CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: IANNINI GIOVANNI, Presidente
CC GI ANNA, AT
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6539/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003762314000 VARI
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 REC.CREDITO.IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000
proposto da
Ricorrente 1
-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2007
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2008
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017003846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017003846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018739184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018739184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801234000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801234000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015887046000
proposto da
Ricorrente_1-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
IRPEF-ALTRO 2008
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801133000 SANZ. PECUNIAR 2004
- sul ricorso n. 6564/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1.
Difeso da
Difensore 4 CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di CA - Ufficio Tributi 87024 CA CS
Difeso da
Difensore 5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003762314000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037775779000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000612659000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180019581410000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, all'Agenzia dell'Entrate di Paola e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 ottobre 2024 (n. 6539/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n.
03420239003762314000, notificato in data 10 giugno 2024, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito, per un importo complessivo di € 165.985,66, ma veniva impugnato da parte ricorrente limitatamente a undici cartelle e precisamente:
1) cartella n 03420070000944413000 notificata in data 12.2.2007 (IRPEF 2003), importo € 10.623,84;
2) cartella n. 03420080005932428000 notificata in data 27.5.2008 (IRPEF 2004), importo € 55.586,12;
3) cartella n. 03420100004087148000 notificata in data 9.2.2010 (IVA 2004), importo € 20.217,07;
4) cartella n. 03420120000674216000 notificata in data 25.1.2012 (IVA-IRPEF-IRAP 2007), importo
€ 50.773,76;
5) cartella n. 03420120005980872000 notificata in data 13.2.2012 (IRPEF 2008), importo € 2.796,48;
6) cartella n. 03420130005440849000 notificata in data 15.3.2013 (Concessioni Regionali 2006
07-08), importo € 202,14;
7) cartella n. 03420150017003846000 notificata in data 10.9.2015 (tassa auto 2009), importo € 761,97;
8) cartella n. 03420160018739184000 notificata in data 30.9.2016 (tassa auto 2011/12), 1.265,00;
9) cartella n. 03420180005801133000 notificata in data 23.7.2018 (sanzioni pecuniarie 2004), importo
€ 5.275,78;
10) cartella n. 03420180005801234000 notificata in data 23.7.2018 (tassa auto 2013), importo € 435,44;
11) cartella n. 03420200015887046000 notificata in data 9.3.2022 (tassa auto 2015), importo € 421,20.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto;
b) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e distrazione, trattazione in pubblica udienza.
In data 25 ottobre 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione, riguardanti lo stesso AVI, ma in relazione ad altre cartelle di pagamento indicate come presupposto e aventi quale ente impositore il Comune di
CA. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione, in particolare un precedente
AVI notificato in data 5 novembre 2021 e riguardante tutti gli atti indicati come presupposto nell'avviso d'intimazione impugnato nel presente procedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 29 ottobre 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso, rimettendo ad ADER per la produzione delle notifiche degli atti del concessionario.
All'udienza dell'8 novembre 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 4 novembre 2024 si è costituita la Regione Calabria, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della sua tempestività e per la tardiva costituzione, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso, allegando prova della notifica degli atti prodromici relativi alle cartelle di pagamento riguardanti tributi di competenza regionale.
In data 26 novembre 2024 ADER depositava un ulteriore atto di costituzione ove rappresentava che era pendente avanti alla CGT di I grado di CS altro procedimento, quello avente numero 6564/2024 R.G.R. riguardante il medesimo AVI limitatamente a quattro cartelle di pagamento per crediti tributari del Comune di CA, sollecitava la riunione dei due procedimenti connessi. Allegava copiosa documentazione al fine di dimostrare la notifica delle undici cartelle di pagamento indicate in ricorso e di atti interruttivi della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 10 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa per contestare quanto argomentato dalle parti resistenti, insistendo per la prescrizione delle pretese, opponendosi alle eccezioni d'inammissibilità infondate proposte dalla Regione Calabria, ed eccependo l'inutilizzabilità della documentazione allegata da ADER dopo l'udienza dell'8 novembre 2024; contestava inoltre la rilevanza probatoria dei presunti atti interruttivi della prescrizione di cui era stata allegata solo la prova dell'avvenuta notifica e non lo stesso atto, affinché fosse provato il collegamento alle pretese fatte valere dalle cartelle in questione.
