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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2758 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veronica Proietti e dall'Avv. Domenico Ranucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via A. Pacinotti n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
PARTE APPELLANTE CONTRO (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Tomassini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza San Pietro n.2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- Appellata- NONCHÉ
e Controparte_2 Controparte_3
-Appellati contumaci-
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Veronica Proietti e Domenico Ranucci, per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa dichiarazione di ammissibilità del presente appello ex art. 342 c.p.c., in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Sig. , Parte_1 riformare integralmente l'appellata Sentenza n. 607/2022, del 10.10.2022, depositata presso la competente Cancelleria in data 28.10.2022 del Giudice di Pace di Terni e per l'effetto: A) in via pregiudiziale e cautelare: 1) sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in subordine, previa fissazione di udienza in camera di Consiglio prima dell'udienza di comparizione concedendo termine per la notifica alle altre parti
- 1 - del relativo provvedimento, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B. nel merito: 1) dichiarare che il sinistro occorso in data 09.05.2020 si è verificato per fatto ed esclusiva colpa del Sig. , conducente del veicolo BMW tg. FM 970 Controparte_3
BD di proprietà di , ass.to e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 condannare i convenuti in solido fra loro, ai sensi ed agli effetti della L. 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 5.650,00, o della somma diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
- L'avv. Sandro Tomassini, per l'appellata “ Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso in appello promosso da Parte_1 ritenendolo infondato in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa e voglia per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza n. 607/2022 del Giudice di Pace di Terni,
[...] pubblicata e depositata in data 28.10.2022, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta al fine di ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti della L. n. 990/69, dei convenuti in solido, al risarcimento dei danni materiali dal medesimo subiti, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 09.05.2020 sulla strada Regionale 209 Valnerina in territorio del Comune di Ferentillo;
in tale occasione l'autovettura Fiat 500 condotta da
[...]
e di proprietà dell'attore veniva colpita violentemente da un cinghiale, CP_4 Contr precedentemente colpito dalla vettura condotta da , subendo ingenti Controparte_3 danni. L'appellante censurava l'impugnata sentenza eccependo l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina ex art. 2052 c.c. avendo il giudice di prime cure omesso di accertare l'assenza del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale selvatico e l'evento lesivo subito dal sig. costituendo il precedente urto avvenuto con il veicolo Parte_1
Bmw quel fattore esterno idoneo ad interromperlo. Evidenziava altresì che il sinistro per cui è causa era stato cagionato unicamente dalla condotta di guida posta in essere dal sig.
in considerazione dell'elevata velocità tenuta dal medesimo in un tratto di Controparte_3 strada corredato da segnaletica verticale indicante il possibile attraversamento di animali selvatici.
- 2 - Eccepiva altresì il mancato accoglimento delle richieste istruttorie già ammesse dal precedente Giudice di Pace assegnatario del procedimento;
chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa depositata in data 31.01.2023 si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnazione attesa la carenza di
[...] legittimazione passiva della parte convenuta evidenziando come l'occorso debba essere ricondotto all'improvviso attraversamento dell'animale selvatico e dunque la legittimazione passiva della Regione Umbria che ne risponderebbe a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. La compagnia appellata concludeva dunque per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. e vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 31.01.2023, veniva stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado stante l'insussistenza del periculum in mora. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado e all'udienza del 05.11.2024 lo scrivente giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato sulla scorta delle seguenti motivazioni. Giova preliminarmente evidenziare che, chiedendo la condanna in solido di CP
, e l'attore ha
[...] Controparte_2 Controparte_1 esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario- responsabile civile e del conducente del relativo veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass. 29038/2018, Cass. 28660/2017 e Cass. 6824/01, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000). Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica tra le parti, nonché confermata dal rapporto dei Carabinieri di Terni intervenuti sul luogo del sinistro, che l'urto subito dalla Fiat 500 di proprietà dell'odierno appellante sia stato causato dall'impatto con un cinghiale presente sulla sede stradale che, investito dal veicolo Bmw condotto da Controparte_3 circa cento metri prima, era stato proiettato sulla corsia di marcia percorsa dalla Fiat 500. La suddetta dinamica veniva altresì accertata dai Carabinieri di Terni intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, espletati gli accertamenti di rito, evidenziavano che
“l'autovettura condotta da in prossimità del km. 15+200 urtava Persona_1 frontalmente un cinghiale fuoriuscito dalla vegetazione laterale destra, trascinandolo per circa mt. 100 ove poi carambolava nella corsia di marcia opposta andando a cozzare con il mezzo guidato da ”. Controparte_4
- 3 - Sul punto esente da censure appare la decisione del Giudice di Pace che ha escluso la legittimazione passiva della parte convenuta sulla scorta del recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte inaugurato dalla sentenza n. 7969/2020 che ha chiarito come i danni cagionati dalla fauna selvatica sino risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva in via esclusiva in capo alla Regione (ai sensi di tale norma, e salva la concorrente responsabilità di altri Enti ai sensi dell'art. 2043 c.c., Enti sui quali la Regione può poi in tutto o in parte eventualmente rivalersi in presenza dei relativi presupposti), e che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, spettando invece alla Regione di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (v. Cass. 25868/2023; Cass. 19332/2023; Cass. 12159/2023; Cass. 37595/2022, Cass. 9677/2022, Cass. 3292/2022, Cass. 32018/2021, Cass. 3023/2021, Cass. 25466/2020, Cass. 20977/2020, Cass. 19101/2020, Cass. 18087/2020, Cass. 13848/2020, Cass. 8385/2020 e Cass. 8384/2020). La ratio del recente orientamento giurisprudenziale risiede nella circostanza per cui, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Tale conclusione non appare contraddetta dall'assunto di parte appellante che invoca l'assenza del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale selvatico e l'evento lesivo subito dal sig. costituendo il precedente urto avvenuto con il veicolo Parte_1 Contr
asseritamente condotto in spregio delle norme di circolazione stradale dal sig.
, quel fattore esterno idoneo ad interromperlo. Controparte_3
Sul punto, occorre rilevare che a partire da Cass., SS. UU., n. 576/2008, è principio costante il ricorso, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, della teoria condizionalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e dei correttivi alla sua stretta applicazione derivanti dal principio della causalità efficiente (desumibile dal capoverso dell'art. 41 c.p.), in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, nonché dall'esigenza, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, di dare rilievo, all'interno delle serie causali così determinate, a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità
- 4 - causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che secondo l'id quod plerumque accidit integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale, che ne costituisce l'antecedente necessario. Su tali premesse, in tema di responsabilità del custode la giurisprudenza ha ricondotto al caso fortuito "tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante"; ha ribadito che "il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo" e che quando "la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa"; ha concluso che, "quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile" (Cass., n. 27724/2018). Rispetto al passaggio di un animale selvatico sulla strada, dipendono dal caso concreto la percepibilità del pericolo e la superabilità mediante un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, da individuarsi in relazione alle circostanze di specie. La possibilità dell'improvviso transito di animali, infatti, è circostanza più o meno prevedibile a seconda dello stato dei luoghi e della segnaletica esistente;
inoltre, è circostanza più o meno evitabile a seconda della distanza fra il veicolo e la posizione dell'animale, al momento dell'invasione della carreggiata da parte di quest'ultimo, in rapporto tanto alla velocità di spostamento dell'animale (che potrebbe ad esempio dapprima essere rimasto fermo al bordo della strada, così palesando la propria presenza, per poi solo in secondo momento attraversare la carreggiata), quanto soprattutto alla velocità di avvicinamento del veicolo.
- 5 - Posto, allora, che lo scontro con un animale selvatico vagante non è di per sé stesso sintomo di imprevedibilità e di inevitabilità dello stesso, si conviene con la conclusione per cui presupposto per l'imputazione di responsabilità all'ente convenuto - a qualunque titolo, sia esso il generale criterio di responsabilità extracontrattuale, siano gli specifici titoli responsabilità oggettiva (ma non presunta in relazione al solo coinvolgimento di un animale selvatico) di cui all'artt. 2051 e 2052 c.c. - è la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e pertanto del concreto comportamento dell'animale e della specifica condotta del conducente: ciò al fine di elidere, da parte del conducente, la propria autoresponsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. in tal caso applicabile, ma prima ancora al fine dell'accertamento del nesso di causa con il fattore di pericolo di cui il proprietario (dell'animale) o il custode (della strada) sono tenuti a rispondere, con onere a carico del conducente danneggiato. Precisato quanto sopra e venendo al sinistro oggetto di causa, dal verbale redatto dai Carabinieri di Terni, intervenuti nell'immediatezza, risulta che “l'autovettura condotta da
(…) in prossimità del km. 15+200 urtava frontalmente un cinghiale Controparte_3 fuoriuscito dalla vegetazione laterale destra, trascinandolo per circa mt. 100 ove poi carambolava nella corsia di marcia opposta andando a cozzare con il mezzo guidato da
”. Controparte_4
Nell'occasione gli accertatori, pur dando atto quanto alla segnaletica stradale che “la strada teatro dell'evento è corredata da segnaletica verticale indicante il possibile attraversamento di animali selvatici” non ritenevano di sanzionare la condotta di guida del sig. , nulla rilevando in merito all'asserito eccesso di velocità in cui Controparte_3 secondo la prospettazione attorea, sarebbe incorso il medesimo conducente. Tale circostanza di fatto, non appare contraddetta dall'escussione del conducente convenuto che in sede di interrogatorio formale ha genericamente riferito “si confermo andavo oltre i limiti consentiti ma non ricordo esattamente la velocità”. A tal riguardo si evidenzia come nel corso del giudizio di primo grado non sia mai stata richiesta una perizia cinematica suscettibile di fornire riscontri certi in merito all'asserita violazione delle regole del codice della strada o di comune prudenza da parte del convenuto suscettibili di integrare l'invocata responsabilità nella causazione del sinistro e conseguentemente di elidere il nesso causale tra l'azione dell'animale e il danno patito dall'appellante. Si ritiene pertanto che la parte appellante non abbia offerto elementi idonei a dimostrare una diversa dinamica del sinistro suscettibile di inficiare le risultanze istruttorie poste dal giudice di pace a fondamento della propria decisione, tali non potendosi intendere le circostanze oggetto delle prove orali non espletate in primo grado (test. e Pt_2 Parte_3 in quanto, come evidenziato dallo stesso appellante, finalizzate ad “…accertare…l'effettiva entità dei danni subiti…” (cfr. atto di appello, pag. 16) e, quindi, relative al quantum e non al nesso causale. Da ciò ne consegue il rigetto dell'appello.
2.1. Deve essere invece rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata atteso che nell'azione spiegata da parte appellante non si ravvisa una condotta processuale
- 6 - censurabile sotto il profilo della mala fede o colpa grave o della violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate previsti dal DM n. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa: 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 607/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terni
1. CONDANNA al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore della che liquida Controparte_1 in euro 2.300,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del totale del compenso, IVA e CAP;
2. DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello corrisposto per l'appello Terni, 5 maggio 2025 Il Giudice Tommaso Bellei
- 7 -
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veronica Proietti e dall'Avv. Domenico Ranucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Via A. Pacinotti n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
PARTE APPELLANTE CONTRO (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Tomassini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza San Pietro n.2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- Appellata- NONCHÉ
e Controparte_2 Controparte_3
-Appellati contumaci-
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Veronica Proietti e Domenico Ranucci, per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa dichiarazione di ammissibilità del presente appello ex art. 342 c.p.c., in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Sig. , Parte_1 riformare integralmente l'appellata Sentenza n. 607/2022, del 10.10.2022, depositata presso la competente Cancelleria in data 28.10.2022 del Giudice di Pace di Terni e per l'effetto: A) in via pregiudiziale e cautelare: 1) sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in subordine, previa fissazione di udienza in camera di Consiglio prima dell'udienza di comparizione concedendo termine per la notifica alle altre parti
- 1 - del relativo provvedimento, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B. nel merito: 1) dichiarare che il sinistro occorso in data 09.05.2020 si è verificato per fatto ed esclusiva colpa del Sig. , conducente del veicolo BMW tg. FM 970 Controparte_3
BD di proprietà di , ass.to e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 condannare i convenuti in solido fra loro, ai sensi ed agli effetti della L. 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 5.650,00, o della somma diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
- L'avv. Sandro Tomassini, per l'appellata “ Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso in appello promosso da Parte_1 ritenendolo infondato in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa e voglia per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
proponendo appello avverso la sentenza n. 607/2022 del Giudice di Pace di Terni,
[...] pubblicata e depositata in data 28.10.2022, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta al fine di ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti della L. n. 990/69, dei convenuti in solido, al risarcimento dei danni materiali dal medesimo subiti, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 09.05.2020 sulla strada Regionale 209 Valnerina in territorio del Comune di Ferentillo;
in tale occasione l'autovettura Fiat 500 condotta da
[...]
e di proprietà dell'attore veniva colpita violentemente da un cinghiale, CP_4 Contr precedentemente colpito dalla vettura condotta da , subendo ingenti Controparte_3 danni. L'appellante censurava l'impugnata sentenza eccependo l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina ex art. 2052 c.c. avendo il giudice di prime cure omesso di accertare l'assenza del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale selvatico e l'evento lesivo subito dal sig. costituendo il precedente urto avvenuto con il veicolo Parte_1
Bmw quel fattore esterno idoneo ad interromperlo. Evidenziava altresì che il sinistro per cui è causa era stato cagionato unicamente dalla condotta di guida posta in essere dal sig.
in considerazione dell'elevata velocità tenuta dal medesimo in un tratto di Controparte_3 strada corredato da segnaletica verticale indicante il possibile attraversamento di animali selvatici.
- 2 - Eccepiva altresì il mancato accoglimento delle richieste istruttorie già ammesse dal precedente Giudice di Pace assegnatario del procedimento;
chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa depositata in data 31.01.2023 si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa impugnazione attesa la carenza di
[...] legittimazione passiva della parte convenuta evidenziando come l'occorso debba essere ricondotto all'improvviso attraversamento dell'animale selvatico e dunque la legittimazione passiva della Regione Umbria che ne risponderebbe a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. La compagnia appellata concludeva dunque per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. e vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 31.01.2023, veniva stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado stante l'insussistenza del periculum in mora. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado e all'udienza del 05.11.2024 lo scrivente giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato sulla scorta delle seguenti motivazioni. Giova preliminarmente evidenziare che, chiedendo la condanna in solido di CP
, e l'attore ha
[...] Controparte_2 Controparte_1 esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario- responsabile civile e del conducente del relativo veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass. 29038/2018, Cass. 28660/2017 e Cass. 6824/01, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000). Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica tra le parti, nonché confermata dal rapporto dei Carabinieri di Terni intervenuti sul luogo del sinistro, che l'urto subito dalla Fiat 500 di proprietà dell'odierno appellante sia stato causato dall'impatto con un cinghiale presente sulla sede stradale che, investito dal veicolo Bmw condotto da Controparte_3 circa cento metri prima, era stato proiettato sulla corsia di marcia percorsa dalla Fiat 500. La suddetta dinamica veniva altresì accertata dai Carabinieri di Terni intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, espletati gli accertamenti di rito, evidenziavano che
“l'autovettura condotta da in prossimità del km. 15+200 urtava Persona_1 frontalmente un cinghiale fuoriuscito dalla vegetazione laterale destra, trascinandolo per circa mt. 100 ove poi carambolava nella corsia di marcia opposta andando a cozzare con il mezzo guidato da ”. Controparte_4
- 3 - Sul punto esente da censure appare la decisione del Giudice di Pace che ha escluso la legittimazione passiva della parte convenuta sulla scorta del recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte inaugurato dalla sentenza n. 7969/2020 che ha chiarito come i danni cagionati dalla fauna selvatica sino risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva in via esclusiva in capo alla Regione (ai sensi di tale norma, e salva la concorrente responsabilità di altri Enti ai sensi dell'art. 2043 c.c., Enti sui quali la Regione può poi in tutto o in parte eventualmente rivalersi in presenza dei relativi presupposti), e che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, spettando invece alla Regione di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (v. Cass. 25868/2023; Cass. 19332/2023; Cass. 12159/2023; Cass. 37595/2022, Cass. 9677/2022, Cass. 3292/2022, Cass. 32018/2021, Cass. 3023/2021, Cass. 25466/2020, Cass. 20977/2020, Cass. 19101/2020, Cass. 18087/2020, Cass. 13848/2020, Cass. 8385/2020 e Cass. 8384/2020). La ratio del recente orientamento giurisprudenziale risiede nella circostanza per cui, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Tale conclusione non appare contraddetta dall'assunto di parte appellante che invoca l'assenza del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale selvatico e l'evento lesivo subito dal sig. costituendo il precedente urto avvenuto con il veicolo Parte_1 Contr
asseritamente condotto in spregio delle norme di circolazione stradale dal sig.
, quel fattore esterno idoneo ad interromperlo. Controparte_3
Sul punto, occorre rilevare che a partire da Cass., SS. UU., n. 576/2008, è principio costante il ricorso, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, della teoria condizionalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e dei correttivi alla sua stretta applicazione derivanti dal principio della causalità efficiente (desumibile dal capoverso dell'art. 41 c.p.), in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, nonché dall'esigenza, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, di dare rilievo, all'interno delle serie causali così determinate, a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità
- 4 - causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che secondo l'id quod plerumque accidit integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale, che ne costituisce l'antecedente necessario. Su tali premesse, in tema di responsabilità del custode la giurisprudenza ha ricondotto al caso fortuito "tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante"; ha ribadito che "il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo" e che quando "la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa"; ha concluso che, "quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile" (Cass., n. 27724/2018). Rispetto al passaggio di un animale selvatico sulla strada, dipendono dal caso concreto la percepibilità del pericolo e la superabilità mediante un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, da individuarsi in relazione alle circostanze di specie. La possibilità dell'improvviso transito di animali, infatti, è circostanza più o meno prevedibile a seconda dello stato dei luoghi e della segnaletica esistente;
inoltre, è circostanza più o meno evitabile a seconda della distanza fra il veicolo e la posizione dell'animale, al momento dell'invasione della carreggiata da parte di quest'ultimo, in rapporto tanto alla velocità di spostamento dell'animale (che potrebbe ad esempio dapprima essere rimasto fermo al bordo della strada, così palesando la propria presenza, per poi solo in secondo momento attraversare la carreggiata), quanto soprattutto alla velocità di avvicinamento del veicolo.
- 5 - Posto, allora, che lo scontro con un animale selvatico vagante non è di per sé stesso sintomo di imprevedibilità e di inevitabilità dello stesso, si conviene con la conclusione per cui presupposto per l'imputazione di responsabilità all'ente convenuto - a qualunque titolo, sia esso il generale criterio di responsabilità extracontrattuale, siano gli specifici titoli responsabilità oggettiva (ma non presunta in relazione al solo coinvolgimento di un animale selvatico) di cui all'artt. 2051 e 2052 c.c. - è la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e pertanto del concreto comportamento dell'animale e della specifica condotta del conducente: ciò al fine di elidere, da parte del conducente, la propria autoresponsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. in tal caso applicabile, ma prima ancora al fine dell'accertamento del nesso di causa con il fattore di pericolo di cui il proprietario (dell'animale) o il custode (della strada) sono tenuti a rispondere, con onere a carico del conducente danneggiato. Precisato quanto sopra e venendo al sinistro oggetto di causa, dal verbale redatto dai Carabinieri di Terni, intervenuti nell'immediatezza, risulta che “l'autovettura condotta da
(…) in prossimità del km. 15+200 urtava frontalmente un cinghiale Controparte_3 fuoriuscito dalla vegetazione laterale destra, trascinandolo per circa mt. 100 ove poi carambolava nella corsia di marcia opposta andando a cozzare con il mezzo guidato da
”. Controparte_4
Nell'occasione gli accertatori, pur dando atto quanto alla segnaletica stradale che “la strada teatro dell'evento è corredata da segnaletica verticale indicante il possibile attraversamento di animali selvatici” non ritenevano di sanzionare la condotta di guida del sig. , nulla rilevando in merito all'asserito eccesso di velocità in cui Controparte_3 secondo la prospettazione attorea, sarebbe incorso il medesimo conducente. Tale circostanza di fatto, non appare contraddetta dall'escussione del conducente convenuto che in sede di interrogatorio formale ha genericamente riferito “si confermo andavo oltre i limiti consentiti ma non ricordo esattamente la velocità”. A tal riguardo si evidenzia come nel corso del giudizio di primo grado non sia mai stata richiesta una perizia cinematica suscettibile di fornire riscontri certi in merito all'asserita violazione delle regole del codice della strada o di comune prudenza da parte del convenuto suscettibili di integrare l'invocata responsabilità nella causazione del sinistro e conseguentemente di elidere il nesso causale tra l'azione dell'animale e il danno patito dall'appellante. Si ritiene pertanto che la parte appellante non abbia offerto elementi idonei a dimostrare una diversa dinamica del sinistro suscettibile di inficiare le risultanze istruttorie poste dal giudice di pace a fondamento della propria decisione, tali non potendosi intendere le circostanze oggetto delle prove orali non espletate in primo grado (test. e Pt_2 Parte_3 in quanto, come evidenziato dallo stesso appellante, finalizzate ad “…accertare…l'effettiva entità dei danni subiti…” (cfr. atto di appello, pag. 16) e, quindi, relative al quantum e non al nesso causale. Da ciò ne consegue il rigetto dell'appello.
2.1. Deve essere invece rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata atteso che nell'azione spiegata da parte appellante non si ravvisa una condotta processuale
- 6 - censurabile sotto il profilo della mala fede o colpa grave o della violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate previsti dal DM n. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa: 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 607/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terni
1. CONDANNA al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore della che liquida Controparte_1 in euro 2.300,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del totale del compenso, IVA e CAP;
2. DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello corrisposto per l'appello Terni, 5 maggio 2025 Il Giudice Tommaso Bellei
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