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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/10/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1476 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso dall'avv. Ada Lamolle;
Parte_1
(appellante)
nei confronti di:
• (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e P.IVA_2 difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
• Controparte_3
, già
[...] Controparte_4
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Silvestri;
(appellati) Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 48/2024;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con cui era stata rigettata la domanda con cui e quali genitori CP_5 CP_6 esercenti la responsabilità sull'odierno appellante, (all'epoca minorenne), avevano chiesto Parte_1 di condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro del 13/01/2017, allorquando, alle ore 10.20 circa, mentre il ragazzo si trovava nel locale antibagno dell'istituto scolastico, odierno appellato, veniva colpito alla testa da un altro NN e sbatteva con la bocca contro il lavandino, riportando la rottura di un dente incisivo.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, travisando le risultanze dell'istruttoria orale in quella sede espletata, ha ritenuto il fatto non provato, sulla base della mera circostanza che gli insegnanti non vi avessero assistito;
2. la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, da un lato, ha ritenuto non provato, a monte, il fatto, e, dall'altro lato, ha, cionondimeno, ritenuto provato il caso fortuito e, quindi, integrata la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c.;
3. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2048 c.c., ritenendo erroneamente che gravasse sugli attori in primo grado l'onere di provare la violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'istituto scolastico.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità degli odierni appellati nella causazione del sinistro per cui è causa, ai sensi degli artt.
2043 e 2048 c.c., con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 4.359,24.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellanti, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del
2 luglio 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*** L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
I motivi di appello – per come formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio – ben si prestano ad una trattazione unitaria, in quanto tutti attinenti al medesimo profilo, implicante la ricostruzione della corretta ripartizione dell'onere della prova.
Si osserva, in primo luogo, come la ratio decidenti della sentenza impugnata sia ravvisabile essenzialmente nell'avere, il giudice di prime cure, ritenuto integrata la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c., in presenza della quale l'insegnante (e, per egli, la scuola) deve andare esente da responsabilità.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati durante l'orario scolastico, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Ciò comporta, in punto, di ripartizione dell'onere probatorio, che “incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto” (così: Cass. civ. n. 14355/2018).
Ebbene, così chiarita la ripartizione dell'onus probandi applicabile in subiecta materia, ritiene lo scrivente giudice che non vi sia, invero, alcuna contraddittorietà nella motivazione adottata dal giudice di prime cure, nella parte in cui:
- da un lato, ha ritenuto non pienamente assolto, da parte dell'attore in primo grado, l'onere probatorio, su di sé gravante, in merito all'esatta ricostruzione della dinamica del fatto lesivo da lui asseritamente subito, atteso che alcuno dei testi escussi in primo grado risulta aver assistito personalmente al fatto, avendolo appreso tutti solo de relato, con conseguente applicabilità dell'orientamento della Suprema corte secondo cui “le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 20793/2022), elementi nella specie, tuttavia, non sussistenti;
- dall'altro lato, ha, in ogni caso – anche, cioè, a voler ritenere pienamente provato il fatto per come allegato dall'attore e con motivazione da ritenersi, quindi, assorbente –, ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla scuola in merito all'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitarlo.
Dall'istruttoria orale espletata in primo grado, infatti, è emerso che la scuola aveva adottato tutte le normali cautele esigibili in rapporto all'età degli alunni (frequentanti la classe prima media) volte ad evitare eventi del tipo di quello che, secondo la prospettazione di parte attrice, si sarebbe concretamente verificato nel caso di specie, avendo, tutti i escussi nell'ambito del giudizio di primo grado, riferito che i collaboratori scolastici, al momento del fatto, erano tutti presenti nelle rispettive postazioni di controllo.
Lo stesso teste di parte appellante, , ha, infatti, riferito che tutti i bidelli erano Testimone_1 presenti nelle rispettive postazioni, ivi inclusa quella situata nel corridoio, così come la teste comune alle parti, (dirigente scolastica all'epoca dei fatti), ha dichiarato che, al momento Testimone_2 del fatto, “era presente il bidello” e che gli insegnanti le avevano riferito “che c'era un bidello a vigilare nel corridoio” (cfr. il verbale di udienza tenutasi dinanzi al Giudice di pace in data 27/04/2021).
Prive di pregio, appaiono, al riguardo, le censure mosse dall'odierno appellante in merito alla mancata presenza di personale scolastico all'interno del bagno, atteso che, stante l'età degli alunni, non vi era alcuna necessità di accompagnare i minori presso i locali del bagno, salvo particolari esigenze personali degli stessi che, tuttavia, non sono in alcun modo emerse nel corso del giudizio di prime cure.