Inoltre,
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di CA, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 ottobre 2024 (n. 6564/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_4 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239003762314000, notificato in data '
10 giugno 2024, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito, per un importo complessivo di € 165.985,66, ma veniva impugnato da parte ricorrente limitatamente a quattro cartelle e precisamente: 1 Bis cartella n. 03420160028724152000 notificata in data 7.12.2016 (TARI 2008/2009), importo
€ 1.126,99; 2 Bis cartella n. 03420160037775779000 notificata in data 10.2.2017 (CANONE ACQUA 2015), importo € 255,02; 3 Bis cartella n. 03420170000612659000 notificata in data 27.3.2017 (TARI 2016), importo € 316,78;
4 Bis cartella n. 03420180019581410000 notificata in data 19.10.2018 (TARI 2017), importo
€ 303,20.
Il ricorrente eccepiva:
c) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto;
d) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle cartelle indicate come presupposto, con vittoria di spese e distrazione, trattazione in pubblica udienza.
In data 26 novembre 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione;
si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione, in particolare un precedente AVI notificato in data 5 novembre 2021 e riguardante tutti gli atti indicati come presupposto nell'avviso d'intimazione impugnato nel presente procedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 28 novembre 2024 ADER sollecitava la riunione del procedimento in oggetto a quello avente n.
6539/2024 R.G.R. proposto dalla stessa contribuente nei confronti del medesimo AVI in relazione ad altre cartelle di pagamento indicate come presupposto.
In data 3 dicembre 2024 si è costituito il Comune di CA depositando controdeduzioni telematiche in cui sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo solo atti del concessionario, chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, poiché infondato, vittoria di spese e distrazione.
In data 10 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa per contestare quanto argomentato dalle parti resistenti, insistendo per la prescrizione delle pretese, contestava inoltre la rilevanza probatoria dei presunti atti interruttivi della prescrizione, AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021, di cui non era stata allegata prova dell'avvenuta notifica.
All'udienza del 20 febbraio 2026 preliminarmente si procedeva alla riunione del procedimento avente n. 6564/2024 a quello di più antica iscrizione avente n. 6539/2024 R.G.R., in quanto i due procedimenti presentavano connessione oggettiva e soggettiva;
le parti presenti, ricorrente, ADE, ADER e Comune di
CA si riportavano agli atti depositati;
il ricorrente contestava la validità della notifica dell'AVI precedente a quello impugnato consegnato al domicilio del destinatario nel novembre 2021 a mani di eprsona che non era familiare convivente;
quindi, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti non sono fondati.
Preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Calabria nell'ambito del procedimento n. 6539/2024 R.G.R. non sono condivisibili. Il ricorso, notificato alle parti resistenti in data 9 settembre 2024 in presenza della notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 10 giugno 2024, come documentato anche da ADER, deve ritenersi tempestivo ed è tempestiva la costituzione in giudizio di parte ricorrente, avvenuta entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso in data 7 ottobre 2024.
Sempre in via preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT di I grado di Cosenza in relazione all'atto presupposto indicato al numero 2 bis, precisamente la cartella n.
03420160037775779000, che non riguarda tributi, trattandosi di canone acqua e corrispettivi per servizi idrici. Si tratta di crediti non aventi natura tributaria, sottratti alla giurisdizione delle Corti di Giustizia
Tributaria e di competenza del Giudice Ordinario.
ADER ha depositato agli atti dei fascicoli telematici dei procedimenti riuniti la prova della notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione (le undici elencate nell'ambito del procedimento n. 6359/2024 e le quattro elencate nell'ambito del procedimento n. 6564/2024), unitamente all'AVI che le richiama, nonchè la prova della notifica di atti interruttivi (precisamente CPI 03476201500001070000 notificato il 11.6.2015 AVI 03420159019114334000 notificato il 3.11.2015 AVI 03420189000827041000 notificato il 26.3.2018 AVI 03420199000573803000 notificato il 21.3.2019 AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021).
In presenza di avvenuta notifica delle cartelle, di cui si è data dimostrazione e di atti interruttivi della prescrizione, in particolare dell'AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021, non impugnato dal contribuente, le pretese devono ritenersi definitive e non decorsi i termini di prescrizione, triennale per il bollo auto, quinquennale per i tributi locali e decennale per i tributi erariali, tra il 5.11.2021 e il 10.06.2024.
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente nelle memorie illustrative allegate ai due diversi ricorsi e in udienza non sono fondate.
In primo luogo, tutta la documentazione prodotta da ADER nel procedimento n. 6539/2024 R.G.R. è ampiamente utilizzabile, dovendosi ritenere tempestivo il deposito nel termine di venti giorni dall'udienza di trattazione per il merito, fissata per il 20 febbraio 2026, a nulla rilevando che parte della documentazione fosse stata allegata successivamente all'udienza dell'8 novembre 2024, relativa alla delibazione in merito all'invocata sospensiva. Peraltro, molta documentazione risulta prodotta in allegato alle controdeduzioni del 25 ottobre 2024, prima dell'udienza fissata per decidere sulla sospensiva.
Inoltre, esaminando la documentazione allegata da ADER, si evince che, proprio con riferimento all'ultimo atto interruttivo utile notificato ex art. 139-140 c.p.c. alla contribuente in data 5 novembre 2021, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, è stata allegata la copia dell'AVI n. 03420219000938582000, da cui si evince che l'atto interruttivo riguarda tutte le venti cartelle e l'avviso di addebito poi richiamati nell'atto impugnato nel presente procedimento (v. copia AVI depositata in data 25 ottobre 2024 nel procedimento n. 6539/2024 R.G.R. e in data 26 novembre 2024 nel procedimento n.
6564/2024 R.G.R.).
Non è condivisibile neppure la contestazione sollevata nella memoria illustrativa allegata al fascicolo telematico del ricorso n. 6564/2024 R.G.R. in merito alla mancata allegazione della prova della notifica del predetto AVI n. 03420219000938582000, atto prodotto da ADER nel riunito fascicolo di cui al ricorso n. 6539/2024 R.G.R..
La notifica è stata correttamente eseguita non essendo fondata l'eccezione sollevata in udienza da parte ricorrente.
In conclusione, in presenza di atto interruttivo di prescrizione, AVI n. 03420219000938582000, notificato in data 5 novembre 2021 e non impugnato, non possono essere sollevati vizi che avrebbero dovuto essere sollevati con l'impugnazione di tale atto, quale, ad esempio una prescrizione eventualmente determinatasi in precedenza per decorrenza dei termini o per omessa notifica di atti precedenti.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti resistenti in misura differente in ragione del valore dei crediti tributari, come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, dichiara il difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 2 e 3 D. L.Vo n. 546/1992, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420160037775779000, presupposto dell'avviso d'intimazione impugnato, riguardante canone acqua e servizi idrici, indica il termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice Ordinario competente.
Rigetta nel resto i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, dell'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, della Regione Calabria e del Comune di
CA, spese che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ciascuno per ADER e ADE,
e in € 923,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ciascuno per la Regione Calabria e per il Comune di
CA, da distrarre in favore del difensore del Comune di CA ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni lannini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: IANNINI GIOVANNI, Presidente
CC GI ANNA, AT
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6539/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003762314000 VARI
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070000944413000 REC.CREDITO.IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080005932428000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100004087148000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120000674216000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120005980872000
proposto da
Ricorrente 1
-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2007
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005440849000
2008
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017003846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017003846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018739184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018739184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801234000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801234000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015887046000
proposto da
Ricorrente_1-CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
IRPEF-ALTRO 2008
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005801133000 SANZ. PECUNIAR 2004
- sul ricorso n. 6564/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1.
