TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 249
TAR
Sentenza breve 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione del principio di innocenza

    Il Tribunale ritiene che la motivazione del provvedimento sia carente nella parte in cui, non prendendo in considerazione la possibilità del ricorrere delle condizioni a tal fine necessarie, implicitamente nega anche il riconoscimento di un titolo ordinario, a tempo determinato. La lunga presenza sul territorio, la regolare attività lavorativa, la presenza di vincoli familiari e le condizioni di salute avrebbero dovuto essere più approfonditamente valutati in ordine alla possibilità di permanere sul territorio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU, per mancata valutazione della durata del soggiorno, presenza della famiglia, lavoro e condizione di salute

    La lunga presenza sul territorio, la regolare attività lavorativa, la presenza sul territorio di vincoli familiari e le condizioni di salute del ricorrente, pur non potendo impedire la revoca del titolo di soggiornante di lungo periodo, avrebbero, infatti, dovuto essere più approfonditamente e ampiamente valutati in ordine alla possibilità di permanere sul territorio, ancorché grazie a un titolo che, per la sua durata limitata, consenta un costante monitoraggio del comportamento dello straniero al fine di accertare o escludere una pericolosità sociale che comunque giustifichi l’allontanamento dal territorio italiano nonostante il bilanciamento con tutti gli elementi già citati.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 bis del d.lgs. n. 286 del 1998

    Il Tribunale non si pronuncia esplicitamente su questo punto, ma la decisione di accogliere parzialmente il ricorso implica che la revoca del permesso di lungo soggiorno è confermata, ma l'amministrazione deve riesaminare la possibilità di un permesso ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 19, comma 2, lettere c) e d-bis, per la mancata valutazione, nell’ordinare l’espulsione, della presenza dei famigliari e delle condizioni di salute

    La censura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dato che il ricorrente ha già ottenuto tutela dal giudice di pace.

  • Accolto
    Eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che la motivazione del provvedimento sia carente nella parte in cui, non prendendo in considerazione la possibilità del ricorrere delle condizioni a tal fine necessarie, implicitamente nega anche il riconoscimento di un titolo ordinario, a tempo determinato. La lunga presenza sul territorio, la regolare attività lavorativa, la presenza di vincoli familiari e le condizioni di salute avrebbero dovuto essere più approfonditamente valutati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 249
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 249
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo