Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1067
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle di pagamento impugnate e degli atti interruttivi della prescrizione, in particolare dell'avviso di intimazione notificato in data 5 novembre 2021, non impugnato dal contribuente. Pertanto, le pretese sono considerate definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di un atto interruttivo della prescrizione (AVI n. 03420219000938582000 notificato il 5 novembre 2021) non impugnato, non siano decorsi i termini di prescrizione tra la notifica di tale atto e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta e che gli atti interruttivi della prescrizione, in particolare l'AVI del 5 novembre 2021, rendano le pretese definitive. L'eccezione di prescrizione è stata respinta.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per canone acqua e servizi idrici

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in quanto i crediti per canone acqua e servizi idrici non hanno natura tributaria e sono di competenza del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1067
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1067
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo