CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 842 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Sondrio in data 12 febbraio 2023, Giudice Dott.ssa Maria Martina Marchini - posta in decisione il 5 novembre 2024
promossa da
Parte_1 con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Sant'Eufemia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Marcello Capello;
-Appellante-
contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e CP_1
Filippo Tomassoli del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini al Corso D'Augusto n. 134.
-Appellato-
Conclusioni per la appellante: Pt_1
“si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa fissazione di udienza ed in riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare la piena legittimità dei criteri di calcolo, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalla ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del Pt_1 professionista, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor in primo grado. CP_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Conclusioni per l'appellato CP_1
1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Sondrio n.100/2023, CP_2 pubblicata il 12.02.2024 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 10/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sondrio, in accoglimento del ricorso proposto da contro la CP_1 Parte_1 per vedersi corrisposta la pensione di vecchiaia secondo le modalità
[...] di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del
14 luglio 2004, relativamente al computo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente, ha riconosciuto l'illegittimità delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio 2004, e ha condannato la convenuta a CP_2 corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia secondo le modalità da lui prospettate e a corrispondergli le differenze sui ratei di pensione calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, e cioè ex art. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive, ciò entro il limite di prescrizione decennale.
La è stata infine condannata a rifondere le spese processuali del grado. Pt_1
La pronuncia è stata impugnata dalla che ha fatto valere i seguenti motivi di Pt_1 appello.
In prima istanza, viene lamentata la violazione del principio del pro rata e la violazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. Secondo l'appellante, il primo Giudice ha erroneamente interpretato in maniera restrittiva i poteri dell'Ente appellante, per come derivanti dall'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. La innanzitutto, evidenzia che la disposizione ritenta illegittima è inserita Pt_1 all'interno del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della del Pt_1 2004 con il quale, in attuazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, è stato realizzato, all'interno dell'Ente previdenziale il passaggio epocale dal sistema retributivo al sistema contributivo. Ciò posto, proprio in base alla disposizione regolamentare considerata illegittima, “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art. 3.5
2 all'art.
3.7 bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai vigilanti in data CP_3
06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <>, prodotti fino all'anno 2002” (cfr. doc. n. 2).
In altri termini, è la stessa disposizione regolamentare a chiarire che la quota parte di trattamento calcolata con il metodo reddituale avrebbe continuato ad essere disciplinata dalle disposizioni regolamentari previgenti.
Ed infatti, come visto, la ha applicato correttamente la L. n. 21 del 1986 e i Pt_1
Regolamenti previdenziali citati e, di conseguenza, del tutto legittimamente preso a riferimento del calcolo pensionistico:
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo reddituale, “un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <> (n.d.r. 18 anni, per le pensioni, come quella oggetto di causa, decorrenti dal 2005), prodotti fino all'anno 2002”;
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo contributivo, le annualità successive al 2003 (cfr. docc. N.n. 2 e 3).
Fermo restando quanto precede ed entrando nel dettaglio della disciplina prevista dal Regolamento del 2004, è agevole dimostrare che l'arco temporale di riferimento per il calcolo della media reddituale – come visto fissato in 18 anni anteriori a all'anno 2002 per i professionisti il cui trattamento pensionistico decorresse dall'anno 2005 – è quello previsto dalla disciplina vigente, posto che il dottor ha presentato CP_1 domanda successivamente all'instaurazione del nuovo regime legislativo del 14 luglio 2004.
Il Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato in data 14 luglio 2004, ed in particolare l'art. 10 comma 8 e la relativa tabella di calcolo, non può ritenersi contrario al predetto principio del pro rata. In particolare, l'art. 10 comma 8 prevede che “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai vigilanti in data 06/03/2002) e con CP_3 riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella «B».
In altri termini, la nello stesso regolamento con cui ha optato per il passaggio Pt_1 al sistema contributivo, ha limitato l'applicazione del nuovo metodo di calcolo alle sole quote di pensione maturate successivamente al 2004, data di entrata in vigore, mantenendo invece il precedente metodo di calcolo reddituale per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2003.
A sua volta la tabella B sopra riportata, lungi dal violare il predetto principio, si era semplicemente limitata ad ampliare in maniera graduale l'arco temporale di riferimento della media reddituale da porre a base del calcolo della quota reddituale di pensione, diversificandolo in ragione della data di decorrenza del pensionamento, in modo che quanto più prossima fosse la data di pensionamento, tanto meno traumatiche sarebbero state le modifiche al calcolo della pensione.
3 Così la nel legittimo esercizio dei poteri regolamentari conferiti ex lege, ha Pt_1 pienamente rispettato il principio del pro rata, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 12 della L. n. 335/95, come giusta e proporzionale ripartizione tra le varie coorti al fine di garantire l'equità e la gradualità della modificazione del calcolo della prestazione, con riferimento alle anzianità maturate sotto la vigenza del criterio di calcolo reddituale.
Peraltro, la conferma che la scelta della non ha violato in alcun modo il Pt_1 principio del pro-rata si rinviene nella stessa Legge n. 335 del 1995, che, con l'art. 1 commi 17 e 18, ha introdotto modifiche in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in forma retributiva per gli assicurati che potessero far valere, al 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 12 e dell'art. 1 commi 17 e 18 della Legge n. 335 del 1995 “il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti”, che rispettivamente prevedono: a) “l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto” (cfr. art. 1 comma 17 della Legge n. 335 del 1995); b) “per i lavoratori autonomi iscritti all' che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto CP_4 un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” (cfr. art. 1 comma 18 della Legge n. 335 del 1995). In altri termini, tali disposizioni, già nel lontano 1995, 9 anni prima che intervenisse il Regolamento “incriminato”, avevano previsto un sistema di ampliamento dell'arco temporale di riferimento per il calcolo della media reddituale. Si è in presenza, cioè, di un progressivo ampliamento della base temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, attuato in maniera graduale, con un criterio del tutto analogo a quello adottato dalla nella formulazione Pt_1 della Tabella B del regolamento in esame. Tale circostanza conferma la legittimità dell'operato della se il descritto Pt_1 meccanismo di progressiva estensione della base temporale di riferimento è apparso al legislatore necessario nell'ambito della previdenza obbligatoria dei dipendenti, ciò deve a maggior ragione valere per le Casse autonome”. Peraltro, la giurisprudenza ha confermato il rispetto di tale principio: “gli enti previdenziali privatizzati, sulla base dell'art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, sono stati autorizzati a deliberare, anche in deroga alle norme previgenti, una serie di misure, tra i quali rientrano anche i provvedimenti di determinazione della base di calcolo della pensione, con la conseguenza che va escluso che detta materia sia riservata al legislatore” (Cass. 25 giugno 2007, n. 14701; così Trib. Roma, 28 aprile 2009). Pertanto, le delibere con le quali vengono apportate “variazioni al sistema di calcolo della pensione, sono valide ed efficaci, anche nella parte in cui comportano la liquidazione della pensione sulla base dei migliori redditi di dodici anni sugli ultimi diciassette e non ai migliori redditi di dieci anni sugli ultimi 15.
4 A ciò non osta il principio del pro-rata cui fa riferimento il secondo periodo del citato comma dell'art. 3, il quale non è applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo e quindi al sistema di calcolo della pensione, il cui computo deve essere eseguito con riferimento alle norme in vigore al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento” (Cass. 25 giugno 2007, n. 14701; così Trib. Roma, 28 aprile 2009)”. II. In subordine l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale con violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. La ribadisce quanto già eccepito in primo grado in ordine al termine Pt_1 quinquennale, anziché decennale, del credito. A questo riguardo, evidenzia che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., “si prescrivono in cinque anni…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, la potrà essere condannata alla Pt_1 riquantificazione del trattamento pensionistico a far data dal 30 giugno 2017.
si è costituito resistendo rispetto alle doglianze avversarie e ha CP_1 concluso per la reiezione del gravame come sopra riportato.
All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato per tutte le ragioni già illustrate da questa Corte in numerosi precedenti relativi ad analoghe controversie (vedi, ex plurimis, sentenza n. 805/2021, rel. Casella).
Sotto il profilo fattuale deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente ha maturato il diritto a pensione con decorrenza dall'1 ottobre 2004 e, quindi, prima del 2007. La Suprema Corte ha definitivamente chiarito i principi a cui si deve attenere l'interprete nell'affrontare la questione della liquidazione dei trattamenti pensionistici, erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti) e, in particolare, la legittimità o meno della variazione, in senso peggiorativo, delle modalità di calcolo della quota reddituale del trattamento pensionistico, in relazione al principio cd. del pro rata (vedi, tra le ultime, Cass., n.
24450/2023).
Occorre allora applicare la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass., ord. 24- 10-2018, n. 27028 e Cass., 5-10-2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15-6-2016, n. 12340, Cass., 10-12-2014, n.
16031; vedi anche n. 20235/2010, n. 13607/2012, n. 14/2015) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è
5 stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.
Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sezioni Unite con le pronunce nn.
17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; si è Pt_1 affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48.
Si tratta di pronunce fondate su argomenti a carattere generale che valgono per le modifiche in peius (introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dall'1 gennaio 2005) che hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione;
modifiche che non possono perciò trovare applicazione al caso di specie, il cui calcolo delle anzianità contributive sino al 31- 12-2003 dovrà essere effettuato, previa disapplicazione delle disposizioni del
Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14 luglio 2004, sulla base della previgente disciplina L. n. 21 del 1986, ex artt. 2 e 15 e art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, utilizzando quale reddito di riferimento la media di quelli dichiarati nei 15 anni, piuttosto che nei 18 anni, anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Su quest'ultimo punto, occorre precisare, però, che la media dei migliori 10 redditi dichiarati negli ultimi 15 anni, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 21/96 e dell'art. 3 del
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nel testo vigente nel 1990, non era più in vigore al momento della maturazione della pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, della L. n. 335/1995.
Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”.
6 [12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.]
L'art. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque al precedente comma Parte_1
17, circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”.
[18. Per i lavoratori autonomi iscritti all che al 31 dicembre 1992 abbiano CP_4 avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione]
In sostanza, applicando la citata disposizione normativa del 1995, successiva ai criteri individuati dalla L. n. 21/1986 e dal Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza approvato con D.I. 31.7.1990, la pensione dell'appellato dev'essere correttamente calcolata, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione. Ne consegue, che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione debba essere considerato come definitivamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004. A fortiori, aggiungasi che il citato art. 3, L. 335/1995, che per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativo a far data dal 1.01.1996, è stato altresì recepito dalla con la Pt_1
Delibera del C.d.A. del 8-9.05.1997, che ha modificato l'art. 3 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente, come detto, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il
7 calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori
10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal
1.01.2001, a 14 anni dal 1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004.
Ciò premesso, spettava alla dimostrare che l'illegittima applicazione del Pt_1 regolamento del 2004 non abbia pregiudicato in alcun modo le prerogative del pensionato.
In mancanza di tale prova, la è tenuta a rispettare il principio del pro rata e Pt_1 calcolare la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14-7-2004, relativamente alla calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31-12-2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
Sulla prescrizione questo Collegio non può che attenersi al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non a quella quinquennale, la quale, invece, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. e dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato (Cass. SS. UU. 8.9.2015, n. 17742 e, da ultimo, Cass., 01-02-2023, n. 3091).
Il principio così enunciato, al quale questa Corte intende uniformarsi, evidenzia la correttezza della decisione di primo grado anche sotto il profilo in esame.
L'appello va quindi respinto con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado sono poste a carico della soccombente e liquidate Pt_1 come da dispositivo in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Sondrio. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado CP_1 liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Pt_1 appellante. Milano, 5 novembre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
8 9