non prendendo in considerazione la possibilità del ricorrere delle condizioni a tal fine necessarie, implicitamente nega anche il riconoscimento di un titolo ordinario, a tempo determinato.
La lunga presenza sul territorio senza mende, la regolare attività lavorativa, la presenza sul territorio di vincoli familiari e le condizioni di salute del ricorrente, pur non potendo impedire la revoca del titolo di soggiornante di lungo periodo, avrebbero, infatti, dovuto essere più approfonditamente e ampiamente valutati in ordine alla possibilità di permanere sul territorio, ancorché grazie a un titolo che, per la sua durata limitata, consenta un costante monitoraggio del comportamento dello straniero al fine di accertare o escludere una pericolosità sociale che comunque giustifichi l’allontanamento dal territorio italiano nonostante il bilanciamento con tutti gli elementi già citati.
Ne deriva che, ferma restando la revoca del titolo di soggiorno già posseduto, l’Amministrazione dovrà procedere all’esame previsto dal comma 9 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e completamente omesso nel caso di specie.
Il solo parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
AR BE, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BE | AO ER |
IL SEGRETARIO