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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12742 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°14013\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.to D. Tomassetti, M. Parte_1
ZZ, C. TI e I. De OL in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 esponendo Parte_1 che era dipendente del quale dirigente di Controparte_1 ruolo dal 2003, che nel 2017 era stata promossa al ruolo do vicedirettore del reparto II di segredifesa, che nel 2018 e nel 2022 si era reso vacante l'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa, che nei periodi di vacanza la ricorrete aveva svolto le funzioni di I fascia per 30 mesi complessivi, che a seguito di partecipazione alla procedura di interpello avviata il 12.7.2024 per la copertura dell'incarico alla stessa assegnato in sede vacante, la ricorrente era stata indicata dal Segretario Generale quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo, che con nota del 3.10.2022 era stato inviato l'atto di revoca precedentemente ricoperto dalla ricorrente, che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa non era stato adottato, che a seguito dell'avvicendamento al Governo del nuovo Ministro della Difesa era stato pubblicato un nuovo interpello al quale la ricorrente aveva partecipato, che ancora una volta il
Segretario Generale aveva indicato la ricorrente quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo, che all'esito dei colloqui svolti da una Commissione successivamente nominata l'incarico era stato conferito al dr. , che la ricorrente era stata Persona_1 prorogata nell'incarico da ella ricoperto, venuto a scadenza nel maggio 2023, per 90 giorni e, successivamente per 3 anni, che il ha violato i principi di correttezza e buona fede non CP_1 avendo formalizzato l'incarico nonostante la conclusione favorevole alla ricorrente della prima procedura di interpello, che la scelta di indire la seconda procedura di interpello è priva di presupposti e motivazione, che all'esito del secondo interpello la ricorrente
è stata illegittimamente pretermessa nell'assegnazione dell'incarico ad altro candidato, che sussiste il risarcimento del danno da perdita di chance ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. subìto dalla ricorrente, che in subordine ha subito un danno da perdita di chance da quantificarsi nella misura del 100% delle retribuzioni non corrisposte tenuto conto dell'elevata possibilità di attribuzione dell'incarico alla ricorrente, ha chiesto, di accertare l'illegittimità della mancata formalizzazione dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto
II di segredifesa di cui alla procedura di interpello del 12.7.2022, di dichiarare l'illegittimità della procedura di interpello avviata in data 20.1.2023 e condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno per equivalente economico pari alla retribuzione non percepita dalla ricorrente detratta la somma percepita per l'incarico attribuitole per il triennio di durata dell'incarico in oggetto e, in subordine al risarcimento del danno da perdita di chance, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito eccependo la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Giudice Ordinario quanto alla scelta di indire una seconda procedura di interpello, il difetto del contraddittorio ni confronti del dirigente nominato all'esito del secondo interpello e, nel merito, che la procedura comparativa svolta nel secondo interpello è prevista dall'art.2 co.1 lett.c) d.m. 22.3.2016, che la condotta dell'Amministrazione è stata improntata ai principi di correttezza e buona fede, che la mera aspettativa del conferimento dell'incarico non è tutelabile, che la pretesa risarcitoria deve essere ridotta al 50% delle differenze retributive;
ha chiesto il rigetto della domanda e la rideterminazione della pretesa nel
“quantum”, con vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario in applicazione del seguente principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte: “In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro- organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi) (Cass.Sez. Un . ord. n.21272/2025).
Similmente, dunque, la scelta di indire ulteriore interpello per l'attribuzione del medesimo incarico dirigenziale per il quale è già stata ultimata precedente procedura non rientra tra gli atti di macro-organizzazione interna quale espressione di potestà pubblica autoritativa configurando scelta discrezionale riconducibile all'esercizio dei poteri di gestione ed organizzazione propri del datore di lavoro pubblico. Deve ugualmente disattendersi l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio non potendo riconoscersi al dipendente al quale l'incarico in oggetto è stato conferito la posizione di controinteressato ai sensi dell'art.102 c.p.c. nel presente giudizio che ha ad oggetto unicamente il diritto al risarcimento del danno per effetto della asserita illegittimità della pretermissione della ricorrente nel conferimento medesimo senza che sia in alcun modo contestata la permanenza dell'assegnatario nella titolarità dell'incarico medesimo.
Nel merito la domanda principale è fondata.
Anzitutto va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che il conferimento dell'incarico dirigenziale ha natura negoziale e che pertanto all'obbligo di conformare la relativa procedura ai principi di correttezza e buona fede corrisponde l'interesse legittimo di diritto privato del dipendente “che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico , che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (ex plurimis Cass. Sez. L. sent. n.7495\2015).
Ciò posto, all'esito della procedura di interpello per la copertura dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa, la ricorrente era stata indicata dal
Segretario Generale quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili disciplinata, quanto al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale livello generale, dall'art.4 d.m. 22.3.2016 per effetto del quale: “c) il Segretario generale della difesa, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Ministro tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti dell'amministrazione della difesa, ai sensi della normativa vigente;
d) il Ministro della difesa, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale della difesa, opera la scelta del candidato e formula una proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il successivo iter di nomina.”.
Tale indicazione era stata fatta propria dal Ministro della Difesa che aveva richiesto con nota del 29.9.2022 l'invio degli atti per l'adozione del dpcm di nomina.
La circostanza che all'ultimazione della procedura di individuazione della ricorrente quale destinataria dell'incarico in oggetto non sia seguita la relativa nomina essendo stato, al contrario, emanato in data 20.1.2023 ulteriore interpello per il medesimo incarico, unitamente ad altri 3 incarichi dirigenziali di livello generale due dei quali, direttore generale della direzione generale per il personale civile e direttore del I reparto del segretariato generale della difesa, già oggetto anch'essi di precedente interpello del
27.4.2022, configura la violazione degli obblighi correttezza e buona fede ai quali l'Amministrazione in qualità di datore di lavoro pubblico è tenuta nello svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale.
Ed invero, nel secondo atto di interpello del 20.1.2023 è fatto riferimento “all'esito infruttuoso delle procedure di interpello di cui alle circolari cui si fa seguito“ (tra le quali circolare del
12.72922 avente ad oggetto la copertura dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa)e, tuttavia, come emerge dagli atti richiamati, all'esito tale ultima procedura, era stato regolarmente individuato nella ricorrente il candidato maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico mancando unicamente l'adozione del dpcm di nomina.
Né nel secondo atto di interpello viene prospettato alcun vizio ovvero irregolarità idonei ad invalidare la precedente procedura. Atteso, inoltre, che nell'interpello in esame è fatto generico riferimento “all'avvicendamento governativo” senza che sia in alcun modo esplicitata la necessità, in relazione a tale evento, di procedere al nuovo interpello, deve affermarsi l'illegittimità del mancato conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi degli artt.
1218 e 1223 c.c. con conseguente sussistenza del diritto della ricorrente al risarcimento per equivalente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni non corrisposte per effetto del mancato conferimento dell'incarico detratta le retribuzione percepita dalla stessa quale vice direttore del secondo reparto.
La circostanza, invero, che la procedura di conferimento dell'incarico in oggetto fosse stata pressoché ultimata con l'indicazione del nominativo della ricorrente qual candidato maggiormente idoneo fa ritenere che vi fosse una elevata probabilità che l'incarico sarebbe stato conferito alla stessa e, pertanto, il pregiudizio risarcibile è pari al 100% delle retribuzioni che ella avrebbe percepito per lo svolgimento dell'incarico medesimo.
In ordine alla quantificazione, il convenuto ha CP_1 specificamente contestato i dati relativi al trattamento economico dirigente I fascia utilizzati dalla ricorrente ed ha prodotto tabella esplicativa del valore delle componenti del trattamento medesimo e del trattamento economico percepito dalla ricorrente dalla quale emerge che il trattamento economico complessivamente riconosciuto al dirigente di I fascia e pari alla somma lorda di E.240642,25 e che il trattamento economico percepito dalla ricorrente è stato pari alla somma di E.143.679,84 con una differenza annua pari alla somma lorda di E.93962,41 e, nel triennio, alla somma di E.290.887,23.
Stante la non corrispondenza della maggiore somma oggetto della domanda di risarcimento rispetto alla somma emergente dal conteggio del convenuto, si ritiene utilizzabile tale ultimo CP_1 conteggio in quanto attualizzato ai valori dell'anno 2024, anche in relazione alle retribuzioni di posizione variabile e di risultato relative all'importo fondo I e II fascia, oltre che in nessun modo contestato dalla ricorrente la quale ha riferito, quanto alla trattamento dirigente I fascia, retribuzione di risultato non attualizzata poiché quantificata sui dati relativi all'attività dell'anno 2021 omettendo di precisare i criteri temporali di individuazione degli ulteriori valori nonché di indicare l'eventuale differente retribuzione da ella percepita nelle annualità di riferimento rispetto al dato indicato dal CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della mancata formalizzazione dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto
II di segredifesa di cui alla procedura di interpello del 12.7.2022, condanna il in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento della somma di E.290.887,23 maturata a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.7300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, nonché della somma di E.259,00 quale rimborso del c.u.
Roma 11.12.2025 IL Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°14013\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.to D. Tomassetti, M. Parte_1
ZZ, C. TI e I. De OL in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 esponendo Parte_1 che era dipendente del quale dirigente di Controparte_1 ruolo dal 2003, che nel 2017 era stata promossa al ruolo do vicedirettore del reparto II di segredifesa, che nel 2018 e nel 2022 si era reso vacante l'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa, che nei periodi di vacanza la ricorrete aveva svolto le funzioni di I fascia per 30 mesi complessivi, che a seguito di partecipazione alla procedura di interpello avviata il 12.7.2024 per la copertura dell'incarico alla stessa assegnato in sede vacante, la ricorrente era stata indicata dal Segretario Generale quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo, che con nota del 3.10.2022 era stato inviato l'atto di revoca precedentemente ricoperto dalla ricorrente, che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa non era stato adottato, che a seguito dell'avvicendamento al Governo del nuovo Ministro della Difesa era stato pubblicato un nuovo interpello al quale la ricorrente aveva partecipato, che ancora una volta il
Segretario Generale aveva indicato la ricorrente quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo, che all'esito dei colloqui svolti da una Commissione successivamente nominata l'incarico era stato conferito al dr. , che la ricorrente era stata Persona_1 prorogata nell'incarico da ella ricoperto, venuto a scadenza nel maggio 2023, per 90 giorni e, successivamente per 3 anni, che il ha violato i principi di correttezza e buona fede non CP_1 avendo formalizzato l'incarico nonostante la conclusione favorevole alla ricorrente della prima procedura di interpello, che la scelta di indire la seconda procedura di interpello è priva di presupposti e motivazione, che all'esito del secondo interpello la ricorrente
è stata illegittimamente pretermessa nell'assegnazione dell'incarico ad altro candidato, che sussiste il risarcimento del danno da perdita di chance ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. subìto dalla ricorrente, che in subordine ha subito un danno da perdita di chance da quantificarsi nella misura del 100% delle retribuzioni non corrisposte tenuto conto dell'elevata possibilità di attribuzione dell'incarico alla ricorrente, ha chiesto, di accertare l'illegittimità della mancata formalizzazione dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto
II di segredifesa di cui alla procedura di interpello del 12.7.2022, di dichiarare l'illegittimità della procedura di interpello avviata in data 20.1.2023 e condannare il convenuto al risarcimento CP_1 del danno per equivalente economico pari alla retribuzione non percepita dalla ricorrente detratta la somma percepita per l'incarico attribuitole per il triennio di durata dell'incarico in oggetto e, in subordine al risarcimento del danno da perdita di chance, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituito eccependo la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Giudice Ordinario quanto alla scelta di indire una seconda procedura di interpello, il difetto del contraddittorio ni confronti del dirigente nominato all'esito del secondo interpello e, nel merito, che la procedura comparativa svolta nel secondo interpello è prevista dall'art.2 co.1 lett.c) d.m. 22.3.2016, che la condotta dell'Amministrazione è stata improntata ai principi di correttezza e buona fede, che la mera aspettativa del conferimento dell'incarico non è tutelabile, che la pretesa risarcitoria deve essere ridotta al 50% delle differenze retributive;
ha chiesto il rigetto della domanda e la rideterminazione della pretesa nel
“quantum”, con vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario in applicazione del seguente principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte: “In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro- organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi) (Cass.Sez. Un . ord. n.21272/2025).
Similmente, dunque, la scelta di indire ulteriore interpello per l'attribuzione del medesimo incarico dirigenziale per il quale è già stata ultimata precedente procedura non rientra tra gli atti di macro-organizzazione interna quale espressione di potestà pubblica autoritativa configurando scelta discrezionale riconducibile all'esercizio dei poteri di gestione ed organizzazione propri del datore di lavoro pubblico. Deve ugualmente disattendersi l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio non potendo riconoscersi al dipendente al quale l'incarico in oggetto è stato conferito la posizione di controinteressato ai sensi dell'art.102 c.p.c. nel presente giudizio che ha ad oggetto unicamente il diritto al risarcimento del danno per effetto della asserita illegittimità della pretermissione della ricorrente nel conferimento medesimo senza che sia in alcun modo contestata la permanenza dell'assegnatario nella titolarità dell'incarico medesimo.
Nel merito la domanda principale è fondata.
Anzitutto va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che il conferimento dell'incarico dirigenziale ha natura negoziale e che pertanto all'obbligo di conformare la relativa procedura ai principi di correttezza e buona fede corrisponde l'interesse legittimo di diritto privato del dipendente “che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico , che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (ex plurimis Cass. Sez. L. sent. n.7495\2015).
Ciò posto, all'esito della procedura di interpello per la copertura dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa, la ricorrente era stata indicata dal
Segretario Generale quale candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili disciplinata, quanto al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale livello generale, dall'art.4 d.m. 22.3.2016 per effetto del quale: “c) il Segretario generale della difesa, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Ministro tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti dell'amministrazione della difesa, ai sensi della normativa vigente;
d) il Ministro della difesa, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale della difesa, opera la scelta del candidato e formula una proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il successivo iter di nomina.”.
Tale indicazione era stata fatta propria dal Ministro della Difesa che aveva richiesto con nota del 29.9.2022 l'invio degli atti per l'adozione del dpcm di nomina.
La circostanza che all'ultimazione della procedura di individuazione della ricorrente quale destinataria dell'incarico in oggetto non sia seguita la relativa nomina essendo stato, al contrario, emanato in data 20.1.2023 ulteriore interpello per il medesimo incarico, unitamente ad altri 3 incarichi dirigenziali di livello generale due dei quali, direttore generale della direzione generale per il personale civile e direttore del I reparto del segretariato generale della difesa, già oggetto anch'essi di precedente interpello del
27.4.2022, configura la violazione degli obblighi correttezza e buona fede ai quali l'Amministrazione in qualità di datore di lavoro pubblico è tenuta nello svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale.
Ed invero, nel secondo atto di interpello del 20.1.2023 è fatto riferimento “all'esito infruttuoso delle procedure di interpello di cui alle circolari cui si fa seguito“ (tra le quali circolare del
12.72922 avente ad oggetto la copertura dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto II di segredifesa)e, tuttavia, come emerge dagli atti richiamati, all'esito tale ultima procedura, era stato regolarmente individuato nella ricorrente il candidato maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico mancando unicamente l'adozione del dpcm di nomina.
Né nel secondo atto di interpello viene prospettato alcun vizio ovvero irregolarità idonei ad invalidare la precedente procedura. Atteso, inoltre, che nell'interpello in esame è fatto generico riferimento “all'avvicendamento governativo” senza che sia in alcun modo esplicitata la necessità, in relazione a tale evento, di procedere al nuovo interpello, deve affermarsi l'illegittimità del mancato conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi degli artt.
1218 e 1223 c.c. con conseguente sussistenza del diritto della ricorrente al risarcimento per equivalente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni non corrisposte per effetto del mancato conferimento dell'incarico detratta le retribuzione percepita dalla stessa quale vice direttore del secondo reparto.
La circostanza, invero, che la procedura di conferimento dell'incarico in oggetto fosse stata pressoché ultimata con l'indicazione del nominativo della ricorrente qual candidato maggiormente idoneo fa ritenere che vi fosse una elevata probabilità che l'incarico sarebbe stato conferito alla stessa e, pertanto, il pregiudizio risarcibile è pari al 100% delle retribuzioni che ella avrebbe percepito per lo svolgimento dell'incarico medesimo.
In ordine alla quantificazione, il convenuto ha CP_1 specificamente contestato i dati relativi al trattamento economico dirigente I fascia utilizzati dalla ricorrente ed ha prodotto tabella esplicativa del valore delle componenti del trattamento medesimo e del trattamento economico percepito dalla ricorrente dalla quale emerge che il trattamento economico complessivamente riconosciuto al dirigente di I fascia e pari alla somma lorda di E.240642,25 e che il trattamento economico percepito dalla ricorrente è stato pari alla somma di E.143.679,84 con una differenza annua pari alla somma lorda di E.93962,41 e, nel triennio, alla somma di E.290.887,23.
Stante la non corrispondenza della maggiore somma oggetto della domanda di risarcimento rispetto alla somma emergente dal conteggio del convenuto, si ritiene utilizzabile tale ultimo CP_1 conteggio in quanto attualizzato ai valori dell'anno 2024, anche in relazione alle retribuzioni di posizione variabile e di risultato relative all'importo fondo I e II fascia, oltre che in nessun modo contestato dalla ricorrente la quale ha riferito, quanto alla trattamento dirigente I fascia, retribuzione di risultato non attualizzata poiché quantificata sui dati relativi all'attività dell'anno 2021 omettendo di precisare i criteri temporali di individuazione degli ulteriori valori nonché di indicare l'eventuale differente retribuzione da ella percepita nelle annualità di riferimento rispetto al dato indicato dal CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della mancata formalizzazione dell'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del reparto
II di segredifesa di cui alla procedura di interpello del 12.7.2022, condanna il in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento della somma di E.290.887,23 maturata a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.7300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, nonché della somma di E.259,00 quale rimborso del c.u.
Roma 11.12.2025 IL Giudice