TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
IZ IG - IU
AN CARBONARA - IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2104/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI Parte_1
DORANNA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBELLI Parte_2
DONATO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in IN Parte_2
FR (Ta) in data 11/07/2014, che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
in IN FR (Ta) il 29/11/2002 e , in Per_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
IN FR (Ta) il 07/11/2008, e che in data 21/07/2020 con Sentenza n.
1270/2020 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 1270/2020 emessa il 21/07/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone e all'interesse della prole, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/07/2014 in
IN FR (Ta) da , nata a [...] Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
AN (TA) il 22/12/1972, e , nato a [...] Parte_2 il 06/05/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di IN
FR (Ta) dell'anno 2014, parte 1, numero 17;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN
FR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN AV
Il IU est.
AN ON
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
IZ IG - IU
AN CARBONARA - IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2104/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI Parte_1
DORANNA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBELLI Parte_2
DONATO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in IN Parte_2
FR (Ta) in data 11/07/2014, che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
in IN FR (Ta) il 29/11/2002 e , in Per_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
IN FR (Ta) il 07/11/2008, e che in data 21/07/2020 con Sentenza n.
1270/2020 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 1270/2020 emessa il 21/07/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone e all'interesse della prole, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/07/2014 in
IN FR (Ta) da , nata a [...] Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
AN (TA) il 22/12/1972, e , nato a [...] Parte_2 il 06/05/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di IN
FR (Ta) dell'anno 2014, parte 1, numero 17;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN
FR (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN AV
Il IU est.
AN ON
3