Difeso da
Difensore 4 CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di CA - Ufficio Tributi 87024 CA CS
Difeso da
Difensore 5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003762314000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028724152000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037775779000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000612659000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180019581410000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, all'Agenzia dell'Entrate di Paola e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 ottobre 2024 (n. 6539/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n.
03420239003762314000, notificato in data 10 giugno 2024, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito, per un importo complessivo di € 165.985,66, ma veniva impugnato da parte ricorrente limitatamente a undici cartelle e precisamente:
1) cartella n 03420070000944413000 notificata in data 12.2.2007 (IRPEF 2003), importo € 10.623,84;
2) cartella n. 03420080005932428000 notificata in data 27.5.2008 (IRPEF 2004), importo € 55.586,12;
3) cartella n. 03420100004087148000 notificata in data 9.2.2010 (IVA 2004), importo € 20.217,07;
4) cartella n. 03420120000674216000 notificata in data 25.1.2012 (IVA-IRPEF-IRAP 2007), importo
€ 50.773,76;
5) cartella n. 03420120005980872000 notificata in data 13.2.2012 (IRPEF 2008), importo € 2.796,48;
6) cartella n. 03420130005440849000 notificata in data 15.3.2013 (Concessioni Regionali 2006
07-08), importo € 202,14;
7) cartella n. 03420150017003846000 notificata in data 10.9.2015 (tassa auto 2009), importo € 761,97;
8) cartella n. 03420160018739184000 notificata in data 30.9.2016 (tassa auto 2011/12), 1.265,00;
9) cartella n. 03420180005801133000 notificata in data 23.7.2018 (sanzioni pecuniarie 2004), importo
€ 5.275,78;
10) cartella n. 03420180005801234000 notificata in data 23.7.2018 (tassa auto 2013), importo € 435,44;
11) cartella n. 03420200015887046000 notificata in data 9.3.2022 (tassa auto 2015), importo € 421,20.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto;
b) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento, con vittoria di spese e distrazione, trattazione in pubblica udienza.
In data 25 ottobre 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione, riguardanti lo stesso AVI, ma in relazione ad altre cartelle di pagamento indicate come presupposto e aventi quale ente impositore il Comune di
CA. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione, in particolare un precedente
AVI notificato in data 5 novembre 2021 e riguardante tutti gli atti indicati come presupposto nell'avviso d'intimazione impugnato nel presente procedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 29 ottobre 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso, rimettendo ad ADER per la produzione delle notifiche degli atti del concessionario.
All'udienza dell'8 novembre 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 4 novembre 2024 si è costituita la Regione Calabria, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della sua tempestività e per la tardiva costituzione, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso, allegando prova della notifica degli atti prodromici relativi alle cartelle di pagamento riguardanti tributi di competenza regionale.
In data 26 novembre 2024 ADER depositava un ulteriore atto di costituzione ove rappresentava che era pendente avanti alla CGT di I grado di CS altro procedimento, quello avente numero 6564/2024 R.G.R. riguardante il medesimo AVI limitatamente a quattro cartelle di pagamento per crediti tributari del Comune di CA, sollecitava la riunione dei due procedimenti connessi. Allegava copiosa documentazione al fine di dimostrare la notifica delle undici cartelle di pagamento indicate in ricorso e di atti interruttivi della prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 10 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa per contestare quanto argomentato dalle parti resistenti, insistendo per la prescrizione delle pretese, opponendosi alle eccezioni d'inammissibilità infondate proposte dalla Regione Calabria, ed eccependo l'inutilizzabilità della documentazione allegata da ADER dopo l'udienza dell'8 novembre 2024; contestava inoltre la rilevanza probatoria dei presunti atti interruttivi della prescrizione di cui era stata allegata solo la prova dell'avvenuta notifica e non lo stesso atto, affinché fosse provato il collegamento alle pretese fatte valere dalle cartelle in questione.
Inoltre,
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di CA, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 ottobre 2024 (n. 6564/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_4 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420239003762314000, notificato in data '
10 giugno 2024, allegava l'atto impugnato.
L'AVI indicava come atti presupposto n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito, per un importo complessivo di € 165.985,66, ma veniva impugnato da parte ricorrente limitatamente a quattro cartelle e precisamente: 1 Bis cartella n. 03420160028724152000 notificata in data 7.12.2016 (TARI 2008/2009), importo
€ 1.126,99; 2 Bis cartella n. 03420160037775779000 notificata in data 10.2.2017 (CANONE ACQUA 2015), importo € 255,02; 3 Bis cartella n. 03420170000612659000 notificata in data 27.3.2017 (TARI 2016), importo € 316,78;
4 Bis cartella n. 03420180019581410000 notificata in data 19.10.2018 (TARI 2017), importo
€ 303,20.
Il ricorrente eccepiva:
c) Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto;
d) Prescrizione delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle cartelle indicate come presupposto, con vittoria di spese e distrazione, trattazione in pubblica udienza.
In data 26 novembre 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione;
si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano state notificate le cartelle di pagamento indicate come presupposto e atti interruttivi della prescrizione, in particolare un precedente AVI notificato in data 5 novembre 2021 e riguardante tutti gli atti indicati come presupposto nell'avviso d'intimazione impugnato nel presente procedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 28 novembre 2024 ADER sollecitava la riunione del procedimento in oggetto a quello avente n.
6539/2024 R.G.R. proposto dalla stessa contribuente nei confronti del medesimo AVI in relazione ad altre cartelle di pagamento indicate come presupposto.
In data 3 dicembre 2024 si è costituito il Comune di CA depositando controdeduzioni telematiche in cui sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo solo atti del concessionario, chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, poiché infondato, vittoria di spese e distrazione.
In data 10 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa per contestare quanto argomentato dalle parti resistenti, insistendo per la prescrizione delle pretese, contestava inoltre la rilevanza probatoria dei presunti atti interruttivi della prescrizione, AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021, di cui non era stata allegata prova dell'avvenuta notifica.
All'udienza del 20 febbraio 2026 preliminarmente si procedeva alla riunione del procedimento avente n. 6564/2024 a quello di più antica iscrizione avente n. 6539/2024 R.G.R., in quanto i due procedimenti presentavano connessione oggettiva e soggettiva;
le parti presenti, ricorrente, ADE, ADER e Comune di
CA si riportavano agli atti depositati;
il ricorrente contestava la validità della notifica dell'AVI precedente a quello impugnato consegnato al domicilio del destinatario nel novembre 2021 a mani di eprsona che non era familiare convivente;
quindi, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti non sono fondati.
Preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Calabria nell'ambito del procedimento n. 6539/2024 R.G.R. non sono condivisibili. Il ricorso, notificato alle parti resistenti in data 9 settembre 2024 in presenza della notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 10 giugno 2024, come documentato anche da ADER, deve ritenersi tempestivo ed è tempestiva la costituzione in giudizio di parte ricorrente, avvenuta entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso in data 7 ottobre 2024.
Sempre in via preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT di I grado di Cosenza in relazione all'atto presupposto indicato al numero 2 bis, precisamente la cartella n.
03420160037775779000, che non riguarda tributi, trattandosi di canone acqua e corrispettivi per servizi idrici. Si tratta di crediti non aventi natura tributaria, sottratti alla giurisdizione delle Corti di Giustizia
Tributaria e di competenza del Giudice Ordinario.
ADER ha depositato agli atti dei fascicoli telematici dei procedimenti riuniti la prova della notifica di tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione (le undici elencate nell'ambito del procedimento n. 6359/2024 e le quattro elencate nell'ambito del procedimento n. 6564/2024), unitamente all'AVI che le richiama, nonchè la prova della notifica di atti interruttivi (precisamente CPI 03476201500001070000 notificato il 11.6.2015 AVI 03420159019114334000 notificato il 3.11.2015 AVI 03420189000827041000 notificato il 26.3.2018 AVI 03420199000573803000 notificato il 21.3.2019 AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021).
In presenza di avvenuta notifica delle cartelle, di cui si è data dimostrazione e di atti interruttivi della prescrizione, in particolare dell'AVI 03420219000938582000 notificato il 5.11.2021, non impugnato dal contribuente, le pretese devono ritenersi definitive e non decorsi i termini di prescrizione, triennale per il bollo auto, quinquennale per i tributi locali e decennale per i tributi erariali, tra il 5.11.2021 e il 10.06.2024.
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente nelle memorie illustrative allegate ai due diversi ricorsi e in udienza non sono fondate.
In primo luogo, tutta la documentazione prodotta da ADER nel procedimento n. 6539/2024 R.G.R. è ampiamente utilizzabile, dovendosi ritenere tempestivo il deposito nel termine di venti giorni dall'udienza di trattazione per il merito, fissata per il 20 febbraio 2026, a nulla rilevando che parte della documentazione fosse stata allegata successivamente all'udienza dell'8 novembre 2024, relativa alla delibazione in merito all'invocata sospensiva. Peraltro, molta documentazione risulta prodotta in allegato alle controdeduzioni del 25 ottobre 2024, prima dell'udienza fissata per decidere sulla sospensiva.
Inoltre, esaminando la documentazione allegata da ADER, si evince che, proprio con riferimento all'ultimo atto interruttivo utile notificato ex art. 139-140 c.p.c. alla contribuente in data 5 novembre 2021, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, è stata allegata la copia dell'AVI n. 03420219000938582000, da cui si evince che l'atto interruttivo riguarda tutte le venti cartelle e l'avviso di addebito poi richiamati nell'atto impugnato nel presente procedimento (v. copia AVI depositata in data 25 ottobre 2024 nel procedimento n. 6539/2024 R.G.R. e in data 26 novembre 2024 nel procedimento n.
6564/2024 R.G.R.).
Non è condivisibile neppure la contestazione sollevata nella memoria illustrativa allegata al fascicolo telematico del ricorso n. 6564/2024 R.G.R. in merito alla mancata allegazione della prova della notifica del predetto AVI n. 03420219000938582000, atto prodotto da ADER nel riunito fascicolo di cui al ricorso n. 6539/2024 R.G.R..
La notifica è stata correttamente eseguita non essendo fondata l'eccezione sollevata in udienza da parte ricorrente.
In conclusione, in presenza di atto interruttivo di prescrizione, AVI n. 03420219000938582000, notificato in data 5 novembre 2021 e non impugnato, non possono essere sollevati vizi che avrebbero dovuto essere sollevati con l'impugnazione di tale atto, quale, ad esempio una prescrizione eventualmente determinatasi in precedenza per decorrenza dei termini o per omessa notifica di atti precedenti.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti resistenti in misura differente in ragione del valore dei crediti tributari, come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, dichiara il difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 2 e 3 D. L.Vo n. 546/1992, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420160037775779000, presupposto dell'avviso d'intimazione impugnato, riguardante canone acqua e servizi idrici, indica il termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice Ordinario competente.
Rigetta nel resto i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, dell'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, della Regione Calabria e del Comune di
CA, spese che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ciascuno per ADER e ADE,
e in € 923,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ciascuno per la Regione Calabria e per il Comune di
CA, da distrarre in favore del difensore del Comune di CA ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni lannini