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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1156/2022 R.G.E. vertente
TRA
, P. I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Cassata come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
P. I. , C.F. , con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
L. go Augusto, 1 A, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre, 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 27.05.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Nello Cassata nell'interesse di (opponente); Controparte_2
- Avv. Nedo Corti nell'interesse di (opposta); CP_1 CP_1
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quanto esposto e chiesto negli atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, l' ha Controparte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 25.1.2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della cessionaria CP_1
la somma di € 13.578,22 quale insoluto derivante dalle fatture nn. 6751326617 e 6751326618
[...]
1 emesse dalla cedente in data 18.6.2021, oltre interessi nella misura indicata in ricorso Parte_2
e oltre spese processuali.
A fondamento della proposta opposizione, l' ha eccepito, preliminarmente, il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della asserendo che la disciplina della cessione Controparte_1
dei crediti vantati nei confronti di una Pubblica Amministrazione abbia natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica ex artt. 1260 ss. c.c. e richieda, dunque, l'accettazione da parte dell'Amministrazione medesima, assente nel caso di specie. Parte opponente ha poi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e osservando che la fattura n. 6751326617 risultava essere stata pagata in data 7.3.2022, mentre la fattura n. 6751326618 costituiva un errato duplicato. L'Asp di Messina ha anche dedotto la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole relative agli interessi risarcitori e moratori. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
Con comparsa del 30.5.2022 si è costituita in giudizio la contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'opposizione è solo in parte fondata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva della per mancanza di accettazione espressa Controparte_1 della cessione intervenuta tra e da parte dell' Parte_2 Controparte_1 Parte_1
quale debitore ceduto.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione dell'amministrazione, di cui al R. D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, – in deroga al principio generale previsto dal codice civile – il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Soltanto in questi casi la legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione
2 da parte dell'Amministrazione interessata della cessione in parola (cfr. Cass. Civ., 15.9.2021, n.
24758; Cass. Civ., 27.8.2014, n. 18339; Cass. Civ., 6.2.2007, n. 2541).
Nel caso di specie, non vi è prova che il rapporto intercorso tra la e l'ASP di Parte_2
Messina sia stato un rapporto di durata.
In ogni caso, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del R. D. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali, a meno che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, nel qual caso quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam (cfr.
Cass. Civ., 24.10.2023, n. 29420). Nel caso di specie non è stato allegato, né documentato, il richiamo alla normativa sulla contabilità di Stato per la regolamentazione del rapporto in esame.
Alla luce di quanto dedotto e sulla base delle circostanze del caso concreto, deve concludersi per l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 70 R.D. 2440/1923, con la conseguenza che la cessione del credito da parte di n favore della eve ritenersi Parte_2 Controparte_1 assoggettata alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260 e ss. c.c., e, pertanto, la cessione deve considerarsi efficace nei confronti dell'ASP di Messina a seguito della notificazione dell'atto di cessione effettuata a quest'ultima ed a prescindere dalla sua accettazione.
Tanto premesso, andando ad analizzare nel merito l'opposizione, deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass.
Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II,
12.6.2018 n. 15328).
3 Ciò posto, nel caso di specie, non si dubita dell'esistenza del rapporto sottostante l'emissione della fattura perché è incontroverso che l'ASP di abbia pagato in ritardo la fattura n. CP_2
6751326617 del 18.6.2021 con scadenza il 17.08.2021, in quanto il pagamento è stato effettuato solo in data 7.03.2022 (circostanza ammessa da entrambe le parti).
Ne consegue che in relazione a tale fattura residua un credito della Banca opposta, stante l'imputazione del pagamento tardivo prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c., pari ad euro 304,23 a titolo di capitale, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura e fino al soddisfo, nonché euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
Non sono invece dovuti alla banca opposta ulteriori importi.
Con riferimento alla fattura n. 6751326618 si osserva che la stessa risulta – così come confermato dalla banca opposta – essere un erroneo duplicato per il quale è stato effettuato lo storno con nota credito n. 6751328411 del 2021. Ne consegue che alcun importo a tale titolo è dovuto dall'ASP di
Messina.
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma dovuta dall'Asp di
Messina alla è inferiore all'importo ingiunto. Controparte_1
L'Asp di Messina, per le ragioni sopra indicate, va comunque condannata al pagamento in favore della sia della somma di euro 304,23, oltre interessi di mora nella misura di cui Controparte_1 all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura
(18.08.2021) e fino al soddisfo, sia della somma di euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, sussistendo nella specie una soccombenza reciproca tra le parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali in quanto per un verso l'opposizione si è rivelata in gran parte fondata e, per altro verso, è stato comunque riscontrato un credito, sebbene modesto, in capo alla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1156/2022 R.G., così provvede:
1. Revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 128/2022
emesso dal Tribunale di Messina;
2. Condanna, per le causali esposte in motivazione, l'Asp di Messina al pagamento in favore della , sia della somma di euro 304,23, oltre interessi Controparte_1
4 di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura (18.08.2021) e fino al soddisfo, sia della somma di euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
3. Rigetta per il resto le altre domande.
4. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 29.5.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
5
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1156/2022 R.G.E. vertente
TRA
, P. I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Cassata come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
P. I. , C.F. , con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
L. go Augusto, 1 A, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre, 1, presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 27.05.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. Nello Cassata nell'interesse di (opponente); Controparte_2
- Avv. Nedo Corti nell'interesse di (opposta); CP_1 CP_1
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quanto esposto e chiesto negli atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, l' ha Controparte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 25.1.2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della cessionaria CP_1
la somma di € 13.578,22 quale insoluto derivante dalle fatture nn. 6751326617 e 6751326618
[...]
1 emesse dalla cedente in data 18.6.2021, oltre interessi nella misura indicata in ricorso Parte_2
e oltre spese processuali.
A fondamento della proposta opposizione, l' ha eccepito, preliminarmente, il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della asserendo che la disciplina della cessione Controparte_1
dei crediti vantati nei confronti di una Pubblica Amministrazione abbia natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica ex artt. 1260 ss. c.c. e richieda, dunque, l'accettazione da parte dell'Amministrazione medesima, assente nel caso di specie. Parte opponente ha poi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e osservando che la fattura n. 6751326617 risultava essere stata pagata in data 7.3.2022, mentre la fattura n. 6751326618 costituiva un errato duplicato. L'Asp di Messina ha anche dedotto la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole relative agli interessi risarcitori e moratori. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
Con comparsa del 30.5.2022 si è costituita in giudizio la contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27.5.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'opposizione è solo in parte fondata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva della per mancanza di accettazione espressa Controparte_1 della cessione intervenuta tra e da parte dell' Parte_2 Controparte_1 Parte_1
quale debitore ceduto.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione dell'amministrazione, di cui al R. D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, – in deroga al principio generale previsto dal codice civile – il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Soltanto in questi casi la legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione
2 da parte dell'Amministrazione interessata della cessione in parola (cfr. Cass. Civ., 15.9.2021, n.
24758; Cass. Civ., 27.8.2014, n. 18339; Cass. Civ., 6.2.2007, n. 2541).
Nel caso di specie, non vi è prova che il rapporto intercorso tra la e l'ASP di Parte_2
Messina sia stato un rapporto di durata.
In ogni caso, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del R. D. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali, a meno che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, nel qual caso quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam (cfr.
Cass. Civ., 24.10.2023, n. 29420). Nel caso di specie non è stato allegato, né documentato, il richiamo alla normativa sulla contabilità di Stato per la regolamentazione del rapporto in esame.
Alla luce di quanto dedotto e sulla base delle circostanze del caso concreto, deve concludersi per l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 70 R.D. 2440/1923, con la conseguenza che la cessione del credito da parte di n favore della eve ritenersi Parte_2 Controparte_1 assoggettata alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260 e ss. c.c., e, pertanto, la cessione deve considerarsi efficace nei confronti dell'ASP di Messina a seguito della notificazione dell'atto di cessione effettuata a quest'ultima ed a prescindere dalla sua accettazione.
Tanto premesso, andando ad analizzare nel merito l'opposizione, deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass.
Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II,
12.6.2018 n. 15328).
3 Ciò posto, nel caso di specie, non si dubita dell'esistenza del rapporto sottostante l'emissione della fattura perché è incontroverso che l'ASP di abbia pagato in ritardo la fattura n. CP_2
6751326617 del 18.6.2021 con scadenza il 17.08.2021, in quanto il pagamento è stato effettuato solo in data 7.03.2022 (circostanza ammessa da entrambe le parti).
Ne consegue che in relazione a tale fattura residua un credito della Banca opposta, stante l'imputazione del pagamento tardivo prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c., pari ad euro 304,23 a titolo di capitale, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura e fino al soddisfo, nonché euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
Non sono invece dovuti alla banca opposta ulteriori importi.
Con riferimento alla fattura n. 6751326618 si osserva che la stessa risulta – così come confermato dalla banca opposta – essere un erroneo duplicato per il quale è stato effettuato lo storno con nota credito n. 6751328411 del 2021. Ne consegue che alcun importo a tale titolo è dovuto dall'ASP di
Messina.
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la somma dovuta dall'Asp di
Messina alla è inferiore all'importo ingiunto. Controparte_1
L'Asp di Messina, per le ragioni sopra indicate, va comunque condannata al pagamento in favore della sia della somma di euro 304,23, oltre interessi di mora nella misura di cui Controparte_1 all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura
(18.08.2021) e fino al soddisfo, sia della somma di euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, sussistendo nella specie una soccombenza reciproca tra le parti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali in quanto per un verso l'opposizione si è rivelata in gran parte fondata e, per altro verso, è stato comunque riscontrato un credito, sebbene modesto, in capo alla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1156/2022 R.G., così provvede:
1. Revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 128/2022
emesso dal Tribunale di Messina;
2. Condanna, per le causali esposte in motivazione, l'Asp di Messina al pagamento in favore della , sia della somma di euro 304,23, oltre interessi Controparte_1
4 di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura (18.08.2021) e fino al soddisfo, sia della somma di euro 40,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 del D.lgs n. 231/2002.
3. Rigetta per il resto le altre domande.
4. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 29.5.2025.
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dott. Daniele Carlo Madia
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