Al contrario, proprio con specifico riferimento all'NN DI , asseritamente autore materiale del Pt_2 fatto illecito occorso all'odierno appellante, al quale la scuola aveva affiancato un'insegnante di sostegno,
è emersa la non necessità di una specifica attenzione o vigilanza durante i suoi spostamenti, trattandosi di un ragazzino con mere difficoltà di apprendimento, che esulavano, tuttavia, dalla necessità di interventi ulteriori di supporto anche al comportamento.
Ciò trova conforto nelle dichiarazioni della teste , insegnante di sostegno del , Tes_3 Pt_3 la quale ha dichiarato, al riguardo, che “le condizioni del necessitano del sostegno solo per Pt_3 problemi di apprendimento ma non comportamentali” (cfr. il verbale di udienza tenutasi dinanzi al
Giudice di pace in data 27/04/2021).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, e in accordo con le valutazioni del giudice di prime cure, può ritenersi correttamente fornita la prova liberatoria da parte dell'amministrazione scolastica, atteso che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non vi erano i presupposti affinché la scuola adottasse una diversa e più pervasiva attività di controllo sugli alunni, essendo sufficiente, per il grado di maturazione presumibilmente raggiunto da ragazzini di quell'età, l'attività di vigilanza estrinsecatasi nella presenza del bidello lungo il corridoio.
Né, del resto, l'opportunità di porre in essere, nel caso di specie, una diversa e maggiore attività di vigilanza era suggerita dalla conoscenza di pregresse situazioni di conflittualità tra i compagni (rispetto alle quali l'odierno appellante nulla ha allegato), tali da rendere prevedibile il litigio.
***
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata, anche relativamente alla statuizione sulle spese, essendo, sul punto, da ritenersi del tutto inammissibile la richiesta, formulata dalla compagnia assicuratrice, odierna appellata, di condanna dell'appellante alle spese di lite anche del primo grado di giudizio, non avendo la compagnia proposto uno specifico motivo di appello incidentale, ma solo una generica doglianza in tal senso.
Si osserva, infatti, al riguardo che “la richiesta delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite deve ritenersi inammissibile” (v., in tal senso: Corte d'appello di Roma, n. 4326/2022).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi
(non venendo qui in considerazioni complesse questioni giuridiche) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00, individuato avuto riguardo al petitum; così: Cass. civ. n.
15857/2019), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al 1476 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Campobasso n. 48/2024, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 852,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1- quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs. 228/2012.
Così deciso in Campobasso, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1476 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso dall'avv. Ada Lamolle;
Parte_1
(appellante)
nei confronti di:
• (C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e P.IVA_2 difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
• Controparte_3
, già
[...] Controparte_4
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Silvestri;
(appellati) Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 48/2024;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con cui era stata rigettata la domanda con cui e quali genitori CP_5 CP_6 esercenti la responsabilità sull'odierno appellante, (all'epoca minorenne), avevano chiesto Parte_1 di condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro del 13/01/2017, allorquando, alle ore 10.20 circa, mentre il ragazzo si trovava nel locale antibagno dell'istituto scolastico, odierno appellato, veniva colpito alla testa da un altro NN e sbatteva con la bocca contro il lavandino, riportando la rottura di un dente incisivo.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, travisando le risultanze dell'istruttoria orale in quella sede espletata, ha ritenuto il fatto non provato, sulla base della mera circostanza che gli insegnanti non vi avessero assistito;
2. la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, da un lato, ha ritenuto non provato, a monte, il fatto, e, dall'altro lato, ha, cionondimeno, ritenuto provato il caso fortuito e, quindi, integrata la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c.;
3. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2048 c.c., ritenendo erroneamente che gravasse sugli attori in primo grado l'onere di provare la violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'istituto scolastico.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità degli odierni appellati nella causazione del sinistro per cui è causa, ai sensi degli artt.
2043 e 2048 c.c., con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 4.359,24.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellanti, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del
2 luglio 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*** L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
I motivi di appello – per come formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio – ben si prestano ad una trattazione unitaria, in quanto tutti attinenti al medesimo profilo, implicante la ricostruzione della corretta ripartizione dell'onere della prova.
Si osserva, in primo luogo, come la ratio decidenti della sentenza impugnata sia ravvisabile essenzialmente nell'avere, il giudice di prime cure, ritenuto integrata la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c., in presenza della quale l'insegnante (e, per egli, la scuola) deve andare esente da responsabilità.
Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati durante l'orario scolastico, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Ciò comporta, in punto, di ripartizione dell'onere probatorio, che “incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto” (così: Cass. civ. n. 14355/2018).
Ebbene, così chiarita la ripartizione dell'onus probandi applicabile in subiecta materia, ritiene lo scrivente giudice che non vi sia, invero, alcuna contraddittorietà nella motivazione adottata dal giudice di prime cure, nella parte in cui:
- da un lato, ha ritenuto non pienamente assolto, da parte dell'attore in primo grado, l'onere probatorio, su di sé gravante, in merito all'esatta ricostruzione della dinamica del fatto lesivo da lui asseritamente subito, atteso che alcuno dei testi escussi in primo grado risulta aver assistito personalmente al fatto, avendolo appreso tutti solo de relato, con conseguente applicabilità dell'orientamento della Suprema corte secondo cui “le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 20793/2022), elementi nella specie, tuttavia, non sussistenti;
- dall'altro lato, ha, in ogni caso – anche, cioè, a voler ritenere pienamente provato il fatto per come allegato dall'attore e con motivazione da ritenersi, quindi, assorbente –, ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla scuola in merito all'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitarlo.
Dall'istruttoria orale espletata in primo grado, infatti, è emerso che la scuola aveva adottato tutte le normali cautele esigibili in rapporto all'età degli alunni (frequentanti la classe prima media) volte ad evitare eventi del tipo di quello che, secondo la prospettazione di parte attrice, si sarebbe concretamente verificato nel caso di specie, avendo, tutti i escussi nell'ambito del giudizio di primo grado, riferito che i collaboratori scolastici, al momento del fatto, erano tutti presenti nelle rispettive postazioni di controllo.
Lo stesso teste di parte appellante, , ha, infatti, riferito che tutti i bidelli erano Testimone_1 presenti nelle rispettive postazioni, ivi inclusa quella situata nel corridoio, così come la teste comune alle parti, (dirigente scolastica all'epoca dei fatti), ha dichiarato che, al momento Testimone_2 del fatto, “era presente il bidello” e che gli insegnanti le avevano riferito “che c'era un bidello a vigilare nel corridoio” (cfr. il verbale di udienza tenutasi dinanzi al Giudice di pace in data 27/04/2021).
Prive di pregio, appaiono, al riguardo, le censure mosse dall'odierno appellante in merito alla mancata presenza di personale scolastico all'interno del bagno, atteso che, stante l'età degli alunni, non vi era alcuna necessità di accompagnare i minori presso i locali del bagno, salvo particolari esigenze personali degli stessi che, tuttavia, non sono in alcun modo emerse nel corso del giudizio di prime cure.
Al contrario, proprio con specifico riferimento all'NN DI , asseritamente autore materiale del Pt_2 fatto illecito occorso all'odierno appellante, al quale la scuola aveva affiancato un'insegnante di sostegno,
è emersa la non necessità di una specifica attenzione o vigilanza durante i suoi spostamenti, trattandosi di un ragazzino con mere difficoltà di apprendimento, che esulavano, tuttavia, dalla necessità di interventi ulteriori di supporto anche al comportamento.
Ciò trova conforto nelle dichiarazioni della teste , insegnante di sostegno del , Tes_3 Pt_3 la quale ha dichiarato, al riguardo, che “le condizioni del necessitano del sostegno solo per Pt_3 problemi di apprendimento ma non comportamentali” (cfr. il verbale di udienza tenutasi dinanzi al
Giudice di pace in data 27/04/2021).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, e in accordo con le valutazioni del giudice di prime cure, può ritenersi correttamente fornita la prova liberatoria da parte dell'amministrazione scolastica, atteso che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non vi erano i presupposti affinché la scuola adottasse una diversa e più pervasiva attività di controllo sugli alunni, essendo sufficiente, per il grado di maturazione presumibilmente raggiunto da ragazzini di quell'età, l'attività di vigilanza estrinsecatasi nella presenza del bidello lungo il corridoio.
Né, del resto, l'opportunità di porre in essere, nel caso di specie, una diversa e maggiore attività di vigilanza era suggerita dalla conoscenza di pregresse situazioni di conflittualità tra i compagni (rispetto alle quali l'odierno appellante nulla ha allegato), tali da rendere prevedibile il litigio.
***
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata, anche relativamente alla statuizione sulle spese, essendo, sul punto, da ritenersi del tutto inammissibile la richiesta, formulata dalla compagnia assicuratrice, odierna appellata, di condanna dell'appellante alle spese di lite anche del primo grado di giudizio, non avendo la compagnia proposto uno specifico motivo di appello incidentale, ma solo una generica doglianza in tal senso.
Si osserva, infatti, al riguardo che “la richiesta delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite deve ritenersi inammissibile” (v., in tal senso: Corte d'appello di Roma, n. 4326/2022).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi
(non venendo qui in considerazioni complesse questioni giuridiche) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00, individuato avuto riguardo al petitum; così: Cass. civ. n.
15857/2019), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al 1476 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Campobasso n. 48/2024, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 852,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1- quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs. 228/2012.
Così deciso in Campobasso, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo