Sentenza 10 marzo 2022
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
GI MA Presidente Paola Briguori Consigliere GI Mignemi Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60742 del registro di Segreteria, promosso da:
TE IU, nato a [...] il [...], c.f.
[...], residente in [...], rapp.to e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f.
[...]pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e SU OT (c.f. [...], posta elettronica certificata:
susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado valido anche per
-appellantecontro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso 108; non costituito;
-appellatoavverso la sentenza n. 194/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata in data 10 marzo 2022;
UDITI, A 19 novembre 2025, svolta segretario di udienza dott.ssa GI Di Maro, data per letta la relazione, assenti le parti, la causa è passata in decisione.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 194/2022 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia rigettava il ricorso, proposto da ZA IU, ex dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 1.11.2010, volto alla
(ri indennità integrativa speciale (di seguito IIS) in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A; condannava il ricorrente al pagamento delle spes 2. Con atto di appello del 28.4.2023 il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 724/1994 e dell'art. 1 della legge n. 335/1995, nonché i vizi di omessa e/o apparente motivazione della sentenza e di falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c. in relazione alla condanna alle spese. In sostanza, il ricorrente lamentava la mancata ta
maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, a fronte del computo ento, alla stregua di voce stipendiale.
con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n.
335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che ità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n.
1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione integrale dell indennità integrativa speciale in quota A; in via comma 4, c.g.c.; sempre in subordine, chiedeva la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla condanna alle spese mediante applicazione della compensazione delle spese 3. marzo 2025 il Collegio di parte appellante . disponeva il rinvio del giudizio 19 novembre 2025.
4. le parti erano assenti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la trattazione del presente giudizio era stata 19 marzo 2025.
dei difensori di parte appellante, veniva disposto, ai sensi il rinvio della discussione della causa (debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione) alla data del 19 novembre 2025.
dei difensori di parte appellante.
I
l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile stante la mancata comparizione dei difensori d a quella del 19 marzo 2025, dichiara improcedibile.
Nulla per le spese,
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione ,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente
., .
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GI MA
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
GI MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il dirigente f.to digitalmente