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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4307/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a (Touros) Brasile il CP_1 Parte_2 C.F._2
21/07/1988 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 15/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2008. Dall'unione è nata, in data 12/04/2010, la figlia NC, ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
pagina 1 di 4 - PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 15/05/2008, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2008 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Vercelli, viene assegnata al SI. con tutti gli arredi ivi Pt_1 esistenti. La SI.ra , nel frattempo, si è già trasferita altrove;
Controparte_2
3. la figlia minore NC viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora prevalenti presso il padre, presso cui risiederà;
4. le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5. le parti dichiarano che ogni spesa relativa alla figlia verrà suddivisa al 50% e che nei periodi di permanenza della stessa con ciascun genitore il mantenimento verrà versato in maniera diretta;
6. la SI.ra concorrerà, altresì, nella misura del 50% delle seguenti voci di Controparte_2 spesa per la figlia escluse dal mantenimento, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, che qui si intende integralmente richiamato:
pagina 2 di 4 • spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento: e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese Farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
7. la SI.ra potrà tenere con sé la figlia NC secondo un regime di visita Controparte_2 libero, ma in caso di disaccordo alle seguenti condizioni:
- ogni settimana, la mamma potrà stare con RA dal venerdì sera dalle 18.00 sino alla domenica sera alle 20.00, quando la ragazza verrà riaccompagnata a casa a Vercelli;
- relativamente alle festività natalizie, la minore trascorrerà la settimana tra Natale e
Capodanno con il padre, mentre la settimana tra Capodanno e l'Epifania con la madre e viceversa, con alternanza anno per anno;
- le vacanze Pasquali verranno trascorse in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni, con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà le vacanze per quindici giorni consecutivi, ma anche frazionabili, alternativamente, prima con un genitore e poi con l'altro, secondo accordi tra i medesimi e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi, gli accordi per le vacanze estive dovranno essere presi entro la fine del mese di giugno di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- qualsiasi altra festività dell'anno compreso il compleanno verrà festeggiato secondo il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali;
pagina 3 di 4 8. i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
9. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento;
10. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% tra i genitori come per legge;
11. si dà atto che l'autovettura Suzuky, tg. FM902CD, di proprietà della SI.ra , Controparte_2 rimane nella disponibilità della stessa;
12. si dà atto che l'autovettura Ypsilon, tg. DK148KG, di proprietà della SI.ra , Controparte_2 viene ceduta al SI. , entro 60 giorni dall'omologa della presente separazione, il Pt_1 quale si accolla le spese della suddetta voltura;
13. si dà atto che il SI. si accolla le rate del finanziamento di € 239,00 Pt_1 Parte_3 mensili con scadenza a marzo 2025, manlevando la SI.ra ; Controparte_2
14. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti, dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro;
15. si dà atto che le spese legali saranno compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 08/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4307/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a (Touros) Brasile il CP_1 Parte_2 C.F._2
21/07/1988 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Burico Maria Astrid del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 15/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2008. Dall'unione è nata, in data 12/04/2010, la figlia NC, ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
pagina 1 di 4 - PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 15/05/2008, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte I, Anno 2008 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Vercelli, viene assegnata al SI. con tutti gli arredi ivi Pt_1 esistenti. La SI.ra , nel frattempo, si è già trasferita altrove;
Controparte_2
3. la figlia minore NC viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora prevalenti presso il padre, presso cui risiederà;
4. le decisioni sulle questioni di maggiore importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5. le parti dichiarano che ogni spesa relativa alla figlia verrà suddivisa al 50% e che nei periodi di permanenza della stessa con ciascun genitore il mantenimento verrà versato in maniera diretta;
6. la SI.ra concorrerà, altresì, nella misura del 50% delle seguenti voci di Controparte_2 spesa per la figlia escluse dal mantenimento, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, che qui si intende integralmente richiamato:
pagina 2 di 4 • spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento: e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese Farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
7. la SI.ra potrà tenere con sé la figlia NC secondo un regime di visita Controparte_2 libero, ma in caso di disaccordo alle seguenti condizioni:
- ogni settimana, la mamma potrà stare con RA dal venerdì sera dalle 18.00 sino alla domenica sera alle 20.00, quando la ragazza verrà riaccompagnata a casa a Vercelli;
- relativamente alle festività natalizie, la minore trascorrerà la settimana tra Natale e
Capodanno con il padre, mentre la settimana tra Capodanno e l'Epifania con la madre e viceversa, con alternanza anno per anno;
- le vacanze Pasquali verranno trascorse in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni, con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà le vacanze per quindici giorni consecutivi, ma anche frazionabili, alternativamente, prima con un genitore e poi con l'altro, secondo accordi tra i medesimi e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi, gli accordi per le vacanze estive dovranno essere presi entro la fine del mese di giugno di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- qualsiasi altra festività dell'anno compreso il compleanno verrà festeggiato secondo il principio della reciprocità dei rapporti genitoriali;
pagina 3 di 4 8. i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
9. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento;
10. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% tra i genitori come per legge;
11. si dà atto che l'autovettura Suzuky, tg. FM902CD, di proprietà della SI.ra , Controparte_2 rimane nella disponibilità della stessa;
12. si dà atto che l'autovettura Ypsilon, tg. DK148KG, di proprietà della SI.ra , Controparte_2 viene ceduta al SI. , entro 60 giorni dall'omologa della presente separazione, il Pt_1 quale si accolla le spese della suddetta voltura;
13. si dà atto che il SI. si accolla le rate del finanziamento di € 239,00 Pt_1 Parte_3 mensili con scadenza a marzo 2025, manlevando la SI.ra ; Controparte_2
14. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti, dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi intercorsi ed intercorrenti e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione l'uno dall'altro;
15. si dà atto che le spese legali saranno compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 08/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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